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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/08/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG 2246 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il
09/04/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 28.5.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DANZI Parte_1 C.F._1
ROBERTA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ); CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente come ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli
Le parti si sono unite in matrimonio a Roverchiara (VR) il 9 ottobre 2010 e dalla loro unione è nata a [...] la FI il 23.8.2008 (cfr. doc. 4 ricorrente). Per_1
Pregressi provvedimenti giudiziali
1 In sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc in data 10.7.2024, adottati nella contumacia del resistente nonostante la regolarità della notifica, il Giudice delegato ha così disposto: affida la minore in via esclusiva alla ricorrente;
Persona_2 dispone che la suddetta minore sia collocata presso l'abitazione della madre e che le visite tra la stessa e il padre avvengano, eventualmente, previo accordo tra questi ultimi;
pone in capo a l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 100,00 quale contributo al mantenimento della FI, con decorrenza dal prossimo mese di agosto, oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama quanto previsto dal Protocollo di famiglia di questo Tribunale.
Domande delle parti
Parte ricorrente, chiede:
1. Affidarsi la FI minore in via esclusiva alla madre e collocarsi presso l'abitazione materna. Per_1
2. Quanto il regime di visita, attesa l'età di e il percorso psicologico intrapreso dalla stessa, Per_1 eventuali tempi e modalità di visita saranno valutati strada facendo in relazione anche ai comportamenti del padre.
3. Nulla disporsi in ordine alla casa coniugale avendola la ricorrente rilasciata unitamente alla FI minore . Per_1
4. Disporsi che il sig. abbia a corrispondere alla moglie, quale contributo per il CP_1 mantenimento ordinario della FI , la somma complessiva mensile di euro 150,00 o quella Per_1 diversa somma ritenuta di giustizia a scadenza mensile entro il giorno quindici del mese. Tale assegno beneficerà della rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
5. Disporsi che l'assegno Unico Universale venga percepito al 100% dalla SI . Parte_1
6. Disporsi che il sig. abbia a rimborsare alla moglie il 50% delle spese straordinarie CP_1 mediche e scolastiche di cui al Protocollo Famiglia siglato a Verona in data 3.12.2018 come meglio specificate nella narrativa del presente atto introduttivo per la FI . Per_1
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 52, è operaia addetta alle pulizie in una RSA con contratto di lavoro a tempo determinato e ha dichiarato di svolgere sporadicamente lavori di pulizia presso privati a chiamata. Dichiara un reddito mensile di circa euro 300,00.
È comproprietaria della casa famigliare in cui vive il resistente da cui si è allontanata prima dell'instaurazione del procedimento, su cui grava il pagamento della rata di mutuo per euro 256,66 (cfr. doc. 8 ricorrente).
Vive con la FI in una casa in locazione con canone mensile di euro 470,00 (cfr. doc. 11 ricorrente).
Parte resistente, di anni 59, è invalido civile e percepisce una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili e fino ad oggi ha percepito al 100% l'AUU di euro 216,00 per la FI minore.
2 Vive nella casa famigliare in comproprietà con la ricorrente e allo stato non vede mai la FI minore.
Decisione in ordine alla separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Decisone in ordine all'affido della minore
Dalle relazioni dei Servizi sociali in atti emerge una situazione di insostenibilità della convivenza del nucleo famigliare determinata dal comportamento del resistente che avrebbe, secondo quanto riferito dalla stessa minore ai Servizi, imposto un regime di vita impostato secondo le sue sole necessità: urla notturne e televisione a tutto volume, impedendo alla minore di riposare e di giorno, silenzio assoluto per permettere allo stesso di dormire.
Inoltre, la stessa minore riferisce, sentita dai Servizi, di un continuo uso di cocaina e alcol da parte del padre in casa, in sua presenza, con numerosi scatti di ira nei confronti della FI e della madre, nei cui confronti avrebbe in alcune occasioni anche alzato le mani in presenza della minore.
Tale situazione ha pesantemente segnato la FI che ha progressivamente lasciato la scuola, anche per il timore di quanto sarebbe potuto succedere in casa in sua assenza e si è ritirata socialmente.
Sentita dalla Giudice delegata all'udienza del 22.1.2025, ha testualmente dichiarato “Da quando abito con mamma, ogni tanto sento il PÀ. Mi chiama lui. A me dà un po' fastidio perché dopo quello che mi ha fatto… non capisce quello che mi ha fatto. Mi dà fastidio. Mio PÀ mi urlava sempre contro. A volte mi ha messo le mani addosso. Una volta volevo uscire per una festa: la mamma mi aveva detto di sì e lui mi ha urlato contro che non dovevo andare. Poi mi dice delle cose brutte tipo che sono nata per sbaglio, che non dovevo nascere e che ero una fallita. Non so se le pensi veramente queste cose che mi ha detto….Non l'ho mai capita come persona. So che fa uso di sostanze perché una persona normale non fa così e poi l'ho visto. Se potessi cambiare qualcosa vorrei non aver conosciuto mio PÀ. Vorrei che non fosse esistito. Gli rispondo normalmente quando mi chiede come va, anche se quando era là non me lo chiedeva mai. Quando invece mi dice che si vorrebbe uccidere… io non vorrei che facesse così perché io ho 16 anni e non dovrei sentire queste cose. Vorrei che fosse un padre normale”.
L'ausiliaria incaricata dalla Giudice per assisterla durante l'ascolto dott.ssa ha avuto modo Persona_3 di accertare che la storia relazionale con il padre suggerisce la presenza di esperienze traumatiche che hanno inciso profondamente sulla costruzione dell'identità e sulla fiducia relazionale di . Per_1
Da quando la minore si è allontanata con la madre dalla casa famigliare, la situazione è migliorata, ma allo stato non vi sono le condizioni, in assenza di un serio percorso di consapevolezza da parte del padre in ordine ai propri agiti e alle conseguenze sulla FI, per prevedere un suo coinvolgimento nella vita della minore, sia
3 livello di adozione delle decisioni che la riguardano, alla luce del pregiudizio fin qui arrecato alla sua crescita, sia a livello di frequentazione con la stessa.
Va pertanto disposto l'affido esclusivo alla madre della FI minore nata a [...] il [...], Per_1 con il conseguente potere di adottare ogni decisione per la FI, compreso il rilascio di documenti validi per l'espatrio, in autonomia con il solo obbligo di comunicarli a posteriori al padre.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per i motivi indicati per la decisione dell'affido, le visite vanno rimesse alla volontà delle parti, tenuto conto delle esigenze e della volontà della minore, anche in considerazione della sua età (17 anni).
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la resistente;
dell'età della minore (17 anni) con le esigenze correlate;
nonché dell'integrale occupazione dell'immobile in comproprietà da parte del padre;
appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 100,00 mensili rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
In considerazione dell'affido esclusivo, l'assegno unico per la FI verrà percepito integralmente dalla madre.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per un terzo e, per il residuo - liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014, come modificati dal DM 147/2022 in relazione all'attività effettivamente compiuta - vanno poste a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020, con distrazione in favore dell'Erario.
Allo stesso modo le spese per l'ausiliario, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio a Roverchiara il 09/10/2010 , trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roverchiara nell'anno 2010 , registro Atti di matrimonio, Numero 2 , Parte I , Serie / Uff.
I .
2. Dispone l'affido esclusivo della minore nata a [...] il [...] alla madre, con Per_1 conseguente possibilità per la stessa di adottare in autonomia ogni decisione inerente alla minore,
4 compreso il rilascio di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicarle a posteriori al padre.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi previo accordo delle parti, tenuto conto delle esigenze e della volontà della minore, in considerazione della sua età.
4. Pone a carico del sig. un contributo mensile – a titolo di mantenimento della FI CP_1
- di euro 100,00 mensili rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione.
5. Dispone che l'assegno unico per la FI venga percepito integralmente dalla madre ricorrente.
6. Compensa le spese di lite per un terzo e, per il residuo, condanna il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite della resistente, da distrarsi in favore dell'Erario, liquidate nel complessivo importo di euro 3.621,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
7. Pone le spese per l'ausiliario ex art. 68 cc, come liquidate con separato provvedimento, a carico del resistente.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Roverchiara (Vr), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il
09/04/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 28.5.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. DANZI Parte_1 C.F._1
ROBERTA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ); CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente come ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli
Le parti si sono unite in matrimonio a Roverchiara (VR) il 9 ottobre 2010 e dalla loro unione è nata a [...] la FI il 23.8.2008 (cfr. doc. 4 ricorrente). Per_1
Pregressi provvedimenti giudiziali
1 In sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc in data 10.7.2024, adottati nella contumacia del resistente nonostante la regolarità della notifica, il Giudice delegato ha così disposto: affida la minore in via esclusiva alla ricorrente;
Persona_2 dispone che la suddetta minore sia collocata presso l'abitazione della madre e che le visite tra la stessa e il padre avvengano, eventualmente, previo accordo tra questi ultimi;
pone in capo a l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 100,00 quale contributo al mantenimento della FI, con decorrenza dal prossimo mese di agosto, oltre all'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle relative spese straordinarie, per le quali si richiama quanto previsto dal Protocollo di famiglia di questo Tribunale.
Domande delle parti
Parte ricorrente, chiede:
1. Affidarsi la FI minore in via esclusiva alla madre e collocarsi presso l'abitazione materna. Per_1
2. Quanto il regime di visita, attesa l'età di e il percorso psicologico intrapreso dalla stessa, Per_1 eventuali tempi e modalità di visita saranno valutati strada facendo in relazione anche ai comportamenti del padre.
3. Nulla disporsi in ordine alla casa coniugale avendola la ricorrente rilasciata unitamente alla FI minore . Per_1
4. Disporsi che il sig. abbia a corrispondere alla moglie, quale contributo per il CP_1 mantenimento ordinario della FI , la somma complessiva mensile di euro 150,00 o quella Per_1 diversa somma ritenuta di giustizia a scadenza mensile entro il giorno quindici del mese. Tale assegno beneficerà della rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
5. Disporsi che l'assegno Unico Universale venga percepito al 100% dalla SI . Parte_1
6. Disporsi che il sig. abbia a rimborsare alla moglie il 50% delle spese straordinarie CP_1 mediche e scolastiche di cui al Protocollo Famiglia siglato a Verona in data 3.12.2018 come meglio specificate nella narrativa del presente atto introduttivo per la FI . Per_1
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 52, è operaia addetta alle pulizie in una RSA con contratto di lavoro a tempo determinato e ha dichiarato di svolgere sporadicamente lavori di pulizia presso privati a chiamata. Dichiara un reddito mensile di circa euro 300,00.
È comproprietaria della casa famigliare in cui vive il resistente da cui si è allontanata prima dell'instaurazione del procedimento, su cui grava il pagamento della rata di mutuo per euro 256,66 (cfr. doc. 8 ricorrente).
Vive con la FI in una casa in locazione con canone mensile di euro 470,00 (cfr. doc. 11 ricorrente).
Parte resistente, di anni 59, è invalido civile e percepisce una pensione di invalidità di euro 300,00 mensili e fino ad oggi ha percepito al 100% l'AUU di euro 216,00 per la FI minore.
2 Vive nella casa famigliare in comproprietà con la ricorrente e allo stato non vede mai la FI minore.
Decisione in ordine alla separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Decisone in ordine all'affido della minore
Dalle relazioni dei Servizi sociali in atti emerge una situazione di insostenibilità della convivenza del nucleo famigliare determinata dal comportamento del resistente che avrebbe, secondo quanto riferito dalla stessa minore ai Servizi, imposto un regime di vita impostato secondo le sue sole necessità: urla notturne e televisione a tutto volume, impedendo alla minore di riposare e di giorno, silenzio assoluto per permettere allo stesso di dormire.
Inoltre, la stessa minore riferisce, sentita dai Servizi, di un continuo uso di cocaina e alcol da parte del padre in casa, in sua presenza, con numerosi scatti di ira nei confronti della FI e della madre, nei cui confronti avrebbe in alcune occasioni anche alzato le mani in presenza della minore.
Tale situazione ha pesantemente segnato la FI che ha progressivamente lasciato la scuola, anche per il timore di quanto sarebbe potuto succedere in casa in sua assenza e si è ritirata socialmente.
Sentita dalla Giudice delegata all'udienza del 22.1.2025, ha testualmente dichiarato “Da quando abito con mamma, ogni tanto sento il PÀ. Mi chiama lui. A me dà un po' fastidio perché dopo quello che mi ha fatto… non capisce quello che mi ha fatto. Mi dà fastidio. Mio PÀ mi urlava sempre contro. A volte mi ha messo le mani addosso. Una volta volevo uscire per una festa: la mamma mi aveva detto di sì e lui mi ha urlato contro che non dovevo andare. Poi mi dice delle cose brutte tipo che sono nata per sbaglio, che non dovevo nascere e che ero una fallita. Non so se le pensi veramente queste cose che mi ha detto….Non l'ho mai capita come persona. So che fa uso di sostanze perché una persona normale non fa così e poi l'ho visto. Se potessi cambiare qualcosa vorrei non aver conosciuto mio PÀ. Vorrei che non fosse esistito. Gli rispondo normalmente quando mi chiede come va, anche se quando era là non me lo chiedeva mai. Quando invece mi dice che si vorrebbe uccidere… io non vorrei che facesse così perché io ho 16 anni e non dovrei sentire queste cose. Vorrei che fosse un padre normale”.
L'ausiliaria incaricata dalla Giudice per assisterla durante l'ascolto dott.ssa ha avuto modo Persona_3 di accertare che la storia relazionale con il padre suggerisce la presenza di esperienze traumatiche che hanno inciso profondamente sulla costruzione dell'identità e sulla fiducia relazionale di . Per_1
Da quando la minore si è allontanata con la madre dalla casa famigliare, la situazione è migliorata, ma allo stato non vi sono le condizioni, in assenza di un serio percorso di consapevolezza da parte del padre in ordine ai propri agiti e alle conseguenze sulla FI, per prevedere un suo coinvolgimento nella vita della minore, sia
3 livello di adozione delle decisioni che la riguardano, alla luce del pregiudizio fin qui arrecato alla sua crescita, sia a livello di frequentazione con la stessa.
Va pertanto disposto l'affido esclusivo alla madre della FI minore nata a [...] il [...], Per_1 con il conseguente potere di adottare ogni decisione per la FI, compreso il rilascio di documenti validi per l'espatrio, in autonomia con il solo obbligo di comunicarli a posteriori al padre.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per i motivi indicati per la decisione dell'affido, le visite vanno rimesse alla volontà delle parti, tenuto conto delle esigenze e della volontà della minore, anche in considerazione della sua età (17 anni).
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la resistente;
dell'età della minore (17 anni) con le esigenze correlate;
nonché dell'integrale occupazione dell'immobile in comproprietà da parte del padre;
appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 100,00 mensili rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
In considerazione dell'affido esclusivo, l'assegno unico per la FI verrà percepito integralmente dalla madre.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per un terzo e, per il residuo - liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014, come modificati dal DM 147/2022 in relazione all'attività effettivamente compiuta - vanno poste a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020, con distrazione in favore dell'Erario.
Allo stesso modo le spese per l'ausiliario, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno celebrato matrimonio a Roverchiara il 09/10/2010 , trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Roverchiara nell'anno 2010 , registro Atti di matrimonio, Numero 2 , Parte I , Serie / Uff.
I .
2. Dispone l'affido esclusivo della minore nata a [...] il [...] alla madre, con Per_1 conseguente possibilità per la stessa di adottare in autonomia ogni decisione inerente alla minore,
4 compreso il rilascio di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicarle a posteriori al padre.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi previo accordo delle parti, tenuto conto delle esigenze e della volontà della minore, in considerazione della sua età.
4. Pone a carico del sig. un contributo mensile – a titolo di mantenimento della FI CP_1
- di euro 100,00 mensili rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione.
5. Dispone che l'assegno unico per la FI venga percepito integralmente dalla madre ricorrente.
6. Compensa le spese di lite per un terzo e, per il residuo, condanna il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite della resistente, da distrarsi in favore dell'Erario, liquidate nel complessivo importo di euro 3.621,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
7. Pone le spese per l'ausiliario ex art. 68 cc, come liquidate con separato provvedimento, a carico del resistente.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Roverchiara (Vr), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
5