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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4163/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA NO n. 1040/2023 deliberata il 7.2.2023 e pubblicata il 13.3.2023 (n. 2461/2018 RG); divisione di immobile non caduto in successione – compensazione;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sergio Del Prete (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Roberto Villani (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE INCIDENTALE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierna attrice, Parte_1 conveniva in giudizio il convenuto, , deducendo che: Controparte_1
- l'istante, in virtù di atto per Notar del 20.11.2002. rep. 151656, racc. Persona_1 reg. a NA il 06.12.2002 n. 15776, acquistava insieme al coniuge sig. CP_1
in regime di comunione dei beni, la piena proprietà dell'immobile sito in
[...]
NO (Na) alla Via A. Pecchia n. 190, p. 2, sc. C, int. 7 in catasto al F. 1, p.lla 368, sub. 37, cat. A/2, cl. 6 r.c. € 361,52;
- i coniugi acquistavano in comunione i 14/16 dell'intera proprietà, essendo già proprietario il sig. dei 2/14 in virtù di successione ab intestato ai propri CP_1 genitori, per cui la quota dell'istante è pari ai 7/16 dell'intero mentre quella del convenuto è pari a 9/16;
- per acquistare detto immobile adibito a casa familiare, i coniugi accendevano un mutuo ipotecario per l'importo di € 59.000,00 da restituirsi in n. 240 rate mensili dell'importo di € 350,00 circa, fino a novembre 2022; - in data 06.06.2013 i coniugi si separavano
– giusta decreto di omologa del Tribunale di NA, con assegnazione della casa coniugale all'istante;
- in base ai patti di omologa, il convenuto si obbligava a rimborsare all'istante il 50% della rata del mutuo (circa € 175,00 mensili) oltre al pagamento delle altre spese relative al mantenimento della figlia minore, inoltre lo stesso si impegnava a rimborsare all'istante tutte le rate, per € 280,00 mensili, fino all'estinzione del debito della cessione del quinto dalla stessa richiesto nell'esclusivo interesse dell'allora coniuge;
- il convenuto si impegnava al pagamento di tutti gli arretrati delle utenze domestiche fino al rilascio dell'immobile (2013), oltre le spese di gestione dell'immobile;
- in seguito alla separazione il convenuto non ha versato alcunché, disinteressandosi dell'immobile in comune con accollo di tutte le relative spese in capo ad essa istante;
- la sig.ra ha maturato nei confronti del convenuto crediti per € 47.093,59 oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione;
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IV sezione civile
- il valore dell'immobile è stato valutato in € 125.00,00/130.000,00 e per la conservazione dello stesso l'istante ha acceso una ipoteca giudiziale di € 100.000,00 sulla quota di proprietà del convenuto;
- va sciolta la comunione dell'immobile con attribuzione della quota di 9/16 del convenuto in capo all'istante la quale diventerà proprietaria esclusiva di detto immobile, continuando ad abitarlo con la figlia e pagando le restanti rate del mutuo.
Per tali motivi chiedeva:
- dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile de quo;
- attribuire alla sig.ra la proprietà dell'intero immobile;
Pt_1
- accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al pagamento, nei confronti CP_1 dell'attrice della somma complessiva di € 47.093,59 oltre interessi e rivalutazione fino al saldo oltre alle ulteriori rate ed assegni maturandi fino alla emananda sentenza;
- compensare la suddetta somma con il credito del convenuto, derivante dal valore residuo della quota relativa ai suoi 9/16 dell'immobile, pari ad € 50.980,02.
Con condanna di spese e competenze legali.
§§§ §§ §§§
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale impugnava e contestava Controparte_1 estensivamente quanto dedotto e prodotto dalla parte attorea, eccependo preliminarmente:
- l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda attorea per la violazione dell'art. 4 comma 1 della L. 162/2014 di conversioni, con modificazioni del D.L. 132/2014, atteso che l'attrice invitava il convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto i fatti di causa ma che, in pendenza dei termini per aderire alla negoziazione assistita, veniva notificato al convenuto l'atto di citazione del presente giudizio;
- l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito:
- l'immobile ha un valore di mercato pari ad € 165.000,00 – giusta banca dati Agenzia delle Entrate
- per cui la divisione giudiziale dovrà tenere conto dei parametri ufficiali per la determinazione del valore dell'immobile senza decurtare alcunché;
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IV sezione civile
- l'attrice è carente di legittimazione attiva in ordine agli obblighi alimentari dell'odierno convenuto in favore della minore;
- la richiesta di compensazione viola gli artt. 447 e 1246 comma 5 c.c.; - il rimborso della cessione del quinto, in forza del decreto di omologa, cede al convenuto la somma di € 180,00 mensili non oltre al mese di ottobre del 2017;
- la somma, eventualmente da compensare, è di € 9.540,00 (180,00 x 53 mesi – maggio
2013/ottobre 2017);
- le poste di debito relative alle spese condominiali ordinarie e straordinarie è di €
3.011,54 considerando la quota di 9/16 di proprietà del convenuto.
Per detti motivi chiedeva, preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità e/o improponibilità delle domande spiegate dalla sig.ra Parte_1 sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 4 comma 1 della L. 162/2014 e per non essere state, le stesse, precedute dal tentativo di mediazione obbligatorio;
- nel merito
- dichiarare lo scioglimento della comunione dell'immobile de qua con l'ausilio di una
CTU, predisponendo un progetto divisionale dell'immobile dove ciascuno degli odierni comunisti possa godere in autonomia dell'immobile per cui è causa;
- in subordine, e previo accertamento incidentale circa l'insussistenza dei crediti asseritamente vantati dall'attrice e/o l'operatività del divieto di compensazione di cui agli artt. 447 e 1246 n. 5 c.c., disporre l'attribuzione del bene indiviso – con obbligo del prescritto conguaglio in danaro – od ordinarsi la vendita dell'immobile, ai sensi dell'art.
788 c.p.c., a mezzo di professionista all'uopo delegato, provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle quote di rispettiva spettanza.
Con vittoria delle spese di lite, diritti e competenze. …”.
Il Tribunale di NA NO, con la sentenza impugnata, ha deciso come segue:
“Il Tribunale di NA NO, in persona del G.U. dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. R.G. n. 2461 – 2018, proposta da nei confronti di , ogni contraria istanza, deduzione Parte_1 Controparte_1 ed eccezione, così provvede:
- dichiara sciolta la comunione ordinaria tra i sigg. nata a [...] il Parte_1
12.05.1971 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
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Attribuisce il compendio immobiliare immobile sito in NO alla via Pecchia n° 190, censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 1; particella 368; sub. 37, in proprietà esclusiva alla signora nata a [...] il [...]; Parte_1
Dispone che la signora corrisponda al signor , a titolo Parte_1 Controparte_1 di conguaglio la somma di € 71.107,17 pari al valore della quota di 9/16 dallo stesso vantata sull'immobile;
Condanna parte convenuta, a versare alla parte attorea, Controparte_1 [...] della somma di € 39.707,35, giusta le causali di cui in motivazione . Pt_1
Autorizza la trascrizione dell'immobile sito in NO alla via Pecchia n° 190, censito al
NCEU del medesimo Comune al foglio 1; particella 368; sub. 37, sito in NO alla via
Pecchia n° 190, censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 1; particella 368; sub.
37, nei registri dell'Agenzia del Territorio, con esonero di responsabilità del
Conservatore.
Rigetta ogni altra domanda pone definitivamente le spese di CTU in solido tra le parti;
- spese compensate;
- Sentenza esecutiva ex lege.
Si manda in cancelleria per quanto di sua competenza.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NA, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1040/2023 emessa dal Tribunale di NA NO, Sezione Civile, Giudice Dott. Lombardo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2461/2018, emessa il 7.2.23 e pubblicata in data 13.03.2023, non notificata:
A) Accertare e dichiarare il convenuto per i titoli e le causali sopra Controparte_1 indicate tenuto al pagamento nei confronti dell'attrice della somma complessiva di €.
