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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3389 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14.11.2024, tra
(p.iva ), in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata difesa dagli avv.ti Ugo Della Monica ed Angela Lodato, elett.te dom.ti come in atti, Attore/opponente contro
(p.iva ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco De Nicola, elett.te dom.ti come in atti, Convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti
Pagina 1 dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ma risultano effettuati anche le forniture poste a base delle fatture.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta e l'opponente società Parte_2 Parte_1 sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione un rapporto commerciale ed in particolare prestazioni di riparazioni meccaniche e sostituzioni di componenti meccanici, tutte le prestazioni siano state effettivamente eseguite su automezzi della opponente dalla come da fatture e documenti di Parte_2 trasporto sottoscritti ed depositati in atti e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le prestazioni eseguite dalla officina odierna opposta, Parte_2 risultano provate dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo, grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda, va evidenziato che l'opponente non ha mai contestato i crediti vantati dalla Società ovvero non vi è stata Parte_2 alcuna contestazione degli importi richiesti e men che mai del rapporto sottostante.
La riconoscendo di essere debitrice per quanto sopra dedotto, Parte_1 ha spiegato nel presente procedimento domanda riconvenzionale, tesa ad accertare un controcredito dalla stessa vantata per danni subiti a causa di un incendio di un autocarro di sua proprietà (tg. FJ364BF) avvenuto all'interno della officina della sia per danni diretti per le riparazioni che per danni da Parte_2 lucro cessante per mancato utilizzo del suddetto autocarro.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla Società Parte_1 ritiene questo giudice che la stessa risulta priva di fondamento ed invero, come è rilevabile dal verbale di intervento n° 3382 redatto dai VV.FF. e relativo all'incendio Pagina 2 avvenuto in data 11/04/2019, versato in atti dalla opponente, alcuna responsabilità nella causazione dell'incendio può essere ascritta alla Società Parte_2 avendo la stessa provveduto a porre in essere tutte le attenzioni del caso e non poteva in alcun modo prevedere e/o evitare quanto accaduto, né è stata data prova diversa.
Anche in ordine ai danni subiti, sia in riferimento al quantum debeatur relativo ai presunti danni diretti subiti, dalla documentazione in atti, non è assolutamente possibile ricostruire la esatta quantificazione nè la loro riconducibilità delle voci richieste al veicolo, tanto che le richieste appaino generiche, non conformi ed impossibili da verificare.
Anche in ordine al quantum debeatur relativo ai dedotti mancati guadagni, anche sotto tale aspetto la domanda della opponente è rimasta assolutamente sprovvista di prova.
Non solo i calcoli posti a base della richiesta sono del tutto sproporzionati, non indicando se la voce di € 900,00 per viaggio fosse quale utile netto per l'opponente oppure il costo del trasporto da cui andavano dedotti i costi, ma anche dall'esame del teste indotto, tale sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 02/10/2023, lo stesso non è stato in grado di riferire in ordine ai tempi di riparazione del camion, non è stato in grado di riferire in ordine agli utili aziendali per ogni trasporto, ma addirittura non è stato in grado di riferire su quanti viaggi fossero effettuati ogni settimana dal detto autocarro.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. contro la soc. nel Parte_1 Parte_2
Pagina 3 procedimento n. 3389/2020 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 965/209 r.g. 2294/2020 reso il
21.06.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna la soc. al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 in favore della soc. che liquida complessivamente in € 3.809,00 per Parte_2 compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 52.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio LA RANA)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3389 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14.11.2024, tra
(p.iva ), in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata difesa dagli avv.ti Ugo Della Monica ed Angela Lodato, elett.te dom.ti come in atti, Attore/opponente contro
(p.iva ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Marco De Nicola, elett.te dom.ti come in atti, Convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti
Pagina 1 dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ma risultano effettuati anche le forniture poste a base delle fatture.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta e l'opponente società Parte_2 Parte_1 sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione un rapporto commerciale ed in particolare prestazioni di riparazioni meccaniche e sostituzioni di componenti meccanici, tutte le prestazioni siano state effettivamente eseguite su automezzi della opponente dalla come da fatture e documenti di Parte_2 trasporto sottoscritti ed depositati in atti e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le prestazioni eseguite dalla officina odierna opposta, Parte_2 risultano provate dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo, grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda, va evidenziato che l'opponente non ha mai contestato i crediti vantati dalla Società ovvero non vi è stata Parte_2 alcuna contestazione degli importi richiesti e men che mai del rapporto sottostante.
La riconoscendo di essere debitrice per quanto sopra dedotto, Parte_1 ha spiegato nel presente procedimento domanda riconvenzionale, tesa ad accertare un controcredito dalla stessa vantata per danni subiti a causa di un incendio di un autocarro di sua proprietà (tg. FJ364BF) avvenuto all'interno della officina della sia per danni diretti per le riparazioni che per danni da Parte_2 lucro cessante per mancato utilizzo del suddetto autocarro.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dalla Società Parte_1 ritiene questo giudice che la stessa risulta priva di fondamento ed invero, come è rilevabile dal verbale di intervento n° 3382 redatto dai VV.FF. e relativo all'incendio Pagina 2 avvenuto in data 11/04/2019, versato in atti dalla opponente, alcuna responsabilità nella causazione dell'incendio può essere ascritta alla Società Parte_2 avendo la stessa provveduto a porre in essere tutte le attenzioni del caso e non poteva in alcun modo prevedere e/o evitare quanto accaduto, né è stata data prova diversa.
Anche in ordine ai danni subiti, sia in riferimento al quantum debeatur relativo ai presunti danni diretti subiti, dalla documentazione in atti, non è assolutamente possibile ricostruire la esatta quantificazione nè la loro riconducibilità delle voci richieste al veicolo, tanto che le richieste appaino generiche, non conformi ed impossibili da verificare.
Anche in ordine al quantum debeatur relativo ai dedotti mancati guadagni, anche sotto tale aspetto la domanda della opponente è rimasta assolutamente sprovvista di prova.
Non solo i calcoli posti a base della richiesta sono del tutto sproporzionati, non indicando se la voce di € 900,00 per viaggio fosse quale utile netto per l'opponente oppure il costo del trasporto da cui andavano dedotti i costi, ma anche dall'esame del teste indotto, tale sig. , escusso Testimone_1 all'udienza del 02/10/2023, lo stesso non è stato in grado di riferire in ordine ai tempi di riparazione del camion, non è stato in grado di riferire in ordine agli utili aziendali per ogni trasporto, ma addirittura non è stato in grado di riferire su quanti viaggi fossero effettuati ogni settimana dal detto autocarro.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. contro la soc. nel Parte_1 Parte_2
Pagina 3 procedimento n. 3389/2020 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 965/209 r.g. 2294/2020 reso il
21.06.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna la soc. al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 in favore della soc. che liquida complessivamente in € 3.809,00 per Parte_2 compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 52.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 11/06/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio LA RANA)
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