Sentenza 21 novembre 1989
Massime • 4
L'ipotesi di falso in bilancio seguita dal fallimento della società, considerata nel secondo comma n. 1 dell'art. 223 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Tale disposizione di legge, infatti, fa esplicito riferimento ai fatti (non ai reati) preveduti dalle norme del codice civile: non considera, cioè, il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), bensì il fatto della falsificazione del bilancio societario - commesso dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite - per punirlo come bancarotta fraudolenta. Ciò anche perché nella legge fallimentare è insito il concetto che la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero soggetti ad una qualificazione giuridica diversa. ( Conf mass n 174865).*
In tema di bancarotta fraudolenta, requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori sono: a) l'omesso doloso Esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna delle fattispecie previste nell'art. 216 legge fall.; C) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale. ( V mass n 179133).*
Nei reati fallimentari il concetto di gravità del danno scaturisce dall'intero comportamento commissivo ed omissivo del fallito e il danno patrimoniale deve essere valutato con riferimento all'entità del passivo, dovendosi tener conto delle dimensioni dell'impresa, della natura delle sue operazioni, nonché del pregiudizio complessivo subito dalla massa dei creditori in conseguenza dei contestati fatti commissivi ed omissivi. ( Conf mass n 168917).*
In tema di bancarotta, non può essere esclusa la configurabilità del dolo eventuale nell'ipotesi in cui un membro di collegio sindacale abbia consapevolmente omesso di esercitare i doveri impostigli dalla legge con la previsione della conseguente tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili da parte degli amministratori della società ed abbia accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse posta in essere la bancarotta fraudolenta documentale. Nel dolo eventuale, infatti, si considerano voluti non solo i risultati che l'agente abbia posto come fine ultimo dell'Azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza del proprio comportamento. Ciò avviene non solo ogni qualvolta tali risultati appaiono certi, ma altresì quando appaiono probabili. ( V mass n 145219; ( V mass n 181195; ( V mass n 167865).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/1989, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1989 |
Testo completo
7 M 2 9 5 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 21.11.1989 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1967
Presidente Dott. GIUSEPPE MARESCA
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. ANTONIO DANIELE
N. 29213/88 2. » NO RI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. » OV AD »
UFFICIO COPIE
4. » RA MA » Rilasciate copia studio al SIG. ha pronunciato la seguente per diritti L. 16000
3 MAG, 1990 SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dali imputati
1) IR ER, nato [...] a [...]
2) IR OL, nato [...] a [...]
3) RI ON PA CLAUDE, n. 20.8.23 Tunisi
4) SS RG, n.
4.7.34 a Macomer
nonchè dal P.G. nei confronti di RG RD,
n. 20.10.35 Cagliari,
Avverso la sent. in data 28.4.1988 della Corte di
Appello di Cagliari
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR.MA
Mod. 82 A. Spinosi Roma
.2.
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Roberto VI ALE
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sen tenzanei confronti di RD RG e per il ri-
getto dei ricorsi degli imputati con conseguente condanna degli stessi alle spese processuali Uditi i difensori Avv. Luigi Bacherini per il 1°,
2° e 4° ricorrente, nonchè l'avv. Gianfranco Anedda
per il RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17.4.1975 il Tribunale di Ca-
gliari dichiarava il fallimento della SpA PA
(Società Europea Lavorazione Plastici e Affini) con sede in Cagliari.
Lo stesso Tribunale in data 22.5.75 dichia .3.
rava il fallimento della SpA LA (Compagnia Euro
pea Lavorazione Articoli in Plastotecnica) e in da ta 4.7.75 dichiarava il fallimento della SpA CST
(Compagnia Sarda Turismo).
Le tre società orbitavano intorno ad un unico centro decisionale ed amministrativo costitui to dai fratelli ER, AN e OL PI, con un ruolo preminente del primo rispetto agli altri due:
1) La SpA MP era stata costituita il 16.8.1967,
ed aveva acquistato uno stabilimento industriale il
18.9.1968 dal fallimento della società IMPA SpA per l'importo di 250 milioni.
Nell'arco di un anno la PA aveva otte nuto dal Credito Industriale Sardo (CIS) un presti to per scorte di 110 milioni ed un contributo a fon do perduto della Regione Sarda di 100 milioni. Gli
Amministratori della PA erano allora ER PI
ras, EN PO e BE AN (presidente della SALPA, importante società francese operante nel settore delle materie plastiche).
Con domanda del 17.3.1969 aveva chiesto al C.I.S. un finanziamento per la costruzione nella
سلا area industriale di Cagliari di un complesso indu-
striale destinato alla produzione di materie plasti .4.
che.
L'11.7.1969 il Consiglio di amministrazio ne del CIS aveva deliberato la concessione di un mu tuo a tasso agevolato pari a 4800 milioni a fronte di una spesa preventivata di 6900 milioni, di cui
1500 persscorte.
Nell'agosto del 1970 la PA stipulò con la Sacori, società edile con sede in Cagliari, il
contratto d'appalto per la costruzione delle opere murarie con corrispettivo stabilito in 1.168 milioni,
il cui último stato di avanzamento porta la data del
28.12.1971. Nel 1972 iniziò l'attività produttiva della società che proseguì fino al settembre 1974,
allorchè le maestranze (circa 500 unità), proclamata un'assemblea permanente, occuparono lo stabilimento con l'interruzione totale della produzione fino alla Pdichiarazione di fallimento.
All'epoca della concessione del mutuo il capitale sociale della PA era di 54 milioni e ven ne elevato, a più riprese, fino a 5000 milioni essen do la PA a ciò tenuta dalla clausola di cui allo art. 2 del contratto di finanziamento che le impone va un rapporto stabile tra capitale sociale e quota di finanziamento da erogare, non inferiore al 30%.
2) In data 3.8.1972 il Consiglio di Amministrazione .5.
della IS SpA gruppo PI deliberò di promuovere la costituzione della LA SpA per la produzione di articoli di plastotecnica e di richiedere, per l'at tuazione del programma, un finanziamento di 250 mi-
lioni al tasso dell'8%, da restituire all'atto dello incasso dei crediti agevolati e dei contributi.