74.664,04, così distinta: quanto ad €.34.956,69 per assegno di mantenimento per la figlia minore per quanto dedotto con il primo motivo di appello;
quanto ad €.39.707,35 per tutti gli altri crediti così come accertati dal Giudice di prime cure, previa correzione
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dell'errore materiale, a pag.7 rigo 11 dell'impugnata sentenza, cancellando la frase: “ -
€.34.956,69 per mancato assegno di mantenimento per la figlia minore”;
B) Dichiarare, a seguito dell'intervenuta definitiva assegnazione della quota residua dell'immobile de quo alla sig.ra non oggetto di impugnazione, che la Parte_1 somma di €.71.107,97, pari al valore della quota dei 9/16 dell'immobile de quo di proprietà del sia compensata tra le parti con i crediti superiori, pari ad €. CP_1
74.664,04, vantati da nei confronti di quest'ultimo, accertati in virtù Parte_1 dei titoli richiamati al capo A), o in subordine a quella somma diversa che l'Ecc.ma
Corte adita dovesse ritenere di Giustizia e/o di equità.
In subordine:
C) Accertare e dichiarare il convenuto per i titoli e le causali sopra Controparte_1 indicate tenuto al pagamento nei confronti dell'attrice della somma complessiva di
€.73.547,00, così come precisata in atti e documenti in primo grado, così distinta:
1) quanto ad €.16.959,69 per Quota mutuo ipotecario (114 rate interamente pagate dalla , oltre ad €.1.544,74 per interessi legali. Pt_1
2) quanto ad €.34.382,17 per linea capitale rivalutata, per l'Assegno di mantenimento della figlia minore, oltre ad €.574,52 per interessi legali;
3) quanto ad €.9.900,00 per la Cessione del quinto dello stipendio, oltre ad €.240,00 per interessi legali;
4) quanto ad €. 3.115,56 per Quota spese straordinarie necessitate per la figlia minore, oltre ad €.449,50 per interessi legali;
5) quanto ad €. 1.229,79 per le Morosità relative ai consumi di acqua-luce-gas, telefonia fissa e tassa rifiuti dell'immobile fino al giugno 2013, oltre ad €.65,47 per interessi legali;
6) quanto ad €.1.101,77 per Morosità condominiali fino al mese di giugno 2013 oltre ad
€.68,36 per interessi legali;
7) quanto ad €.3.774,78 per Quota lavori straordinari condominiali all'immobile in comunione, oltre ad €.140,65 per interessi legali;
E così complessivamente la somma di €.73.547,00, o quella diversa somma, maggiore o minore, che l'adita Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere di Giustizia e/o di equità;
D) Conseguentemente dichiarare, a seguito dell'intervenuta definitiva assegnazione della quota residua dell'immobile de quo alla sig.ra non oggetto di Parte_1 impugnazione, che la somma di €.71.107,97, pari al valore della quota dei 9/16
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dell'immobile de quo di proprietà del sia interamente compensata tra le parti CP_1 con i crediti superiori, pari ad €. 73.547,00, vantati da nei confronti di Parte_1 quest'ultimo, accertati in virtù dei titoli richiamati al capo A), o in subordine a quella somma diversa.
In estremo subordine:
E) Accertare e dichiarare che tutti i crediti derivanti dagli obblighi assunti dal CP_1 in sede di separazione e non adempiuti, garantiti da ipoteca giudiziale e necessari per la sua estinzione, per quella somma che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere, vengano decurtati in via preliminare in sede di formazione della quota del o in CP_1 alternativa assegnati alla in quanto creditrice ipotecaria in sede di conguaglio, Pt_1 compensando per il resto i crediti ulteriori.
F) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
G) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
ha resistito all'impugnazione, ha proposto a sua volta Controparte_1 appello incidentale subordinato, ed ha concluso:
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Voglia:
• in via assolutamente preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla Sig.ra nei confronti del Sig. sotto il Parte_1 Controparte_1 duplice profilo della violazione degli artt. 348 bis e 342 bis c.p.c.;
• nel merito, ed in ogni caso, rigettare il proposto gravame in quanto infondato anche nel merito;
• accogliere l'appello incidentale promosso dal Sig. con il presente Controparte_1 atto ed, in riforma parziale della sentenza n. 1040/2023 07/02-13/03/2023, resa dal
Tribunale di NA NO, I Sez. Civile – G.U. Dott. Lombardo, riconoscere il solo minor credito della Sig.ra per € 26.499,69 così come precisato al punto Parte_1
3.B) del presente atto;
ed eventualmente disponendo – soltanto in relazione a tale ultima somma, ed ove ne ricorrano i presupposti – la compensazione giudiziale con il controcredito di € 71.107,17 vantato dal in virtù della disposta assegnazione CP_1 della quota di sua spettanza dell'immobile oggetto di divisione;
• confermare, nel resto, il provvedimento impugnato;
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• il tutto con vittoria di spese e competenze del grado;
”.
