Articolo 1 della Legge 23 maggio 1952, n. 627
Articolo 2
Versione
3 luglio 1952
Art. 1.
A favore del Consorzio edilizio per la sistemazione della Universita' di Padova, costituito in virtu' del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003 , e con lo scopo di addivenire alla organica sistemazione delle cliniche universitarie, e' disposto un nuovo finanziamento di lire 1.600.000.000 a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952