Art. 2.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un estratto, in duplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco di cui all' art. 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , non avranno compiuto, al giorno fissato per le elezioni, il ventunesimo anno di eta'.
Un esemplare dell'estratto e' immediatamente trasmesso dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale, che depenna dalla copia delle liste di sezione, destinata alla votazione, i nominativi compresi nell'estratto.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un estratto, in duplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco di cui all' art. 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , non avranno compiuto, al giorno fissato per le elezioni, il ventunesimo anno di eta'.
Un esemplare dell'estratto e' immediatamente trasmesso dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale, che depenna dalla copia delle liste di sezione, destinata alla votazione, i nominativi compresi nell'estratto.