TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2000 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
09/04/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/07/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/07/1988 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Iglesias, anno 1988, numero 71, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Iglesias in data 16/7/1988 tra , nata ad [...] il Parte_1
28/11/1964 e , nato ad [...] il [...], e trascritto nel Controparte_1
Pag. 2 di 3 Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie
A, anno 1988.
2. Il signor si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 150,00, da Parte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita.
3. Le parti si obbligano a pagare i ratei del mutuo ipotecario contratto per
l'acquisto della casa coniugale sita in Iglesias, Via Don Muntoni n. 7, nella misura del 50% ciascuno, sino a naturale scadenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2000 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
09/04/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/07/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/07/1988 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Iglesias, anno 1988, numero 71, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Iglesias in data 16/7/1988 tra , nata ad [...] il Parte_1
28/11/1964 e , nato ad [...] il [...], e trascritto nel Controparte_1
Pag. 2 di 3 Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie
A, anno 1988.
2. Il signor si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 150,00, da Parte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita.
3. Le parti si obbligano a pagare i ratei del mutuo ipotecario contratto per
l'acquisto della casa coniugale sita in Iglesias, Via Don Muntoni n. 7, nella misura del 50% ciascuno, sino a naturale scadenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3