Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2215 /2022 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
MESSINA NICOLA e GAGLIO MAURIZIO, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI Controparte_1 P.IVA_1
TRAPANI FRANCESCO PAOLO , elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_1
MUNICIPIO, 1
-resistente-
OGGETTO: emolumenti retributivi ex art 92 co 5, L. 163/2006.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 3/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 04/11/2022, ha evocato in Parte_1
giudizio il e, premettendo di essere stata alle dipendente di tale ente Controparte_1
con qualifica funzionale categoria "D", ed aver svolto attività amministrativa di supporto al RUP nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un "Centro Polifunzionale per l'Integrazione degli Immigrati", finanziato dal per un importo Controparte_2
complessivo di € 2.658.726,34, provvedendo alla materiale redazione di numerosi atti amministrativi, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di euro 1,870,46 a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 92, comma 5, d.lgs. 12.04.2006, n.
163, pari al 2% dell'importo posto a base di gara.
1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
L'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) prevedeva la corresponsione di incentivi, nella misura del 2% dell'importo a base di gara, da ripartire tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Il Regolamento comunale di all'art. 9 lett. e), stabilisce che una percentuale CP_1
dell'11,50% dell'incentivo spetta "al personale dell'ufficio amministrativo che ha espletato attività amministrative di supporto al progetto".
Il ha eccepito l'assenza di un provvedimento formale di nomina Controparte_1
quale supporto al RUP, come richiesto dal "Vademecum del beneficiario" del
[...]
. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che per il riconoscimento del diritto agli incentivi deve aversi riguardo alla attività effettivamente svolta, richiedendo come presupposto che la fase di progettazione fosse sfociata nell'effettiva programmazione di un'opera pubblica, che vi fosse un costo preventivato dell'opera e che la stessa fosse stata aggiudicata in appalto (Cfr. Cass. n. 8344/2011).
La giurisprudenza ha altresì avuto modo di precisare che,il compenso premiale in esame
è destinato al personale che abbia svolto attività progettuale e tecnico-amministrativa collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici;
che tale compenso non può essere corrisposto ai dipendenti dell‟ufficio tecnico dell‟ente a titolo di incentivi per la progettazione nelle ipotesi in cui questa sia stata affidata a soggetti esterni all‟amministrazione e che, ove tale erogazione sia avvenuta in difetto dei presupposti, la stessa integra un danno erariale, poiché l'incentivo è finalizzato a valorizzare le professionalità interne esistenti, con lo scopo evidente di originare risparmi sulla spesa corrente delle pubbliche amministrazioni, le quali, in tal modo, possono evitare di ricorrere all‟esternalizzazione (con presumibile levitazione degli oneri) e costituisce uno di quei casi eccezionali nei quali il legislatore, in deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, attribuisce un compenso ulteriore e speciale (riservando ai regolamenti dell‟amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione, anche in base alle figure
2 professionali coinvolte nelle attività di progettazione: in termini Cass. 2284/2019).
Nel caso in esame, non è contestato che il progetto preliminare dell'opera sia stato predisposto dal ed inoltre può affermarsi l'effettivo svolgimento dell'attività CP_1
dedotta dalla ricorrente sulla base dell'esito della prova testimoniale espletata (in particolare, cfr teste ud 8/05/2024 che ha cosi riferito: “la ricorrente si è Tes_1
occupata dall'inizio della fase di progettazione fino all'approvazione del collaudo finale di tutta l'attività amministrativa, ad esempio predisponeva le determine di liquidazione, dei vari SAL, fino agli atti di approvazione del collaudo finale. Ci confrontavamo per qualche aspetto tecnico, mi chiedeva anche della doc da allegare agli atti, e poi tali determine le sottoponeva alla firma del dirigente. Anche io ho eseguito la mia attività relativa a tale progetto fino al collaudo In relazione all'attività di coordinatore della sicurezza, la ricorrente dal punto di vista amministrativa, nella fase di progettazione ha curato ile determine di approvazione del piano della sicurezza che era parte integrante del progetto;
nella fase di realizzazione ha provveduto alle liquidazioni dei vari Sal che prevedevano anche la parte relativa alla sicurezza”).
Quanto poi alla quantificazione degli importi chiesti, si osserva che il calcolo è stato effettuato applicando le percentuali previste dal regolamento comunale e che la suddivisione tra fase di progettazione (€ 1.118,41) ed esecuzione (€ 752,05) appare congrua rispetto all'attività documentata, tenendo conto della qualifica D della dipendente secondo la previsione dell'art. 11 del Regolamento citato.
In conclusione, il ricorso va accolto con condanna della ricorrente al pagamento dell'importo chiesto oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo di euro 1870,46 a titolo di incentivi ex art. 92, comma 5,
d.lgs. 12.04.2006, n. 163, oltre accessori di legge;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
complessivi euro 1800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente.
3 Trapani, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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