Fu così costituita la società LA SPA
il 3.8.1972 con capitale di £ 1.000.000 sottoscritto per il 98% dalla società IS e per il 2% da SS
RG, direttore amministrativo della PA.
Nel Consiglio di Amministrazione fu nomina to anche OL PI.
Il bilancio al 31.12.1973 chiuse con una perdita di esercizio per £ 35.364.618, mentre il capitale socia le era di un milione e tale rimase, nonostante l'ul teriore perdita registrata nel 1974 non inferiore a
£ 26.355.488.
Nel 1974 la LA ebbe a trasferire macchi nari, attrezzature, merci e materie prime alla PA,
creditrice della LA, alla quale la IS, azioni
sta della LA, aveva ceduto il proprio credito per anticipazione in conto aumento di capitale sociale pari a £ 103.526.772.
Ми La PA, a sua volta, trasferì tutti i predetti beni alla SpA SE di Botenza, società .6.
costituita dalla PA con la GEPI, la quale liberò
così la PA dal debito conseguente alla sottoscri zione del capitale sociale SE.
Allo svuotamento della società, dipenden te da tale vendita, seguì il suo fallimento in da ta 22.5.1975.
3) la C.S.T. Compagnia Sarda Turismo Spa, era stata costituita il 29.3.1962 con lo scopo di costruire,
1 acquistare e/o gestire alberghi.
Acquistò nel 1964 un terreno in agro di Villasimius
sul quale nel 1968 dette inizio alla costruzione di un albergo.
Le azioni furono emesse al portatore e convertite in nominative 1'11.2.1975 con emissione di certificati azionari intestati all'avv. PI e alla Società Servizio AL SpA, ma l'ingresso nel la società dell'avv. PI risale al 1972/73.
Infatti in questo periodo il consiglio di amministrazione fu sostituito da un amministratore unico nella persona di NO OL, che restò in carica dal 27.3.1973 al 18.2.1975, allorchè fu nomi nato al suo posto il rag. Enrico IS, anche lui di pendente della PA.
Dal 5.9.1973 ebbe inizio una serie di ope razioni tra la società C.S.T. e la società Hotel .7.
Biana e più precisamente l'esborso di 49 milioni da parte della prima per un preteso acquisto di azio ni della seconda ed alcuni finanziamenti per comples sive £ 64.000.000. Il fallimento della società fu dichiarato il 4.7.1975.
A seguito delle relazioni dei curatori dei fallimenti, delle tre società, il Procuratore
della Repubblica di Cagliari iniziava l'azione pe nale a carico di numerosi imputati, tra i quali gli attuali ricorrenti ed il RG RD per varie ipotesi di truffa aggravata ai danni del Credito
Industriale Sardo, di falso in scritture private e di bancarotta fraudolenta.
Vicende di particolare rilievo riguarda vano la PA:
Il 3.6.1975, in occasione delle operazioni di inven tario successive al fallimento, il curatore ed il cancelliere constatarono la presenza, in un casset to della scrivania occupata abitualmente da tale
MA, segretaria del direttore amministrativo
SS e del rag. IS, vari timbri, tre dei quali portanti, con diversi caratteri, la scritta tedesca
"Zur quittung"%3B due, con diversi caratteri, quella grancese "pour quittance"; undici la denominazione di varie ditte, tra le quali anche quelle di socie :
.8.
tà collegate con la PA. Nella stessa occasione furono individuate e descritte alcune fatture sospet te, di rilevante importo.
Aseguito dell'esame analitico dei singoli rapporti di fornitura, condotto sulla base delle scritture e dei libri contabili della PA, dei do cumenti provenienti da terzi e in particolare di quelli ritrovati presso il CIS, per avere un quadro complessivo rilevantte ai fini penali risultò
- -
che per ottenere la sesta erogazione, la PA ave-
va esibito ( ottenendo l'ammissione al finanziamento)
documenti di spesa per 1.441.559.273 lire, ma allo interno di queste, la sposa reale era stata, a quel la data, di sole £ 1.142.645.153, con una differen za in più di £ 298.914.120, somma ottenuta illecita mente producendo al CIS documentazione non corrispon dente al vero.
- Che per ottenere la settima erogazione, la PA
aveva allegato alla propria richiesta documenti di spesa per £ 1.047.794.950, ma di tali documenti so-
lo una parte erano veritieri e rappresentavano una spesa effettiva di sole £ 562.236.672, con un'ecce denza pari a ben £ 521.558.278.
- Che per la nona erogazione la differenza era tra i 670.821.496 di documentazione prodotta ed i 437. .9.
050.200 di spesa realmente sostenuta in relazione a quella allegata, con un'eccedenza di £ 133.771.996.
Con la nona erogazione il finanziamento era stato interamente corrisposto (£ 4.800.000.000).
Il contratto di mutuo prevedeva, quale ul teriore condizione per il finanziamento, l'aumento del capitale sociale e £ 1.500.000.000 ed il suo versamento in tempi e quantità tali da mantenere il rapporto tra capitale sociale versato e quota di finanziamento eroganda non inferiore a 0,30.
Apparentemente e cioè stando alle regi strazioni inserite nel libro soci la EL si ade guò sempre a tale clausola.
In realtà, in occasione della seconda ero-
gazione, a fronte di un capitale sociale registrato come versato in £ 799.300.000, i soci della PA
fecero affluire nella cassa della società, a tale)
titolo, solo £ 379.270.000, e cioè £ 420.030.000 in meno rispetto a quanto dichiarato.
Tale situazione non venne corretta, onde la stessa differenza si riscontrò ancora al termine delle operazioni di finanziamento. L'ultima colonna
My del prospetto redatto dal collegio dei periti speci fica la quota di finanziamento erogata in eccedenza,
rispetto a quanto prescritto nella disciplina con- .10.
trattuale, per effetto del fittizio versamento di capitale sociale.
