Sentenza 16 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2025REG.PROV.COLL.
N. 08160/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13816/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente espone di essere un cittadino egiziano che dall'anno 2002 vive e lavora a Milano con permesso di soggiorno. Ha iniziato come lavoratore dipendente nel settore edile in diverse società finché nel 2007, ha aperto una partita iva come lavoratore autonomo nel settore edile. Nel settembre 2020, ha costituito la società, -OMISSIS- con sede in Milano, che ha come attività prevalente la costruzione di edifici.
Nell'anno 2019, il ricorrente è stato raggiunto in Italia dalla moglie ed i quattro figli che frequentano scuole italiane.
1.2. In data 25 marzo 2018 l’appellante ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione - previo contraddittorio con l’interessato cui ha inviato il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 - ha respinto con d.m. del 17 agosto 2022 la domanda, essendo emersi a carico del richiedente una molteplicità di precedenti penali non dichiarati all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza.
In particolare:
- 14/04/2009: sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Milano - Sezione Distaccata di -OMISSIS-, irrevocabile il 25/07/2009, per il reato di cui all’art. 4 legge 18/04/1975 n. 110 (porto di armi, accertato il 3/12/2006 in -OMISSIS-);
- 01/07/2009: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Monza, esecutivo il 21/10/2010, per il reato di cui all’art. art. 83 comma 1 d.lgs. 09/04/2008 n. 81 (violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attuazione legge 3 agosto 2007, n. -OMISSIS-, commesso il 28/5/2008 in Cologno Monzese, cantiere edile via Toscana snc.);
- 22/09/2010: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, esecutivo il 31/01/2011, per il reato di cui all’art. 116, comma 13, d.lgs. 30/4/1992 n. 285 (guida di veicolo senza aver conseguito la patente, reato depenalizzato/abrogato);
- 16/09/2011: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona, esecutivo il 31/03/2012, per il reato di cui all’art. 116 comma 13 citato d.lgs. n. 285/1992 (guida di veicolo senza aver conseguito la patente, commesso il 17/9/2008 in -OMISSIS-, reato depenalizzato/abrogato);
- 09/07/2012: sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Milano, irrevocabile il 16/10/2012, per i reati di cui agli artt. 2, legge 11/11/1983 n. 638 e 81 cpv c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, commesso il 10/11/2009 in Milano) e di cui agli artt. 37 legge 24/11/1981 n. 689 e 81 cpv c.p. (omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie, commesso il 10/8/2010 in Milano);
- 28/09/2015: sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, irrevocabile il 29/11/2015 in parziale riforma della sentenza emessa in data 02/07/2012 dal Tribunale in composizione monocratica di Milano, per il reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato in certificati, accertato il 3/2/2009 in Milano), in data 21/10/2021 con Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarata l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell' affidamento in prova (art. 47 legge n. 354/1975).
1.2. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR Lazio il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego deducendo: Erroneità della motivazione; Assenza di ragionevolezza; Assenza di valutazione sulla effettiva e complessiva integrazione sociale del ricorrente; Assenza di una concreta valutazione circa le caratteristiche e le modalità dell'episodio di reato; Assenza di proporzionalità e coerenza; Erroneo esercizio della discrezionalità in materia di cittadinanza .
In particolare ha dedotto che i reati contestati sarebbero in parte insussistenti, per intervenuta abrogazione o estinzione, in parte risalenti (non oltre il 2010) e in ogni caso irrilevanti, avuto riguardo alle circostanze specifiche; ha dedotto, inoltre, di non averli dichiarati perché non aveva contezza di avere condanne penali a suo carico. Infine ha lamentato che l’amministrazione non ha debitamente valorizzare il percorso di integrazione compiuto.
1.3. Si è costituita in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
1.4. Con sentenza n.13816 del 18 settembre 2023 il TAR per il Lazio (Roma) ha respinto il ricorso.
2.1. Con atto notificato il 13 ottobre 2023 il sig. -OMISSIS- ha appellato la sentenza del Tar Lazio n.13816/2023 articolando cinque motivi di ricorso.
2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere all’appello.
2.3. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
- ha ritenuto decisiva la riconducibilità al richiedente di una pluralità di condotte penalmente rilevanti, destanti particolare allarme sociale, poste in essere a distanza di tempo l’una dall’altra collocabili anche nel c.d. “periodo di osservazione”, ossia il decennio antecedente il momento di presentazione della domanda;
- ha ritenuto irrilevante l’intervenuta abrogazione o estinzione di taluni reati dando rilievo alla commissione dei fatti sottostanti, storicamente considerati;
- ha ritenuto invece rilevante la circostanza che il ricorrente ha taciuto i precedenti penali a suo carico, pur deducendo in giudizio di essere in buona fede per non averne mai avuto conoscenza; ha infatti rilevato che - in disparte la punibilità in sede penale di tale falsa autodichiarazione - la presunta ignoranza di essere stato condannato penalmente plurime volte è semmai indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza.
