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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3377/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000000000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni per il ricorrente: previa sospensione, annullamento dell'atto impugnato;
in subordine proposta di dilazione del debito in 12 rate mensili di euro 519,73 con sospensione del fermo;
vittoria di spese.
Conclusione per la Publiservizi Srl: ritenuta la sussistenza e irretrattabilità della pretesa tributaria, adesione alla proposta del ricorrente;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Publiservizi Srl, il fermo amministrativo indicato nella prodotta visura PRA col n. 1481538Z del 17/06/2025 afferente al veicolo trg. Targa_1 per un debito di euro 6.236,75. Deduceva di svolgere l'attività di agente di commercio e che il veicolo era utilizzato quale bene strumentale.
Eccepiva, pertanto, la violazione dell'art. 86, comma 2, D. P. R. n. 602/1973; - l'eccesso di potere;
- la violazione del principio di proporzionalità; - la violazione del diritto costituzionale al lavoro.
Si costituiva la Publiservizi Srl. Preliminarmente dichiarava di aderire alla proposta formulata dal ricorrente di dilazione del debito in 12 rate mensili di euro 519,73 con sospensione del fermo. Ribadiva, inoltre, la legittimità del proprio operato, ponendo in evidenza la regolare notifica del preavviso di fermo in data
24/02/2025 e di altri atti presupposti al provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 86, comma 2, D. P. R. n. 602/1973 “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro non contestata, la corretta notifica con raccomandata postale del preavviso di fermo amministrativo.
Il ricorso, pertanto va rigettato.
Le spese di giudizio vanno compensate tenuto conto della proposta di dilazione del debito in 12 rate mensili di euro 519,73 con sospensione del fermo da parte della ricorrente e dell'adesione della resistente.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3377/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 00000000000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni per il ricorrente: previa sospensione, annullamento dell'atto impugnato;
in subordine proposta di dilazione del debito in 12 rate mensili di euro 519,73 con sospensione del fermo;
vittoria di spese.
Conclusione per la Publiservizi Srl: ritenuta la sussistenza e irretrattabilità della pretesa tributaria, adesione alla proposta del ricorrente;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Publiservizi Srl, il fermo amministrativo indicato nella prodotta visura PRA col n. 1481538Z del 17/06/2025 afferente al veicolo trg. Targa_1 per un debito di euro 6.236,75. Deduceva di svolgere l'attività di agente di commercio e che il veicolo era utilizzato quale bene strumentale.
Eccepiva, pertanto, la violazione dell'art. 86, comma 2, D. P. R. n. 602/1973; - l'eccesso di potere;
- la violazione del principio di proporzionalità; - la violazione del diritto costituzionale al lavoro.
Si costituiva la Publiservizi Srl. Preliminarmente dichiarava di aderire alla proposta formulata dal ricorrente di dilazione del debito in 12 rate mensili di euro 519,73 con sospensione del fermo. Ribadiva, inoltre, la legittimità del proprio operato, ponendo in evidenza la regolare notifica del preavviso di fermo in data
24/02/2025 e di altri atti presupposti al provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 86, comma 2, D. P. R. n. 602/1973 “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro non contestata, la corretta notifica con raccomandata postale del preavviso di fermo amministrativo.
Il ricorso, pertanto va rigettato.
Le spese di giudizio vanno compensate tenuto conto della proposta di dilazione del debito in 12 rate mensili di euro 519,73 con sospensione del fermo da parte della ricorrente e dell'adesione della resistente.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.