Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/1989, n. 5927
CASS
Sentenza 21 novembre 1989

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L'ipotesi di falso in bilancio seguita dal fallimento della società, considerata nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Tale disposizione di legge, infatti, fa esplicito riferimento ai fatti (non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile: non considera, cioè, il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario - commesso dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite - per punirlo come bancarotta fraudolenta. Ciò anche perché nella legge fallimentare è insito il concetto che la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero soggetti ad una qualificazione giuridica diversa. ( Conf mass n 174865).*

In tema di bancarotta fraudolenta, requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori sono: a) l'omesso doloso Esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell'art. 216 legge fall.; C) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale. ( V mass n 179133).*

Nei reati fallimentari il concetto di gravità del danno scaturisce dall'intero comportamento commissivo ed omissivo del fallito e il danno patrimoniale deve essere valutato con riferimento all'entità del passivo, dovendosi tener conto delle dimensioni dell'impresa, della natura delle sue operazioni, nonché del pregiudizio complessivo subito dalla massa dei creditori in conseguenza dei contestati fatti commissivi ed omissivi. ( Conf mass n 168917).*

In tema di bancarotta, non può essere esclusa la configurabilità del dolo eventuale nell'ipotesi in cui un membro di collegio sindacale abbia consapevolmente omesso di esercitare i doveri impostigli dalla legge con la previsione della conseguente tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili da parte degli amministratori della società ed abbia accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse posta in essere la bancarotta fraudolenta documentale. Nel dolo eventuale, infatti, si considerano voluti non solo i risultati che l'agente abbia posto come fine ultimo dell'Azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza del proprio comportamento. Ciò avviene non solo ogni qualvolta tali risultati appaiono certi, ma altresì quando appaiono probabili. ( V mass n 145219; ( V mass n 181195; ( V mass n 167865).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/1989, n. 5927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5927
    Data del deposito : 21 novembre 1989

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