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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 851/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile – Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 851/2023 R.G., promossa da 1) (C.F. - P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , con sede a Trieste in via Mazzini n. 33 Parte_2
2) (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
07.09.1975, residente a [...]1, in proprio e quale erede del padre (C.F. ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 06.11.1949; 3) (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
02.02.1974, residente a [...]4 , in proprio e quale erede del padre (C.F. ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 06.11.1949; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Isernia del Foro di T r i e s t e ( C. F.
[...]
– P E C fax CodiceFiscale_4 Email_1
040.9771302), con domicilio eletto nel suo studio sito a Trieste in Foro Ulpiano n. 4 come da procura in calce all'atto introduttivo;
ATTORI contro (c.f. - p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore rag. , con P.IVA_2 Controparte_1 sede a AG (UD) in via Nazionale n. 125/E, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Mansi del Foro di Udine (c.f. - fax CodiceFiscale_5
0432/503901 – pec: , nonché dall'avv. Paolo Email_2
LE (c.f. – PEC: del CodiceFiscale_6 Email_3 foro di Trieste e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Trieste, via Carducci 10, come da procura allegata all'atto difensivo;
CONVENUTO
oggetto: contratto. conclusioni delle parti: all'udienza del 3.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Il e citavano in giudizio lo Parte_1 Parte_2 Pt_3 Controparte_2 concludendo affinchè “accertata la responsabilità di parte convenuta ai sensi degli
[...] artt. 1218, 2229 e 1176 secondo comma c.c., condannare lo in Controparte_1
[.. persona del legale rappresentante, già a pagare a Controparte_3
in persona del legale rappresentante, a (in proprio e quale eredi di Parte_1 Parte_2
) e a (in proprio e quale eredi di ) l'importo di € Persona_1 Parte_3 Persona_1
77.957,82 a titolo di risarcimento del danno o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
- accertata la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare lo CP_1
in persona del legale rappresentante, a pagare a (in proprio e Controparte_1 Parte_2 quale eredi di e a (in proprio e quale eredi di ) Persona_1 Parte_3 Persona_1
l'importo di € 5.000,00 cadauno a titolo di risarcimento del danno o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di compensi legali ed esborsi”. Si costituiva in giudizio lo chiedendo il rigetto delle Controparte_2 pretese dell'attore. La prima udienza di luglio 2023 era rinviata, su istanza delle difese, perchè pendenti trattative per la conciliazione;
all'udienza del 23.11.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 20.6.2024 erano ammesse le prove orali e disposta una CTU. All'udienza del 9.9.2024 erano assunte le prove dichiarative. All'udienza del 19.2.2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di conclusioni al 3.12.2025 concedendo termine per il deposito di note scritte fino alla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice.
All'udienza del 03.12.2025, tenutasi nelle forme cartolari, lette le note di udienza depositate dalle parti, il processo era trattenuto in decisione nei termini di legge.
pag. 2/6 Diritto Con l'atto introduttivo gli attori lamentano, in buona sostanza, che lo Controparte_2 nell'ambito dell'esecuzione del contratto avente ad oggetto la tenuta della
[...] contabilità generale e l'assistenza in area fiscale della società il CP_4
avrebbe negligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni in specie
[...] optando per l'iscrizione dei singoli soci della in una sezione Controparte_4 sbagliata dell'INPS (anziché doppia iscrizione nelle sezioni commercianti IVS e Gestione separata) ragione per cui detti soci venivano raggiunti da verbali di accertamento per irregolarità contributive. La questione muove quindi, preliminarmente, dall'analisi della fonte negoziale degli obblighi che si assumono inadempiuti. Al riguardo si richiama l'indirizzo della Corte di Cassazione per cui “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico, sicché quando sia contestata l'instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, n. 3438). Ebbene gli attori evocano nei propri scritti difensivi un contratto d'opera per
“assistenza continuativa e generica” stipulato con lo in Controparte_2 data 1.1.2006 con decorrenza in pari data e cessato il 2.1.2020. Dalla lettura dell'atto negoziale si legge che l'incarico ha ad oggetto l'assistenza continuativa e generica in materia amministrativa, contabile e fiscale e all'art. 1) si specifica il contenuto contrattuale prevedendo che per:
- “tenuta della contabilità generale” il servizio comprende “codifica, inserimento ed elaborazione dei documenti;
codifica, inserimento ed elaborazione della prima nota da Voi predisposta;
controlli contabili, stampa registri IVA, libro giornale e partitari di contabilità; predisposizione del bilancio annuale, comprensivo di tutte le operazioni contabili di rettifica e chiusura (Stato patrimoniale e Conto Economico); elaborazione e stampa libro inventari e registro cespiti ammortizzabili;
predisposizione delle liquidazioni IVA periodiche ed eventuale acconto annuale”;
- “area fiscale e assistenza” il servizio comprende “verifica periodica contabile per la pianificazione reddituale mediante la redazione di bilanci di verifica infrannuali;
assistenza fiscale su quesiti anche telefonici del cliente;
aggiornamento sulle più importanti novità e modifiche della normativa fiscale mediante invio di circolari o comunicazioni telefoniche”. L'art. 2 delimita l'oggetto del contratto elencando una serie di “esclusioni” tra cui espressamente “l'assistenza previdenziale ivi compresa la gestione dei pagamenti IVS – contrib. Volont. INPS”.
pag. 3/6 Il dato letterale del contratto, che non necessità quindi neanche di una specifica attività interpretativa, consente di ritenere fondata la prima eccezione di parte convenuta per cui l'assistenza previdenziale non rientrava tra le prestazioni pattuite. Al riguardo, peraltro, va accolta anche una seconda osservazione formulata dallo
[...]
e cioè che il contratto d'opera in esame veniva stipulato tra la Controparte_2 convenuta e la società di capitali il come tale dotata di autonoma Parte_1 personalità giuridica, e non già nei confronti dei singoli soci, come espressamente evincibile già nella prima pagina dell'atto “cliente: in qualità di legale Persona_1 rappresentante de . Parte_1
Ancora va evidenziato che il contratto allegato all'atto di citazione (all. n. 1) non reca data e indica all'art. 4 la decorrenza dell'incarico dal 1.1.2015. In primo luogo, quindi, risulta sconfessato il dato temporale sostenuto da parte attrice per cui il contratto avesse avuto decorrenza dal 1.1.2006. In secondo luogo gli effetti contrattuali andrebbero a esplicarsi per un periodo successivo a quello sia del 21.12.2012 data di notifica del verbale di accertamento dell'INPS ai tre soci del , e Parte_4 Parte_3 Per_1
sia del periodo 2007 - 2012 relativo alle irregolarità delle rispettive posizioni
[...] contributive. Tanto chiarito ritiene il Tribunale che neanche possa ritenersi raggiunta la prova in ordine all'esistenza di un mandato concluso oralmente e già in precedenza conferito allo per la cura delle posizioni previdenziali dei soci della Controparte_2
Parte_1
Al riguardo la causa è stata istruita per mezzo della prova dichiarativa escutendo vari testimoni sui capitoli ammessi all'udienza del 9.9.2024. Ebbene la prova testimoniale non ha consentito di fornire una ricostruzione nitida dei rapporti tra le parti sotto questo specifico aspetto. Il teste non ha saputo fornire informazioni in merito agli anni 2006 e Tes_1 seguenti ricordando esclusivamente come, su richiesta del , avesse tentato, dopo CP_2 il 2012, di mettersi in contatto con l'INPS per indagare la reale situazione dei soci del che nel frattempo avevano ricevuto l'avviso di accertamento salvo Parte_1 poi abbandonare la pratica sempre su richiesta del , di aver sempre intrattenuto CP_2 rapporti con e mai con gli altri soci, che era a conoscenza che già dagli Parte_3 anni antecedenti nessuno dei soci versava i contributi alla gestione commercianti ma di non aver mai fornito indicazioni o suggerimenti a riguardo. I testi e anno riferito su circostanze che, a giudizio dello scrivente, Tes_2 Tes_3 non forniscono un significativo apporto probatorio relativamente all'esistenza o meno di un rapporto contrattuale tra le parti limitandosi ad osservare che lo studio CP_2 aveva tentato, successivamente agli accertamenti da parte dell'INPS, di coadiuvare il pag. 4/6 nella gestione della pratica e in tale veste di aver consegnato la Parte_1 documentazione in occasione dell'assunzione dell'incarico del nuovo commercialista. Il teste ha confermato che già prima dell'instaurazione di rapporti con lo Tes_4 [...]
i soci dell'ente non erano iscritti alla gestione commercianti Controparte_2 dell'INPS e che con parere del febbraio 2013, successivamente quindi alla notifica dei verbali di accertamento, lo studio aveva fornito specifiche indicazioni sui rischi di tale scelta previdenziale. I testi e hanno invece confermato che parte convenuta si era Tes_5 Tes_6 interessata alla soluzione del contezioso con l'INPS e che a riguardo era stata anche organizzata una riunione presso i locali de Parte_1
Detta ultima circostanza, del resto, non appare sufficiente a comprovare né la pregressa esistenza di un incarico professionale relativo alla gestione delle posizioni previdenziali dei soci né il conferimento ex novo di altro incarico professionale volto alla gestione del contezioso ben potendo la condotta della convenuta essere ricondotta ad una mera cortesia o, comunque, a titolo di sostegno per una problematica che aveva coinvolto un cliente per il quale era in essere un ampio contratto d'opera con prestazione di altri servizi. Da ultimo va presa la considerazione la domanda in ordine alla responsabilità extracontrattuale della convenuta di cui si chiede la condanna ex art. 2043 c.c. al pagamento di euro 5.000,00 per ciascuna posizione attorea. Gli attori, infatti, lamentano che: un corretto inquadramento nell'opportuna sezione INPS avrebbe consentito ai contribuenti di godere di un trattamento pensionistico favorevole in futuro, se i contributi fossero stati versati sarebbero putiti essere detratti come oneri deducibili, la corretta registrazione della fattura da € 105.000,00 avrebbe evitato “a tanti anni di distanza di restituire l'importo IVA detratto per € 23.100,00”. Anche tale domanda è infondata e va rigettata non essendo stata fornita la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. In merito, infatti, parte attrice non specifica in cosa sarebbe consistita la condotta tenuta dallo la quale tuttavia può essere intuita e Controparte_2 ricondotta, nuovamente, nella mancata registrazione dei contribuenti nella sezione della Gestione Separata. Tale doglianza più correttamente va inquadrata nell'ambito dell'asserito rapporto contrattuale, non provato in giudizio, di cui supra e quindi valgono le considerazioni appena esposte atteso che dall'istruttoria è emerso che detta scelta contributiva non era rimessa alla convenuta e quindi, a contrario, deve ritenersi liberamente operata dagli attori. Peraltro vengono anche evocati danni futuri, non quantificati, e quindi il profilo probatorio è carente anche sotto il profilo del danno patrimoniale.
pag. 5/6 Da ultimo, le doglianze in merito alla restituzione dell'IVA non possono essere ricondotte nell'ambito della responsabilità aquiliana trattandosi, in ogni caso, di una prestazione dovuta e non essendo stata fornita alcuna prova che il pagamento dell'imposta a distanza di tempo dalla registrazione della fattura abbia cagionato in concreto un danno agli attori. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi atteso il valore della controversia prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento. Anche le spese della CTU, liquidate come da separato decreto in euro 3.000,00 oltre IVA e C.N.P.D.C., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande e conferma le ordinanze di ingiunzione n. 0027159 del 08.05.2023 e n. 0032539 del 31.05.2023;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e , in solido tra loro, a rimborsare in favore di Parte_2 CP_5 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, CP_2 Controparte_2 oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge oltre alle spese per CTU pari ad euro 3.000,00 oltre 4% per C.N.P.D.C. e IVA. Trieste, 5 dicembre 2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile – Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 851/2023 R.G., promossa da 1) (C.F. - P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. , con sede a Trieste in via Mazzini n. 33 Parte_2
2) (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
07.09.1975, residente a [...]1, in proprio e quale erede del padre (C.F. ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 06.11.1949; 3) (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
02.02.1974, residente a [...]4 , in proprio e quale erede del padre (C.F. ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 06.11.1949; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Isernia del Foro di T r i e s t e ( C. F.
[...]
– P E C fax CodiceFiscale_4 Email_1
040.9771302), con domicilio eletto nel suo studio sito a Trieste in Foro Ulpiano n. 4 come da procura in calce all'atto introduttivo;
ATTORI contro (c.f. - p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore rag. , con P.IVA_2 Controparte_1 sede a AG (UD) in via Nazionale n. 125/E, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Mansi del Foro di Udine (c.f. - fax CodiceFiscale_5
0432/503901 – pec: , nonché dall'avv. Paolo Email_2
LE (c.f. – PEC: del CodiceFiscale_6 Email_3 foro di Trieste e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Trieste, via Carducci 10, come da procura allegata all'atto difensivo;
CONVENUTO
oggetto: contratto. conclusioni delle parti: all'udienza del 3.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Il e citavano in giudizio lo Parte_1 Parte_2 Pt_3 Controparte_2 concludendo affinchè “accertata la responsabilità di parte convenuta ai sensi degli
[...] artt. 1218, 2229 e 1176 secondo comma c.c., condannare lo in Controparte_1
[.. persona del legale rappresentante, già a pagare a Controparte_3
in persona del legale rappresentante, a (in proprio e quale eredi di Parte_1 Parte_2
) e a (in proprio e quale eredi di ) l'importo di € Persona_1 Parte_3 Persona_1
77.957,82 a titolo di risarcimento del danno o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
- accertata la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare lo CP_1
in persona del legale rappresentante, a pagare a (in proprio e Controparte_1 Parte_2 quale eredi di e a (in proprio e quale eredi di ) Persona_1 Parte_3 Persona_1
l'importo di € 5.000,00 cadauno a titolo di risarcimento del danno o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di compensi legali ed esborsi”. Si costituiva in giudizio lo chiedendo il rigetto delle Controparte_2 pretese dell'attore. La prima udienza di luglio 2023 era rinviata, su istanza delle difese, perchè pendenti trattative per la conciliazione;
all'udienza del 23.11.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Con ordinanza del 20.6.2024 erano ammesse le prove orali e disposta una CTU. All'udienza del 9.9.2024 erano assunte le prove dichiarative. All'udienza del 19.2.2025 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di conclusioni al 3.12.2025 concedendo termine per il deposito di note scritte fino alla data dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice.
All'udienza del 03.12.2025, tenutasi nelle forme cartolari, lette le note di udienza depositate dalle parti, il processo era trattenuto in decisione nei termini di legge.
pag. 2/6 Diritto Con l'atto introduttivo gli attori lamentano, in buona sostanza, che lo Controparte_2 nell'ambito dell'esecuzione del contratto avente ad oggetto la tenuta della
[...] contabilità generale e l'assistenza in area fiscale della società il CP_4
avrebbe negligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni in specie
[...] optando per l'iscrizione dei singoli soci della in una sezione Controparte_4 sbagliata dell'INPS (anziché doppia iscrizione nelle sezioni commercianti IVS e Gestione separata) ragione per cui detti soci venivano raggiunti da verbali di accertamento per irregolarità contributive. La questione muove quindi, preliminarmente, dall'analisi della fonte negoziale degli obblighi che si assumono inadempiuti. Al riguardo si richiama l'indirizzo della Corte di Cassazione per cui “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico, sicché quando sia contestata l'instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, n. 3438). Ebbene gli attori evocano nei propri scritti difensivi un contratto d'opera per
“assistenza continuativa e generica” stipulato con lo in Controparte_2 data 1.1.2006 con decorrenza in pari data e cessato il 2.1.2020. Dalla lettura dell'atto negoziale si legge che l'incarico ha ad oggetto l'assistenza continuativa e generica in materia amministrativa, contabile e fiscale e all'art. 1) si specifica il contenuto contrattuale prevedendo che per:
- “tenuta della contabilità generale” il servizio comprende “codifica, inserimento ed elaborazione dei documenti;
codifica, inserimento ed elaborazione della prima nota da Voi predisposta;
controlli contabili, stampa registri IVA, libro giornale e partitari di contabilità; predisposizione del bilancio annuale, comprensivo di tutte le operazioni contabili di rettifica e chiusura (Stato patrimoniale e Conto Economico); elaborazione e stampa libro inventari e registro cespiti ammortizzabili;
predisposizione delle liquidazioni IVA periodiche ed eventuale acconto annuale”;
- “area fiscale e assistenza” il servizio comprende “verifica periodica contabile per la pianificazione reddituale mediante la redazione di bilanci di verifica infrannuali;
assistenza fiscale su quesiti anche telefonici del cliente;
aggiornamento sulle più importanti novità e modifiche della normativa fiscale mediante invio di circolari o comunicazioni telefoniche”. L'art. 2 delimita l'oggetto del contratto elencando una serie di “esclusioni” tra cui espressamente “l'assistenza previdenziale ivi compresa la gestione dei pagamenti IVS – contrib. Volont. INPS”.
pag. 3/6 Il dato letterale del contratto, che non necessità quindi neanche di una specifica attività interpretativa, consente di ritenere fondata la prima eccezione di parte convenuta per cui l'assistenza previdenziale non rientrava tra le prestazioni pattuite. Al riguardo, peraltro, va accolta anche una seconda osservazione formulata dallo
[...]
e cioè che il contratto d'opera in esame veniva stipulato tra la Controparte_2 convenuta e la società di capitali il come tale dotata di autonoma Parte_1 personalità giuridica, e non già nei confronti dei singoli soci, come espressamente evincibile già nella prima pagina dell'atto “cliente: in qualità di legale Persona_1 rappresentante de . Parte_1
Ancora va evidenziato che il contratto allegato all'atto di citazione (all. n. 1) non reca data e indica all'art. 4 la decorrenza dell'incarico dal 1.1.2015. In primo luogo, quindi, risulta sconfessato il dato temporale sostenuto da parte attrice per cui il contratto avesse avuto decorrenza dal 1.1.2006. In secondo luogo gli effetti contrattuali andrebbero a esplicarsi per un periodo successivo a quello sia del 21.12.2012 data di notifica del verbale di accertamento dell'INPS ai tre soci del , e Parte_4 Parte_3 Per_1
sia del periodo 2007 - 2012 relativo alle irregolarità delle rispettive posizioni
[...] contributive. Tanto chiarito ritiene il Tribunale che neanche possa ritenersi raggiunta la prova in ordine all'esistenza di un mandato concluso oralmente e già in precedenza conferito allo per la cura delle posizioni previdenziali dei soci della Controparte_2
Parte_1
Al riguardo la causa è stata istruita per mezzo della prova dichiarativa escutendo vari testimoni sui capitoli ammessi all'udienza del 9.9.2024. Ebbene la prova testimoniale non ha consentito di fornire una ricostruzione nitida dei rapporti tra le parti sotto questo specifico aspetto. Il teste non ha saputo fornire informazioni in merito agli anni 2006 e Tes_1 seguenti ricordando esclusivamente come, su richiesta del , avesse tentato, dopo CP_2 il 2012, di mettersi in contatto con l'INPS per indagare la reale situazione dei soci del che nel frattempo avevano ricevuto l'avviso di accertamento salvo Parte_1 poi abbandonare la pratica sempre su richiesta del , di aver sempre intrattenuto CP_2 rapporti con e mai con gli altri soci, che era a conoscenza che già dagli Parte_3 anni antecedenti nessuno dei soci versava i contributi alla gestione commercianti ma di non aver mai fornito indicazioni o suggerimenti a riguardo. I testi e anno riferito su circostanze che, a giudizio dello scrivente, Tes_2 Tes_3 non forniscono un significativo apporto probatorio relativamente all'esistenza o meno di un rapporto contrattuale tra le parti limitandosi ad osservare che lo studio CP_2 aveva tentato, successivamente agli accertamenti da parte dell'INPS, di coadiuvare il pag. 4/6 nella gestione della pratica e in tale veste di aver consegnato la Parte_1 documentazione in occasione dell'assunzione dell'incarico del nuovo commercialista. Il teste ha confermato che già prima dell'instaurazione di rapporti con lo Tes_4 [...]
i soci dell'ente non erano iscritti alla gestione commercianti Controparte_2 dell'INPS e che con parere del febbraio 2013, successivamente quindi alla notifica dei verbali di accertamento, lo studio aveva fornito specifiche indicazioni sui rischi di tale scelta previdenziale. I testi e hanno invece confermato che parte convenuta si era Tes_5 Tes_6 interessata alla soluzione del contezioso con l'INPS e che a riguardo era stata anche organizzata una riunione presso i locali de Parte_1
Detta ultima circostanza, del resto, non appare sufficiente a comprovare né la pregressa esistenza di un incarico professionale relativo alla gestione delle posizioni previdenziali dei soci né il conferimento ex novo di altro incarico professionale volto alla gestione del contezioso ben potendo la condotta della convenuta essere ricondotta ad una mera cortesia o, comunque, a titolo di sostegno per una problematica che aveva coinvolto un cliente per il quale era in essere un ampio contratto d'opera con prestazione di altri servizi. Da ultimo va presa la considerazione la domanda in ordine alla responsabilità extracontrattuale della convenuta di cui si chiede la condanna ex art. 2043 c.c. al pagamento di euro 5.000,00 per ciascuna posizione attorea. Gli attori, infatti, lamentano che: un corretto inquadramento nell'opportuna sezione INPS avrebbe consentito ai contribuenti di godere di un trattamento pensionistico favorevole in futuro, se i contributi fossero stati versati sarebbero putiti essere detratti come oneri deducibili, la corretta registrazione della fattura da € 105.000,00 avrebbe evitato “a tanti anni di distanza di restituire l'importo IVA detratto per € 23.100,00”. Anche tale domanda è infondata e va rigettata non essendo stata fornita la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. In merito, infatti, parte attrice non specifica in cosa sarebbe consistita la condotta tenuta dallo la quale tuttavia può essere intuita e Controparte_2 ricondotta, nuovamente, nella mancata registrazione dei contribuenti nella sezione della Gestione Separata. Tale doglianza più correttamente va inquadrata nell'ambito dell'asserito rapporto contrattuale, non provato in giudizio, di cui supra e quindi valgono le considerazioni appena esposte atteso che dall'istruttoria è emerso che detta scelta contributiva non era rimessa alla convenuta e quindi, a contrario, deve ritenersi liberamente operata dagli attori. Peraltro vengono anche evocati danni futuri, non quantificati, e quindi il profilo probatorio è carente anche sotto il profilo del danno patrimoniale.
pag. 5/6 Da ultimo, le doglianze in merito alla restituzione dell'IVA non possono essere ricondotte nell'ambito della responsabilità aquiliana trattandosi, in ogni caso, di una prestazione dovuta e non essendo stata fornita alcuna prova che il pagamento dell'imposta a distanza di tempo dalla registrazione della fattura abbia cagionato in concreto un danno agli attori. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi atteso il valore della controversia prossimo a quello minimo dello scaglione di riferimento. Anche le spese della CTU, liquidate come da separato decreto in euro 3.000,00 oltre IVA e C.N.P.D.C., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande e conferma le ordinanze di ingiunzione n. 0027159 del 08.05.2023 e n. 0032539 del 31.05.2023;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e , in solido tra loro, a rimborsare in favore di Parte_2 CP_5 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, CP_2 Controparte_2 oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge oltre alle spese per CTU pari ad euro 3.000,00 oltre 4% per C.N.P.D.C. e IVA. Trieste, 5 dicembre 2025
il Giudice Matteo Petrolati
pag. 6/6