4. Il primo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. Con il primo motivo l’appellante deduce che l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la valutazione operata dall'Amministrazione, di negare la cittadinanza al ricorrente, sarebbe logica e coerente con la pluralità di episodi penali che risultano a lui ascritti; in realtà il giudice avrebbe omesso di considerare che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha dichiarato in data 9.5.2023 essere in corso l'aggiornamento dei dati del ricorrente presso la banca dati del Centro Elaborazioni Dati Interforze; ciò dimostrerebbe la necessità di acquisire un nuovo parere della Questura di Milano poiché il parere espresso in data 20.12.2022 sarebbe evidentemente fondato su dati errati ed inesatti.
4.2. Con il terzo motivo l’appellante deduce che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere irrilevante l’intervenuta abrogazione e/o estinzione di taluni reati sul rilievo che l'Amministrazione, nel denegare l’istanza, avrebbe preso in considerazione i numerosi precedenti penali a suo carico in modo complessivo; la sentenza appellata sarebbe allora erronea perché in tal modo il giudice effettuerebbe valutazioni di merito riservate all'Amministrazione.
4.3. Entrambi i motivi sono infondati.
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva come l'amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sulle numerose condanne penali che hanno interessato l'appellante - collocabili anche nel c.d. “periodo di osservazione”, ossia il decennio antecedente il momento di presentazione della domanda - e, in particolare, sulle circostanze storiche e fattuali che ne erano alla base, idonee a supportare la reiezione dell'istanza di cittadinanza stante il particolare disvalore inerente ai reati commessi e alla loro intrinseca pericolosità.
Correttamente, il giudice di prime cure ha del tutto condivisibilmente osservato che “I motivi ostativi alla concessione dello status, peraltro, sono rappresentati nel caso di specie da una pluralità di comportamenti (violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, possesso abusivo di armi e fatti di violenza verso persone e cose, per limitare l’attenzione ai soli fatti sfociati in sentenze di condanna) che incidono su beni costituzionalmente tutelati, preordinati alla tenuta dell’ordinamento e alla pacifica e civile convivenza e che forniscono un quadro personale del ricorrente che non dava minimamente garanzia di un suo proficuo stabile inserimento nell’ambito della comunità nazionale, ad onta degli esiti processuali.
Nel provvedimento e negli atti della p.a. resistente, in particolare, si fa riferimento alla significatività che hanno assunto nella formulazione del giudizio negativo in ordine all’aspirante cittadino la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, collegati all’attività imprenditoriale svolta dal richiedente nel settore edile, in quanto fonte di particolare allarme sociale, riferendosi ad un settore dove viene posta maggiore attenzione alla tutela dei lavoratori”.
4.3. Infondata è pertanto la doglianza con la quale l’appellante – sul rilievo essere in corso l'aggiornamento della propria posizione presso la banca dati del Centro Elaborazioni Dati Interforze - assume la necessità di acquisire un nuovo parere della Questura di Milano poiché il parere espresso in data 20.12.2022 sarebbe evidentemente fondato “su dati errati ed inesatti”.
Si rileva infatti che i numerosi precedenti penali a suo carico rendono del tutto ininfluente acquisire presso la banca dati Interforze una nuova situazione aggiornata dei precedenti penali e dei carichi pendenti a carico dell’appellante, non avendo lo stesso specificamente contestato l’esattezza di quanto già accertato e riportato nel provvedimento di diniego, e non potendo quindi l’eventuale inserimento di ulteriori dati modificare in senso migliorativo la complessiva posizione dell’appellante, il quale nemmeno indica quale ipotetico beneficio conseguirebbe dal predetto aggiornamento.
4.4. Infondata è altresì la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che l’Amministrazione abbia operato una valutazione complessiva e di insieme dei precedenti a lui ascritti, posto che il giudizio prognostico che l’autorità è chiamata a formulare è la risultanza di una valutazione complessa che non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti penali, ma li valuta in un quadro di insieme, nel loro svolgersi e ripetersi nel tempo, in base all’allarme sociale che essi destano e in base alla recidiva dei comportamenti illeciti.
Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, inoltre, la circostanza dell'intervenuta abrogazione o estinzione di taluni reati non scalfisce il potere dell'amministrazione di porre comunque gli stessi alla base della propria determinazione negativa, valutando i fatti storici sottostanti come indice di un mancato inserimento sociale da parte dell'aspirante cittadino.
Vieppiù, perché a prescindere dalla circostanza che alcuni dei comportamenti contestati sono stati depenalizzati o si sono estinti - a carico dell’appellante risultano comunque numerosi comportamenti, tutti accertati con sentenza di condanna, plurioffensivi sia nei confronti di beni primari costituzionalmente tutelati sia nei confronti delle Istituzioni dello Stato di cui aspira a far parte.
Nella fattispecie di giudizio il Ministero dell'Interno, lungi dall'operare un mero automatismo preclusivo in relazione alle notizie richiamate, ha discrezionalmente valutato i fatti come indice di inaffidabilità del richiedente e di una sua mancata integrazione nella comunità nazionale, tenendo conto dei vari elementi acquisiti nell'istruttoria procedimentale, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica.
