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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 25/06/2025 nel procedimento portante il n.
283 dell'anno 2025 promosso da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to Alberto Manfredi e Corrado Bertoni parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Elisabetta Selleri parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025 i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze in forza di una serie di CP_1 contratti a tempo determinato, lamentavano di non aver mai ricevuto la carta di cui all'art. 1, commi 121 ss., della L. n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda eccepivano la violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, evidenziando di aver sempre svolto le medesime mansioni dei docenti di ruolo, e chiedevano pertanto la condanna del alla corresponsione del “bonus docenti” nella misura di € 500,00 per ciascun CP_1 anno scolastico oggetto di causa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l'Amministrazione convenuta, che eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale con riferimento 1 alla posizione delle docenti e e contestava la fondatezza della domanda Pt_3 Pt_4 attorea, rilevando la incompatibilità tra la natura temporanea dell'impiego e la finalità formativa sottesa alla Carta del Docente, da intendersi quale investimento destinato a manifestare benefici sul servizio reso dai docenti nel corso del tempo.
Negava, inoltre, la sussistenza in capo alla docente del diritto a percepire la Pt_1 carta elettronica per l'a.s 2023/2024 in ragione della natura del contratto stipulato, difettando, pertanto, il requisito della comparabilità con le prestazioni lavorative del docente a tempo indeterminato.
Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
1.1. Giova in primo luogo precisare che la “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della L. n. 107/2015, il cui comma 121 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015 e successivamente con il DPCM
28 novembre 2016.
2 Segnatamente l'art. 2 DPCM 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha stabilito che:
“I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che
è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a Controparte_2 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_2 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette Controparte_2 alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel Controparte_2 caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
L 'art. 3 del medesimo DPCM, con riferimento all'importo della Carta, ha previsto che:
3 “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il successivo DPCM 28 novembre 2016, recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, all'art. 2 ha disposto che:
“1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto
[...] stabilito dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
4 Ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPCM:
“
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Da ultimo è intervenuto l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023, il cui comma 1 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per
l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2021, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_2
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
5 culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.1. La Corte di Giustizia è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che
“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” in base agli elementi forniti dal giudice remittente
(Tribunale di Vercelli) l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4.1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
2.2. La Corte ha infine escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, e che “tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura
6 temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per
i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
2.3. A seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
7 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
2.4. La Corte ha altresì precisato che il disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99 richiama esplicitamente il concetto di “annualità didattica”, dovendosi ivi ricomprendere “il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario” (cfr. punto 7.6 sentenza cit.).
3. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio poggia su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (cfr. punto 5.3 della motivazione), che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La
Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. punto 5.4 della motivazione).
8 La supplenza annuale implica, tanto per il quanto per il docente, una CP_1 prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo in esame al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
alla stessa conclusione non può giungersi per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, e in relazione alle quali è ragionevole escludere un beneficio che consenta l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo e pertanto stipulato per la durata di un anno o in misura ad esso equiparabile.
3.1. A tal proposito con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19/3/2024 la Corte di
Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. n.
124/99 in relazione alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico
(Cass. civ. n. 22552/2016) e richiamato il percorso motivazione della sentenza n.
29961/2023, ha precisato che “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata
9 particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
3.2. Si aggiunga che la necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della carta all'inizio dell'anno scolastico e, dall'altro, correlativamente dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine prescrizionale è stata individuata dalla Suprema Corte al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. n. 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
10 Ciò vale a ribadire l'incoerenza di una comparabilità tra situazioni che nascano da una prospettiva di valutazione ex post, ossia alla fine dell'anno scolastico, e data dal semplice rilievo matematico dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata.
In definitiva se può ritenersi comparabile alla situazione del docente a tempo indeterminato quella del docente a tempo determinato che stipuli un solo contratto per una pluralità di mesi e fino alla conclusione dell'attività didattiche (come nel caso esaminato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 165/2024), altrettanto non può dirsi per il docente che stipuli un contratto di breve durata a cui ne succedono altri della medesima natura, non avendo egli alcuna prospettiva di permanenza nel medesimo ruolo fino alla fine dell'anno scolastico.
3.3. A diversa conclusione – vale ribadirlo – potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il docente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
In difetto di allegazione la domanda formulata dalla docente in relazione all'a.s. Pt_1
2023/2024 non può trovare accoglimento.
4. Con le precisazioni che precedono, nel caso di specie, il convenuto non ha CP_1 minimamente provato, né per vero allegato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni assegnate ai ricorrenti a quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, sicchè non si possono ravvisare le menzionate “ragioni oggettive” che sole giustificherebbero il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
Non rinvenendosi, dunque, ragioni oggettive di trattamento differenziato, devono ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto degli istanti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016.
4.1. Applicando i suesposti i principi al caso di specie deve rilevarsi che i ricorrenti:
11 - con riferimento al residuo periodo di cui si discute hanno stipulato contratti con scadenza al 30 giugno e/o al 31 agosto;
- sono tuttora inseriti nel sistema delle docenze scolastiche, essendo stato il docente immesso nei ruoli dell'Amministrazione scolastica con decorrenza dal Pt_3
01/09/2021 e avendo i restanti docenti stipulato per l'anno scolastico 2024/2025 contratto a termine, sicché è ammissibile l'azione di adempimento.
4.2. È infine infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con CP_1 riferimento alla posizione dei docenti e . Pt_3 Pt_4
Quanto alla decorrenza del termine con riguardo all'azione di adempimento devono richiamarsi i principi affermati dal Supremo Collegio al punto 20 della menzionata sentenza, secondo cui essa va ancorata al momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, all'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. punto 20.1).
Rileva a tale riguardo l'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM 28 novembre 2016 alla cui stregua
“
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Alla luce di tali disposizioni e in accordo a quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che il giorno a decorrere dal quale il docente può far valere il proprio diritto sia individuare nel 30 novembre 2016 per l'a.s. 2016/2017 (sempre che la stipula del contratto sia anteriore) e nel 01 settembre per gli a.s. successivi (termine iniziale della finestra temporale in cui è possibile la registrazione, consentita fino al 30 ottobre).
Con riferimento alla durata del termine di prescrizione, va richiamata la disciplina posta dall'art. 2948, n. 4, c.c. secondo la quale “si prescrivono in cinque anni: (…) 4) (…) tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo
Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
12 Orbene poiché nel caso in esame il primo atto interruttivo è costituito dagli atti di diffida ricevuti, avuto rispettivamente riguardo alle posizioni in discussione, il 03/04/2024 e il
12/03/2024, conseguentemente non può ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
5. Il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_2 carta docenti gli importi che seguono:
- € 2.000 in favore di con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025;
- € 2.000 in favore di con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- € 1.000 in favore di con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e Parte_3
2020/2021;
- € 3.000 in favore di con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
5.1. Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94 (il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”), applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (arg. ex Cass. civ. n. 13624/2020).
6. In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. n.
55/2014 alla stregua dei valori minimi dello scaglione proprio della causa di valore superiore, in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
La liquidazione è infine effettuata con compenso unico e con gli aumenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. citato.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del
13 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna il a erogare, tramite la carta elettronica, l'importo CP_1 complessivo di € 2.000 in favore di di € 2.000 in favore di Parte_1 [...]
, di € 1.000 in favore di e di € 3.000 in favore di Pt_2 Parte_3 Parte_4
oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza
[...] tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite complessivamente liquidate in € 1.957, oltre € 118,50 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 25/06/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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