Le operazioni che portarono a rappresenta re nei confronti del CIS, ma altresì di tutti i ter zi, una situazione diversa da quelle reale sono,
sinteticamente esposte, le seguenti:
1) Innanzitutto il versamento che sarebbe stato ese guito dalla PA a favore della ditta PPVM Plastic
di EF in data 27.7.70 per l'importo di DM 650.
500, corrispondenti a £ 112.230.000. Tale versamen to è registrato nella contabilità PA all'art. 3879 (31.8.70) "PVM a capitale sociale per £ 112.
230.000, quota sottoscritta dai soci per anticipo su fornitura macchinari 27.7.70". Senonchè dallo esame della contabilità SELPR, delle varie scrittu re contabili, della documentazione prodotta al CIS
ed al Casmez, degli elenchi riepilogativi delle spese oggetto di finanziamento e contributi, in so stanza da un'indagine condotta a vasto raggio, non
risulta che la PVM abbia mai conseguito alcuna for nitura a favore della PA.
Non trova inoltre alcun conforto nella restante documentazione PA e nelle registrazioni contabili che avrebbero dovuto dar atto della forni tura; poi smentito dall'operazione contabile del .11.
3.12.73.
Infine nessun documento è stato acquisito che valga a dimostrare il versamento dai soci alla società
PA di quei 112 milioni, la cui unica traccia è
nella registrazione in contabilità.
2) L'altra operasione ha caratteristiche pressochè
identiche. Dal libro soci risulta che il 9.12.1970
gli azionisti sottoscrissero per intero l'aumento del capitale sociale da 499 a 1.500 milioni di lire e versarono i 3/10 pari a £ 300.300.000.
Contabilmente l'operazione si inseriva nel preteso versamento di £ 307.800.000 eseguito dalla PA alla SACORI a saldo di due fatture del T
9.12.70 per dirispettivi importi di £ 93.600.000 e di £ 214.200.000. Per £ 7.500.000 il pagamento sa-
rebbe stato eseguito dalla stessa società e per £
300.300.000 sarebbero intervenuti direttamente i soci, sempre per contanti, a parziale esecuzione della delibera di aumento del capitale socialė.
L'istruttoria, condotta col rito, formale,
si concludeva col rinvio a giudizio degli imputati,
davanti al Tribunale di Cagliari per rispondere-per tei quanto interessa in questa sede-dei seguenti delit-
ti: PI OL, SS RG, RG RD:
-del reato p.p. dagli artt. 110 C.P., 223,216, 1° .12.
c. n.2 L. Fall. per avere, in concorso e di concerto tra loro e con altre persone, essendo PI OL
presidente, SS RG componente del Consiglio
d'Amministrazione, RG RD, sindaco della
Soc. per azioni LA, dichiarata fallita con senten za 22.5.75 del Tribunale di Cagliari, sottratto in parte i libri e le scritture contabili e per avere tenuto i libri e scritture contabili in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patri-
monio o del movimento degli affari, con lo scopo di procurare a sè ed ad altre persona da identificare,
in ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai cre ditori.
BE AN, EN UD PO, PI Alber
to, PI OL, PI AN, SS RG:
del reato p.p. dagli artt. 61 n. 7,110,112 n.1, 117
??
C.P., 223, 1° co. cpv. n.1,216,1° co. nn. 1,2; 219
L. Fall. 2621 C.C.; perchè in concorso e di conerto tra loro ed essendo BE AN, EN UD
PO, PI ER, PI OL, PI AN
amministratori della SpA PA dichiarata fallita
- ilcon sentenza del Tribunale di Cagliari 17.4.75,
SS dipendente della società, che aveva assunto l'appalto della costruzione dello stabilimento indu striale della PA: a) distraevano la somma di £ .13.
376.000.000 circa;
i primi cinque inoltre: b) falsificavano i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare un pregiudizio ai cre ditori;
c) esponevano nei bilanci e nelle scritture contabi li fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, registrando versamenti,
in conto aumento capitale sociale, per complessive lire 410.890.000 (di cui £ 307.800.000 il 14.12.70
e £ 112.290.000 il 27.7.70), somme in realtà mai ero gate.
Con danno patrimoniale di rilevante gravi tà.
PI ER e OL NO:
del reato p.p. dagli artt. 61 n.7,110 C.P. 216;
1° co. nn.1 e 2, 219 L. Fall. perchè in concorso e
in concerto tra loro, nelle rispettive qualità, il
OL di amministratore unico della SpA C.S.T.
(Compagnia Sarda Turismo), dichiarata fallita con sentenza 4.7.75 del tribunale di Cagliari, ed il Pi
flei ras nella veste di amministratore di fatto della predetta società e dell'Hotel Diana Majestic SpA di straevano, in più riprese, la complessiva somma di
£ 103.000.000 e falsificavano, allo scopo di procu : .14.
rarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili ef-
fettuando registrazioni non rispondenti al vero.
Al dibattimento si costituiva Parte Civile
la curatrice del fallimento della soc. PA, Luisel
la Garau;
i difensori dei f.lli PI eccepivano la nullità degli atti istruttori e dell'ordinanza di rinvio a giudizio per omesso deposito in cancelleria dei processi verbali dei sequestri eseguiti, dei do cumenti e delle altre cose sequestrate compresi quelli di cui ai corpi di reato n. 7742 e 7908 che erano stati distrutti nel giugno 1984; eccezione peraltro già tempestivamente sollevata nel corso dell'istruttoria.
L'eccezione veniva parzialmente accolta dal Tribunale con ordinanza in data 12.4.1985.
Riteneva il Tribunale che trattandosi di nullità relativa, era stata sanata dal deposito del la documentazione sequestrata in seguito, ai sensi dell'art. 372 C.P.P.
Preso atto, però, che dei 4 corpi di rea to custoditi presso l'Ufficio Istruzione, quelli di stinti coi nn 7742 e 7908 risultavano distrutti per chè erroneamente inclusi in un elenco di corpi di reato da distruggere%3B che la distruzione era avvenu .15.
ta alcuni mesi prima della data di deposito della ordinanza di rinvio a giudizio%;B che, pertanto, il
G.I. aveva fondato il suo convincimento non sul di-
retto apprezzamento dei dati che emergevano dai do-
cumenti, ma recependo le conclusioni dei periti;
che, perciò la motivazione dell'ordinanza era appa rente e quindi mancante%3B dichiarava la nullità della ordinanza di rinvio a giudizio e disponeva la tra-
smissione degli atti al G.I. per nuova valutazione delle prove a carico degli imputati.
