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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/11/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1539/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Battista per procura in atti,
ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 giugno 2022 , premesso di Parte_1 essere dipendente del con qualifica di docente, ha Controparte_1
adito questo giudice del lavoro chiedendo l'annullamento del provvedimento disciplinare emesso dall' a Controparte_3 conclusione del procedimento n. 2451 del 2/03/2022, per irrilevanza della condotta contestata e violazione del principio di proporzionalità, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione, in suo favore, di n. due mensilità, detratto quanto percepito dalla ricorrente a titolo di assegno alimentare.
Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, sostituita l'udienza di discussione mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Oggetto di giudizio è l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione per due mesi irrogata nei confronti di Pt_1
per aver posto in essere una condotta non conforme alle responsabilità,
[...]
alla correttezza e ai doveri specifici inerenti alla funzione docente, nonché in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, in violazione dell'art. 3, commi 1 e 3, D.P.R. n. 62/2013, avendo prodotto al datore di lavoro una falsa certificazione.
In fatto risulta pacifico, nonché provato in via documentale, che in data
18/01/2022 la docente abbia inviato al datore di lavoro una certificazione Pt_1
di esenzione vaccinale anti SARS-Cov2 rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale
NA 3 Sud di Napoli, la cui veridicità è stata disconosciuta dall'ente.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente non ha contestato la falsità del documento inviato alla parte datoriale per certificare la propria esenzione dall'obbligo vaccinale, bensì ha rappresentato di aver erroneamente inviato il suddetto documento a causa di continue pressioni da parte dell
[...]
in merito alla necessità di regolarizzare la posizione della dipendente. CP_4
Nel dettaglio, la ha esposto di essere a conoscenza che la certificazione Pt_1 in questione fosse soltanto un fac-simile, specificando che la regolarità della propria posizione, rispetto alla normativa che impone gli obblighi vaccinali per il contrasto al contagio da Covid-19, si ricavava dal certificato rilasciato dal
Centro Vaccinale di Taurianova in data 18 gennaio 2022.
Ciò posto, gli addebiti formulati alla docente risultano adeguatamente giustificati e provati.
Dall'analisi del provvedimento disciplinare emerge infatti che l'addebito formulato alla ricorrente non trova il suo fondamento nella valutazione della posizione della docente rispetto agli obblighi vaccinali, bensì nella circostanza
– pacifica - che la stessa abbia inviato al datore di lavoro una certificazione risultata non veritiera.
Sul punto, non può essere accolta la doglianza di parte ricorrente, secondo la quale il documento in questione sarebbe stato erroneamente inviato, dal momento che nella mail inviata dalla docente in data 18/01/2022 all'Istituto scolastico emerge la volontà della stessa di inoltrare entrambi i certificati vaccinali. Dall'analisi di quest'ultimo documento si evince, infatti, che la abbia dichiarato al datore di lavoro di aver inoltrato “due certificati di Pt_1
"esenzione vaccinale", uno del Distretto Sanitario Area Tirrenica (Centro
Vaccinale Taurianova) e l'altro dell'ASLNapoli3 (Azienda Sanitaria Locale 3-
Regione Campania), emessi dai rispettivi Responsabili”.
La specifica indicazione dei documenti inoltrati, quindi, non può essere frutto di una mera svista, ma della volontà della docente di utilizzare entrambe le certificazioni. Avendo la stessa, pertanto, allegato documentazione non veritiera, va ritenuto legittimo l'accertamento posto in essere dal datore di lavoro in merito alla violazione da parte della docente dei doveri di cui all'art. 3, commi 1 e 3, D.P.R. n. 62/2013. Inoltre, risulta infondata la doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità dal momento che gli artt. 494 e 495 del D. Lgs. n.
297/94 prevedono espressamente per l'ipotesi in esame l'applicazione della sanzione conservativa oggetto di giudizio. Ed invero, quest'ultima si basa sulla violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) e, sul punto, l'art. 495, comma 1 lett. a), D. Lgs.
n. 297/94, prevede la possibilità di irrogare la sanzione della sospensione dall'insegnamento “da oltre un mese a sei mesi” qualora il dipendente pubblico abbia posto in essere atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di particolare gravità.
Per tali ragioni, quindi, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e l'attività svolta, in 1.030,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente a corrispondere alla resistente le spese del giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre spese generali.
Palmi, 24/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO