TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19967/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
e con elezione di domicilio in VIA DELLA GUASTALLA, 15 20122 MILANO
[...] presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ED AU e dell'avv. DI ALBERTO ALBERTO con elezione di domicilio in
PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
(C.F. ), e con Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 elezione di domicilio in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/2 20121 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati all'udienza del 28.10.2025.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato con atto di citazione notificato in data 13.5.2023 ha convenuto in Parte_2
giudizio il dott. e proponendo le seguenti domande: Controparte_1 Controparte_2
In via principale Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e stragiudiziario tra la e l'AVVOCATOGRATANI Adabella deve essere tenuto nella CP_4 persona dell'avv. leg rapp p.t. in virtù di nomina assembleare del 15/7/2022 non Controparte_2 impugnata e definitiva e non contestabile con l'effetto l'Avv. deve escludere qualsiasi altro Pt_1 riferimento personale al quale rendere conto
In via subordinata Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e stragiudiziario tra la e l'AVVOCATO GRATANI Adabella deve essere tenuto nella CP_4 persona dell'avv. in virtù della nomina del 15/7/2022 e del Controparte_2 Controparte_1 previa loro concertazione delle decisioni
In ulteriore subordinata Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e stragiudiziario tra la e l'AVVOCATO GRATANI Adabella deve essere tenuto nella CP_4 persona del previo che questi sia rispettoso delle norme di legge e professionali, si Controparte_1 rechi nello studio sottoscriva le tutele della privacy , sia rispettoso delle norme sulla Controparte_5 correttezza e professionalità. Impregiudicata la condanna a titolo personale del per Controparte_1 le violazioni di privacy, riservatezza, violazione vita privata, e di tutti i diritti personalissimi dell'Avv. con indebita conoscenza e circolazione dei dati propri e dei propri familiari(espandendosi nel Pt_1 diritto alla protezione dell'identità personale), che si traduce in una violazione alle libertà fisica contro ogni controllo illegittimo e ogni ingerenza e per tutti profili di responsabilità in atti, alla somma di €
8.000,00 o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di giudizio.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio “
La memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha riprodotto le domande dell'atto introduttivo chiedendo inoltre il rigetto delle eccezioni pregiudiziali formulate da e Controparte_1
l'espunzione dal giudizio delle 41 pagine della comparsa di costituzione in quanto non afferenti al contraddittorio processuale pagina 3 di 9 Si è costituito in giudizio resistendo alle domande proposte dall'attrice e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale in via principale :
1. accertare
l'improcedibilità della domanda attorea per non avere parte attrice esperito il tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132/2014 e, per
l'effetto, dichiarare la domanda attorea improcedibile.
2. In ogni caso, accertare il difetto di interesse ad agire dell'avv. per tutto quanto esposto in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare Parte_1 inammissibili le domande attoree con pronuncia di rigetto in rito.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande pregiudiziali che precedono 3. accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano
Sezione V Civile, in favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Imprese, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Nel merito in via principale 4. rigettare ogni domanda formulata da parte attrice in quanto improcedibile, inammissibile e in ogni caso infondata, in fatto e in diritto. In ogni caso 5. condannare
l'avv. alla rifusione delle spese di lite, oltre oneri di legge, oltre ex art. 96, commi 1 e Parte_1
3 c.p.c., stante l'esercizio abusivo del diritto, commesso con l'avvio di un'azione giudiziale pretestuosa e ultronea, nonché palesemente infondata, con ciò tenendo una condotta processuale connotata da colpa grave.
6. Disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nell'atto di citazione e condannare l'avv. al risarcimento del danno patito e patendo, ex art. 89, Parte_1 comma 2, c.p.c., 2043 c.c., 2059 c.c., che ci si riserva di precisare e quantificare in corso di causa, ferma
l'eventuale quantificazione in via equitativa da parte dell'organo giudicante. “
L'avv. non si è costituito tempestivamente in giudizio e lo ha fatto con la Controparte_2
memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con la quale ha riproposto tutte le difese svolte dall'attrice aderendo alle domande dalla stessa rassegnate nei seguenti termini: “ Voglia l'ill.mo Giudice adito così decidere In via pregiudiziale Respingere tutte le eccezioni preliminari del sig. perché CP_1 infondate in fatto e in diritto, meramente defatigatore e temerarie con condanna ex art. 96 cpc.
Espungere dal presente giudizio tutte quelle 41 pp di costituzione non afferenti al contraddittorio e meramente affermative di una nomina giudiziaria inutiliter data a fronte della successiva delibera assembleare inoppugnata nei termini di legge del 15/7/22 iscritta nel registro delle imprese In via principale Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e/o stragiudiziario in favore della cliente dal 15/7/2022 deve essere tenuto CP_4 Parte_3
pagina 4 di 9 solamente tra l'AVVOCATO Prof e la persona dell'avv. dott Parte_1 Controparte_2 leg rapp p.t. l'unico a possedere requisiti e poteri validi ed efficaci con l'effetto che l'Avv. Prof. Pt_1
è titolata ad escludere qualsiasi altro soggetto e sia impedito al sig. di ingerirsi sotto
[...] CP_1 qualsiasi profilo ovvero condannare il sig. a cessare qualsiasi rapporto/intromissione nei rapporti CP_1 con l'attrice conferiti dal dott. per la Additech srl in liq Condanna per lite temeraria.Con CP_2 vittoria di spese competenze del presente giudizio”
Il giudice ha respinto l'istanza ex art. 186 ter proposta dall'attrice e tutte le richieste istruttorie formulate dalla stessa parte e dal convenuto e assegnati i Controparte_2
termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c. , ha trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025.
Sono infondate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto Controparte_1
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. 132/2014, si osserva il presente giudizio ha ad oggetto molteplici domande di accertamento ed una domanda di condanna non esplicitamente proposta con l'atto introduttivo. Di conseguenza non trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 del d.l. cit che impone l'obbligo di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda, per le cause che hanno ad oggetto domande di pagamento per importi inferiori ai 50.000 euro.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle imprese, trattandosi di controversia che non attiene ad un rapporto societario, bensì al rapporto di mandato tra l'avv. e la società della quale la prima è anche Pt_1 Controparte_4
socia al 50%. L'avv. in qualità di professionista investito dalla società Pt_1 Controparte_4 in forza di molteplici contratti di mandato, ha chiesto di accertare il soggetto fisico con il quale intercorre il rapporto professionale, investendo il Tribunale, solo in via incidentale, di individuare il liquidatore della società quale soggetto titolare del contratto di mandato in capo a quest'ultima.
Nel merito si osserva quanto segue.
pagina 5 di 9 Le domande proposte dall'attrice sono dirette all'accertamento del soggetto con il quale intercorre il mandato professionale tra l'avv. e la società più Pt_1 Controparte_4
precisamente, come anche chiarito dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. ( cfr p. 7
e 8 della memoria e punto 5 della memoria , cfr p. 8 “ .. siamo di fronte ad un rapporto professionale ex art. 2222 c.c. e ss … la sezione v civile è chiamata solo su tale rapporto …
l'attore in questa sede è disinteressato alle vicende interne societarie .. “ cfr p. 9 “.. l'attore deve conoscere il soggetto fisico di riferimento dal punto di vista contrattuale .. “ p. 10 “ In questa sede non si discorre dell'operato dell'avv. ma dell'individuazione delle CP_6 persone titolate a rapportarsi con l'attore in virtù dei contratti in essere firmati dal dott.
, dalle precedenti cariche , dei mandati conferiti ovvero dei nuovi .” ) , della persona CP_2
con la quale l'attrice deve rapportarsi nella sua qualità di professionista della società: il dott.
- liquidatore nominato con delibera assembleare del 15.7.2022 – o il dott. Controparte_2
– nominato dal Tribunale di Milano in data 13.5.2022. Controparte_1
L'accertamento in ordine a chi sia il liquidatore della società è, come si è detto, Parte_4
questione che investe il giudice adito solo in via incidentale, avendo il presente giudizio ad oggetto il rapporto professionale intercorso tra l'avv. e la società . Pt_1 Controparte_4
L'interesse ad agire dell'attrice con riferimento alle domanda di accertamento delle titolarità del rapporto professionale sussiste e deriva appunto dalla sua qualità di legale della società
Parte_4
Le domande proposte dall'attrice vanno respinte per omessa allegazione e prova del contratto/ contratti professionali di cui si chiede l'accertamento, non potendo il Tribunale statuire in via astratta in ordine alla titolarità di rapporti professionali che non sono mai stati allegati né documentati.