Il G.I. emetteva nuova ordinanza di rin-
vio a giudizio in data 24.5.85 e, in ordine alla questione riguardante la nullità rilevava che era ormai sanata e che, comunque, i documenti di cui al sequestro avevano costituito oggetto della perizia contabile ed erano stati esaminati dai consulenti tecnici di parte, i quali avevano svolto le loro argomentazioni.
Quanto ai documenti contenuti nei due cor pi di reato n. 7742 e 7908, osservava che i documen ti custoditi di quest'ultimo (sequestrati presso la lly Banca Italo-Israeliana e riguardanti i rapporti in tercorsi tra la Banca ed ER PI, l'Hotel Dia
na Majestic spa, la Tonit spa, la PA e l'Inter-
conseil AL spa) non avevano consentito ai peri-i .16.
ti di Ufficio di rispondere ai quesiti riguardanti tra la soc. PA e le altre sopra indii rapporti cate.
In relazione ai documenti, invece, conte-
nenti nell'altro corpo di reato il n. 7742, che era no stati sequestri dai CC il 16.7.75 nello studio del dr. RG, rilevava il G.I. che:
1) i documenti che costituivano l'indicato corpo di reato erano stati oggetto di descrizione e di atten ta, scrupolosa disamina da parte del curatore del fallimento LA il quale a seguito del loro esame aveva depositato la relazione 31.7.75, tutta dedica libri ta alla decsrizione dei registri e dei loro contabi li da esso curatore direttamente eseguita;
2) che le relazioni dei curatori fallimentari, ai quali l'art. 30 della legge fallimentare attribuisce qualità di pubblico ufficiale allorchè riferiscono fatti conosciuti nell'esercizio dei loro compiti e rilevati negli atti, nei libri e nelle scritture c contabili, hanno valore presuntivo di veridicità e ben possono dunque costituire fonte indiretta di pro va rispetto alle situazioni che erano documentate negli atti distrutti, specialmente se si considera che le relazioni sonoddestinate ad esser verificate dal Tribunale fallimentare;
.17.
3) che la distruzione di tali documenti non aveva provocato, nel caso in esame, data la specificità
della situazione processuale, il venir menodelle fon ti di prova necessarie al fine della formulazione d del giudizio di merito.
Al successivo dibattimento la difesa dei
PI riproponeva l'eccezione e chiedeva fosse dichia rata nulla anche la seconda ordinanza di rinvio a giudizio e che le nullità, fossero sanate attraverso il compimento degli atti omessi in violazione dei diritti della difesa.
Il Tribunale con ordinanza in data 12.4.
1985 rigettava la eccezione ritenendo che i difensori fossero stati messi in grado, nel corso della peri-
zia contabile espletata nell'istruttoria, di eserci tare il diritto di richiedere al G.I. i provvedimen ti opportuni per rendere attuabile l'esercizio del diritto di difesa. Quanto ai documenti ormai distrut ti il Tribunale rilevava che nessuna doglianza potev va essere formulata, avendo il G.I. adottato autono me determinazioni il cui valore costituiva oggetto di discussione.
A conclusione del dibattimento, il Tribuna fles le, con sentenza in data 16.10.1985, dichiarava Pa-
riente PO UL UD, PI ER, PI .18.
OL, PI AN, SS RG, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi CE), HL)
e IM), unificati dal vincolo della continuazione quelli addebitati a PI ER, PI OL ed al
SS, con le attenuanti generiche per tutti rite nute equivalenti per PI ER, PI AN,
PI OL e il EN e prevalenti per il SS
e condannava PI ER alla pena di anni 4, mesi
3 di reclusione, PI OL e quella di anni 3, me si 2 di reclusione, PI AN e EN a quel la di anni 3 di reclusione, SS a quella di anni
2, mesi 8 di reclusione.
Visti gli artt. 28 e segg. C.P., dichiara
va PI TO, AN e OL, ed il EN
interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni
5%;
dichiarava i medesimi, nonchè il SS, inabilita-
ti all'esercizio di un'impresa commerciale e incapa ci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni%3B
dichiarava interamente condonate le pene inflitte a PI AN, al BE, al EN, al SS
ed all'Aramu e nella misura di anni 3 quelle inflit te a PI ER e PI OL%; dichiarava intera mente condonate le pene accessorie come sopra inflit .19.
te;
condannava inoltre, il EN, PI AN, PI
ras OL, PI ER, il SS, al risarcimen-
to, in solido, dei danni, da liquidarsi in separato giudizio a favore della curatela del fallimento del la società PA spa, nonchè alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della menzionata par te civile;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del
Paziente Щ Pretore, di PIdER, OL e AN, di Lise
sia RG, in ordine agli altri reati loro rispet-
tivamente ascritti, con le attenuanti generiche equi valenti alle aggravanti contestate, perchè estinti per prescrizione;
assolveva RG RD dal rea to ascrittogli per insufficienza di prove.
Avverso tale sentenza proponevano appello il P.M., gli attuali imputati ricorrenti e RG
RD. I PI impugnavano anche l'ordinanza di-
battimentale del 27.9.85
Nel merito tutti gli imputati chiedevano il proscioglimento e i condannati, in subordine, ri-
duzioni di pena. lle Con sentenza in data 28.4.1988 la Corte di
Appello di Cagliari, dichiarava estinti i reati at-
tribuiti a PI AN per morte del reo%; assolve 120.
va il RG dal delitto ascrittogli per non avere commesso il fatto e confermava la sentenza di primo grado nei confronti di ER PI, OL PI,
del EN e del SS, condannandoli in solido a rifondere le ulteriori spese alla Parte Civile.