Peraltro l’amministrazione ha specificamente motivato anche con riferimento al reato depenalizzato di guida di veicolo senza patente, ritenendo che la reiterata violazione del Codice della strada da parte dell’appellante denota, nel complesso, un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale desumibile in primo luogo dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza.
Risulta infondata, infine, la censura con la quale l’appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe effettuato una valutazione di merito riservata all’Amministrazione, essendosi limitato a scrutinare la valutazione discrezionale condotta dall'amministrazione nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, ed avendo condivisibilmente ritenuto che essa appare idonea, in astratto, a rendere non irragionevole il mancato rilascio della cittadinanza in ragione del principio di cautela che impone di valutare "qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale" (Cons. St., sez. III, n. 3421 del 2021 e n. 7122 del 2019).
5. Con il secondo motivo l’appellante deduce che la sentenza appellata sarebbe erronea avendo il giudice di prime cure travisato il metodo di valutazione dell'Amministrazione in tema di cittadinanza (ampia discrezionalità amministrativa) con l'onere motivazionale; il provvedimento di diniego di cittadinanza sarebbe stato espresso con motivazione meccanica e standard in assenza di valutazione sulla effettiva e complessiva integrazione sociale dell'appellante ed in assenza di valutazione delle caratteristiche e modalità dell'episodio reato.
5.1. Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo è del tutto generica e non esplicitata la censura con la quale si deduce che il giudice di prime cure avrebbe travisato i limiti dell’esercizio della discrezionalità amministrativa con l’onere motivazionale.
È inoltre del tutto ininfluente la circostanza che la motivazione adottata dall'Autorità sia analoga a quella utilizzata in vari altri casi perché ciò non costituisce indice di mancanza di istruttoria. Pertanto, il provvedimento, al di là della occasionale coincidenza delle espressioni verbali usate in altri provvedimenti, deve considerarsi corrispondente alla fattispecie di volta in volta presa in considerazione, e dall’esame del provvedimento si rileva come la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado sia invece afferente la persona dell’appellante.
6. Con il quarto motivo l’appellante deduce di avere sostenuto, in primo grado, di non avere avuto contezza delle condanne penali irrogate nei suoi confronti perché oggetto di depenalizzazione ed estinzione del reato e che non era intenzione del medesimo effettuare dichiarazioni mendaci. La sentenza appellata nell’affermare che il diniego di cittadinanza è una inevitabile conseguenza della dichiarazione mendace resa del ricorrente effettuerebbe valutazioni di merito riservate all'Amministrazione.
6.1. Il motivo è infondato.
La motivazione adottata del TAR su punto, infatti, è limitata ad un sindacato di legittimità della valutazione discrezionale specificamente compiuta dall’Amministrazione nel provvedimento di diniego della cittadinanza.
D’altra parte, a fronte dei numerosi precedenti penali a carico dell’appellante soltanto alcuni sono stati oggetto di depenalizzazione o abrogazione, sicché l’Amministrazione ha motivatamente rilevato il comportamento omissivo dell’istante, mentre non era certo tenuta a motivare sulla scusabilità o meno della falsa dichiarazione fondata sull’asserita erronea convinzione della mancanza di condanne a carico; detto fraintendimento infatti, poteva, al più, interessare taluno dei reati per i quali l’appellante è stato condannato, senza incidere sensibilmente sulla valutazione complessiva dei numerosi precedenti penali per come dettagliatamente elencati nel provvedimento impugnato.
Sicché il TAR ha correttamente e condivisibilmente argomentato sul punto che “Tale omissione non solo sarebbe suscettibile di essere perseguita penalmente, ma in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 può determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda. In ogni caso, tale elemento è indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza. In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che il citato art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 “si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero” (Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933)”.
7. Con il quinto motivo l’appellante deduce che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha respinto la censura di nullità del diniego di cittadinanza riferita alla omessa acquisizione delle osservazioni della Prefettura e del parere della Questura che, ad avviso dell’appellante, sono atti obbligatori dell'istruttoria ministeriale sulla domanda di cittadinanza, la cui assenza (come nella specie) comporterebbe la nullità del procedimento.
7.1. La censura è infondata.
Può infatti condividersi la statuizione adottata sul punto dal giudice di prime cure che, nel respingere la censura di nullità del provvedimento impugnato, ha ritenuto che l’eventuale omessa acquisizione delle previste osservazioni della Prefettura e della Questura, integra al più una mera irregolarità formale insuscettibile di travolgere gli effetti del provvedimento.
Si tratta, infatti, di atti endoprocedimentali rispetto ai quali la legge non prescrive l’acquisizione a pena di nullità del procedimento, essendo peraltro adottati da articolazioni periferiche dell’autorità procedente che si limitano, nell’ambito del procedimento concessorio, a raccogliere tutti i dati sul conto dell’istante attingendo dalle banche dati a disposizione, e a trasmetterli all’autorità centrale formulando delle “osservazioni” che in ogni caso non sono vincolanti.
I fatti sopravvenuti potranno essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione in sede di nuova istanza.
8. Conclusivamente per tutti i surriferiti motivi l’appello è infondato e va respinto.
9. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche contemplate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.