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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3334/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
LOMBARDI DA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. LOMBARDI CP_1
DA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 30.01.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 13-15.02.2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 10 giugno 2019 in Comune di Palermno e trascritto negli atti dello stato civile del medesimo Comune, atto 70, P. I, S. vol. 2694;
- vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, e senza pretese economiche l'una dall'altro;
- autorizzare l'espatrio dei coniugi senza il reciproco consenso;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la sentenza
a margine dell'atto di matrimonio”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento
- 2 - del matrimonio civile contratto in Palermo in data 19/11/2020, da Pt_1
nato a [...], TUNISIA il 09/01/1997 e da nata
[...] CP_1
a CARINI (PA) il 10/01/1992, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 70, parte I, dell'anno 2020, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31.10.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3334/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
LOMBARDI DA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. LOMBARDI CP_1
DA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 30.01.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 13-15.02.2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 10 giugno 2019 in Comune di Palermno e trascritto negli atti dello stato civile del medesimo Comune, atto 70, P. I, S. vol. 2694;
- vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, e senza pretese economiche l'una dall'altro;
- autorizzare l'espatrio dei coniugi senza il reciproco consenso;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la sentenza
a margine dell'atto di matrimonio”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento
- 2 - del matrimonio civile contratto in Palermo in data 19/11/2020, da Pt_1
nato a [...], TUNISIA il 09/01/1997 e da nata
[...] CP_1
a CARINI (PA) il 10/01/1992, iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 70, parte I, dell'anno 2020, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31.10.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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