Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967.