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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 1663/2023 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. MARCONCINI NICOLA e con l'avv. C.F._1
CHIEFFO DAVIDE,
parte convenuta: , Controparte_1
codice fiscale: , con l'avv. GIRARDI ANDREA e con l'avv. P.IVA_1
CODROICO ANDREA.
OGGETTO
Risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale e
contrattuale per caduta in struttura alberghiera.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la responsabilità
extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., e/o
contrattuale, ai sensi dell'art.1218 c.c., in capo alla convenuta
per l'occorso avvenuto il 30 Controparte_1
novembre 2014 descritto in atti e per cui è causa, e per l'effetto
condannarsi la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i Parte_1
danni dallo stesso riportati che si quantificano nella somma complessiva di
€ 95.980,00= o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
di giustizia anche a seguito dell'espletata ed espletanda istruttoria, oltre a
rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data dell'occorso al
saldo effettivo, ove dovuti, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti;
IN OGNI CASO: respingersi e rigettarsi tutte le domande ed eccezioni,
anche in via istruttoria, ex adverso svolte e formulate, siccome
inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in
narrativa degli atti;
IN VIA ISTRUTTORIA … (omissis);
Pag. 2 di 16 Con vittoria di spese e competenze professionali oltre Iva se dovuta, Cpa e
rimborso forfetario spese generali (15%)”;
per parte convenuta:
“in via principale: rigettare le domande degli attori perché infondate in
fatto ed in diritto;
in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte
attrice detraendo dalle somme dovute l'importo già incassato dal sig.
a titolo di indennizzo da Parte_1 Controparte_2
in via istruttoria: … (omissis);
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per
legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore riferisce nel suo atto di citazione di Parte_1
lesioni personali riportati a seguito di una caduta dalle scale, avvenuta il
30/11/2014, verso le ore 7.30, nell'Hotel della convenuta
Pag. 3 di 16 a Varna (BZ), Via Controparte_1
Abbazia 2, dove alloggiava nella camera n. 19, situata al terzo piano
(sottotetto). Come emerge dall'atto, dopo essere uscito dalla predetta camera, si accinse a scendere le scale “senza corrimano” (come ritiene di sottolineare: atto di citazione, p. 2) e interamente coperte da moquette, che costituiscono l'unica possibilità di scendere dal piano della stanza occupata al pianerottolo con l'ascensore (“che si deve utilizzare esclusivamente e
necessariamente”: atto di citazione, p. 11)1. Mentre era in procinto di scendere la (seconda) rampa con tre soli gradini “incespicava
rovinosamente in un sollevamento della scura moquette de qua (distacco
del bordo della stessa) non visibile, stante anche l'assolutamente inidonea,
inefficiente e non manutenuta illuminazione artificiale (vedasi anche le
fotografie di cui al doc. n. 1) presente in loco il giorno dell'evento, e
abbastanza alto da diventare un ostacolo/insidia (imprevedibile e non
evitabile) per gli utenti e gli ospiti della struttura ricettiva convenuta” (atto di citazione, p. 11). A causa dell'inciampo “nel sollevamento della scura
moquette”, l'attore cadeva giù per le scale e “andava a collidere
violentemente anche contro un vaso/anfora di vetro ivi ex adverso
inopportunamente posizionato, procurandosi profonde ferite alla mano
Pag. 4 di 16 destra, una contusione alla spalla sinistra ed una commozione cerebrale e,
altresì, perdendo i sensi” (atto di citazione, p. 2).
2. L'attore ritiene che la sua caduta sia provocata da cause che rientrano nella responsabilità della convenuta, tra cui, come causa principale, il
“sollevamento della scura moquette” nel senso che, eliminata mentalmente la stessa, la caduta non si sarebbe verificata. Sono, inoltre, cause concorrenti, sempre secondo la ricostruzione attorea, “le condizioni di luce
artificiale insufficienti, inidonee e mal funzionanti”, che avrebbero contribuito alla non visibilità del sollevamento (di una moquette già
“scura”), la mancata dotazione di corrimano e, infine, l'inopportuno posizionamento del “vaso/anfora di vetro” (per tutte le citazioni: atto di citazione, p. 2).
3. Le cause in questione configurano, secondo la ricostruzione giuridica offerta dall'attore, varie responsabilità della convenuta, in primis la responsabilità ex art. 2051 c.c. da cosa in custodia, in quanto le lesioni sono state cagionate da moquette, scala, illuminazione e anfora mal custoditi,
ossia carentemente mantenuti o erroneamente posizionati. L'attore vede nei fatti realizzati anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo sussistenti i rispettivi elementi: il fatto colposo, ossia “la condotta gravemente
negligente” per la mancata “manutenzione dei luoghi”, il “danno ingiusto
Pag. 5 di 16 subito dall'attore”, consistente nelle gravi lesioni riportate, e il “nesso di
causalità tra il fatto ed il danno” (tutte le citazioni: atto di citazione, p. 14).
La terza e ultima responsabilità, a carico della convenuta, che concorre con le altre due, viene ravvisata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c. derivante dal “rapporto contrattuale di albergo”, in quanto la convenuta (nella sua veste di albergatore) sarebbe stata inadempiente all'obbligo contrattuale di mantenere la struttura (moquette, scala,
illuminazione, posizione dell'anfora) messa a disposizione dell'attore
(come ospite) “in buono stato di manutenzione ... in modo da servire
all'uso convenuto”.
4. Per le riportate ragioni di fatto e di diritto, l'attore chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, che quantifica, anche tramite una consulenza medico-legale di parte allegata
(doc. 19 di parte attrice) “nella somma complessiva di € 95.980,00”
(conclusioni sopra riportate) oltre alla rivalutazione e agli interessi legali.
5. La parte convenuta, la Controparte_1
, costituendosi regolarmente, si oppone alle domande attoree, sia
[...]
nell'an che nel quantum. Contesta decisamente, quanto al primo aspetto, la causa principale della caduta in questione, il sollevamento della moquette,
affermando “che, il giorno in cui si è verificata la caduta dell'attore, la
Pag. 6 di 16 moquette che riveste le Scale ed il era regolarmente fissata a Parte_2
terra e perfettamente liscia”, ossia “in perfette condizioni di manutenzione
e ciò anche in considerazione del fatto che, all'epoca del sinistro de quo
avvenuto in data 30.11.2014, l'Hotel di proprietà dell'esponente Società
era stato da pochissimo tempo ristrutturato ed ammodernato” (comparsa,
p.
4 - cfr. il certificato di abitabilità del 16/10/2024: doc. 3 di parte convenuta). Aggiunge che le scale sarebbero “perfettamente illuminate”
(comparsa, p. 4) da due punti di luce (fotografie pp. 2 e 3 del doc. 2 di parte convenuta), che la mancanza di corrimano sarebbe giustificata dalla conformazione delle scale (cfr. il cit. certificato di abitabilità), e che il vaso/anfora sarebbe stato collocato in modo da non intralciare l'utilizzo della scala (cfr. comparsa, p. 5). Esclude, di conseguenza, l'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia (art. 2051 c.c.) o la sua manutenzione
(artt. 2043 e 1218 c.c.), da un lato, e i danni lamentati dall'attore dall'altro,
negando, pertanto, qualsiasi responsabilità, extracontrattuale o contrattuale,
a proprio carico. In merito al quantum, contesta tutte le singole voci di danno avanzate, facendo presente che l'attore, stando all'estratto del
Casellario Centrale Infortuni (doc. 1 di parte convenuta), avrebbe già
incassato un indennizzo assicurativo (sconosciuto nell'ammontare).
Pag. 7 di 16 6. Durante il procedimento sono state assunte prove costituende tramite l'interrogatorio formale del rappresentante legale di parte convenuta e l'assunzione di testi, anche per delega al Tribunale di Verona. Ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice, con ordinanza del 08/12/2024,
ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.2 Considerati i documenti allegati e gli esiti delle prove assunte, nonché esaminati gli argomenti delle parti, si giunge, per i motivi che seguono, a rigettare le domande risarcitorie dell'attore, il quale, pur onerato della prova del nesso causale alla base dei danni dedotti, non vi è riuscito.
7. È opportuno premettere che, sia in materia di responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità oggettiva del custode), nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c. (illecito aquiliano generale del
neminem laedere), che in materia di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia / il fatto illecito (nel primo caso), ossia l'inadempimento contrattuale (nel secondo caso), e i danni lamentati, al
Pag. 8 di 16 fine di ottenere il risarcimento. In materia di responsabilità
extracontrattuale da cosa in custodia vige il principio secondo cui essa “ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza,
30/06/2022, n. 20943). Ne segue che “l'incertezza in ordine ad una
circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso
impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20986). Ancora più stringente si presenta l'onere probatorio nell'ambito dell'illecito extracontrattuale dell'art. 2043 c.c., che, comunque, oltre alla prova, a carico del danneggiato, del fatto dannoso, dell'elemento soggettivo e del danno ingiusto subito, riguarda anche sempre, per consolidata giurisprudenza, il nesso causale tra fatto e il danno. Infatti, il danneggiato deve accollarsi “i ben più gravosi oneri assertivi e probatori della generale
fattispecie dell'art. 2043 c.c., in cui egli deve dare la prova, prima di ogni
altra cosa, di una colpa del danneggiante e non solamente del nesso
Pag. 9 di 16 causale tra presupposto della responsabilità ed evento dannoso” (Cass.
civ., Sez. III, Ordinanza, 01/02/2018, n. 2480) 3.
8. Con preciso riferimento al contratto d'albergo, la Corte di Cassazione ha chiarito, da tempo, che “incombe sul danneggiato la prova rigorosa e
specifica che il danno sia stato conseguenza dell'inadempimento
contrattuale del predetto gestore o della sua attività, conseguendone, in
difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda” (Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 05/06/2007, n. 13082).
