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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI AL RE, RE
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250005257309001 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 si è opposta alla cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione numero 09220250005257309001 e notificata a mezzo pec in data 11 giugno 2025 per l'importo di € 36.591,42, cartella avente quale titolo: avviso di accertamento numero 07/2022 per l'anno
2017 prot. n. 107281 del 15.12.2022 emesso dall'Agenzia delle Dogane Sez. , per il periodo d'imposta 2017, impugnato ed attualmente “pendente” in grado di Cassazione.
La ricorrente fa presente che l'A.D.M. DT VIII Puglia-Molise-Basilicata procedeva ”al controllo della posizione fiscale relativa all'anno 2017, con riferimento al Prelievo erariale unico (PREU) per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni (TULPS)”.
In tale atto, sebbene espressamente l'ADM abbia dichiarato di aver identificato il materiale esecutore dell'illecito (letteralmente: “soggetto responsabile che ha commesso l'illecito contestato”), ha ritenuto di poter individuale come coobbligata la ricorrente.
La ricorrente si oppone per i seguenti motivi:
1- Illegittima duplicazione del ruolo connesso al medesimo avviso di accertamento 7/2022 ADM - improcedibilità azione riscossiva e nullità della cartella.
2) Carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente. In subordine: mancata prova previa escussione obbligato in via principale. Sul punto la ricorrente osserva che per la responsabilità solidale la norma individua l'installatore – il possessore o detentore dei locali – l'esercente, a qualsiasi titolo dei locali – il concessionario. La norma, però, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia la citata circostanza per cui “non sia possibile l'identificazione” dell'autore dell'illecito.
Accertato e non contestato che sia stato individuato il responsabile che ha commesso l'illecito contestato (Nominativo_1, nella sua qualità in atti), che è anche il proprietario delle slot machines, si deve concludere per l'annullamento della cartella esattoriale siccome la ricorrente è priva di qualsivoglia legittimazione a resistere in giudizio a seguito della citata novella del 2009 (L. 3 agosto 2009, n. 102 e mm ii). In subordine, essendo stata avviata la azione esattoriale, il Concessionario avrebbe dovuto dar prova di aver dato tentativo di escussione prima nei confronti dell'obbligato principale (il sig. TA), ma ciò non è avvenuto. Anche sotto tale profilo, la cartella va annullata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che Controparte sostiene l'illegittima duplicazione dell'iscrizione a ruolo delle somme connesse all'avviso di accertamento n.
7/2022, avendo ricevuto in notifica sia la cartella n. 092202400032442054001 che la n.
09220250005257309001 riportante i medesimi carichi tributari pretesi dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e rivenienti dal predetto atto accertativo. A conferma di ciò, rappresenta che l'Ente impositore avrebbe comunicato alla stessa l'avvenuta sospensione delle somme riportate dalla cartella n.
092202400032442054001 in conseguenza dell'esito favorevole del giudizio intrapreso innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Potenza avverso il medesimo accertamento.
Invero, sostiene l'Ufficio, l'Agenzia delle Dogane in seguito al ricevimento della sentenza emessa dal Giudice di prime cure n. 418/2024 ha proceduto all'emissione del provvedimento di sgravio/annullamento totale delle somme riportate nel ruolo n. 2024/900025, contenuto dalla cartella n. 092202400032442054001, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 68 D.Lgs. n. 546/92, come facilmente rilevabile dall'estratto di ruolo allegato dal quale si evince un saldo residuo pari a 0,00 (zero).
Soltanto successivamente al diverso esito del giudizio di appello, conclusosi con l'accoglimento del ricorso avverso la decisione del primo Giudice, l'Ente impositore ha provveduto alla reiscrizione delle somme derivanti dall'avviso di accertamento 7/2022 ADM, riportate nel ruolo n. 2025/900038 e dalla cartella n.
09220250005257309001, oggetto del presente giudizio. La doglianza, quindi, va disattesa.
Riguardo alla carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente, l'Ufficio solleva la propria carenza di legittimazione passiva.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT VIII-Puglia, Molise e Basilicata sezione operativa territoriale di Potenza, si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che l'Ufficio in data 08/04/2025 iscriveva a ruolo l'avviso di accertamento n. 07/2022 – protocollo n. 107281 del 15/12/2022, nei confronti della Società M.T.
M. SRL Unipersonale e, in solido, nei confronti della Ricorrente_1, vistato il 11/04/2025, consegnato il 10/05/202 con partita n. 2025C0010924.
Tale avviso di accertamento è stato generato per effetto di un controllo eseguito, in data 07/06/2017 , da militari della Guardia di Finanza – Compagnia Potenza – Nucleo Mobile, presso l'esercizio
Ricorrente_1”, P.I. P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1 - 85100 Potenza (PZ), al fine di verificare gli apparecchi di cui ai commi 6 lett. a) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. installati nel detto esercizio aventi COD ID ON04534672W, ON04078601B e HN01933437Q. In particolare, per l'apparecchio con codice identificativo HN01933437Q si riscontravano delle anomalie, per le quali si procedeva al sequestro amministrativo e cautelativo:
La Ricorrente_1 sottoscriveva il processo verbale di accertamento, contestazione, sequestro amministrativo e cautelativo in data 08/06/2017, senza dichiarare nulla e, nel contempo, veniva invitata alla definizione in forma agevolata ridotta entro 60 giorni con possibilità di presentare memorie e/o scritti difensivi nel termine di 30 giorni ex art. 18 legge 689/81.
In data 07/08/2017 la Ricorrente_1 inviava all'Ufficio Modello F24 relativo al pagamento della sanzione ridotta di € 1.333,33.
A seguito del PVC l'Ufficio procedeva al recupero a tassazione del Prelievo erariale unico (ovvero del maggiore tributo non corrisposto) relativo all'anno 2017, per l'apparecchio più sopra identificato, ai sensi della normativa vigente, nella misura totale di Euro 8.041,56.
Pertanto l'Ufficio notificava alla Ricorrente_1 l'avviso di accertamento precitato per il pagamento delle somme da lei dovute pro-quota a titolo di PREU.
La proposta di mediazione di cui alla nota pec n. 30060 del 16/05/2023, non veniva accettata da controparte, che depositava presso la CGT I GRADO di Potenza, ricorso registrato all'RG 278/2023.
Con sentenza n. 543/2023, depositata in data 17/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Potenza, accoglieva il ricorso.
L'Ufficio impugnava la decisione di primo grado con ricorso in appello registrato all'RGA 29/2024 della CGT
II GRADO della Basilicata.
Con sentenza n. 418/2024, depositata in data 18/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Basilicata accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio. Dopo ulteriori vicende seguiva, da parte di ADER l'emissione della cartella di pagamento n°
09220250005257309001.
Alla notifica della cartella esattoriale n°09220250005257309001 faceva seguito la notifica del presente ricorso.
L'Ufficio ribadisce quanto al giudizio vertente sull'avviso di accertamento, ovvero che la Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado della Basilicata con sentenza n. 418/2024, depositata in data 18/12/2024, accoglieva il ricorso in appello proposto dall'Ufficio.
La parte, soccombente nel secondo grado del giudizio, ricorreva per Cassazione e l'Ufficio si costituiva nel giudizio di legittimità, a tutt'oggi, ancora pendente.
Con riferimento alla carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente , l'Ufficio osserva che la responsabilità solidale (paritetica o meno) in capo ad altri soggetti, si fonda sulla circostanza che costoro, in ragione di un qualificato rapporto di fatto con il bene (come nella specie per la detenzione dei locali in cui si trovano gli apparecchi), hanno un controllo "operativo" sui macchinari e, dunque, hanno voluto o consentito l'utilizzo del macchinario nonostante l'assenza del prescritto nulla osta, traendone un evidente profitto (in tal senso Cass. 6141/2020).
Per quanto fin qui rappresentato, la Sig.ra Russo, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale in cui è stato installato l'apparecchio irregolare ex art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., dotato, oltre della scheda principale, di una seconda scheda, priva di nulla osta, è soggetto passivo a titolo di P.R.E.U per il periodo d'imposta 2017, solidalmente alla Società denominata Società_1 S.R.L., proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito. Ciò in quanto il gestore del locale ha l'obbligo di controllare la regolarità degli apparecchi di gioco poiché la mancanza del nulla osta impedisce il collegamento alla rete, e la mancanza di tale collegamento che avviene tramite il punto di accesso alla rete internet del locale è ivtu ovuli facilmente accertabile.
Infine, in ordine alla censura di mancata prova della preventiva escussione dell'obbligato in via principale,
l'ufficio delle dogane evidenzia l'infondatezza di detta eccezione in quanto l'impugnato avviso di accertamento è stato notificato dall'Ufficio anche al Soggetto installatore e proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito nonché quale obbligato principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, osserva che la ricorrente ritiene illegittima la cartella di pagamento notificata in quanto costituirebbe una duplicazione rispetto ad una prima cartella già notificata dalla Agenzia della
Riscossione su ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sul punto l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha chiarito che a seguito della sentenza n. 543/2023, depositata in data 17/11/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Potenza, ha accolto il ricorso, per cui l'Ufficio ha provveduto ad effettuare lo sgravio di tale cartella. Successivamente, impugnata la decisione di cui alla sentenza innanzi citata, la
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata con sentenza n. 418/2024, depositata in data
18/12/2024, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio. Di conseguenza è stata legittimamente emessa la cartella di pagamento opposta con il presente ricorso.
