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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 1370 2024 _____________________ Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
di ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Persona_1 P.IVA_1 ANNA SCIUTO e dall'avv. AGATA CANTARELLA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 29, CATANIA
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLO CP_1 C.F._1 CALVARUSO, elettivamente domiciliato in CORSO MARTIRI DELLA LIBERTÀ 178, CATANIA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA MACRÌ, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I 151, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 14 novembre 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Nel giudizio di primo grado chiedeva, previo accertamento della relativa CP_1 responsabilità, condannarsi il al risarcimento del danno sofferto in data 13 maggio Controparte_2
2021, per effetto dell'incidente occorso all'interno del Boschetto della Plaja, mentre utilizzava un gioco – nella specie, un manubrio di legno, legato al ramo di un albero, che scorreva su di un apposito binario – del tutto rudimentale e non recante alcuna segnalazione di pericolosità, cadendo da un'altezza di circa tre metri.
Il costituitosi nel giudizio di prime cure, chiedeva, in via preliminare, il Controparte_2 rigetto della domanda attorea, rilevando l'infondatezza della domanda e, in particolare,
l'insussistenza del nesso di causalità, atteso che l'evento era imputabile alla condotta colposa della la quale, non solo si era introdotta abusivamente all'interno del Boschetto della Plaja – CP_1 all'epoca dei fatti per cui è causa chiuso in forza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 7 maggio
2021– ma aveva utilizzato un gioco allocato nel Parco Avventura, anch'esso chiuso al pubblico;
in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata di terzo, chiedeva attribuirsi la responsabilità alla
(ora di ) – nel prosieguo, Controparte_3 Persona_1 CP_3
- che, in forza del contratto di appalto del 30 giugno 2014, era responsabile della manutenzione
[...]
e della periodica ispezione delle strutture e dei giochi installati all'interno del Parco (si veda la documentazione allegata all'atto di citazione).
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva rilevando in primo luogo che, Controparte_3 anche in base al contratto di appalto, la fruizione del Boschetto da parte della comunità rimaneva piena e incondizionata, appartenendo esso comunque all'ente comunale;
rilevava altresì
l'infondatezza della domanda attorea, atteso che era presente all'interno del Parco in CP_1 violazione del D.P.C.M. del 7 maggio 2021 e, comunque, in uno dei giorni di chiusura dello stesso, in assenza di personale e nonostante il divieto di accesso all'interno dell'area.
Con la sentenza n. 3159 depositata in data 4 dicembre 2023 l'Ufficio del Giudice di Pace di
Catania accoglieva parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condannava il CP_1
e la in solido tra loro, al pagamento della somma di € 2.545,00 Controparte_2 Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno (oltre interessi legali, spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio).
In particolare, il giudice di prime cure statuiva quanto segue: “[…] rileva la documentazione fotografica allegata da parte attrice relativa all'attrezzatura del gioco utilizzato al momento dell'incidente posto ad un'altezza superiore ai tre metri, costituito da un manubrio in legno che scorreva su delle corde legate ad un albero, rientrando evidentemente nei percorsi e passaggi la cui realizzazione era prevista nel contratto di appalto stipulato tra la Controparte_3 [...] ed il (costituita da percorsi acrobatici forestali per bambini ed CP_3 Controparte_2 adulti, e percorsi ginnici, come previsto nel capitolato speciale d'appalto). Ed invero, appare di tutta evidenza che il gioco utilizzato non faceva parte dell'area di giochi “bambinopoli” allestita dal
, rappresentata dalle foto in atti, ma si trovava all'interno del boschetto Controparte_2 nell'ambito dei percorsi con piattaforma del parco avventura e ad un'altezza tale da non poter essere destinato a normale area giochi per bambini […] Ciò detto, si configura la corresponsabiltà della ditta chiamata in causa e del , in quanto pur essendo provato che nel periodo Controparte_2 interessato il “Parco Avventura” era chiuso al pubblico a seguito della normativa di emergenza sanitaria […] era previsto nel programma di gestione prodotto da parte convenuta che i percorsi presenti dovevano essere oggetto di controllo e di manutenzione periodica, che doveva essere garantita anche nel periodo in questione da parte della ditta […] Ai fini della prevenzione dei rischi non è stata sufficiente la previsione della rimozione delle scale in legno o corda, come previsto nel programma di gestione, tenuto conto che il punto di accesso al gioco era libero e non recintato […]
Si ritiene, altresì, la sussistenza della concorrente responsabilità della danneggiata, in quanto
l'odierna parte attrice per evidenti ragioni di sicurezza non avrebbe dovuto intraprendere un percorso pericoloso, utilizzando un gioco, descritto come rudimentale e fatiscente, posto ad un'altezza tale da poter prefigurare possibili rischi di cadute al suolo, senza i necessari dispositivi di protezione e senza l'assistenza del personale addetto al parco avventura […] Tenuto conto delle modalità del sinistro, causato dalla rottura del ramo dell'albero sul quale era ancorata la corda del gioco, la condotta della danneggiata non ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ma costituisce un concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. con responsabilità che si reputa pari al 50% […] (cfr. pagg.
3-6 della sentenza n. 3159/2023 allegata all'atto di citazione in appello).
Con i motivi di appello di cui a pagg. 4 ss. dell'atto d'impugnazione l'appellante ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure e l'erronea applicazione dei principi di diritto in materia di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. prospettando (1)
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha imputato anche alla la responsabilità Controparte_3 per l'incidente occorso alla sul presupposto (in tesi errato) che l'evento si sarebbe verificato CP_1 all'interno dell'area del Parco Avventura;
(2) l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto la condotta imprudente della danneggiata di per sé idonea ad elidere il nesso eziologico.
Il ha proposto appello incidentale, contestando la pronuncia del giudice di Controparte_2 prime cure nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità solidale anche del suddetto ente in ordine al sinistro patito dalla omettendo di riconoscere la responsabilità esclusiva della CP_1 CP_3 quale aggiudicataria del servizio di gestione dell'area del Boschetto della Plaja e del Parco
[...]
Avventura, nonché nella parte in cui il Giudice ha disposto la condanna (in via solidale) al pagamento delle spese di giudizio.
Anche la danneggiata si è costituita nel presente giudizio proponendo appello CP_1 incidentale nella parte in cui, con la menzionata sentenza, il Giudice di prime cure ha riconosciuto il concorso di colpa della signora nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, co. I c.c. III
Ragioni di ordine logico impongono l'immediato esame del secondo motivo di appello proposto in via principale da – motivo che è fondato e consente di accogliere il Controparte_3 gravame formulato dalla suddetta società.
A
La vicenda oggetto del contendere rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., norma che delinea un modello di responsabilità oggettiva, in quanto fondata non sulla colpa del custode, bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno arrecato, con onere della prova liberatoria, in capo al danneggiante, del caso fortuito inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente non alla colpa, ma al profilo causale dell'evento.
Con l'ulteriore precisazione che, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte – come nel caso che ci occupa -, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno.
Ne consegue che, qualora venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di potenziale pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, di contro, integrato il caso fortuito (Cass. 6554/2021).
Orbene, coniugati i superiori principi con gli elementi di fatto emersi nel giudizio di primo grado, deve riformarsi la sentenza impugnata nei termini di seguito illustrati.
B
Deve premettersi che il giudice di prime cure ha correttamente individuato il luogo di verificazione del sinistro, essendo quest'ultimo avvenuto in uno dei percorsi del Parco Avventura gestito dalla in forza del contratto di appalto n. 279 per la realizzazione e gestione Controparte_3 dello stesso all'interno del Boschetto della Plaja, stipulato con il in data 30 giugno Controparte_2
2014 (cfr. doc. 4 depositato dal nel primo grado di giudizio). Controparte_2
In particolare, la testimone (madre della disinteressata all'esito del Testimone_1 CP_1 giudizio), presente sui luoghi al momento del sinistro, ha dichiarato che la “[…] giocava con CP_1 un manubrio di legno, attaccato ad una corda a sua volta pendente da un albero, insieme a mio genero, quando improvvisamente si è staccato il ramo su cui era attaccata la corda […] non c'era alcun addetto ai parchi avventura, ai giochi dei parchi avventura […]”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che in tema di prova testimoniale non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela. L'attendibilità degli stessi, infatti, non deve essere esclusa aprioristicamente, ma il giudice è chiamato a valutare tutte le prove «secondo il proprio prudente apprezzamento».
Nella specie, non sussiste fondato motivo di dubitare della credibilità della testimonianza, risultando la descrizione del sinistro connotata dalla genuinità delle dichiarazioni, le quali si apprezzano per coerenza, linearità e convergenza con le risultanze delle ulteriori fonti di prova acquisite – il riferimento va, in particolare, alla documentazione in atti prodotta dalle parti nel giudizio di prime cure e raffigurante la stessa danneggiata nel punto esatto in cui è caduta (si veda la relativa documentazione prodotta da parte appellata nel precedente grado di giudizio).
