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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 08/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13529/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240011642084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2025 depositato il
15/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato in data 27.5.2024 alla
Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si costituiscono in giudizio le convenute Regione e Agenzia della Riscossione.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte la Regione Campania e l'Agenzia della Riscossione impugnando una cartella di pagamento, n. 071 2024 00116420 84 000, notificata in data 28.03.2024, in relazione alla Tassa Automobilista dell'anno 2018 di importo pari ad euro 302,35
in particolare la ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti con consequenziale prescrizione del credito intimato;
la Regione Campania, nell'atto di costituzione in giudizio riferisce di aver annullato l'atto impugnato e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere;
Parte ricorrente deposita memoria in cui si oppone alla compensazione delle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva la Corte che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite tra le parti, non ritenendo fondata l'opposizione della ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13529/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240011642084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2025 depositato il
15/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato in data 27.5.2024 alla
Regione Campania e all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si costituiscono in giudizio le convenute Regione e Agenzia della Riscossione.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte la Regione Campania e l'Agenzia della Riscossione impugnando una cartella di pagamento, n. 071 2024 00116420 84 000, notificata in data 28.03.2024, in relazione alla Tassa Automobilista dell'anno 2018 di importo pari ad euro 302,35
in particolare la ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti con consequenziale prescrizione del credito intimato;
la Regione Campania, nell'atto di costituzione in giudizio riferisce di aver annullato l'atto impugnato e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere;
Parte ricorrente deposita memoria in cui si oppone alla compensazione delle spese;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva la Corte che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite tra le parti, non ritenendo fondata l'opposizione della ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere, spese compensate.