Con ordinanza in data 10.1.2024, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 9.9.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica (art. 352 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con d.lgs. 149/2022).
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del
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IV sezione civile primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1 requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di NA
NO e le censure formulate avverso la decisione di prime cure. ha eccepito, poi, l'inammissibilità del gravame, sotto il Controparte_1 profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
L'APPELLO PRINCIPALE E L'APPELLO INCIDENTALE – – Controparte_2
L'AMMISSIBILITA' DELLA COMPENSAZIONE
ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che il Parte_1
Tribunale erroneamente ha ritenuto non applicabile l'istituto della compensazione “per mancanza dei presupposti di legge”, e non ha dichiarato la compensazione delle somme dovute a a conguaglio della Controparte_1 sua quota, in virtù dell'assegnazione dell'immobile ad essa appellante.
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IV sezione civile
Ha dedotto, in relazione all'assegno di mantenimento per la figlia minore, stabilito dal Tribunale di NA, in sede di separazione consensuale tra i coniugi, nella somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, che il giudice di prime cure, pur riconoscendo il credito come “provato per tabulas”, e
“non disconosciuto dal convenuto”, ne ha ritenuto inammissibile la compensazione con le somme a conguaglio della quota di proprietà dell'immobile. Così facendo, il Giudice di prime cure ha violato il disposto di cui all'art. 447 comma
II cod. civ. La formulazione dell'articolo non consente dubbi, perchè è soltanto l'obbligato agli alimenti ( che non può opporre in compensazione il CP_1 credito, e non certamente il genitore creditore ( , per cui non vi era alcun Pt_1 ostacolo all'applicazione dell'istituto della compensazione, trattandosi di somme di denaro certe, liquide ed esigibili (artt. 1241 e 1243 cod. civ.).
Ha rimarcato che non ha mai versato l'assegno dal Controparte_1
15.5.2013, per cui, al mese di ottobre 2022 (data di assegnazione in decisione della causa in primo grado), il credito ammontava ad € 34.956,69 (€ 34.382,17 per capitale ed € 574,52 per interessi legali). Tale somma dev'essere portata in compensazione.
Ha lamentato che il primo giudice è incorso in errore materiale, laddove,
a pag. 7 rigo 11, ha ricompreso negli “altri crediti” l'assegno di mantenimento di
€ 34.959,69, tanto che correttamente ha liquidato l'importo totale di € 39.707,35, che si riferisce a tutti gli altri crediti, escluso quello per il mantenimento.
Ha precisato che i crediti da lei vantati sono i seguenti:
- € 18.504,43 per mutuo ipotecario gravante sull'immobile. Secondo i patti della separazione consensuale i coniugi si accollavano in parti uguali il pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario. Dal 2013 fino alla estinzione, nel novembre 2022, le rate (n. 114) sono state tutte pagate da essa Parte_1
(come da estratti-conto), per un totale di € 33.919,38, per cui andranno decurtati dalla quota dell'ex marito € 16.959,69, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo (avvenuto il 20.11.2022), per un totale dovuto da di € Controparte_1
18.504,43.
- € 34.959,69 per l'assegno di mantenimento per la figlia minore. L'assegno di €
300,00 mensili non è stato mai versato dal padre dal 15.5.2013, per cui la somma
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IV sezione civile maturata a suo carico è quella indicata (€ 34.382,17 per capitale ed € 574,52 per interessi).
- 10.140,00 per cessione del quinto dello stipendio. Secondo i patti di separazione, si era impegnato a versare € 180,00 mensili, per Controparte_1 rimborso della quota di un quinto dello stipendio di essa istante. L'importo va computato sulla base di 55 rate, quindi € 9.900,00 (€ 180,00 x 55) per capitale ed
€ 240,00 per interessi.
- € 3.565,06 per spese straordinarie per la figlia minore. Tali spese, per le quali si era obbligato, in sede di accordi di separazione al rimborso Controparte_1 per il 50%, sono documentate in atti.
- € 1.295,26 per consumi di acqua, luce, gas, telefono e tassa rifiuti. Si tratta di esborsi cedenti a carico di per effetto degli accordi di Controparte_1 separazione, relativi alla casa coniugale.
- € 1.170,13 per morosità condominiali. Anche queste stabilite con la separazione ed ammontanti ad € 1.101,77 per capitale ed € 68,36 per interessi.
- € 3.915,43 per lavori straordinari condominiali all'immobile. Tale spesa inerisce le parti comuni del fabbricato in via A. Pecchia, deliberate dal
Condominio, e sono state pagate interamente da essa per un Parte_1 totale di € 6.710,72. La quota a carico di è pari a 9/16, cioè € Controparte_1
3.774,78 per capitale ed e 140,65 per interessi legali.
Per le predette causali, essa è creditrice dell'importo Parte_1 complessivo di € 73.547,00, oltre interessi legali dal 19.10.2022, oppure della diversa somma ritenuta dalla Corte, da porre in compensazione con il minor credito vantato da per l'assegnazione della quota Controparte_1 dell'immobile all'appellante.
Ha impugnato, in subordine, la sentenza in relazione alla omissione, da parte del Giudice di prime cure, delle somme relative all'estinzione dell'ipoteca giudiziale, accesa dalla stessa a garanzia dei crediti maturati in Parte_1 forza del provvedimento di omologa della separazione consensuale (Tribunale di NA n. 36560/2012 RG), fino alla concorrenza di complessivi € 100.000,00. Il
Tribunale avrebbe dovuto decurtare, in via preliminare, la somma necessaria per l'estinzione dell'ipoteca in sede di formazione delle quote, o in alternativa assegnarla direttamente alla in quanto creditrice ipotecaria in virtù Pt_1
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IV sezione civile dell'art. 2803 cod. civ., in virtù dei crediti derivanti dagli obblighi assunti dal marito in sede di separazione. ha frapposto appello incidentale, con il quale ha Controparte_1 sostenuto che, in relazione alla compensazione per l'assegno di mantenimento per la figlia è carente di legittimazione attiva, poiché si Per_2 Parte_1 tratta di un'obbligazione stabilita in favore della ragazza, che è titolare del relativo credito.
Ha aggiunto che le spese straordinarie sostenute per la figlia, per un importo richiesto di € 3.565,06, il Tribunale è carente di competenza funzionale.
Inoltre, tali voci di spesa sono contestate, sia perché mai concertate tra i genitori, sia perché esso non è mai stato neppure interpellato, né CP_1 sull'opportunità, né sulle modalità delle spese medesime.
Ha precisato che le ulteriori poste di debito (spese condominiali fino a giugno 2013; oneri straordinari sostenuti per l'immobile) non sono dovute.
Infatti, esso istante non ha mai ricevuto alcuna comunicazione per i lavori condominiali ed i secondi ineriscono al godimento dell'immobile.
Ha rimarcato che le uniche voci che il Tribunale avrebbe potuto riconoscere (e sulle quali, effettivamente, non vi è stata alcuna contestazione di sorta da parte di esso in prime cure) si riducono, pertanto, a: Controparte_1
- € 9.540,00 quale quota pattiziamente concordata per il rimborso della cessione del quinto dello stipendio;
- € 16.959,69 quale quota paritaria di rimborso del mutuo residuo, avendo previsto, i coniugi, l'accollo in parti uguali e non pro quota (€ 33.919,38 : 2 =
16.959,69);
Ha chiesto, dunque, che la Corte adita, in parziale riforma della sentenza, voglia riconoscere il minor credito di per € 26.499,69 come Parte_1 sopra precisato;
ed eventualmente disponendo – soltanto in relazione allo stesso
– la compensazione giudiziale con il controcredito di € 71.107,17 vantato da in virtù della disposta assegnazione della quota di sua Controparte_1 spettanza dell'immobile oggetto di divisione.
Ha ribadito che l'avversa domanda relativa al rimborso delle spese per l'estinzione dell'ipoteca giudiziale gravante sulla quota dell'immobile di
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IV sezione civile proprietà è inammissibile, perché mai proposta da nel CP_1 Parte_1 primo grado.
Le contrapposte impugnazioni possono essere trattate congiuntamente, giacché attengono agli stessi capi della sentenza gravata ed alle medesime questioni.