In ordine alla eccepita nullità, rilevava la Corte che da parte degli imputati vi era stata una sostanziale acquiescenza che aveva sanato la nullità, ancor prima del deposito degli atti ex art
372 C.P.P., in quanto vi era stata nel corso degli interrogatori l'accettazione delle contestazioni che traevano origine dai fatti e dalle notizie che gli inquirenti avevano appreso dai documenti seque strati, onde la denuncia di nullità dell'ordinanza era infondata perchè prima ancora che intervenisse la sanatoria ravvisata dai giudici di 1° grado, vi era stata da parte degli imputati e dei loro difenso ri manifestazione tacita concludente di disinteres-
se alle notifiche degli avvisi del deposito in cam--
celleria dei documenti e delle cose sequestrate.
-------
-
La Corte prendeva comunque atto che l'impu gnazione non investiva l'ordinanza nella parte che riguardava il mancato deposito nella cancelleria dei corpi di reato erroneamente distrutti.
Pertanto rigettava l'eccezione. .21.
Nel merito riteneva:
1) capo H) quanto alla bancarotta relativa alla
PA: che al SS non era stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale, onde lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile delle ipote si sub B) e C) dell'imputazione; che l'ammontare della somma distratta dagli imputati attraverso la falsificazione dello stato di avanzamento era di £
137.723.802 e non di 376 milioni come ritenuto dal
Tribunale in base alla contestazione%3B che la prova della distrazione era costituita dalla falsa regi-
strazione contabile con la quale era stato attesta to che gli azionisti- che erano anche amministrato
ri- avevano provveduto (pagando con denaro proprio un debito della società) ad eseguire parzialmente
l'aumento di capitale sociale da £ 499.000.000 ad un miliardo e cinquecentomilioni, in tal modo ridu cendo in modo fittizio il patrimonio sociale;
che la responsabilità in ordine a tale reato del Parien
te, dei PI (ER e OL) e del SS era provata dall'accertamento che in epoca anteriore al
معلا fallimento, la PA aveva avuto a disposizione, at traverso il meccanismo del rimborso percentuale dei costi che si attestavano sostenuti per la costruzio ne dello stabilimento, denaro in misura superiore .22.
all'importo che era stato versato o comunque risul-
tava dovuto alla SACORI, denaro che non era stato rinvenuto nell'attivo fallimentare e che dalle regi strazioni delle scritture contabili non risultava essere stato utilizzato per fini sociali%; che, pro vata la distrazione, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che la PA avesse consegnato all'amministrazione fallimentare beni aventi un valo re di gran lunga superiore alla distrazione contesta ta%3 che il verbale 9.12.70 nel quale si dava atto h
che gli azionisti avevano sottoscritto per intero l'aumento del capitale sociale con il versamento dei tre decimi pari a £ 300.300.000 fatto che si pone-
va all'origine del disegno fraudolento - risultava
firmato dall'Amm. delegato EN%; che la responsa bilità del SS derivava dalla sue funzioni di di rettore amministrativo con potere di rappresentanza dato che a lui faceva capo il controllo di tutta la documentazione%3B che la responsabilitàdei PI era provata dalle posizioni di rilievo che avevano nel la società, onde erano all'origine di tutte le ini-
ziative della stessa;
che la bancarotta documentale di cui alla ipotesi sub B) del capo H) era desumibi le dai numerosi spazi in bianco esistenti sul libro giornale, da annotazioni fuori riga, significative .23.
di operazioni introdotte in contabilità in data as-
sai posteriore a quella apparente e dalle ripetute alterazioni effettuate col preciso intento di procu rare all'RC AL ed ai suoi soci un in-
giusto profitto ed un conseguente danno ai credito-
ri (in particolare le duplici fatturazioni emerse nelle indagini sui rapporti PA- Intercoseil Ital
lia- Beerstroff) e dalla comparazione delle fatture emesse dalla RC AL nel gennaio-febbra io 1972);
-che l'ipotesi di falso in bilancio contestato nel-
la lett c) del capo H), riguardante la registrazio-
ne di versamenti eseguiti dai soci con denaro pro-
prio in conto aumento capitale sociale per £ 410.
890.000, era provata sia dall'esistenza di un versa mento di £ 112.230.000 eseguito dai soci che risul-
tava, invece, registrato in contabilità per un anti cipo su una fornitura di materiali da parte della soc. P.V.M. Plastic di Krefeld, sia dall'inesisten za di un versamento di £ 307.800.000 che risultava dalla registrazione nella contabilità della PA ई
del versamento di tale somma a favore della soc. SA
CO.RI nel dicembre 1970, versamento del quale non vi era traccia nei libri contabili di questa società.
2) Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale .24.
contestata in relazione alla spa LA, riguardante la sottrazione di parte dei libri e delle scritture contabili e la tenuta dei libri e delle altre scrit ture in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ritene va la Corte%3B che l'eccezione di nullità derivante dalla mancanza tra gli atti depositati ex art. 372*
C.P.P., del corpo di reato n. 7742 (contenente i do+
cumenti sequestrati nello studio del RG) ed er-
roneamente distrutto, non era accoglibile, tenuto conto delle corrette conclusioni alle quali era pery venuto il G.I. nella ordinanza di rinvio a giudizio
Aggiungeva che la contestazione era in ogni caso ta le che la mancanza dei documenti costituenti il corpo di reato distrutto non aveva pregiudicato le difese degli imputati e non aveva fatto venir meno le fon-
ti di prova.
Che comunque, non vi era discussione sulla condi-
zione delle scritture contabili, riferita dal Cura-
tore, e sulla mancanza di parte di esse%; che l'inten zionalità della sottrazione di parte della documen-
tazione contabile e della caotica tenuta dei libri e delle altre scritture contabili emergeva dalla considerazione del fine di profitto ovvero del van-
taggio che si ripromettevano di ottenere gli ammini .25.
stratori della società GE occultando una delle operazioni posta in essere da questa società, che,
per il momento in cui avveniva, caratterizzato da sintomi di palese dissesto, poteva apparire illeci ta in quanto, alla sua apparente correttezza, face va riscontro una situazione reale che occorreva ma-
scherare perchè di fatto svuotava la società LA
di ogni contenuto.
Si trattava dell'operazione nella quale erano inter venute le società PA, IS e SE, che si era riflessa sulle indicazioni del bilancio al 31.12.
1975, di sottrarre definitivamente ai creditori del la LA la possibilità di realizzare, sui crediti che questa società avrebbe potuto vantare nei con-
fronti della PA, i loro diritti di garanzia, di procurare un profitto a quest'ultima società evitan dole l'esborso di denaro per il pagamento dei macchi nari e delle merci trasferiti alla SE a titolo di apporto nella misura del 30% del capitale socia le (la restante parte era della società GEPI) ed anche alla società IS consentendole di realizza re interamente il suo credito nei confronti della
LA senza la falcidia del riparto concorsuale.
Che il RG (Presidente del Collegio Sindacale
della società fallita la cui assoluzione per insuf .26.
ficienza di prove era stata impugnata sia dal preve nuto che dal P.M.) andava assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. A seguito di perqui sizione era stata sequestrata nello studio professio nale del commercialista varia documentazione della
LA, esistente in un contenitore recante la scrit ta LA, conservato in un armadio metallico posto nello studio personale del RG, quattro involucri,
celati dietro pacchi di stampati vari esistenti in un ripostiglio attiguo allo studio e con esso comu-
nicante.
Osservava la Corte che la documentazione rilevante ai fini della ricostruzione della situazione econo-
mica della LA nell'anno precedente la dichiarazio ne di fallimento era in piena evidenza nello studio del professionista;
che in ordine alla presenza del la documentazione rinvenuta nel ripostiglio (solo in parte rilevante) non spettava all'imputato prospetta re ipotesi che la spiegassero, non potendosi esclu-
dere che gli fosse stata recapitata in epoca succes siva e fosse sfuggita alla sua attenzione%3B che il dr.
RG si era dimesso dal collegio sindacale il 31.
7.1974, mentre l'operazione LA-PA-IS (che portò allo svuotamento del patrimonio della LA)
fu avviata nel settembre 1974%;B che da questa opera- .27.
zione avevano preso le mosse tutte le alterazioni che avevano "rivoluzionato" (l'espressione è del cu ratore) la contabilità LA;
che le irregolarità
contabili antecedenti il luglio 1974, e cioè "gli innesti ortopedici", non poterva escludersi fossero state effettuate dopo tale data%;B che in ogni caso non vi era prova che l'omissione del dovere di sor-
veglianza da parte del RG fosse stata strumenta 1
le al successo di un disegno fraudolento degli ammi nistratori.
3) Quanto alla bancarotta fraudolenta impropria con testata a PI ER in relazione al fallimento della CST SpA, per la distrazione della somma com-
plessiva di £ 103 milioni e per la falsificazione dei libri e delle scritture contabili, osservava la Corte che i fatti erano pacifici e che la deduzio ne dell'appellante (di essere creditore della socie tà e di avere richiesto l'estinzione parziale del debito, senza intenzione di frodare i creditori)
era irrilevante dato che nulla risultava in proposi
میلا to dalla contabilità delle società;B che le intenzio ni dell'imputato non escludevano il dolo%; che lo amministratore che si ripaghi dei suoi crediti ver so la società è in ogni caso responsabile di banca rotta per distrazione;
che erano provate la destina .28.
zione degli assegni della CST ad estinzione di obbli ghi del PI e non della società e le alterazioni delle scritture contabili della stessa%3B che il Tri
bunale aveva inoltre correttamente valutato tutte le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il PI ER era l'amministratore di fatto della fallita.
Avverso la sentenza della Corte di Appello
hanno proposto ricorso per Cassazione:
-il Procuratore Generale, che chiede l'annullamento con rinvio della decisione assolutoria riguardante il RG;
-gli imputati PI ER PI OL e SS
RG, che insistono nel riproporre la eccezione procedurale già sollevata nei precedenti gradi del giudizio e chiedono anche per altri motivi l'annulla mento della sentenza nei loro confronti%; e l'imputa :
to EN, che chiede l'annullamento della senten za per difetto di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata la eccezione procedu-
rale, sollevata sin dalla fase istruttoria dalla di fesa degli imputati (e riproposta col primo motivo in questa sede), riguardante la violazione degli artt. 304 quater e 372 C.P.P. derivante dall'omesso .29.
deposito in cancelleria, da parte del G.I. dei ver bali di sequestro nel corso della istruttoria e dei documenti e delle cose sequestrate, a conclusione dell'istruttoria.
I difensori degli imputati PI e SS
negano validità alla motivazione di rigetto dell'ec cezione offerta dalla Corte di merito la cui tesi sulla sanatoria ex art. 187 vecchio cod.proc.pen.,
verificatasi per la tacita accettazione degli effet ti dell'atto, presupporrebbe: 1) che gli imputati fossero stati a conoscenza di tutti i documenti se questrati all'atto degli interrogatori;
2) che at-
traverso fatti espliciti e concludenti avessero di mostrato di avere preso cognizionedegli atti e dei documenti sequestrati: presupposti entrambi insussi stenti, dato che, tra l'altro, alcuni sequestri fu rono effettuati dopo gli interrogatori degli impu-
tati.
La fondatezza di tali critiche non consen te di affermare che, nel caso in esame, vi sia sta ta tacita accettazione dell'omissione da parte de-
gli interessati.
W Devesi peraltro rilevare che, pur non essendo confi gurabile la sanatoria di cui all'ultima parte del
3° co. dell'art. 187 C.P.P., appare chiaramente con .30.
figurabile l'altra ipotesi di sanatoria, prevista nello stesso comma della citața norma.
Stabilisce infatti l'art. 187, 3° co., p.
parte (vecchio) cod. proc.pen. che la nullità di una atto è sanata se nonostante l'irregolarità, l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati.
Orbene, nel caso in esame, la nullità re lativa all'omesso deposito degli atti sequestrati
è stata sanata sia attraverso il deposito degli atti effettuato a conclusione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 372 C.P.P., sia attraverso la dichiarazio ne di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio pronunciata dal Tribunale con l'ordinanza in data
12.4.85.
Una volta depositati gli atti e retroces-
so il processo alla fase istruttoria, nessuna lesio ne dei diritti della difesa è più ravvisabile, es-
sendo stati gli imputati ed i loro difensori messi in grado di espletare, in tutta pienezza, la loro attività difensiva, dopo aver preso conoscenza di tutti gli atti del procedimento.
E' sintomatico, a tale proposito, che nes sun mezzo di prova sja stato richiesto dagli imputa ti o dai loro difensori, una volta ritornato il pro .31.
cesso nella fase istruttoria, sulla base della docu mentazione, dopo il deposito degli atti, ex art. 372
C.P.P.
Pertanto, essendo stato il deposito degli atti, sia pure tardivamente, effettuato ed essendo stata ripresa l'istruttoria dopo il deposito, deve ritenersi che l'atto abbia conseguito il suo scopo
(quello di portare a conoscenza di tutte le parti la documentazione sequestrata), onde la nullità,
derivante dalla violazione dell'art. 304 quater cod.
proc. pen., è stata sanata.
Vero è che l'annullamento non fu motivato dal tribunale con l'accoglimento della eccezione sol levata dai difensori in ordine al mancato deposito tempestivo dei provvedimenti di sequestro%; ma è pari menti vero che nulla di più avrebbe la difesa potu-
to ottenere, con l'accoglimento di quella eccezione,
se non la dichiarazione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio%3B annullata la quale, le parti vennero reintegrate nell'esercizio di tutti loro us diritti nella fase istruttoria.
l L'eccezione] pertanto, va rigettata.
Passando all'esame del merito, va osserva to che i difensori dei PI e del SS, col secon do motivo, lamentano il difetto di motivazione della .32.
sentenza impugnata e la violazione dell'art. 216
Legge Fall., in relazione alla distrazione dei be-
ni della PA (capo H) della rubrica.
Il Tribunale
- sostiene la difesa ave va ritenuto che gli imputati avessero distratto la somma di £ 376 milioni, entrata nella cassa della
PA ed ottenuta dal CIS attraverso un artifizio contabile, e che la somma sarebbe servita per copri re il mancato versamento di £ 410.890.000, dovuto dai soci per l'aumento del capitale. A seguito del le critiche mosse dalla difesa coi motivi di appel lo anche attraverso la produzione della perizia e-
stimativa redatta dai periti del fallimento, la Cor
te di Appello aveva ridotto la distrazione a £
133.723.802, questa essendo la somma che gli ammi nistratori della PA avevano avuto indebitamente dal CIS. Senonchè tale somma non era tale da soprire il presunto mancato aumento di capitale.
Chiedono, pertanto, l'annullamento con rin vio, della sentenza, affinchè sia consentito ai giu dici di merito di risolvere la contraddizione con una perizia.
Anche l'elemento soggettivo, inoltre se
condo la difesa è carente di dimostrazione dato che per la sussistenza del dolo generico è necessa- .33.
rio che il reo compia gli atti di distrazione con la consapevolezza che essi cagioneranno un danno o possibilità di danno alla massa dei creditori. Il
che non può dirsi nel caso in esame perchè all'epoca del fatto materiale la società non versava in stato di insolvenza e, a tale proposito, la Corte ha ames so di valutare la relazione redatta nel 1974 dalla
GEPI, dalla quale risulta che ancora nel 1974 la
PA aveva possibilità di riprendersi.
Entrambe le argomentazioni difensive era no state già prospettate davanti alla Corte di Appel
lo che le ha motivatamente disattese facendo appli cazione di principi giuridici constantemente ribadi ti da questa Corte in sede di legittimità.
Premesso che era stato accertato che in epoca anteriore al fallimento la PA aveva avuto a disposizione (attraverso il meccanismo di rimbor so percentuale dei costi che si attestano sostenuti per la costruzione dello stabilimento) denaro in mi sura superiore all'importo che era stato versato alla SACORI e che tale denaro non era stato rinvenu lly to nell'attivo fallimentare nè era risultato utiliz zato per fini sociali, la Corte di merito ne ha de-
dotto la prova della distrazione, non avendo gli im putati provato la concreta destinazione di quelle .34.
somme, non solo, ma avendo gli stessi artificiosamen te alterato l'esposizione contabile dei dati relativ vi ai rapporti "dare" e "avere" con la SACORI al fi ne di coprire la destinazione per fini extrasociali delle somme indebitamente percepite dal CIS.
Orbene, è giurisprudenza costante di questa
Corte (citata dai giudici di merito) che la destina zione legale dei beni di una società comporta una limitazione alla libertà di disporre dei beni medesi mi, limitazione che è tutelata da sanzione penale in caso di fallimento.
Ne deriva l'obbligo degli amministratori di una società fallita di dare conto della destina-
zione dei beni dei quali è accertata l'esistenza ne patrimonio societario.
Pertanto, nel caso in esame, è pienamente configurabile l'ipotesi di dolosa distrazione previ sta dall'art. 216 n.1 Legge Fallimentare.
A nulla rileva, in ordine all'elemento psicologico, la circostanza che il complesso indu-
striale creato dalla PA, secondo la valutazione degli ausiliari del Tribunale fallimentare, avesse un valore pari ad otto miliardi, dato che, a configu rare l'elemento soggettivo della distrazione, è suf ficiente il dolo generico, onde non è necessario .35.
che l'autore agisca colla consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che sia consapevole di depauperare il patrimonio della società.
D'altra parte, ove si accedesse alla tesi difensiva, si creerebbe una illogica disparità di trattamento (come ha giustamente osservato la Corte
di merito) tra condotte aventi pari disvalore socia le e morale.
Col terzo motivo, nell'interesse dei PI,
i difensori lamentano difetto di motivazione e viola zione dell'art. 216, 1° co. n.2 Legge Fall., in rela zione all'addebito della falsificazione dei libri e delle scritture contabili della PA.