In sostanze le parti discutono su chi sia il liquidatore della società e dunque il Controparte_4 soggetto al quale l'attrice deve riferire nella sua veste di legale della società, omettendo tuttavia l'avv. di indicare al Tribunale quali siano i rapporti professionali oggetto Pt_1
della domanda di accertamento.
Si legge infatti in atto di citazione che l'attrice avrebbe ricevuto dalla società “ una serie di incarichi .. nel corso degli anni e altri se ne sarebbero aggiunti ad opera del legale pagina 6 di 9 rappresentante avv. nel 2021 “ ( cfr punto 2 dell'atto di citazione ) e che “ è doverosa CP_2
la presente azione di accertamento su quale sia il soggetto al quale l'avvocato deve Pt_1
rendere conto delle azioni, delle strategie difensive, degli incarichi ricevuti in tutela della
( punto 21 atto di citazione ). Pertanto, a fronte dell'allegazione di molteplici Parte_4
e non precisati rapporti professionali per assistenza giudiziale e stragiudiziale, alcuni dei quali anteriori alla posta in liquidazione della società ed altri successivi, l'attrice avrebbe dovuto precisare e documentare quali siano i rapporti professionali investiti delle domande di accertamento.
In difetto dell'allegazione e della prova dei rapporti professionali intercorsi tra l'attrice e la società è precluso ogni accertamento circa la titolarità del rapporto professionale Parte_4
ed ogni questione relativa alla persona legittimamente investita della carica di liquidatore della società diventa irrilevante.
Per le ragioni espresse, vanno respinte le domande di accertamento proposte dall'attrice.
Va respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice.
E' dubbia la proposizione in giudizio della domanda di risarcimento dei danni, come si evince dal tenore letterale dall'atto di citazione e della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. con la quale sono riproposte le stesse conclusioni dell'atto introduttivo ( cfr atto di citazione
“Impregiudicata la condanna a titolo personale del per violazione della Controparte_1
privacy, riservatezza, violazione della vita privata e di tutti i diritti personalissimi dell'avv. con indebita conoscenza e circolazione dei dati propri e dei propri familiari ( Pt_1
espandendosi nel diritto alla protezione dell'identità personale ) , che si traduce in una violazione della libertà fisica contro ogni controllo illegittimo e ogni ingerenza e per tutti i profili di responsabilità in atti, alla somma di euro 8.000,00 o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa “ ) . La domanda di risarcimento dei danni introdotta con le note di udienza depositate il 28.10.2025 è inammissibile in quanto tardiva.
La domanda risarcitoria è comunque destituita di ogni fondamento. Difetta la compiuta allegazione e prova delle condotte illecite a sostegno della richiesta risarcitoria così come ogni allegazione e prova dei danni asseritamente sofferti. In atto di citazione e nelle successive memorie vengono allegate confusamente e genericamente delle condotte illecite ( cfr punto pagina 7 di 9 29 dell'atto di citazione ) che in parte riguardano la società ( cfr p. 7 citazione “ Il ha CP_1
acceduto senza alcuna autorizzazione sia alla mail aziendale “ ), ma l'attrice ha agito in proprio e non per conto della società in parte riguardano il liquidatore ( Parte_4 CP_2 cfr p. 7 “ sia quella personale del liquidatore o del suo staff amministrativo .. “) , che tuttavia è stato convenuto in giudizio dall'attrice e non ha proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti del ed in parte l'attrice ( cfr p. 7 “ e alla corrispondenza che concerne il CP_1 sottoscritto avvocato “ ) . Tali condotte di violazione della corrispondenza personale dell'avv. non vengono individuate con riferimento ad accessi specifici ed alla corrispondenza Pt_1 da essi investita né provate, tanto meno viene spiegato come tale corrispondenza fosse presente nella mail aziendale.
Il convenuto ha chiesto, a norma dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di citazione come indicate p. 35 e 36 della comparsa di risposta. La domanda va respinta e con essa anche quella risarcitoria. Le espressioni contenute nell'atto di citazione, per quanto particolarmente accese nei toni e talvolta eccessive, non esorbitano l'ambito del diritto di difesa in quanto sono dirette a sostenere la tesi per la quale il convenuto, in quanto non legittimo liquidatore della società
avrebbe illegittimamente ottenuto l'accesso alla corrispondenza della società e Parte_4
non a denigrare il professionista in quanto tale.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 127/2022, applicati i compensi medi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Va respinta la domanda del convenuto diretta alla condanna dell'attrice al risarcimento dei danni a norma 96 c.p.c.. La soccombenza in giudizio non giustifica di per sé la pronuncia richiesta. Inoltre, per quanto non sia questa la sede per statuire sulla persona del liquidatore della società , la tesi dell'attrice per la quale il convenuto on sarebbe il Controparte_4 CP_1
liquidatore della società ha trovato una conferma a livello di fumus nel provvedimento del
Tribunale delle Imprese, confermato in sede di reclamo, che ha respinto il ricorso ex art. 700
c.p.c. con il quale aveva chiesto in via d'urgenza la consegna della Controparte_1
documentazione sociale trattenuta da , escludendone la legittimazione Controparte_2 pagina 8 di 9 attiva sostanziale in ragione della prevalenza della successiva nomina assembleare del
15.7.2022 ( che aveva investito il dott. della qualità di liquidatore e che Controparte_2
non era stata impugnata dal socio assente ) rispetto a quella giudiziale. Di fatto, dalla visura della società ( cfr visura prodotta sub. doc. 25 di parte convenuta ) Parte_4 CP_1
risulta che dal 8.3.2024 il liquidatore e legale rappresentante della società è il dott. CP_7
e non il dott.
[...] Controparte_1
Vanno compensate le spese processuali nel rapporto l'attrice ed il convenuto CP_2
, non risultando quest'ultimo soccombente, avendo aderito alle domande proposte
[...] dall'attrice e non essendoci alcun contraddittorio tra il convenuto e l'attore. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
respinge tutte le domande proposte in giudizio,
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio che Controparte_1 liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta,
compensa le spese del giudizio tra l'attrice ed il convenuto Controparte_2
Milano, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19967/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
e con elezione di domicilio in VIA DELLA GUASTALLA, 15 20122 MILANO
[...] presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ED AU e dell'avv. DI ALBERTO ALBERTO con elezione di domicilio in
PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122 MILANO presso lo studio dei difensori
(C.F. ), e con Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 elezione di domicilio in VIA DELL'ANNUNCIATA 23/2 20121 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati all'udienza del 28.10.2025.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato con atto di citazione notificato in data 13.5.2023 ha convenuto in Parte_2
giudizio il dott. e proponendo le seguenti domande: Controparte_1 Controparte_2
In via principale Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e stragiudiziario tra la e l'AVVOCATOGRATANI Adabella deve essere tenuto nella CP_4 persona dell'avv. leg rapp p.t. in virtù di nomina assembleare del 15/7/2022 non Controparte_2 impugnata e definitiva e non contestabile con l'effetto l'Avv. deve escludere qualsiasi altro Pt_1 riferimento personale al quale rendere conto
In via subordinata Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e stragiudiziario tra la e l'AVVOCATO GRATANI Adabella deve essere tenuto nella CP_4 persona dell'avv. in virtù della nomina del 15/7/2022 e del Controparte_2 Controparte_1 previa loro concertazione delle decisioni
In ulteriore subordinata Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e stragiudiziario tra la e l'AVVOCATO GRATANI Adabella deve essere tenuto nella CP_4 persona del previo che questi sia rispettoso delle norme di legge e professionali, si Controparte_1 rechi nello studio sottoscriva le tutele della privacy , sia rispettoso delle norme sulla Controparte_5 correttezza e professionalità. Impregiudicata la condanna a titolo personale del per Controparte_1 le violazioni di privacy, riservatezza, violazione vita privata, e di tutti i diritti personalissimi dell'Avv. con indebita conoscenza e circolazione dei dati propri e dei propri familiari(espandendosi nel Pt_1 diritto alla protezione dell'identità personale), che si traduce in una violazione alle libertà fisica contro ogni controllo illegittimo e ogni ingerenza e per tutti profili di responsabilità in atti, alla somma di €
8.000,00 o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di giudizio.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio “
La memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha riprodotto le domande dell'atto introduttivo chiedendo inoltre il rigetto delle eccezioni pregiudiziali formulate da e Controparte_1
l'espunzione dal giudizio delle 41 pagine della comparsa di costituzione in quanto non afferenti al contraddittorio processuale pagina 3 di 9 Si è costituito in giudizio resistendo alle domande proposte dall'attrice e Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale in via principale :
1. accertare
l'improcedibilità della domanda attorea per non avere parte attrice esperito il tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. 132/2014 e, per
l'effetto, dichiarare la domanda attorea improcedibile.
2. In ogni caso, accertare il difetto di interesse ad agire dell'avv. per tutto quanto esposto in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare Parte_1 inammissibili le domande attoree con pronuncia di rigetto in rito.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande pregiudiziali che precedono 3. accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano
Sezione V Civile, in favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Imprese, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Nel merito in via principale 4. rigettare ogni domanda formulata da parte attrice in quanto improcedibile, inammissibile e in ogni caso infondata, in fatto e in diritto. In ogni caso 5. condannare
l'avv. alla rifusione delle spese di lite, oltre oneri di legge, oltre ex art. 96, commi 1 e Parte_1
3 c.p.c., stante l'esercizio abusivo del diritto, commesso con l'avvio di un'azione giudiziale pretestuosa e ultronea, nonché palesemente infondata, con ciò tenendo una condotta processuale connotata da colpa grave.
6. Disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nell'atto di citazione e condannare l'avv. al risarcimento del danno patito e patendo, ex art. 89, Parte_1 comma 2, c.p.c., 2043 c.c., 2059 c.c., che ci si riserva di precisare e quantificare in corso di causa, ferma
l'eventuale quantificazione in via equitativa da parte dell'organo giudicante. “
L'avv. non si è costituito tempestivamente in giudizio e lo ha fatto con la Controparte_2
memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con la quale ha riproposto tutte le difese svolte dall'attrice aderendo alle domande dalla stessa rassegnate nei seguenti termini: “ Voglia l'ill.mo Giudice adito così decidere In via pregiudiziale Respingere tutte le eccezioni preliminari del sig. perché CP_1 infondate in fatto e in diritto, meramente defatigatore e temerarie con condanna ex art. 96 cpc.
Espungere dal presente giudizio tutte quelle 41 pp di costituzione non afferenti al contraddittorio e meramente affermative di una nomina giudiziaria inutiliter data a fronte della successiva delibera assembleare inoppugnata nei termini di legge del 15/7/22 iscritta nel registro delle imprese In via principale Accertare e dichiarare che il rapporto di mandato professionale, giudiziario e/o stragiudiziario in favore della cliente dal 15/7/2022 deve essere tenuto CP_4 Parte_3
pagina 4 di 9 solamente tra l'AVVOCATO Prof e la persona dell'avv. dott Parte_1 Controparte_2 leg rapp p.t. l'unico a possedere requisiti e poteri validi ed efficaci con l'effetto che l'Avv. Prof. Pt_1
è titolata ad escludere qualsiasi altro soggetto e sia impedito al sig. di ingerirsi sotto
[...] CP_1 qualsiasi profilo ovvero condannare il sig. a cessare qualsiasi rapporto/intromissione nei rapporti CP_1 con l'attrice conferiti dal dott. per la Additech srl in liq Condanna per lite temeraria.Con CP_2 vittoria di spese competenze del presente giudizio”
Il giudice ha respinto l'istanza ex art. 186 ter proposta dall'attrice e tutte le richieste istruttorie formulate dalla stessa parte e dal convenuto e assegnati i Controparte_2
termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c. , ha trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025.
Sono infondate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto Controparte_1
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. 132/2014, si osserva il presente giudizio ha ad oggetto molteplici domande di accertamento ed una domanda di condanna non esplicitamente proposta con l'atto introduttivo. Di conseguenza non trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 del d.l. cit che impone l'obbligo di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda, per le cause che hanno ad oggetto domande di pagamento per importi inferiori ai 50.000 euro.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle imprese, trattandosi di controversia che non attiene ad un rapporto societario, bensì al rapporto di mandato tra l'avv. e la società della quale la prima è anche Pt_1 Controparte_4
socia al 50%. L'avv. in qualità di professionista investito dalla società Pt_1 Controparte_4 in forza di molteplici contratti di mandato, ha chiesto di accertare il soggetto fisico con il quale intercorre il rapporto professionale, investendo il Tribunale, solo in via incidentale, di individuare il liquidatore della società quale soggetto titolare del contratto di mandato in capo a quest'ultima.