Da quanto detto emerge che nessuna duplicazione del ruolo si è verificata per cui, sul punto, il ricorso è infondato.
Per quanto attiene la carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente, la Corte osserva che con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6055 Anno 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale dell'esercente di un bar per il mancato versamento del Prelievo Erariale
Unico (PREU) relativo ad apparecchi da gioco non regolarmente collegati alla rete telematica. Per cui la
Corte ha stabilito che chi ospita le macchine nel proprio locale è coobbligato al pagamento del tributo, in quanto consapevole della violazione fiscale.
In particolare la Corte ha chiarito che la norma (art. 39 quater, d.l. 269/2003) individua un'area di coobbligati solidali per garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria. L'esercente del locale, trovandosi in una relazione diretta con le macchine, è tenuto a un dovere di vigilanza e non può esimersi dalla responsabilità, essendo pienamente consapevole del loro funzionamento (o mancato funzionamento, come il mancato collegamento alla rete). Quindi la Corte ha precisato che tale responsabilità non ha una funzione punitiva, ma di garanzia per la riscossione dei tributi. L'esercente è considerato coautore dell'illecito perché, ospitando gli apparecchi irregolari, contribuisce alla violazione fiscale.
Pertanto la ricorrente in qualità di titolare dell'esercizio commerciale in cui è stato installato l'apparecchio irregolare ex art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., dotato, oltre che della scheda principale, di una seconda scheda, priva di nulla osta, è soggetto passivo a titolo di P.R.E.U per il periodo d'imposta 2017, solidalmente alla Società denominata Società_1 S.R.L., proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito.
In ultimo questa Corte osserva che l'Ufficio delle Dogane evidenzia che l'avviso di accertamento è stato notificato dall'Ufficio anche al Soggetto installatore e proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito nonché quale obbligato principale.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui Euro 1.000,00 per ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI AL RE, RE
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250005257309001 GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 si è opposta alla cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione numero 09220250005257309001 e notificata a mezzo pec in data 11 giugno 2025 per l'importo di € 36.591,42, cartella avente quale titolo: avviso di accertamento numero 07/2022 per l'anno
2017 prot. n. 107281 del 15.12.2022 emesso dall'Agenzia delle Dogane Sez. , per il periodo d'imposta 2017, impugnato ed attualmente “pendente” in grado di Cassazione.
La ricorrente fa presente che l'A.D.M. DT VIII Puglia-Molise-Basilicata procedeva ”al controllo della posizione fiscale relativa all'anno 2017, con riferimento al Prelievo erariale unico (PREU) per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni (TULPS)”.
In tale atto, sebbene espressamente l'ADM abbia dichiarato di aver identificato il materiale esecutore dell'illecito (letteralmente: “soggetto responsabile che ha commesso l'illecito contestato”), ha ritenuto di poter individuale come coobbligata la ricorrente.
La ricorrente si oppone per i seguenti motivi:
1- Illegittima duplicazione del ruolo connesso al medesimo avviso di accertamento 7/2022 ADM - improcedibilità azione riscossiva e nullità della cartella.
2) Carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente. In subordine: mancata prova previa escussione obbligato in via principale. Sul punto la ricorrente osserva che per la responsabilità solidale la norma individua l'installatore – il possessore o detentore dei locali – l'esercente, a qualsiasi titolo dei locali – il concessionario. La norma, però, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia la citata circostanza per cui “non sia possibile l'identificazione” dell'autore dell'illecito.
Accertato e non contestato che sia stato individuato il responsabile che ha commesso l'illecito contestato (Nominativo_1, nella sua qualità in atti), che è anche il proprietario delle slot machines, si deve concludere per l'annullamento della cartella esattoriale siccome la ricorrente è priva di qualsivoglia legittimazione a resistere in giudizio a seguito della citata novella del 2009 (L. 3 agosto 2009, n. 102 e mm ii). In subordine, essendo stata avviata la azione esattoriale, il Concessionario avrebbe dovuto dar prova di aver dato tentativo di escussione prima nei confronti dell'obbligato principale (il sig. TA), ma ciò non è avvenuto. Anche sotto tale profilo, la cartella va annullata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che Controparte sostiene l'illegittima duplicazione dell'iscrizione a ruolo delle somme connesse all'avviso di accertamento n.
7/2022, avendo ricevuto in notifica sia la cartella n. 092202400032442054001 che la n.
09220250005257309001 riportante i medesimi carichi tributari pretesi dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e rivenienti dal predetto atto accertativo. A conferma di ciò, rappresenta che l'Ente impositore avrebbe comunicato alla stessa l'avvenuta sospensione delle somme riportate dalla cartella n.
092202400032442054001 in conseguenza dell'esito favorevole del giudizio intrapreso innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Potenza avverso il medesimo accertamento.
Invero, sostiene l'Ufficio, l'Agenzia delle Dogane in seguito al ricevimento della sentenza emessa dal Giudice di prime cure n. 418/2024 ha proceduto all'emissione del provvedimento di sgravio/annullamento totale delle somme riportate nel ruolo n. 2024/900025, contenuto dalla cartella n. 092202400032442054001, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 68 D.Lgs. n. 546/92, come facilmente rilevabile dall'estratto di ruolo allegato dal quale si evince un saldo residuo pari a 0,00 (zero).
Soltanto successivamente al diverso esito del giudizio di appello, conclusosi con l'accoglimento del ricorso avverso la decisione del primo Giudice, l'Ente impositore ha provveduto alla reiscrizione delle somme derivanti dall'avviso di accertamento 7/2022 ADM, riportate nel ruolo n. 2025/900038 e dalla cartella n.
09220250005257309001, oggetto del presente giudizio. La doglianza, quindi, va disattesa.
Riguardo alla carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente, l'Ufficio solleva la propria carenza di legittimazione passiva.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DT VIII-Puglia, Molise e Basilicata sezione operativa territoriale di Potenza, si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che l'Ufficio in data 08/04/2025 iscriveva a ruolo l'avviso di accertamento n. 07/2022 – protocollo n. 107281 del 15/12/2022, nei confronti della Società M.T.
M. SRL Unipersonale e, in solido, nei confronti della Ricorrente_1, vistato il 11/04/2025, consegnato il 10/05/202 con partita n. 2025C0010924.
Tale avviso di accertamento è stato generato per effetto di un controllo eseguito, in data 07/06/2017 , da militari della Guardia di Finanza – Compagnia Potenza – Nucleo Mobile, presso l'esercizio
Ricorrente_1”, P.I. P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1 - 85100 Potenza (PZ), al fine di verificare gli apparecchi di cui ai commi 6 lett. a) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. installati nel detto esercizio aventi COD ID ON04534672W, ON04078601B e HN01933437Q. In particolare, per l'apparecchio con codice identificativo HN01933437Q si riscontravano delle anomalie, per le quali si procedeva al sequestro amministrativo e cautelativo:
La Ricorrente_1 sottoscriveva il processo verbale di accertamento, contestazione, sequestro amministrativo e cautelativo in data 08/06/2017, senza dichiarare nulla e, nel contempo, veniva invitata alla definizione in forma agevolata ridotta entro 60 giorni con possibilità di presentare memorie e/o scritti difensivi nel termine di 30 giorni ex art. 18 legge 689/81.
In data 07/08/2017 la Ricorrente_1 inviava all'Ufficio Modello F24 relativo al pagamento della sanzione ridotta di € 1.333,33.
A seguito del PVC l'Ufficio procedeva al recupero a tassazione del Prelievo erariale unico (ovvero del maggiore tributo non corrisposto) relativo all'anno 2017, per l'apparecchio più sopra identificato, ai sensi della normativa vigente, nella misura totale di Euro 8.041,56.
Pertanto l'Ufficio notificava alla Ricorrente_1 l'avviso di accertamento precitato per il pagamento delle somme da lei dovute pro-quota a titolo di PREU.
La proposta di mediazione di cui alla nota pec n. 30060 del 16/05/2023, non veniva accettata da controparte, che depositava presso la CGT I GRADO di Potenza, ricorso registrato all'RG 278/2023.
Con sentenza n. 543/2023, depositata in data 17/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Potenza, accoglieva il ricorso.
L'Ufficio impugnava la decisione di primo grado con ricorso in appello registrato all'RGA 29/2024 della CGT
II GRADO della Basilicata.
Con sentenza n. 418/2024, depositata in data 18/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Basilicata accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio. Dopo ulteriori vicende seguiva, da parte di ADER l'emissione della cartella di pagamento n°
09220250005257309001.
Alla notifica della cartella esattoriale n°09220250005257309001 faceva seguito la notifica del presente ricorso.