Il luogo in cui si è verificato l'incidente può dirsi infatti coincidente con l'area del Parco
Avventura collocata all'interno del Boschetto e ciò perché essa è attrezzata con giochi posti tra gli alberi e ad un'altezza rilevante da terra, collegati con corde e binari, mentre l'area denominata
“Bambinopoli” - gestita dal - è costituita da giochi per bambini (si veda la relativa Controparte_2 documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta del nel giudizio Controparte_2 di primo grado).
Ciò detto, la società appellante ha ritualmente allegato e provato la ricorrenza, nella vicenda in esame, del caso fortuito, nella specie costituito dal fatto del danneggiato stesso, come tale idoneo ad elidere il nesso causale tra la cosa e l'evento.
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è pacifica nel ritenere che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, co. I c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.: tanto più la situazione di potenziale danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. Sez. Un. 20943/2022).
Deve ora esaminarsi la condotta della danneggiata alla luce delle peculiari condizioni in cui si è verificato l'evento dannoso. In primo luogo, con riguardo al tempo, è provato che all'epoca dell'incidente per cui è causa il Parco Avventura fosse chiuso al pubblico in forza della normativa di emergenza sanitaria che aveva sospeso le attività dei parchi tematici e di divertimento – il riferimento va, in particolare, all'art. 20 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
In virtù del compendio probatorio in atti risulta pertanto ampiamente provato che la si CP_1 sia illegittimamente introdotta all'interno del Parco Avventura, utilizzando senz'autorizzazione di sorta i giochi del percorso.
L'area del Parco Avventura risultava, inoltre, ben delimitata da recinzioni in legno e da cartelli di divieto di accesso non autorizzato – oltre alla dovuta segnalazione della pericolosità dei percorsi
(si veda la documentazione allegata alle note di udienza del 20 giugno 2022 depositate dal
[...]
nel precedente grado di giudizio). CP_2
Peraltro, l'accesso al Parco Avventura e l'utilizzo dei giochi ivi installati sono subordinati all'acquisto di un biglietto ed implicano l'utilizzo obbligatorio di apposite attrezzature di sicurezza dirette a prevenire rischi di caduta e/o di danni fisici (si veda la documentazione allegata al fascicolo di primo grado).
A fronte di tali inequivocabili evidenze probatorie (chiusura del parco, mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza, unitamente all'oggettiva pericolosità del gioco utilizzato, essendo esso pacificamente posto ad una altezza di tre metri da terra), non può pertanto condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine all'attribuzione di un coefficiente di responsabilità in capo al danneggiato pari al 50%, atteso che l'efficienza causale del comportamento imprudente ed incauto di nella causazione del danno ha, in realtà, interrotto il nesso eziologico tra cosa e danno: è CP_1 da escludersi, pertanto, ogni responsabilità della (e, conseguentemente, anche del Controparte_3
nella causazione dell'incidente occorso alla signora, sicché, in accoglimento Controparte_2 dell'appello proposto in via principale dalla suddetta società e previo rigetto dell'appello avanzato in via incidentale da deve respingersi la domanda di risarcimento del danno da quest'ultima CP_1 proposta – il tutto, con assorbimento dei residui motivi d'appello formulati dalla e Controparte_3 dell'impugnazione incidentale formulata dall'ente comunale.
IV
Per quanto concerne le spese di lite del primo grado di giudizio, la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da CP_1 comportano la soccombenza di quest'ultima sia nei confronti della sia nei
[...] Controparte_3 confronti del anche in ragione del principio di causalità sotteso dall'art. 91 c.p.c.: Controparte_2 dette spese sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M.
55/2014.
La soccombenza regola anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio resa nel precedente grado di giudizio, le quali sono definitivamente poste a carico di CP_1
Anche le spese di lite del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i medesimi criteri di cui al primo capoverso del presente capo di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3159 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di in data 4 dicembre 2023, ogni diversa istanza, eccezione e domanda CP_2 disattesa,
1. accoglie l'appello proposto da e, in riforma della CP_3 Controparte_3 Persona_1 suddetta sentenza e previo rigetto dell'appello proposto in via incidentale da CP_1
a. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_1
b. condanna al rimborso, a favore di CP_1 Controparte_4
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
1.265,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
c. condanna al rimborso, a favore del delle spese di CP_1 Controparte_2 lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 98,00 per anticipazioni ed €
1.265,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
d. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di CP_1
[...]
2. condanna al rimborso, a favore di , delle CP_1 Controparte_4 spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed €
2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. condanna al rimborso, a favore del delle spese di lite del CP_1 Controparte_2 grado d'appello, che si liquidano in € 147,00 per anticipazioni ed € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara la sussistenza, in capo all'appellante in via incidentale dei CP_1 presupposti dell'obbligo di cui all'art. 13, co. Iquater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo