Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.939/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Scalzo ed elettivamente C.F._1
domiciliata in San Cataldo (CL) in via Don Bosco n. 123
- ricorrente
Contro
contumace Controparte_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445bis c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata ha premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
Che in data 24.06.2022, la Commissione Medica di Caltanissetta sottoponeva a visita medica la signora e la riconosceva “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà Pt_1
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio -grave
67%-99% nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n. 104.
Ha quindi agito in giudizio per l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti la prestazione previdenziale richiesta.
L' regolarmente citato è rimasto contumace. CP_1
Entro il predetto termine l'odierna ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso ha ritenuto erronee le conclusioni cui era Parte_1
giunto il CT. Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Nonostante la regolare notifica l' convenuto è rimasto contumace. CP_1
Ritenuta la superfluità di procedere ad una nuova consulenza tecnica, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalla parte costituita alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CT, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato.
Il CT nominato, dott.ssa nel corso della precedente fase Persona_1 dell'accertamento tecnico preventivo ha accertato che le patologie di cui è affetta la ricorrente determinano una percentuale di invalidità pari al 84% motivando l'utilizzo delle percentuali adoperate.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio ripropone le medesime doglianze, sicchè non appare necessario disporre una nuova consulenza avendo il CT risposto esaustivamente.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico, ha proceduto ha proceduto alla disamina degli atti e all'esame della ricorrente ed è prevenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Esiti di stabilizzazione con placche e viti di frattura post traumatica di D12,
Discopatia C5-C6, C6-C7 e L4-L5, Bronchite cronica asmatiforme. Fibromialgia in trattamento.
Stato ansioso”. Il nominato CT ha evidenziato (si riporta stralcio dell'elaborato peritale): “La bronchite cronica asmatiforme di cui è affetta la periziata si accompagna a dispnea da sforzo, difficoltà respiratoria notturna cui si associano periodiche rino-congiuntiviti allergiche;
essa può essere inquadrata, secondo D.M. 05.02.92 con codice 6455 e percentuale del 65%.
Nel 2005 in seguito ad incidente stradale, la periziata ha riportato la frattura della IX costa di destra e la frattura di D12, quest' ultima stabilizzata chirurgicamente con placche e viti. In sede lombareè presente artrosi e discopatia L4-L5. Nel complesso tali alterazioni anatomiche e strutturali sono responsabili di dolore alla mobilizzazione attiva e passiva del rachide lombare con riduzione di circa 2/3 del movimento di antiflessione del busto, Lasegue positivo bilateralmente;
tali limitazionifunzionali possono essere inquadrate con codice 7010 e percentuale del 40%.
La discopatia cervicale in C5-C6 e C6-C7, si accompagna a cervico-brachialgia bilaterale, può essere inquadrata con codice 7008 e percentuale d' invalidità del 12%.
La sindrome fibromialgica si accompagna a dolore e rigidità muscolare diffusa, viene trattata farmacologicamente, può essere inquadrata, per analogia, con codice 9303, e percentuale d' invalidità del 10%; la percentuale d' invalidità assegnata dipende dall'entità e dall' origine della sintomatologia dolorosa sviluppata dalla periziata;
essa, infatti, scaturisce in parte dalle lesioni osteoarticolari presenti, in parte, dalla malattia fibromialgica in sé. Applicando il metodo di calcolo Salomonico per le patologie concorrenti e il metodo riduzionistico per le patologie concomitanti, si ottiene una percentuale d' invalidità totale pari a 84%.
Il complesso morboso riscontrato e le limitazioni funzionali ad esso associati, senza dubbio influenzano negativamente la qualità di vita della periziata, limitano le sue attività quotidiane e condizionano le relazioni familiari, sociali e lavorative. Il soggetto si trova in una condizione di difficoltà e di svantaggio, ma riesce ancora a conservare l'autonomia personale correlata all' età.
La periziata, anche se con difficoltà, può ancora svolgere in autonomia i compiti della sua età sia in ambito familiare che sociale senza la necessità di un intervento assistenziale permanente e continuativo;
per questo motivo si può concludere che il soggetto versi in una condizione di handicap, ma che esso non assuma connotazione di gravità.
Si riconosce la sig.ra soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere Pt_1
le funzioni ed i compiti propri della sua età L. 509/88 e l. 125/98, medio- grave dal 67% al 99% con percentuale del 84% e soggetto portatore di handicap comma1 art. 3 L. 104/1992 a partire dalla data di presentazione della domanda d' invalidità in via amministrativa il 25.05.2022”.
Bisogna ricordare che, l'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011, Rv. 620101).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (ad es. con riferimento alle fattispecie di pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Ora, nel caso in esame il consulente nominato ha ritenuto che le patologie seppur gravi non hanno un'incidenza tale da eliminare la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare.
Le conclusioni cui è giunto il CT in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicché l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
La documentazione in atti non lascia neanche emergere aggravamenti successivi all'accertamento peritale che possano incidere sui relativi esiti.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; pone le spese di CT definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 18 marzo 2025
Il G.O.P
Maria Zammito