L'Ufficio ribadisce quanto al giudizio vertente sull'avviso di accertamento, ovvero che la Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado della Basilicata con sentenza n. 418/2024, depositata in data 18/12/2024, accoglieva il ricorso in appello proposto dall'Ufficio.
La parte, soccombente nel secondo grado del giudizio, ricorreva per Cassazione e l'Ufficio si costituiva nel giudizio di legittimità, a tutt'oggi, ancora pendente.
Con riferimento alla carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente , l'Ufficio osserva che la responsabilità solidale (paritetica o meno) in capo ad altri soggetti, si fonda sulla circostanza che costoro, in ragione di un qualificato rapporto di fatto con il bene (come nella specie per la detenzione dei locali in cui si trovano gli apparecchi), hanno un controllo "operativo" sui macchinari e, dunque, hanno voluto o consentito l'utilizzo del macchinario nonostante l'assenza del prescritto nulla osta, traendone un evidente profitto (in tal senso Cass. 6141/2020).
Per quanto fin qui rappresentato, la Sig.ra Russo, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale in cui è stato installato l'apparecchio irregolare ex art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., dotato, oltre della scheda principale, di una seconda scheda, priva di nulla osta, è soggetto passivo a titolo di P.R.E.U per il periodo d'imposta 2017, solidalmente alla Società denominata Società_1 S.R.L., proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito. Ciò in quanto il gestore del locale ha l'obbligo di controllare la regolarità degli apparecchi di gioco poiché la mancanza del nulla osta impedisce il collegamento alla rete, e la mancanza di tale collegamento che avviene tramite il punto di accesso alla rete internet del locale è ivtu ovuli facilmente accertabile.
Infine, in ordine alla censura di mancata prova della preventiva escussione dell'obbligato in via principale,
l'ufficio delle dogane evidenzia l'infondatezza di detta eccezione in quanto l'impugnato avviso di accertamento è stato notificato dall'Ufficio anche al Soggetto installatore e proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito nonché quale obbligato principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, osserva che la ricorrente ritiene illegittima la cartella di pagamento notificata in quanto costituirebbe una duplicazione rispetto ad una prima cartella già notificata dalla Agenzia della
Riscossione su ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sul punto l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ha chiarito che a seguito della sentenza n. 543/2023, depositata in data 17/11/2023, la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Potenza, ha accolto il ricorso, per cui l'Ufficio ha provveduto ad effettuare lo sgravio di tale cartella. Successivamente, impugnata la decisione di cui alla sentenza innanzi citata, la
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata con sentenza n. 418/2024, depositata in data
18/12/2024, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio. Di conseguenza è stata legittimamente emessa la cartella di pagamento opposta con il presente ricorso.
Da quanto detto emerge che nessuna duplicazione del ruolo si è verificata per cui, sul punto, il ricorso è infondato.
Per quanto attiene la carenza di legittimazione passiva o responsabilità solidale della ricorrente, la Corte osserva che con Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6055 Anno 2024, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale dell'esercente di un bar per il mancato versamento del Prelievo Erariale
Unico (PREU) relativo ad apparecchi da gioco non regolarmente collegati alla rete telematica. Per cui la
Corte ha stabilito che chi ospita le macchine nel proprio locale è coobbligato al pagamento del tributo, in quanto consapevole della violazione fiscale.
In particolare la Corte ha chiarito che la norma (art. 39 quater, d.l. 269/2003) individua un'area di coobbligati solidali per garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria. L'esercente del locale, trovandosi in una relazione diretta con le macchine, è tenuto a un dovere di vigilanza e non può esimersi dalla responsabilità, essendo pienamente consapevole del loro funzionamento (o mancato funzionamento, come il mancato collegamento alla rete). Quindi la Corte ha precisato che tale responsabilità non ha una funzione punitiva, ma di garanzia per la riscossione dei tributi. L'esercente è considerato coautore dell'illecito perché, ospitando gli apparecchi irregolari, contribuisce alla violazione fiscale.
Pertanto la ricorrente in qualità di titolare dell'esercizio commerciale in cui è stato installato l'apparecchio irregolare ex art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., dotato, oltre che della scheda principale, di una seconda scheda, priva di nulla osta, è soggetto passivo a titolo di P.R.E.U per il periodo d'imposta 2017, solidalmente alla Società denominata Società_1 S.R.L., proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito.
In ultimo questa Corte osserva che l'Ufficio delle Dogane evidenzia che l'avviso di accertamento è stato notificato dall'Ufficio anche al Soggetto installatore e proprietario dell'apparecchio in esame, identificato come autore dell'illecito nonché quale obbligato principale.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui Euro 1.000,00 per ciascuna delle parti resistenti.