TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1584/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Valentina Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Loreta Massaro del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 3 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
* * *
Con ricorso presentato il 21 maggio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di separazione da con il quale ha celebrato matrimonio in Albania il 7 luglio CP_1
2018 (rectius, 7 febbraio 2018), formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne , alla sua collocazione, alle visite con l'altro genitore e al suo mantenimento. Per_1
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, in particolare, che la crisi con il marito è stata causata dalla dedizione di quest'ultimo al consumo di sostanze stupefacenti e dai conseguenti comportamenti incongrui tenuti in ambito domestico. si è costituito in giudizio depositando comparsa il giorno 8 febbraio 2025. CP_1
Fornendo una distonica ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, egli ha proposto, a propria volta, domanda di separazione, tuttavia articolando diverse domande in materia di affidamento,
frequentazioni genitoriali e mantenimento del figlio minorenne.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il giorno 11 marzo 2025 i coniugi hanno confermato personalmente di non volere conciliarsi.
Alla seguente udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, della volontà espressa di non addivenire a una conciliazione e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione da oltre un anno ad oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Albania il 7 febbraio 2018.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1584/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Valentina Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Loreta Massaro del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 3 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
* * *
Con ricorso presentato il 21 maggio 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1
sentenza di separazione da con il quale ha celebrato matrimonio in Albania il 7 luglio CP_1
2018 (rectius, 7 febbraio 2018), formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne , alla sua collocazione, alle visite con l'altro genitore e al suo mantenimento. Per_1
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, in particolare, che la crisi con il marito è stata causata dalla dedizione di quest'ultimo al consumo di sostanze stupefacenti e dai conseguenti comportamenti incongrui tenuti in ambito domestico. si è costituito in giudizio depositando comparsa il giorno 8 febbraio 2025. CP_1
Fornendo una distonica ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, egli ha proposto, a propria volta, domanda di separazione, tuttavia articolando diverse domande in materia di affidamento,
frequentazioni genitoriali e mantenimento del figlio minorenne.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il giorno 11 marzo 2025 i coniugi hanno confermato personalmente di non volere conciliarsi.
Alla seguente udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, della volontà espressa di non addivenire a una conciliazione e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione da oltre un anno ad oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Albania il 7 febbraio 2018.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto