Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 791/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Luigi Biccheddu)
e
(C.F. ), nato il [...] in [...]_2 C.F._2
Bolognese (RA), residente in [...] (avv. Luigi Biccheddu)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Riolo Terme (RA) in data
03.06.2006, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.4, Parte II, serie A, anno 2006;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Riolo Terme nella via Firenze 48 interno 6 resta assegnata alla signora unica proprietaria, per ivi dimorarvi unitamente alla minore . Pt_1 Per_1
3. Al contempo, al fine di rendere più agevoli gli spostamenti ed i tempi di permanenza della minore presso il padre per come disciplinati infra, il signor fisserà la propria residenza Parte_2 presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Riolo Terme, via Firenze 48 interno 9.
4. Qualora Questi decida di trasferirsi presso altro immobile, egli fin d'ora si obbliga a darne notizia alla ricorrente con ampio preavviso e, in ogni caso, a selezionare altro immobile adatto ad ospitare la minore nei giorni di sua spettanza e posto ad una distanza, dalla casa coniugale, tale da non rendere gravosa e/o faticosa per la minore la frequentazione del padre.
5. La minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e Questi Persona_2
dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
6. Salvo diverso e gradito accordo, il padre si obbliga a frequentare ed ospitare la minore secondo il seguente calendario:
Frequentazione infrasettimanale:
a. Nelle giornate di martedì e venerdì, con pernottamento presso la casa paterna ed obbligo di condurre la minore a scuola ove verrà prelevata dalla madre il giorno successivo.
b. A weekend alternati dalla giornata del sabato, con pernottamento, fino al lunedì mattina, obbligandosi a condurla a scuola ove verrà prelevata dalla madre ed avendo egli cura, nel corso del weekend, di accompagnare la minore alle attività extrascolastiche frequentate e, al contempo, a vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti e, in generale, degli impegni scolastici.
c. Le parti concordano che, nei weekend di spettanza del padre, la minore venga a questi affidata, continuativamente, dalla giornata del venerdì, all'uscita di scuola, fino alla mattinata del lunedì con accompagnamento a scuola ove verrà prelevata dalla madre.
d. Nei periodi dell'anno in cui la minore non frequenterà la scuola e, pertanto, verranno meno Per_1
gli orari di entrata ed uscita fissati dal calendario scolastico, le parti concordano di lasciare immutati gli orari di ritiro e riconsegna della minore, la quale verrà accompagnata dal genitore che l'ha ospitata presso la casa dell'altro genitore.
e. Qualora il signor decidesse di trasferire la propria residenza presso altra abitazione Parte_2
e nel rispetto di quanto stabilito al superiore punto 4, le parti concordano di suddividere pariteticamente l'onere di accompagnare e prelevare la minore da casa dell'altro genitore.
Vacanze Di Natale
f. Ad anni alterni, la minore trascorrerà le vacanze di Natale e di Capodanno, e con ciò si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, presso ciascun genitore in modo che ella trascorra i giorni natalizi con un genitore e quelli in concomitanza con il Capodanno con l'altro, indicando come data di consegna della minore il giorno 30 dicembre, di ogni anno, alle ore 18.00.
Vacanze Pasqua/Lunedì dell'Angelo
g. Parimenti, la minore trascorrerà le vacanze pasquali, e con ciò sempre si intendano quelle fissate dal calendario scolastico, integralmente presso ciascun genitore così da consentire, evitando il frazionamento del periodo tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, di poter effettuare, qualora le parti gradissero, delle gite unitamente alla minore.
Vacanze Estive:
h. la minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non continuativi ma con continuità non inferiore ai sette giorni e nel predetto periodo le parti concordano di sospendere il regime di ospitalità ed incontro relativi alla frequentazione infrasettimanale.
i. Le parti si obbligano e richiedere, e quindi riferire al coniuge, le date delle ferie concesse dal proprio datore di lavoro entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno così da consentire un'armonica organizzazione delle proprie vacanze, personali ed in compagnia della minore.