9. Si osserva che dagli elementi fattuali, ricostruiti alla luce delle prove documentali e testimoniali nonché dell'interrogatorio formale, acquisite agli atti, emergono profili di profonda incertezza in ordine al nesso causale oggetto di valutazione, ossia che la caduta dell'attore e, pertanto, i danni conseguenziali riportati, siano stati causati dal “distacco e dal conseguente
sollevamento della moquette in prossimità del gradino” (atto di citazione,
p. 4). La prova mancata di tale circostanza fattuale si pone come questione cruciale per la decisione sulla causa, perché le altre cause concorrenti, così
come affermate dall'attore (la colorazione scura della moquette, l'assenza
Pag. 10 di 16 del corrimano, l'illuminazione della scala ritenuta insufficiente, il posizionamento del vaso/anfora) non erano da sole sufficienti a causare la caduta. Sul sollevamento della moquetta come causa della caduta rimangono dubbi ragionevoli, rilevanti e consistenti, di seguito elencati,
che l'attore non è stato in grado di inficiare, in ottemperanza all'onere probatorio incombente su di lui. Ne segue, come già annunciato, il rigetto delle domande attoree.
9.1. Nessuna confessione, in merito al sollevamento della moquette, può
dedursi dall'interrogatorio formale della sig.ra CP_1
rappresentante legale della convenuta, che all'udienza dell'11/03/2024 ha dichiarato: “Non so se ci fosse quel distacco della moquette perché in quel
momento nessuno ne aveva parlato”. Il momento è inteso riferito alla caduta, durante la quale la sig.ra stava lavorando al bar, dal CP_1
quale non poteva allontanarsi: “Nessuno in quel momento mi ha detto come
era caduto” (verbale d'udienza dell'11/03/2024).
9.2. Il sig. , teste che non appare imparentato con Tes_1
l'attore e, perciò, credibile, “intervenuto immediatamente dopo il sinistro”,
ha riferito di avere visto “che parte della moquette posizionata prima delle
scale riportava un taglio ed una parte risultava in rilievo, ma ciò lo
verificavo dopo il sinistro” (verbale del 29/03/2024 del Giudice delegato
Pag. 11 di 16 del Tribunale di Verona). Con tale deposizione rimane nel dubbio la circostanza fattuale essenziale ai fini della prova del nesso causale, ossia se il taglio alla moquette con una parte in rilievo fosse preesistente alla caduta o causato dalla stessa, nel quale caso rientrerebbe nella piena responsabilità
dell'attore. Rimane, a ben vedere, parimenti incerta l'eventuale efficienza causale di un siffatto taglio (cfr. la foto-documentazione: doc. 1 di parte attrice), considerato che è lecito dubitare se il taglio in questione abbia la necessaria dimensione e consistenza tali da costituire un reale intralcio per un piede calzato che vi passa sopra.
9.3 Il solo teste che ha fornito una versione dei fatti che implicherebbe la preesistenza del taglio e la sua rilevanza causale per la caduta è lo zio dell'attore (e, data la parentela, meno affidabile), sig. Per_1
il quale, pur ammettendo che suo nipote lo “precedeva di
[...]
circa tre metri”, vuole avere visto che lo stesso “incespicando contro il
rialzo dovuto alla rottura della moquette, andava a urtare il vaso di vetro”
(verbale d'udienza del 06/03/2024 del Giudice delegato del Tribunale di
Verona). Una simile ricostruzione non può ritenersi credibile, giacché è
oggettivamente improbabile che una persona, che ambula a tre metri di distanza, peraltro in un ambiente di cui si lamenta la scarsa visibilità (per
Pag. 12 di 16 mancanza di adeguata illuminazione4 e perché la moquette era scura), possa accorgersi di un modesto taglio nella moquette, situato sul pavimento davanti al proprio predecessore (e, dunque, già per questo difficilmente visibile), e possa per di più cogliere nel dettaglio che proprio tale taglio abbia provocato la caduta.
9.4. Pesa di più, però, che la testimonianza dello zio sia smentita da quella della sig.ra , la quale, all'epoca dei fatti, era addetta alla CP_3
“pulizia di queste scale”. Alla domanda se avesse “visto delle irregolarità
sulla moquette delle scale”, rispondeva di non avere “mai visto delle
irregolarità”. Dopodiché, il Giudice le mostrò “la foto n. IMG 0980 (doc.
n.1 di parte attrice)” chiedendole se avesse “notato lo strappo della
moquette” e la teste rispose: “Mai visto lo strappo” (verbale d'udienza del
02/12/2024). È, pertanto, altamente verosimile che il “distacco” e il
“sollevamento della moquette in prossimità del gradino” (atto di citazione,
p. 4) non preesistessero alla caduta dell'attore e, di conseguenza, non potessero averla causata. Infatti, è ragionevole ritenere che, se l'addetta alla pulizia della moquette della scala in questione avesse notato il relativo
Pag. 13 di 16 vizio della moquette (passando sopra con l'aspirapolvere), non avrebbe esitato a chiederne la riparazione.
9.5. I consistenti dubbi sulla preesistenza del taglio nella moquette sono ancora rafforzati dalla circostanza, a ragione rilevata dalla parte convenuta,
che l'Hotel in questione “era stato da pochissimo tempo ristrutturato ed
ammodernato”, come comprovato dal certificato di abitabilità del
16/10/2014, ossia un mese e mezzo prima dell'incidente (doc. 3 di parte convenuta)5. È, pertanto, lecito presumere (ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c.) che non soltanto la moquette fosse in uno stato impeccabile, ma anche le altre caratteristiche del luogo (luce, mancanza del corrimano) fossero in regola con le norme urbanistiche e di sicurezza vigenti.
9.6. Che l'attore fosse inciampato per fatto proprio, causando il taglio alla moquette, concorda notevolmente con i suoi ripetuti incidenti subiti negli ultimi anni, così come rilevabili dal riepilogo infortuni/malattie del
Casellario Centrale Infortuni (doc. 1 di parte convenuta). Dal documento saltano agli occhi ripetute ferite alle gambe, ginocchia e caviglie, in tempi relativamente ravvicinati (infortuni subiti l'08/09/2003, il 28/04/2008, il
29/10/2009 e il 07/08/2010) che fanno pensare, non poco, a una persona
Pag. 14 di 16 con problemi di deambulazione, anche in conseguenza di varie fratture,
lussazioni, distrazioni e distorsioni riportate.
10. Come già sopra annunciato, tirando le somme dai motivi esposti, non rimane che dare atto che l'attore non ha raggiunto la prova, come suo dovere, che il “sollevamento della scura moquette” (atto di citazione, p. 2)
avesse causato la caduta in questione. Le sue domande devono, pertanto,
essere rigettate.
11. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. e, perciò, devono essere rifuse dalla parte attrice alla parte convenuta. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14:
tabella n. 2, scaglione 52.000 - € 260.000 (valore della causa: € 95.980,00),
parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Va
tenuto conto della domanda dei procuratori della parte convenuta che hanno chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a loro favore,
dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Pag. 15 di 16 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1663/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande dell'attore sig. ; Parte_1
2. condanna l'attore sig. a rimborsare alla Parte_1
convenuta , a titolo di Controparte_1
spese di lite, € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre le spese successive occorrende;
3. dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori della parte convenuta, avvocati GIRARDI ANDREA e CODROICO ANDREA,
che si sono dichiarati antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 27/07/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La parte convenuta offre una foto-documentazione chiara (doc. 2) nonché una descrizione dettagliata del luogo in questione (cfr. pp.
2-3 della comparsa). 2 Con riferimento all'eccezione processuale di parte convenuta, secondo cui “parte attrice ha depositato tardivamente la propria comparsa conclusionale” (memoria di replica, p. 1), si precisa che la comparsa conclusionale in questione è stata depositata tempestivamente, in quanto il Giudice, con l'ordinanza dell'08/12/2024, aveva fissato, per il relativo deposito, il termine di venti giorni (e non il massimo di trenta giorni previsto dall'art. 189 c.p.c.) prima dell'udienza di rimessione, fissata per il 15/07/2025, con termine ultimo, pertanto, al 25/06/2025. Ne consegue che il deposito della comparsa conclusionale attorea, avvenuto in data 23/06/2025, deve ritenersi tempestivo. 3 Cfr. l'estensione del principio in Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024, n. 12760:
“Indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato dal danneggiato ed applicabile, qualora la causa della caduta sia rimasta ignota resta parimenti insoddisfatto l'onere, a carico del danneggiato che intenda essere risarcito, di dimostrare il nesso eziologico tra la presenza della lastra di ghiaccio e l'evento dannoso”; nel nostro caso, ovviamente, il “ghiaccio” è da sostituire con il sollevamento della moquette, ma il principio di diritto espresso rimane immutato. 4 Si noti che lo stesso teste ha confermato il capitolo 4: “Vero che in data 30.11.2014 e durante la villeggiatura del Sig. presso la convenuta, lo spazio occupato dalla rampa di scale di cui Parte_1 al capitolo 3) risultava illuminato da 1 (una) unica lampada con accensione automatica e spegnimento temporizzato, di tipo tradizionale ad incandescenza” (verbale d'udienza del 06/03/2024 del Giudice delegato del Tribunale di Verona). 5 Cfr. la comparsa, p. 4: “Si apprende, infatti, dal certificato di abitabilità qui prodotto sub doc. 3 dell'esponente, che l'Hotel era stato oggetto di un intervento di ampliamento quantitativo e qualitativo e di riqualificazione energetica, meno di un anno prima dell'evento per cui è qui causa ossia nel periodo 8.04.2013-19.12.2013”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 1663/2023 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. MARCONCINI NICOLA e con l'avv. C.F._1
CHIEFFO DAVIDE,
parte convenuta: , Controparte_1
codice fiscale: , con l'avv. GIRARDI ANDREA e con l'avv. P.IVA_1
CODROICO ANDREA.
