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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 213-1/2024 P.U.
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/4/2025, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Su ricorso proposto dal
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in IA Mestre alla Parte_1
Via Terraglio n. 63 (C.F. - P. Iva ), codice fiscale e numero di P.IVA_1 P.IVA_2 iscrizione al Registro delle Imprese di IA GO , REA n. VE-247118, P.IVA_1 rappresentante del Gruppo IVA partita IVA , in persona del suo procuratore P.IVA_3 speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Casellati (c.f. CP_1
- pec , e Marco Giorgio (c.f. CodiceFiscale_1 Email_1
pec entrambi del Foro di C.F._2 Email_2
IA, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 041717088 e via pec: ecavvocati;
Email_3 Email_4
- Ricorrente – per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: (C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. ), con sede in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via San CP_3 C.F._3
Tommaso n. 68.
- Resistente contumace-
1. Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti della convenuta, a norma dell'art. 40, co. 5, CCII, mediante la notificazione da parte della Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, ma essa è rimasta contumace.
2. Sussiste la competenza del Tribunale di Pisa, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio (Santa Corce Sull'Arno). Si precisa che il trasferimento nella provincia di Pisa della società, che in precedenza aveva sede a Napoli, è avvenuto a seguito di delibera assembleare dell'8/6/2021, atto iscritto nel registro delle imprese in data 23/6/2021
e dunque oltre un anno prima del deposito della domanda.
3. La ricorrente ha dedotto di essere creditrice della società resistente della somma di €
202.252,14, a titolo di capitale, oltre interessi corrispettivi, interessi di mora contrattualmente dovuti fino all'effettivo saldo, in forza di decreto ingiuntivo n. 512/2024 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di IA;
che il titolo si fonda sul contratto di mutuo garantito con provvista BEI n. 18772, di importo originario pari ad € 200.000,00 assistita da garanzia del Fondo di Garanzia pubblico ex L.662/96 per il 60% - mutuo cui la società resistente si è resa inadempiente fin dal novembre 2023; ha aggiunto che ad oggi il suo credito ammonta ad €
219.271,44 come da estratto conto munito di certificazione ex art. 50 tub del 22 ottobre 2024; che, infine, ha tentato un pignoramento, con esito negativo.
Ha aggiunto che è imprenditore commerciale e si occupa di commercio di Controparte_2 pellami, al dettaglio e all'ingrosso in importazione ed esportazione, che gli ultimi bilanci depositati relativi agli esercizi dal 2020 al 2022 evidenziano che non si tratta di impresa che presenti i requisiti previsti dall'articolo 2 CCII per la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
4. L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare a carico della resistente la pendenza di debiti erariali per € 4.078.211,04 e € 4023.74 per debiti contributivi, come risulta dai ruoli depositati da INPS. Considerato anche il debito della ricorrente, è perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
5. Dall'esame delle domande per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti, risultano sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente sussiste in ragione delle dimensioni economico organizzative dell'impresa, nonché dall'oggetto dell'attività. Infatti, l'oggetto sociale della predetta società comprende “commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e semi lavorate”, che ricadono nella nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195, cod. civ.. Altra circostanza rilevante in ordine allo status di imprenditore commerciale, è l'iscrizione nel registro delle imprese, nella sezione ordinaria, oltre all'obbligo della tenuta dei libri contabili gravante sull'impresa.
Non vi sono, quindi, elementi in base ai quali possa ritenersi che la predetta impresa, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art.
2. CCII.
A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Si veda, ex multis, Cass. I sez. civ. n.11309/2009, che ha precisato: che “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale è stata presentata
l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul ricorrente;
che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”.
5.3. Nel caso di specie, l'imprenditore non si è costituito e non consta neppure un principio di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui al ridetto art. 2, co. 1, lett. d), CCII.
Dall'istruttoria d'ufficio, in particolare dall'esame degli ultimi bilanci depositati e dalla relazione della Guardia di Finanza, è emersa la seguente situazione:
ATTIVO PATRIMONIALE RICAVI Parte_2
2022 1.752.850 4.023.675 1.096.214
2021 1.288.008 3.211.502 909.172
2020 782.863 2.845.574 486.928
I dati cono confermati dalla Relazione della Guardia di Finanza, che fornisce la tabella seguente: Si aggiunge che la mancata predisposizione dei bilanci dall'anno 2023 in poi e l'omessa presentazione anche delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2023,
(considerando che secondo l'indagine della Guardia di Finanza l'impresa risulta tutt'ora attiva), non può che risolversi in danno del debitore, secondo i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova sopra citati, ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore si manifesta già chiaramente nel mancato assolvimento dei debiti per cui è ricorso e degli obblighi erariali, peraltro elevatissimi, e trova conferma nel pignoramento presso terzi che il creditore ha eseguito in danno del convenuto, risultato infruttuoso. Il complesso degli inadempimenti riscontrati restituisce un quadro di incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti.
Emerge, dunque, la totale incapacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso gli ordinari mezzi di pagamento e di continuare ad operare proficuamente sul mercato, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, che connota e qualifica, secondo il costante insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento, lo stato di insolvenza. (cfr., tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. Civ, Sez.
I, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022).
Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, deve essere individuato il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n.
14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di n persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. , con sede in VIA SAN TOMMASO 68, SANTA P.IVA_4
CR LLNO .