7. Le parti si dichiarano entrambe autonome economicamente e, a titolo di concorso al mantenimento della minore IA , il signor si obbliga a corrispondere, entro e non Per_1 Parte_2 oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 175,00 ossia importo pari al 50% del canone di locazione dalle parti percepito per la messa a frutto dell'immobile cointestato sito in Casola Valsenio nella Via Macello 5 che verrà quindi trattenuto interamente dalla Signora Pt_1 8. Allo spirare del contratto di locazione, in caso di mancato rinnovo, il predetto importo pari ad €
175,00 verrà corrisposto direttamente dal signor rivalutato secondo Istat come per Parte_2
legge.
9. Parimenti, in caso di rinnovo del contratto di locazione in favore degli attuali inquilini ad un prezzo inferiore a quello oggi fissato, oppure in caso di affitto ad altri soggetti ad un prezzo inferiore a quello oggi fissato, il signor si obbliga ad integrare il minor importo del canone di Parte_2
locazione e corrispondere in favore della signora la differenza fino alla concorrenza Pt_1 dell'importo di € 175,00.
10. Le parti concordano di dividere in quota pari al 50% le spese straordinarie sostenute in favore della IA minore , e per tali essi intendono quelle per come disciplinate e previste dal Per_1
protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna che di dichiarano di aver visionato ed accettato.
11. il pagamento della quota relativa alle spese straordinarie avverrà dietro reciproca esibizione della documentazione giustificativa (fatture, ricevute e scontrini) con cadenza mensile e conseguente conguaglio tra i genitori;
12. il rifiuto alla partecipazione alla spesa dovrà essere comunicato entro sette giorni e, in caso di silenzio, la spesa verrà considerata accettata, condivisa e quindi esigibile;
fanno eccezione le spese mediche urgenti ed indifferibili che saranno pertanto esigibili anche in difetto di preventiva accettazione.
13. le fatture e le ricevute dovranno essere intestate alla minore e verranno consegnate in copia all'altro genitore entro la fine di ogni anno solare al fine di consentirne la detrazione del 50% dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
14. Il Signor si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il giorno Parte_2
30.06.2025.
15. A tale riguardo si precisa che il ricorrente sia proprietario di n. 6 fucili ad oggi correttamente conservati in sicurezza presso la casa coniugale;
al momento del rilascio egli si obbliga, previo espletamento di tutte le procedure atte a consentire il trasferimento delle armi, a trasferire anch'esse presso la propria abitazione.
16. La minore è titolare del libretto postale n. 105387625 TF118A221027 sottoscritto in data Per_1
29/12/2022 per € 5.500,00 che resterà presso la casa coniugale e la madre lo custodirà fino al compimento del diciottesimo anno della minore.
17. Gli autoveicoli in uso alle parti restano agli stessi assegnati in via esclusiva in piena coerenza con i rispettivi certificati di proprietà che riconoscono ciascun mezzo intestato in via esclusiva a ciascuno di loro. 18. Le parti sono altresì proprietarie di due cani registrati presso l'anagrafe, quanto a in capo Pt_3
Per_ alla signora mentre in capo al signor le parti concordano che gli Pt_1 Parte_2
animali restino presso la casa coniugale e quindi curati dalla signora il Signor Pt_1
a semplice richiesta, potrà recupere e trattenere a sé il cane a questi intestato. Parte_2
19. La minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
20. Le parti si conferiscono reciprocamente fin d'ora consenso per l'espatrio, al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la minore.
21. Le parti si obbligano a tenere estranea la minore, fino a quando ella non abbia raggiunto una maturità tale da consentirgli di metabolizzare senza traumi il nuovo percorso di vita dei genitori, da ogni relazione sentimentale che intendano avviare così potersi loro dedicare pienamente al benessere della minore nei periodi in cui la ospiteranno.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè