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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1057/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BIASIN ANGELA , elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 C.F._2 dall'avv. MISCHIATI MONICA , elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SInori Parte_1
CF , nato ad [...] il [...] e residente in [...] via
[...] CodiceFiscale_3
Piave n. 2 e nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Solesino, via Di Vittorio n. 47 interno 2, matrimonio contratto in data 12.06.2010 a Granze (PD) e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Granze al n. 1, parte I, anno 2010, alle seguenti CONDIZIONI 1) I figli e sono affidati a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé nei tempi
e con le modalità di seguito indicati: - prima settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16 alle ore
1 21; - seconda settimana, il mercoledì dalle ore 16 alle ore 21 e dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica;
- due settimane, anche non consecutive, in periodi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando le principali festività - Pasqua ad anni alterni;
2) il SI. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento dei figli, la somma di 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, da rimborsare entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione di spesa, come di seguito indicate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze e campi estivi;
3) l'assegno unico e universale continuerà ad essere interamente percepito dalla SInora;
4) spese di lite compensate.” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/03/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
02.08.2010 e il 26.11.2014. Per_2
Inoltre hanno precisato che con sentenza n. 3896 del 13/05/2024 il Tribunale Ordinario di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, personalmente comparsi all'udienza del 7.5.2024.
2 Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 27.3.2025 il presidente ha deSInato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 20.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice all'udienza del 30.5.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 7.5.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza del 13.5.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
3 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in GRANZE in data 12/06/2010 tra
[...]
e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune Pt_1 Parte_2
di GRANZE nell'anno 2010, al n. 1, parte I;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Rovigo, nella camera di conSIlio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. ssa Federica Abiuso
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