OGGETTO
Risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale e
contrattuale per caduta in struttura alberghiera.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la responsabilità
extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., e/o
contrattuale, ai sensi dell'art.1218 c.c., in capo alla convenuta
per l'occorso avvenuto il 30 Controparte_1
novembre 2014 descritto in atti e per cui è causa, e per l'effetto
condannarsi la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, al risarcimento in favore del Sig. di tutti i Parte_1
danni dallo stesso riportati che si quantificano nella somma complessiva di
€ 95.980,00= o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà
di giustizia anche a seguito dell'espletata ed espletanda istruttoria, oltre a
rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data dell'occorso al
saldo effettivo, ove dovuti, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti;
IN OGNI CASO: respingersi e rigettarsi tutte le domande ed eccezioni,
anche in via istruttoria, ex adverso svolte e formulate, siccome
inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in
narrativa degli atti;
IN VIA ISTRUTTORIA … (omissis);
Pag. 2 di 16 Con vittoria di spese e competenze professionali oltre Iva se dovuta, Cpa e
rimborso forfetario spese generali (15%)”;
per parte convenuta:
“in via principale: rigettare le domande degli attori perché infondate in
fatto ed in diritto;
in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte
attrice detraendo dalle somme dovute l'importo già incassato dal sig.
a titolo di indennizzo da Parte_1 Controparte_2
in via istruttoria: … (omissis);
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per
legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore riferisce nel suo atto di citazione di Parte_1
lesioni personali riportati a seguito di una caduta dalle scale, avvenuta il
30/11/2014, verso le ore 7.30, nell'Hotel della convenuta
Pag. 3 di 16 a Varna (BZ), Via Controparte_1
Abbazia 2, dove alloggiava nella camera n. 19, situata al terzo piano
(sottotetto). Come emerge dall'atto, dopo essere uscito dalla predetta camera, si accinse a scendere le scale “senza corrimano” (come ritiene di sottolineare: atto di citazione, p. 2) e interamente coperte da moquette, che costituiscono l'unica possibilità di scendere dal piano della stanza occupata al pianerottolo con l'ascensore (“che si deve utilizzare esclusivamente e
necessariamente”: atto di citazione, p. 11)1. Mentre era in procinto di scendere la (seconda) rampa con tre soli gradini “incespicava
rovinosamente in un sollevamento della scura moquette de qua (distacco
del bordo della stessa) non visibile, stante anche l'assolutamente inidonea,
inefficiente e non manutenuta illuminazione artificiale (vedasi anche le
fotografie di cui al doc. n. 1) presente in loco il giorno dell'evento, e
abbastanza alto da diventare un ostacolo/insidia (imprevedibile e non
evitabile) per gli utenti e gli ospiti della struttura ricettiva convenuta” (atto di citazione, p. 11). A causa dell'inciampo “nel sollevamento della scura
moquette”, l'attore cadeva giù per le scale e “andava a collidere
violentemente anche contro un vaso/anfora di vetro ivi ex adverso
inopportunamente posizionato, procurandosi profonde ferite alla mano
Pag. 4 di 16 destra, una contusione alla spalla sinistra ed una commozione cerebrale e,
altresì, perdendo i sensi” (atto di citazione, p. 2).
2. L'attore ritiene che la sua caduta sia provocata da cause che rientrano nella responsabilità della convenuta, tra cui, come causa principale, il
“sollevamento della scura moquette” nel senso che, eliminata mentalmente la stessa, la caduta non si sarebbe verificata. Sono, inoltre, cause concorrenti, sempre secondo la ricostruzione attorea, “le condizioni di luce
artificiale insufficienti, inidonee e mal funzionanti”, che avrebbero contribuito alla non visibilità del sollevamento (di una moquette già
“scura”), la mancata dotazione di corrimano e, infine, l'inopportuno posizionamento del “vaso/anfora di vetro” (per tutte le citazioni: atto di citazione, p. 2).
3. Le cause in questione configurano, secondo la ricostruzione giuridica offerta dall'attore, varie responsabilità della convenuta, in primis la responsabilità ex art. 2051 c.c. da cosa in custodia, in quanto le lesioni sono state cagionate da moquette, scala, illuminazione e anfora mal custoditi,
ossia carentemente mantenuti o erroneamente posizionati. L'attore vede nei fatti realizzati anche la responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo sussistenti i rispettivi elementi: il fatto colposo, ossia “la condotta gravemente
negligente” per la mancata “manutenzione dei luoghi”, il “danno ingiusto
Pag. 5 di 16 subito dall'attore”, consistente nelle gravi lesioni riportate, e il “nesso di
causalità tra il fatto ed il danno” (tutte le citazioni: atto di citazione, p. 14).
La terza e ultima responsabilità, a carico della convenuta, che concorre con le altre due, viene ravvisata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c. derivante dal “rapporto contrattuale di albergo”, in quanto la convenuta (nella sua veste di albergatore) sarebbe stata inadempiente all'obbligo contrattuale di mantenere la struttura (moquette, scala,
illuminazione, posizione dell'anfora) messa a disposizione dell'attore
(come ospite) “in buono stato di manutenzione ... in modo da servire
all'uso convenuto”.
4. Per le riportate ragioni di fatto e di diritto, l'attore chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, che quantifica, anche tramite una consulenza medico-legale di parte allegata
(doc. 19 di parte attrice) “nella somma complessiva di € 95.980,00”
(conclusioni sopra riportate) oltre alla rivalutazione e agli interessi legali.
5. La parte convenuta, la Controparte_1
, costituendosi regolarmente, si oppone alle domande attoree, sia
[...]
nell'an che nel quantum. Contesta decisamente, quanto al primo aspetto, la causa principale della caduta in questione, il sollevamento della moquette,
affermando “che, il giorno in cui si è verificata la caduta dell'attore, la
Pag. 6 di 16 moquette che riveste le Scale ed il era regolarmente fissata a Parte_2
terra e perfettamente liscia”, ossia “in perfette condizioni di manutenzione
e ciò anche in considerazione del fatto che, all'epoca del sinistro de quo
avvenuto in data 30.11.2014, l'Hotel di proprietà dell'esponente Società
era stato da pochissimo tempo ristrutturato ed ammodernato” (comparsa,
p.
4 - cfr. il certificato di abitabilità del 16/10/2024: doc. 3 di parte convenuta). Aggiunge che le scale sarebbero “perfettamente illuminate”
(comparsa, p. 4) da due punti di luce (fotografie pp. 2 e 3 del doc. 2 di parte convenuta), che la mancanza di corrimano sarebbe giustificata dalla conformazione delle scale (cfr. il cit. certificato di abitabilità), e che il vaso/anfora sarebbe stato collocato in modo da non intralciare l'utilizzo della scala (cfr. comparsa, p. 5). Esclude, di conseguenza, l'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia (art. 2051 c.c.) o la sua manutenzione
(artt. 2043 e 1218 c.c.), da un lato, e i danni lamentati dall'attore dall'altro,
negando, pertanto, qualsiasi responsabilità, extracontrattuale o contrattuale,
a proprio carico. In merito al quantum, contesta tutte le singole voci di danno avanzate, facendo presente che l'attore, stando all'estratto del
Casellario Centrale Infortuni (doc. 1 di parte convenuta), avrebbe già
incassato un indennizzo assicurativo (sconosciuto nell'ammontare).
Pag. 7 di 16 6. Durante il procedimento sono state assunte prove costituende tramite l'interrogatorio formale del rappresentante legale di parte convenuta e l'assunzione di testi, anche per delega al Tribunale di Verona. Ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice, con ordinanza del 08/12/2024,
ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.2 Considerati i documenti allegati e gli esiti delle prove assunte, nonché esaminati gli argomenti delle parti, si giunge, per i motivi che seguono, a rigettare le domande risarcitorie dell'attore, il quale, pur onerato della prova del nesso causale alla base dei danni dedotti, non vi è riuscito.
7. È opportuno premettere che, sia in materia di responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità oggettiva del custode), nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c. (illecito aquiliano generale del
neminem laedere), che in materia di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia / il fatto illecito (nel primo caso), ossia l'inadempimento contrattuale (nel secondo caso), e i danni lamentati, al
Pag. 8 di 16 fine di ottenere il risarcimento. In materia di responsabilità
extracontrattuale da cosa in custodia vige il principio secondo cui essa “ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito” (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza,
30/06/2022, n. 20943). Ne segue che “l'incertezza in ordine ad una
circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso
impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n.
20986). Ancora più stringente si presenta l'onere probatorio nell'ambito dell'illecito extracontrattuale dell'art. 2043 c.c., che, comunque, oltre alla prova, a carico del danneggiato, del fatto dannoso, dell'elemento soggettivo e del danno ingiusto subito, riguarda anche sempre, per consolidata giurisprudenza, il nesso causale tra fatto e il danno. Infatti, il danneggiato deve accollarsi “i ben più gravosi oneri assertivi e probatori della generale
fattispecie dell'art. 2043 c.c., in cui egli deve dare la prova, prima di ogni
altra cosa, di una colpa del danneggiante e non solamente del nesso
Pag. 9 di 16 causale tra presupposto della responsabilità ed evento dannoso” (Cass.
civ., Sez. III, Ordinanza, 01/02/2018, n. 2480) 3.
8. Con preciso riferimento al contratto d'albergo, la Corte di Cassazione ha chiarito, da tempo, che “incombe sul danneggiato la prova rigorosa e
specifica che il danno sia stato conseguenza dell'inadempimento
contrattuale del predetto gestore o della sua attività, conseguendone, in
difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda” (Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza, 05/06/2007, n. 13082).
9. Si osserva che dagli elementi fattuali, ricostruiti alla luce delle prove documentali e testimoniali nonché dell'interrogatorio formale, acquisite agli atti, emergono profili di profonda incertezza in ordine al nesso causale oggetto di valutazione, ossia che la caduta dell'attore e, pertanto, i danni conseguenziali riportati, siano stati causati dal “distacco e dal conseguente
sollevamento della moquette in prossimità del gradino” (atto di citazione,
p. 4). La prova mancata di tale circostanza fattuale si pone come questione cruciale per la decisione sulla causa, perché le altre cause concorrenti, così
come affermate dall'attore (la colorazione scura della moquette, l'assenza
Pag. 10 di 16 del corrimano, l'illuminazione della scala ritenuta insufficiente, il posizionamento del vaso/anfora) non erano da sole sufficienti a causare la caduta. Sul sollevamento della moquetta come causa della caduta rimangono dubbi ragionevoli, rilevanti e consistenti, di seguito elencati,
che l'attore non è stato in grado di inficiare, in ottemperanza all'onere probatorio incombente su di lui. Ne segue, come già annunciato, il rigetto delle domande attoree.
9.1. Nessuna confessione, in merito al sollevamento della moquette, può
dedursi dall'interrogatorio formale della sig.ra CP_1
rappresentante legale della convenuta, che all'udienza dell'11/03/2024 ha dichiarato: “Non so se ci fosse quel distacco della moquette perché in quel
momento nessuno ne aveva parlato”. Il momento è inteso riferito alla caduta, durante la quale la sig.ra stava lavorando al bar, dal CP_1
quale non poteva allontanarsi: “Nessuno in quel momento mi ha detto come
era caduto” (verbale d'udienza dell'11/03/2024).
9.2. Il sig. , teste che non appare imparentato con Tes_1
l'attore e, perciò, credibile, “intervenuto immediatamente dopo il sinistro”,
ha riferito di avere visto “che parte della moquette posizionata prima delle
scale riportava un taglio ed una parte risultava in rilievo, ma ciò lo
verificavo dopo il sinistro” (verbale del 29/03/2024 del Giudice delegato
Pag. 11 di 16 del Tribunale di Verona). Con tale deposizione rimane nel dubbio la circostanza fattuale essenziale ai fini della prova del nesso causale, ossia se il taglio alla moquette con una parte in rilievo fosse preesistente alla caduta o causato dalla stessa, nel quale caso rientrerebbe nella piena responsabilità
dell'attore. Rimane, a ben vedere, parimenti incerta l'eventuale efficienza causale di un siffatto taglio (cfr. la foto-documentazione: doc. 1 di parte attrice), considerato che è lecito dubitare se il taglio in questione abbia la necessaria dimensione e consistenza tali da costituire un reale intralcio per un piede calzato che vi passa sopra.
9.3 Il solo teste che ha fornito una versione dei fatti che implicherebbe la preesistenza del taglio e la sua rilevanza causale per la caduta è lo zio dell'attore (e, data la parentela, meno affidabile), sig. Per_1
il quale, pur ammettendo che suo nipote lo “precedeva di
[...]
circa tre metri”, vuole avere visto che lo stesso “incespicando contro il
rialzo dovuto alla rottura della moquette, andava a urtare il vaso di vetro”
(verbale d'udienza del 06/03/2024 del Giudice delegato del Tribunale di
Verona). Una simile ricostruzione non può ritenersi credibile, giacché è
oggettivamente improbabile che una persona, che ambula a tre metri di distanza, peraltro in un ambiente di cui si lamenta la scarsa visibilità (per
Pag. 12 di 16 mancanza di adeguata illuminazione4 e perché la moquette era scura), possa accorgersi di un modesto taglio nella moquette, situato sul pavimento davanti al proprio predecessore (e, dunque, già per questo difficilmente visibile), e possa per di più cogliere nel dettaglio che proprio tale taglio abbia provocato la caduta.
9.4. Pesa di più, però, che la testimonianza dello zio sia smentita da quella della sig.ra , la quale, all'epoca dei fatti, era addetta alla CP_3
“pulizia di queste scale”. Alla domanda se avesse “visto delle irregolarità
sulla moquette delle scale”, rispondeva di non avere “mai visto delle
irregolarità”. Dopodiché, il Giudice le mostrò “la foto n. IMG 0980 (doc.
n.1 di parte attrice)” chiedendole se avesse “notato lo strappo della
moquette” e la teste rispose: “Mai visto lo strappo” (verbale d'udienza del
02/12/2024). È, pertanto, altamente verosimile che il “distacco” e il
“sollevamento della moquette in prossimità del gradino” (atto di citazione,
p. 4) non preesistessero alla caduta dell'attore e, di conseguenza, non potessero averla causata. Infatti, è ragionevole ritenere che, se l'addetta alla pulizia della moquette della scala in questione avesse notato il relativo
Pag. 13 di 16 vizio della moquette (passando sopra con l'aspirapolvere), non avrebbe esitato a chiederne la riparazione.
9.5. I consistenti dubbi sulla preesistenza del taglio nella moquette sono ancora rafforzati dalla circostanza, a ragione rilevata dalla parte convenuta,
che l'Hotel in questione “era stato da pochissimo tempo ristrutturato ed
ammodernato”, come comprovato dal certificato di abitabilità del
16/10/2014, ossia un mese e mezzo prima dell'incidente (doc. 3 di parte convenuta)5. È, pertanto, lecito presumere (ai sensi degli artt. 2727 e 2729
c.c.) che non soltanto la moquette fosse in uno stato impeccabile, ma anche le altre caratteristiche del luogo (luce, mancanza del corrimano) fossero in regola con le norme urbanistiche e di sicurezza vigenti.
9.6. Che l'attore fosse inciampato per fatto proprio, causando il taglio alla moquette, concorda notevolmente con i suoi ripetuti incidenti subiti negli ultimi anni, così come rilevabili dal riepilogo infortuni/malattie del
Casellario Centrale Infortuni (doc. 1 di parte convenuta). Dal documento saltano agli occhi ripetute ferite alle gambe, ginocchia e caviglie, in tempi relativamente ravvicinati (infortuni subiti l'08/09/2003, il 28/04/2008, il
29/10/2009 e il 07/08/2010) che fanno pensare, non poco, a una persona
Pag. 14 di 16 con problemi di deambulazione, anche in conseguenza di varie fratture,
lussazioni, distrazioni e distorsioni riportate.
10. Come già sopra annunciato, tirando le somme dai motivi esposti, non rimane che dare atto che l'attore non ha raggiunto la prova, come suo dovere, che il “sollevamento della scura moquette” (atto di citazione, p. 2)
avesse causato la caduta in questione. Le sue domande devono, pertanto,
essere rigettate.
11. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. e, perciò, devono essere rifuse dalla parte attrice alla parte convenuta. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14:
tabella n. 2, scaglione 52.000 - € 260.000 (valore della causa: € 95.980,00),
parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. Va
tenuto conto della domanda dei procuratori della parte convenuta che hanno chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a loro favore,
dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Pag. 15 di 16 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1663/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande dell'attore sig. ; Parte_1
2. condanna l'attore sig. a rimborsare alla Parte_1
convenuta , a titolo di Controparte_1
spese di lite, € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, oltre le spese successive occorrende;
3. dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori della parte convenuta, avvocati GIRARDI ANDREA e CODROICO ANDREA,
che si sono dichiarati antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 27/07/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La parte convenuta offre una foto-documentazione chiara (doc. 2) nonché una descrizione dettagliata del luogo in questione (cfr. pp.
2-3 della comparsa). 2 Con riferimento all'eccezione processuale di parte convenuta, secondo cui “parte attrice ha depositato tardivamente la propria comparsa conclusionale” (memoria di replica, p. 1), si precisa che la comparsa conclusionale in questione è stata depositata tempestivamente, in quanto il Giudice, con l'ordinanza dell'08/12/2024, aveva fissato, per il relativo deposito, il termine di venti giorni (e non il massimo di trenta giorni previsto dall'art. 189 c.p.c.) prima dell'udienza di rimessione, fissata per il 15/07/2025, con termine ultimo, pertanto, al 25/06/2025. Ne consegue che il deposito della comparsa conclusionale attorea, avvenuto in data 23/06/2025, deve ritenersi tempestivo. 3 Cfr. l'estensione del principio in Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/05/2024, n. 12760:
“Indipendentemente dal titolo di responsabilità invocato dal danneggiato ed applicabile, qualora la causa della caduta sia rimasta ignota resta parimenti insoddisfatto l'onere, a carico del danneggiato che intenda essere risarcito, di dimostrare il nesso eziologico tra la presenza della lastra di ghiaccio e l'evento dannoso”; nel nostro caso, ovviamente, il “ghiaccio” è da sostituire con il sollevamento della moquette, ma il principio di diritto espresso rimane immutato. 4 Si noti che lo stesso teste ha confermato il capitolo 4: “Vero che in data 30.11.2014 e durante la villeggiatura del Sig. presso la convenuta, lo spazio occupato dalla rampa di scale di cui Parte_1 al capitolo 3) risultava illuminato da 1 (una) unica lampada con accensione automatica e spegnimento temporizzato, di tipo tradizionale ad incandescenza” (verbale d'udienza del 06/03/2024 del Giudice delegato del Tribunale di Verona). 5 Cfr. la comparsa, p. 4: “Si apprende, infatti, dal certificato di abitabilità qui prodotto sub doc. 3 dell'esponente, che l'Hotel era stato oggetto di un intervento di ampliamento quantitativo e qualitativo e di riqualificazione energetica, meno di un anno prima dell'evento per cui è qui causa ossia nel periodo 8.04.2013-19.12.2013”