I motivi articolati da meritano accoglimento entro i limiti Parte_1 che seguono.
I motivi formulati da devono, invece, essere disattesi. Controparte_1
Le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, stabilite in sede di separazione coniugale consensuale e mai versate da
[...]
ammontano ad € 34.956,69, compresi interessi legali per il ritardato CP_1 pagamento, e non sono state contestate nel loro ammontare dal genitore. Questi ha dedotto soltanto che è priva di legittimazione a richiederne il Parte_1 pagamento, trattandosi di un credito spettante alla figlia. Ma la deduzione non ha fondamento.
Non vi è dubbio che il genitore affidatario del figlio minore è fornito della legittimazione attiva per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento, nei confronti del coniuge obbligato. Egli, infatti, è il titolare del relativo credito ed il pagamento viene previsto in suo favore nel provvedimento adottato dal Tribunale, in sede di separazione dei coniugi. Peraltro, trattandosi di figlio minore, il pagamento non può che essere eseguito al genitore presso il quale convive, il quale, dunque, ha titolo per agire in giudizio, come avvenuto nel caso di specie.
La legittimazione del genitore convivente con il figlio non viene meno neanche nel periodo in cui questi diviene maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, trovando luogo, in tale situazione, la concorrente legittimazione attiva di entrambi i soggetti (Cass. n. 17380/2020;
Cass. n. 6950/1998).
Pertanto, ha diritto a rivendicare giudizialmente – così Parte_1 come ha fatto in questo procedimento – il proprio credito di € 34.956,69, per la causale dedotta.
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IV sezione civile
Tale credito, non soltanto va riconosciuto, ma può anche essere opposto in compensazione, come richiesto da non ostandovi il disposto Parte_1 di cui all'art. 447 cod. civ.
In argomento, va considerato che il Tribunale di NA NO ha errato nel ritenere che “… l'istituto della compensazione non possa trovare applicazione per mancanza dei presupposti di legge.“, stante la natura di credito alimentare, e che
“… deve e può ricorrere ai normali rimedi legali per il recupero di tali Parte_1 somme.”.
L'art. 447 cod. civ. stabilisce che “L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazione arretrate.” e, pertanto, il divieto riguarda soltanto colui che deve versare l'assegno
(“L'obbligato agli elementi …”) e non, invece, colui che deve percepirlo. Si tratta, infatti, di una misura a tutela del beneficiario, che, stante la particolare natura della prestazione, destinata al suo sostentamento, non può essere inibita dalla richiesta di compensazione con un controcredito, proposta dall'obbligato. Ma non è questa la situazione che si è manifestata in questa lite.
Nella fattispecie, la compensazione è stata invocata dalla parte creditrice
( e non dal debitore , sicchè non vi è alcun Parte_1 Controparte_1 motivo ostativo alla compensazione.
Va accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale riportato a fol. 7 rigo 11 della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha elencato tra le somme dovute da anche l'importo di € 34.956,69. Tale somma, Controparte_1 infatti, è stata erroneamente riportata tra le poste passive, a carico del convenuto, come è reso evidente anche dal totale riportato nel testo (€
39.707,35), che non tiene conto del predetto importo.
E' dovuto l'importo di € 3.565,06, sostenuto da a titolo di Parte_1 spese straordinarie per la figlia minore, dovendosi rigettare la contraria deduzione di secondo cui il Tribunale di NA NO Controparte_1 sarebbe carente di competenza funzionale. Si tratta, infatti, di un credito maturato dall'appellante e debitamente comprovato in giudizio.
Analoghe considerazioni devono essere svolte per i crediti relativi a spese condominiali sostenute da (€ 1.170,13 per quote ordinarie Parte_1 ed € 3.774,78 per lavori di straordinaria manutenzione), anche questi
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IV sezione civile comprovati mediante la documentazione prodotta e che devono cedere a carico di in ragione degli accordi stipulati in sede di separazione Controparte_1 dei coniugi.
Sono dovuti anche gli ulteriori importi di € 18.805,43 per ratei di mutuo, cadenti al 50% a carico di ciascuno dei coniugi, e di € 9.540,00, a carico di quale rimborso degli importi di € 180,00 mensili pagati da Controparte_1
mediante cessione del quinto dello stipendio da maggio 2013 Parte_1 ad ottobre 2017. Il tutto come concordato negli accordi di separazione consensuale.
In definitiva, il credito complessivo vantato da nei Parte_1 confronti di ammonta ad € 74.664,04, restituito dal totale Controparte_1 dell'importo di € 39.707,35, come determinato dal Tribunale (cd. “altri crediti”)
e dell'importo di € 34.956,69, per il mantenimento della figlia . Per_3
Resta, a tal punto, da valutare la domanda di compensazione, introdotta da con l'atto di appello, tra le contrapposte ragioni creditorie, Parte_1 derivanti dall'importo di € 71.107,17, dovuto dall'appellante a
[...]
a titolo di conguaglio conseguente all'attribuzione della quota di 9/16 CP_1 dell'immobile, e dall'importo di 74.664,04, dovuto da quest'ultimo a Parte_1
per le varie poste di debito sopra esaminate.
[...]
Ritiene la Corte che può farsi luogo alla compensazione legale, a norma dell'art. 1243 cod. civ.
Infatti, le reciproche poste creditorie, vantate dalle parti in giudizio, risultano tutte liquide ed esigibili, per cui possono estinguersi per le quantità corrispondenti, e vi è domanda di parte ( diretta a conseguire Parte_1 tale effetto estintivo, introdotta ritualmente e tempestivamente con l'atto di citazione avanti al Tribunale di NA NO (la compensazione, infatti, non può essere rilevata d'ufficio, a norma dell'art. 1242 comma I cod. civ.).
La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza;
tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene,
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IV sezione civile senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito. (Cass. n. 10335/2014; Cass. n. 23948/2018).
Il principio di diritto appena sopra riportato impone al giudice, una volta preso atto della volontà della parte di avvalersi della compensazione, di accertare e dichiarare l'estinzione delle poste creditorie per quantità corrispondenti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di NA NO va riformata, nella parte attinta dall'impugnazione di mediante accertamento e declaratoria della reciproca Parte_1 compensazione tra il credito da lei vantato, nei confronti di Controparte_1 pari ad € 74.664,04, ed il credito vantato da quest'ultimo, nei confronti di pari ad € 71.107,17. In esito a tale operazione contabile, residua Parte_1 il credito di di € 3.556,87, oltre interessi legali dalla data di Parte_1 questa sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
ha impugnato la sentenza del Tribunale di NA NO Parte_1 nella parte in cui ha compensato le spese legali tra le parti. In conseguenza della resistenza opposta dal convenuto, nonché della soccombenza rispetto sia alla proposta di quest'ultimo di dividere l'immobile, sia in relazione all'accertamento delle somme da questi dovute all'attuale appellante, ha chiesto, la condanna di alle spese predette. Controparte_1
Il motivo è fondato.
L'accoglimento della domanda avanzata da in primo Parte_1 grado impone l'applicazione del principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.), con la conseguente condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese.
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
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IV sezione civile lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno poste a carico di per effetto della soccombenza. Controparte_1
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa è corrispondente a quello del maggior credito accertato (€ 74.664,04), e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano regolamentate secondo quanto già disposto dal Tribunale di NA NO, trattandosi di attività espletata nell'interesse di entrambe le parti, in funzione della divisione dell'immobile.
A questa pronuncia di rigetto del gravame incidentale, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di NA NO n. 1040/2023 deliberata il 7.2.2023 e pubblicata il 13.3.2023 (n. 2461/2018 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza predetta,
2) accerta e dichiara la compensazione tra il credito vantato da Parte_1
nei confronti di pari ad € 74.664,04, ed il
[...] Controparte_1 credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 pari ad € 71.107,17, e, conseguentemente, condanna al Controparte_1 pagamento di € 3.556,87, oltre interessi legali dalla data di questa sentenza e fino all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
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IV sezione civile
3) dispone correggersi la sentenza, mediante la cancellazione al fol. 7 rigo
11 dell'espressione “- € 34.956,69 per mancato assegno di mantenimento per la figlia minore;
”;
4) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
5) condanna al pagamento delle spese, in favore di Controparte_1
che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in € 8.800,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- per il secondo grado, in € 1.165,00 per esborsi ed € 9.500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
6) conferma nel resto la sentenza impugnata;
7) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Controparte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello incidentale.
Così deciso in NA, in data 23 settembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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