Nel merito si osserva quanto segue.
pagina 5 di 9 Le domande proposte dall'attrice sono dirette all'accertamento del soggetto con il quale intercorre il mandato professionale tra l'avv. e la società più Pt_1 Controparte_4
precisamente, come anche chiarito dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. ( cfr p. 7
e 8 della memoria e punto 5 della memoria , cfr p. 8 “ .. siamo di fronte ad un rapporto professionale ex art. 2222 c.c. e ss … la sezione v civile è chiamata solo su tale rapporto …
l'attore in questa sede è disinteressato alle vicende interne societarie .. “ cfr p. 9 “.. l'attore deve conoscere il soggetto fisico di riferimento dal punto di vista contrattuale .. “ p. 10 “ In questa sede non si discorre dell'operato dell'avv. ma dell'individuazione delle CP_6 persone titolate a rapportarsi con l'attore in virtù dei contratti in essere firmati dal dott.
, dalle precedenti cariche , dei mandati conferiti ovvero dei nuovi .” ) , della persona CP_2
con la quale l'attrice deve rapportarsi nella sua qualità di professionista della società: il dott.
- liquidatore nominato con delibera assembleare del 15.7.2022 – o il dott. Controparte_2
– nominato dal Tribunale di Milano in data 13.5.2022. Controparte_1
L'accertamento in ordine a chi sia il liquidatore della società è, come si è detto, Parte_4
questione che investe il giudice adito solo in via incidentale, avendo il presente giudizio ad oggetto il rapporto professionale intercorso tra l'avv. e la società . Pt_1 Controparte_4
L'interesse ad agire dell'attrice con riferimento alle domanda di accertamento delle titolarità del rapporto professionale sussiste e deriva appunto dalla sua qualità di legale della società
Parte_4
Le domande proposte dall'attrice vanno respinte per omessa allegazione e prova del contratto/ contratti professionali di cui si chiede l'accertamento, non potendo il Tribunale statuire in via astratta in ordine alla titolarità di rapporti professionali che non sono mai stati allegati né documentati.
In sostanze le parti discutono su chi sia il liquidatore della società e dunque il Controparte_4 soggetto al quale l'attrice deve riferire nella sua veste di legale della società, omettendo tuttavia l'avv. di indicare al Tribunale quali siano i rapporti professionali oggetto Pt_1
della domanda di accertamento.
Si legge infatti in atto di citazione che l'attrice avrebbe ricevuto dalla società “ una serie di incarichi .. nel corso degli anni e altri se ne sarebbero aggiunti ad opera del legale pagina 6 di 9 rappresentante avv. nel 2021 “ ( cfr punto 2 dell'atto di citazione ) e che “ è doverosa CP_2
la presente azione di accertamento su quale sia il soggetto al quale l'avvocato deve Pt_1
rendere conto delle azioni, delle strategie difensive, degli incarichi ricevuti in tutela della
( punto 21 atto di citazione ). Pertanto, a fronte dell'allegazione di molteplici Parte_4
e non precisati rapporti professionali per assistenza giudiziale e stragiudiziale, alcuni dei quali anteriori alla posta in liquidazione della società ed altri successivi, l'attrice avrebbe dovuto precisare e documentare quali siano i rapporti professionali investiti delle domande di accertamento.
In difetto dell'allegazione e della prova dei rapporti professionali intercorsi tra l'attrice e la società è precluso ogni accertamento circa la titolarità del rapporto professionale Parte_4
ed ogni questione relativa alla persona legittimamente investita della carica di liquidatore della società diventa irrilevante.
Per le ragioni espresse, vanno respinte le domande di accertamento proposte dall'attrice.
Va respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice.
E' dubbia la proposizione in giudizio della domanda di risarcimento dei danni, come si evince dal tenore letterale dall'atto di citazione e della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. con la quale sono riproposte le stesse conclusioni dell'atto introduttivo ( cfr atto di citazione
“Impregiudicata la condanna a titolo personale del per violazione della Controparte_1
privacy, riservatezza, violazione della vita privata e di tutti i diritti personalissimi dell'avv. con indebita conoscenza e circolazione dei dati propri e dei propri familiari ( Pt_1
espandendosi nel diritto alla protezione dell'identità personale ) , che si traduce in una violazione della libertà fisica contro ogni controllo illegittimo e ogni ingerenza e per tutti i profili di responsabilità in atti, alla somma di euro 8.000,00 o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa “ ) . La domanda di risarcimento dei danni introdotta con le note di udienza depositate il 28.10.2025 è inammissibile in quanto tardiva.
La domanda risarcitoria è comunque destituita di ogni fondamento. Difetta la compiuta allegazione e prova delle condotte illecite a sostegno della richiesta risarcitoria così come ogni allegazione e prova dei danni asseritamente sofferti. In atto di citazione e nelle successive memorie vengono allegate confusamente e genericamente delle condotte illecite ( cfr punto pagina 7 di 9 29 dell'atto di citazione ) che in parte riguardano la società ( cfr p. 7 citazione “ Il ha CP_1
acceduto senza alcuna autorizzazione sia alla mail aziendale “ ), ma l'attrice ha agito in proprio e non per conto della società in parte riguardano il liquidatore ( Parte_4 CP_2 cfr p. 7 “ sia quella personale del liquidatore o del suo staff amministrativo .. “) , che tuttavia è stato convenuto in giudizio dall'attrice e non ha proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti del ed in parte l'attrice ( cfr p. 7 “ e alla corrispondenza che concerne il CP_1 sottoscritto avvocato “ ) . Tali condotte di violazione della corrispondenza personale dell'avv. non vengono individuate con riferimento ad accessi specifici ed alla corrispondenza Pt_1 da essi investita né provate, tanto meno viene spiegato come tale corrispondenza fosse presente nella mail aziendale.
Il convenuto ha chiesto, a norma dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di citazione come indicate p. 35 e 36 della comparsa di risposta. La domanda va respinta e con essa anche quella risarcitoria. Le espressioni contenute nell'atto di citazione, per quanto particolarmente accese nei toni e talvolta eccessive, non esorbitano l'ambito del diritto di difesa in quanto sono dirette a sostenere la tesi per la quale il convenuto, in quanto non legittimo liquidatore della società
avrebbe illegittimamente ottenuto l'accesso alla corrispondenza della società e Parte_4
non a denigrare il professionista in quanto tale.
In applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice le spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo a norma del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 127/2022, applicati i compensi medi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
Va respinta la domanda del convenuto diretta alla condanna dell'attrice al risarcimento dei danni a norma 96 c.p.c.. La soccombenza in giudizio non giustifica di per sé la pronuncia richiesta. Inoltre, per quanto non sia questa la sede per statuire sulla persona del liquidatore della società , la tesi dell'attrice per la quale il convenuto on sarebbe il Controparte_4 CP_1
liquidatore della società ha trovato una conferma a livello di fumus nel provvedimento del
Tribunale delle Imprese, confermato in sede di reclamo, che ha respinto il ricorso ex art. 700
c.p.c. con il quale aveva chiesto in via d'urgenza la consegna della Controparte_1
documentazione sociale trattenuta da , escludendone la legittimazione Controparte_2 pagina 8 di 9 attiva sostanziale in ragione della prevalenza della successiva nomina assembleare del
15.7.2022 ( che aveva investito il dott. della qualità di liquidatore e che Controparte_2
non era stata impugnata dal socio assente ) rispetto a quella giudiziale. Di fatto, dalla visura della società ( cfr visura prodotta sub. doc. 25 di parte convenuta ) Parte_4 CP_1
risulta che dal 8.3.2024 il liquidatore e legale rappresentante della società è il dott. CP_7
e non il dott.
[...] Controparte_1
Vanno compensate le spese processuali nel rapporto l'attrice ed il convenuto CP_2
, non risultando quest'ultimo soccombente, avendo aderito alle domande proposte
[...] dall'attrice e non essendoci alcun contraddittorio tra il convenuto e l'attore. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
respinge tutte le domande proposte in giudizio,
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio che Controparte_1 liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta,
compensa le spese del giudizio tra l'attrice ed il convenuto Controparte_2
Milano, 3 novembre 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 9 di 9