Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5083/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NATASCIA Parte_1 C.F._1
CARIGNANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Benedetto
Cairoli n. 61, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_2 C.F._2
CONTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Giovanni Pascoli
n. 206, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 Per_2 cureranno la loro crescita, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
b) La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei medesimi.
Ciascun genitore, durante il periodo in cui terrà presso di sé i figli minori, potrà esercitare la responsabilità disgiuntamente dall'altro genitore solo limitatamente alle decisioni che attengono a questioni di ordinaria amministrazione.
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e verranno ricondotti a scuola il venerdì mattina. Nel periodo extrascolastico, invece di portare i figli a scuola, il padre li riporterà a casa della madre entro le ore 12:00, salvo accordi diversi: le parti si assicurano una certa elasticità nell'orario, essendo estate e potendo, nell'occasione, condurre i minori anche altrove, per svago. A fine settimana alterni, il padre vedrà e terrà con sé i figli dalle ore 19 circa del venerdì, prelevandoli all'uscita dell'attività sportiva oppure presso l'abitazione materna, fino alla Domenica alle ore 19:00 quando verranno ricondotti presso l'abitazione materna.
d) Quanto alle festività natalizie e pasquali e trascorreranno, secondo il criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza, con un genitore le feste di Natale dal 24 dicembre al 30 dicembre, con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. Per quanto riguarda le altre feste da calendario (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 1 maggio, 25 aprile, ecc. …) i figli trascorreranno le stesse assieme al genitore con cui si trovano secondo il normale calendario. Durante le vacanze estive, i figli staranno con ciascuno dei due genitori quindici giorni anche non consecutivi, i quali dovranno essere concordati tra i genitori entro il termine dell'anno scolastico. Le altre vacanze organizzate da un genitore durante l'anno dovranno sempre essere comunicate all'altro genitore con congruo preavviso (almeno un mese prima). Ciascun genitore, durante il periodo di vacanza, deve sempre garantire contatti dei figli con l'altro genitore.
e) A titolo di contributo al mantenimento dei figli e il padre verserà alla SI.ra Per_1 Per_2
entro il giorno 15 di ogni mese, la somma determinata di € 750,00 (Euro 375,00 per ciascun Pt_1 figlio) attraverso bonifico bancario intestato alla stessa. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat.
f) Ciascun genitore provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori. Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 – All. 2 “Linee
Guida sul mantenimento dei figli” (doc. n. 5), così come elencate, disciplinate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Lucca del 07/10/2020 e che qui di seguito si trascrivono: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a1) Spese mediche sanitarie:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto -, ortopediche, acustiche); a2) Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio - es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
a3) Spese extrascolastiche: spese per tempo prolungato pre-scuola, dopo scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa
2 dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: b1) Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
b2) Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto dello strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
b3) Spese extra scolastiche: Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, pec ecc. ...), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (tramite sms, email, fax, pec ecc. ...) entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Ciascun genitore dovrà restituire all'altro che le ha anticipate il 50% delle spese come sopra individuate, ovviamente se dovute e se documentate, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda al Protocollo del Tribunale di Lucca del
07/10/2020 (ed alle eventuali sue future modifiche e/o integrazioni).
g) Per espressa pattuizione e dopo varie ricerche di immobili sul mercato, ritenuto più confacente all'interesse dei minori rispetto a quanto concordato in sede di separazione, le parti convengono che, anziché acquistare un appartamento da intestare, per la nuda proprietà ai figli e per l'usufrutto vita natural durante alla così come concordato in sede di separazione, contestualmente alla Pt_1 pubblicazione della sentenza di divorzio il SI. versi, in sostituzione al precedente Parte_2 obbligo sancito nella separazione, a mezzo assegno circolare in favore della SI.ra , Parte_1 la quale accetta, a titolo di assegno una tantum la somma di Euro 60.000,00 (sessantamila/00). Tale somma verrà utilizzata dalla SI.ra per effettuare dei lavori di ristrutturazione all'immobile Pt_1 sito in Ponte a Moriano (LU), Via Giovanni Volpi Trav. II n. 50, di proprietà di suo padre, in modo da renderlo idoneo alle esigenze dei figli e ove la stessa si trasferirà a vivere unitamente a questi ultimi.
Il SI. , pertanto, una volta che avrà consegnato alla SI.ra a suddetta somma di Euro Pt_2 Pt_1
60.000 invierà, entro e non oltre cinque giorni, regolare disdetta al contratto di locazione avente ad
3 oggetto l'immobile nel quale attualmente vive la moglie insieme ai figli dando il previsto termine di preavviso di sei mesi, a conclusione del quale l'immobile dovrà essere rilasciato e sarà definitivamente liberato dall'obbligazione originariamente prevista nella sentenza di separazione, sopra richiamato,
e a cui la a tal punto, rinuncia in via definitiva. Pt_1
Dal momento del rilascio ed in ogni modo decorsi i predetti sei mesi di preavviso, cesserà per il SI.
l'obbligo di corrispondere il relativo canone di locazione. Pt_2
La SI.ra dà atto che, alla data della firma del presente ricorso, l'assegno di mantenimento Pt_1 relativo ai figli è sempre stato versato dal SI. , precisando però che lo stesso non è mai stato Pt_2 annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
Una volta corrisposta dal SI. la suddetta somma di Euro 60.000,00, niente verrà richiesto Pt_2 dalla SI.ra a titolo di adeguamento Istat relativamente agli assegni di mantenimento dalla Pt_1 separazione fino ad oggi maturati, cui espressamente, verificatesi le predette condizioni, rinuncia. La
SI.ra on rinuncia invece all'adeguamento Istat relativamente agli assegni di mantenimento Pt_1 dalla sentenza di divorzio in poi.
h) Le parti precisano che, qualora il Tribunale adito non recepisse l'accordo nei termini sopra detti, le parti saranno libere di ridefinire i loro accordi decadendo così ogni obbligo e/o impegno e/o patto e/o contenuto nel presente atto, fermo quanto stabilito nella sentenza di separazione.
i) I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 18/7/2013, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
26/8/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Lucca (LU) in data 18/7/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 99, Parte 1, dell'Anno 2013;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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