Sentenza breve 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 14/03/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3968 del 2025, proposto da
OL Bramin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Borsani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Finlombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Geninatti Saté, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Credit Agricole Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento/atto di decadenza prot. Numero 98 del 03.10.2025, emesso da Finlombarda s.p.a., quale società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, di decadenza dall’agevolazione concessa a favore di OL Bramin s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale provvedimento, inclusa la richiesta di restituzione delle somme già erogate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Finlombarda S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. GI HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società esponente (di seguito, anche solo “OL”) era ammessa ad un finanziamento ad opera della Regione Lombardia e della società regionale Finlombarda Spa per l’acquisito di un compendio immobiliare nell’ambito del programma di sviluppo regionale 2021-2027.
In seguito l’Amministrazione, chiamata alla verifica delle spese rendicontate, riteneva che OL non avesse rispettato le prescrizioni del finanziamento, sicché con atto n. 98 del 3.10.2025 Finlombarda disponeva la decadenza della società dall’agevolazione concessa.
Contro il suindicato provvedimento di decadenza era proposto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituiva in giudizio la sola Finlombarda, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e chiedendone in ogni modo il rigetto anche nel merito.
All’udienza in camera di consiglio del 12.3.2026 il Presidente dava dapprima avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata; la causa era poi discussa e spedita in decisione.
2. Deve essere esaminata prioritariamente l’eccezione, sollevata dalla difesa resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata, per le ragioni che seguono.
2.1 In tema di contributi e finanziamenti pubblici la giurisprudenza è concorde nell’affermare che le controversie sulla restituzione dei contributi per inadempienza del beneficiario successiva all’erogazione spettano alla cognizione del giudice ordinario, giacché la posizione del privato è di diritto soggettivo nei confronti dell’Amministrazione.
La giurisdizione del giudice ordinario si radica indipendentemente dal “ nomen iuris ” utilizzato dall’Amministrazione nel proprio atto, quale ad esempio “revoca” oppure, come del caso di specie, “decadenza”.
Sul punto si vedano: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 2014, per cui: « …il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo »; Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 16457 del 2020: « La controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico », oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, sentenza n. 1654 del 2021, confermata sul punto della giurisdizione da Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 8868 del 2022.
2.2 Nel caso di specie il provvedimento impugnato di decadenza dell’agevolazione con conseguente obbligo di restituzione (cfr. l’allegato n. 1 della ricorrente ed anche l’allegato n. 12 della ricorrente, vale a dire il preavviso di decadenza) non ravvisa alcun vizio di legittimità del provvedimento originario di erogazione bensì una serie di asserite inadempienze successive, in violazione delle disposizioni cui deve attenersi il privato beneficiario nel corso dell’esecuzione del contratto di finanziamento.
Si rileva inoltre che, a fronte dell’eccezione di difetto di giurisdizione, il legale della società istante non ha svolto specifiche difese, neppure in sede di discussione orale all’udienza del 12.3.2026.
2.3 Si conferma, in conclusione, il difetto di giurisdizione dello scrivente TAR a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 11 del c.p.a.
Preme altresì evidenziare, per ragioni di completezza espositiva, che l’attuale decisione di mero rito non implica alcuna valutazione sulla fondatezza o infondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. l’art. 386 del c.p.c.).
3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, visti l’andamento della controversia ed il carattere meramente processuale della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
GI HI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HI | AB TA |
IL SEGRETARIO