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Laura Pastacaldi
NOMINA
Curatore il dott. il quale appare in possesso di un'organizzazione Persona_1 di studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 27/11/2025 ore 10:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 19/6/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/4/2025, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Su ricorso proposto dal
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in IA Mestre alla Parte_1
Via Terraglio n. 63 (C.F. - P. Iva ), codice fiscale e numero di P.IVA_1 P.IVA_2 iscrizione al Registro delle Imprese di IA GO , REA n. VE-247118, P.IVA_1 rappresentante del Gruppo IVA partita IVA , in persona del suo procuratore P.IVA_3 speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Casellati (c.f. CP_1
- pec , e Marco Giorgio (c.f. CodiceFiscale_1 Email_1
pec entrambi del Foro di C.F._2 Email_2
IA, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 041717088 e via pec: ecavvocati;
Email_3 Email_4
- Ricorrente – per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di: (C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. ), con sede in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via San CP_3 C.F._3
Tommaso n. 68.
- Resistente contumace-
1. Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti della convenuta, a norma dell'art. 40, co. 5, CCII, mediante la notificazione da parte della Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, ma essa è rimasta contumace.
2. Sussiste la competenza del Tribunale di Pisa, atteso che la sede legale risultante dal registro delle imprese, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio (Santa Corce Sull'Arno). Si precisa che il trasferimento nella provincia di Pisa della società, che in precedenza aveva sede a Napoli, è avvenuto a seguito di delibera assembleare dell'8/6/2021, atto iscritto nel registro delle imprese in data 23/6/2021
e dunque oltre un anno prima del deposito della domanda.
3. La ricorrente ha dedotto di essere creditrice della società resistente della somma di €
202.252,14, a titolo di capitale, oltre interessi corrispettivi, interessi di mora contrattualmente dovuti fino all'effettivo saldo, in forza di decreto ingiuntivo n. 512/2024 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di IA;
che il titolo si fonda sul contratto di mutuo garantito con provvista BEI n. 18772, di importo originario pari ad € 200.000,00 assistita da garanzia del Fondo di Garanzia pubblico ex L.662/96 per il 60% - mutuo cui la società resistente si è resa inadempiente fin dal novembre 2023; ha aggiunto che ad oggi il suo credito ammonta ad €
219.271,44 come da estratto conto munito di certificazione ex art. 50 tub del 22 ottobre 2024; che, infine, ha tentato un pignoramento, con esito negativo.
Ha aggiunto che è imprenditore commerciale e si occupa di commercio di Controparte_2 pellami, al dettaglio e all'ingrosso in importazione ed esportazione, che gli ultimi bilanci depositati relativi agli esercizi dal 2020 al 2022 evidenziano che non si tratta di impresa che presenti i requisiti previsti dall'articolo 2 CCII per la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
4. L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare a carico della resistente la pendenza di debiti erariali per € 4.078.211,04 e € 4023.74 per debiti contributivi, come risulta dai ruoli depositati da INPS. Considerato anche il debito della ricorrente, è perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
5. Dall'esame delle domande per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti, risultano sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente sussiste in ragione delle dimensioni economico organizzative dell'impresa, nonché dall'oggetto dell'attività. Infatti, l'oggetto sociale della predetta società comprende “commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e semi lavorate”, che ricadono nella nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195, cod. civ.. Altra circostanza rilevante in ordine allo status di imprenditore commerciale, è l'iscrizione nel registro delle imprese, nella sezione ordinaria, oltre all'obbligo della tenuta dei libri contabili gravante sull'impresa.
Non vi sono, quindi, elementi in base ai quali possa ritenersi che la predetta impresa, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art.
2. CCII.
A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Si veda, ex multis, Cass. I sez. civ. n.11309/2009, che ha precisato: che “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale è stata presentata
l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul ricorrente;
che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”.
5.3. Nel caso di specie, l'imprenditore non si è costituito e non consta neppure un principio di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui al ridetto art. 2, co. 1, lett. d), CCII.
Dall'istruttoria d'ufficio, in particolare dall'esame degli ultimi bilanci depositati e dalla relazione della Guardia di Finanza, è emersa la seguente situazione:
ATTIVO PATRIMONIALE RICAVI Parte_2
2022 1.752.850 4.023.675 1.096.214
2021 1.288.008 3.211.502 909.172
2020 782.863 2.845.574 486.928
I dati cono confermati dalla Relazione della Guardia di Finanza, che fornisce la tabella seguente: Si aggiunge che la mancata predisposizione dei bilanci dall'anno 2023 in poi e l'omessa presentazione anche delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2023,
(considerando che secondo l'indagine della Guardia di Finanza l'impresa risulta tutt'ora attiva), non può che risolversi in danno del debitore, secondo i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova sopra citati, ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore si manifesta già chiaramente nel mancato assolvimento dei debiti per cui è ricorso e degli obblighi erariali, peraltro elevatissimi, e trova conferma nel pignoramento presso terzi che il creditore ha eseguito in danno del convenuto, risultato infruttuoso. Il complesso degli inadempimenti riscontrati restituisce un quadro di incapacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti.
Emerge, dunque, la totale incapacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso gli ordinari mezzi di pagamento e di continuare ad operare proficuamente sul mercato, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, che connota e qualifica, secondo il costante insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento, lo stato di insolvenza. (cfr., tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. Civ, Sez.
I, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022).
Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, deve essere individuato il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n.
14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di n persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. , con sede in VIA SAN TOMMASO 68, SANTA P.IVA_4
CR LLNO .
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la Dott.ssa Laura Pastacaldi
NOMINA
Curatore il dott. il quale appare in possesso di un'organizzazione Persona_1 di studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 27/11/2025 ore 10:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 19/6/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori