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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2118/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2118 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione effetti civili di matrimonio
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv.to Raffaele Iodice, ed elett.te dom.to presso il suo studio in DI ES
(Ce) alla via A.S. Coppola n. 71.
RICORRENTE
E
, c.f. , rapp.ta e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. Giovanni Festa ed elett.te dom.ta presso il suo studio in DI ES (Ce) al viale dei Pioppi n. 23.
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso depositato in data 2.7.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1
dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto con CP_1
il 24.10.1976 in AN TO ANnitico (Ce) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1976).
[...]
A tal fine riferiva: che dal matrimonio nascevano tre figli e, precisamente, Persona_1
(n. il 30.5.1977), (n. il 13.1.1979) e (n. il 15.9.1987); Persona_2 Persona_3
che nell'anno 1995 i coniugi si separavano consensualmente con omologa del 10.10.1995; che erano decorsi 29 anni dalla pronuncia della separazione e mai vi era stata riconciliazione tra i coniugi;
che era residente in Gallipoli ed aveva avuto due figlie da altra relazione.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.11.2024 veniva interrogata la sola resistente, essendo il ricorrente impossibilitato a deambulare, e la causa, non bisognevole di istruttoria, veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
È fondata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui anche la resistente, sebbene formalmente oppostasi nella comparsa, si è, poi, associata (cfr. verbale del
14.11.2024; ad ogni modo, il diritto al divorzio prescinde dal consenso dell'altro coniuge).
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, l'omologa emessa il 10.10.1995 dal Tribunale di Benevento. In particolare, sebbene non sia stato rinvenuto il cartaceo, è presente agli atti l'attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio archivio civile del
Tribunale di Benevento che certifica l'omologa del 10.10.1995 e la mancanza di ogni documentazione cartacea nell'archivio. Del resto, anche nell'estratto del certificato di matrimonio è riportato che “con provvedimento del Tribunale di Benevento n. 334/1995 è stata omologata la separazione tra i coniugi”.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno pertanto disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Di contro, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata del tutto genericamente dalla resistente di vedersi riconosciuta una somma forfettaria quale risarcimento per le mancanze
- Pagina 2 - che il ricorrente, a suo dire, ebbe nei confronti della famiglia, non essendo ammissibile, almeno ratione temporis, nello speciale rito divorzile tale forma di domanda.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.10.1976 in AN
TO ANnitico (Ce) tra (n. il 24.1.1955 a DI D'Alife) e Parte_1 [...]
(n. il 3.5.1956 a AN TO ANnitico); CP_1
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AN TO ANnitico (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1976).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2118 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cessazione effetti civili di matrimonio
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv.to Raffaele Iodice, ed elett.te dom.to presso il suo studio in DI ES
(Ce) alla via A.S. Coppola n. 71.
RICORRENTE
E
, c.f. , rapp.ta e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. Giovanni Festa ed elett.te dom.ta presso il suo studio in DI ES (Ce) al viale dei Pioppi n. 23.
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso depositato in data 2.7.2024 chiedeva al Tribunale Parte_1
dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto con CP_1
il 24.10.1976 in AN TO ANnitico (Ce) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1976).
[...]
A tal fine riferiva: che dal matrimonio nascevano tre figli e, precisamente, Persona_1
(n. il 30.5.1977), (n. il 13.1.1979) e (n. il 15.9.1987); Persona_2 Persona_3
che nell'anno 1995 i coniugi si separavano consensualmente con omologa del 10.10.1995; che erano decorsi 29 anni dalla pronuncia della separazione e mai vi era stata riconciliazione tra i coniugi;
che era residente in Gallipoli ed aveva avuto due figlie da altra relazione.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.11.2024 veniva interrogata la sola resistente, essendo il ricorrente impossibilitato a deambulare, e la causa, non bisognevole di istruttoria, veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
È fondata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui anche la resistente, sebbene formalmente oppostasi nella comparsa, si è, poi, associata (cfr. verbale del
14.11.2024; ad ogni modo, il diritto al divorzio prescinde dal consenso dell'altro coniuge).
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, l'omologa emessa il 10.10.1995 dal Tribunale di Benevento. In particolare, sebbene non sia stato rinvenuto il cartaceo, è presente agli atti l'attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio archivio civile del
Tribunale di Benevento che certifica l'omologa del 10.10.1995 e la mancanza di ogni documentazione cartacea nell'archivio. Del resto, anche nell'estratto del certificato di matrimonio è riportato che “con provvedimento del Tribunale di Benevento n. 334/1995 è stata omologata la separazione tra i coniugi”.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno pertanto disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Di contro, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata del tutto genericamente dalla resistente di vedersi riconosciuta una somma forfettaria quale risarcimento per le mancanze
- Pagina 2 - che il ricorrente, a suo dire, ebbe nei confronti della famiglia, non essendo ammissibile, almeno ratione temporis, nello speciale rito divorzile tale forma di domanda.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.10.1976 in AN
TO ANnitico (Ce) tra (n. il 24.1.1955 a DI D'Alife) e Parte_1 [...]
(n. il 3.5.1956 a AN TO ANnitico); CP_1
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AN TO ANnitico (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1976).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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