In particolare la difesa sostiene che la ricostruzione della bancarotta documentale in rela-
zione alle operazioni intercorse tra la soc. PA
e la soc. INterconseil AL è messa in discussio-
ne dalla sentenza del Tribunale di Milanb che ha as solto perchè il fatto non sussiste l'amministratore unico della RC da un'imputazione di falso in bilancio, dato che affrontando la questione della veridicità delle fatture EE (secondo il G.I.
nell'ordinanza di rinvio a giudizio pagate non dalla
RC ma dalla PA) il Tribunale di Milano .36.
aveva accertato che le fatture risultavano, invece,
pagate dalla RC con regolare documentazio ne valutaria.
La motivazione della Corte di merito sul punto- sempre secondo la difesa mentre si diffon
de in ordine ad una mai contestata bancarotta patri moniale, nulla sostiene per dare conto della sussi-
stenza del reato contestato. Inoltre, dalla motiva zione della sentenza impugnata non si riesce a com-
prendere quale sia l'elemento oggettivo e quale il dolo specifico di illegittimo profitto o danno, in assenza di una situazione di insolvenza al momento del fatto.
La Corte di merito ha dedicato buona par-
te della motivazione alla bancarotta documentale ri guardante la PA, mettendo in luce, tra l'altro,
le duplici fatturazioni nei rapporti tra la società
fallita, la SI AL e la soc. tedesca
EE (gennaio-febbraio/72).
Dall'analisi dei fatti ha dedotto che la contabilità
della PA venne ripetutamente alterata con il pre ciso intento di procurare alla RC AL
ed ai suoi soci un ingiusto profitto con conseguente creditori della fallita, avendo gli ammidanno per
nistratori della PA utilizzato i rapporti con la .37.
RC per "gonfiare" i costi facendo riflui-
re su quella società gli utili che così venivano realizzati.
La corte ha esaminato anche la sentenza del Tribunale di Milano in data 20.2.1079 (irrevoca bile il 22.3.1979) colla quale l'amministratore del la RC AL era stato assolto per insussi stenza del fatto dal delitto di cui all'art. 2621
cod. civ. per avere riportato nel bilancio al 1972
costi di esercizio mai effettuati, per £ 332.028.000
relativi ad acquisti di progetti industriali e per
£ 248.784.500 per corrispettivi relativi a presta-
zioni di servizio.
Ed ha chiarito che la sentenza del Tribu
nale di Milano ha avuto ad oggetto i rapporti tra la RC AL e la EE, onde l'accer tamento giudiziale dell'inesistenza di esposizione in bilancio di fatti non rispondenti al vero in ordi ne a quei rapporti non postula un uguale giudizio
Ми per i rapporti PA-RC AL, che, oltre
alle fatture Beerstroff, avevano interessato anche le fatture del genn/febb. 1972, certamente duplica-
te.
Il ripetuto riferimento alla duplicazione delle fatture, singolarmente esaminate, e alla con- .38.
seguente falsificazione dei libri contabili, delimi ta con certezza, contrariamente a quanto sostiene la difesa, l'elemento oggettivo della bancarotta documentale. Quanto all'elemento soggettivo, esso viene individuato nel disegno inteso alla utilizza-
zione dei beni sociali per finalità diverse da quel le cui erano destinati, con conseguente diminuzione patrimoniale, sorretto dalla consapevolezza di danno per la massa dei creditori. Anche qui, perciò, del
tutto inconferente è l'osservazione della difesa se condo la quale l'impugnata sentenza, mentre motiva in ordine ad una mai contestata bancarotta patrimo-
niale, nulla contiene per dare conto della sussisten za del reato contestato.
D'altra parte, è doveroso osservare che ben può il dolo specifico richiesto dal n.2 dello art. 216 Legge Fallimentare (lo scopo di recare a
sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pre-
giudizio ai creditori) essere desunto dalla accertata circostanza della utilizzazione dei beni sociali per finalità diverse da quelle cui erano destinati,
anche se tale circostanza non è stata contestata come ipotesi autonoma di reato. Rilevante, ai fini della configurazione della bancarotta fraudolenta documentale per falsificazione, è la sussistenza .39.
dell'elemento soggettivo quale richiesto dalla nor ma.
Col quarto motivo la difesa dei PI de duce difetto di motivazione e violazione degli artt
2621 cod. civ. e 223 Legge Fall., in relazione allo addebito della registrazione, nei bilanci e nelle scritture, di versamenti dei soci in conto aumento capitale sociale per complessive £ 410.890.000, in realtà mai erogata (ultima parte del capo H)
Osserva la difesa: che l'inesistenza di conferimenti con denaro proprio è inconcludente in quanto i versamenti in conto capitale non entrano a fare parte del capitale sociale;
Che la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito non è fondata;
Che, comunque, anche secondo tale ricostru zione, un versamento in conto capitale vi fu, anche
se non attraverso il versamento di denaro da parte dei soci, onde sotto il profilo contabile non vi fu esposizione di fatti non corrispondente al vero.
Che la Corte d'Appello ha omesso di moti
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vare sull'elemento soggettivo che, i giudici di pri mo grado, avevano individuato nella necessità di di mostrare un aumento di capitale per ottenere i finan ziamenti del CIS, come da contratto di mutuo, ma
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- .40.
che in realtà tale aumento non era necessario, aven do la PA abbastanza del suo capitale anteriore al mutuo.
In realtà, nella motivazione della impu-
gnata sentenza vengono esaminati analiticamente i versamenti che sarebbero stati eseguiti dai soci di
£ 112.230.000 e di £ 307.800.000, per giungere alla conclusione che si tratta di versamenti fittizi.
Tale ricostruzione, immune da vizi logici o errori giuridici, non può essere censurata in que sta sede.
Quanto all'elemento soggettivo già nella sentenza di primo grado era stata evidenziata la vo lontà degli imputati di ingannare sia i terzi in ge nerale (dato che si dava atto dell'esistenza di un capitale sociale, in realtà inesistente) sia in par ticolare il CIS, dato che l'avvenuto versamento
-dell'aumento di capitale sociale era la condizione contrattuale perchè la PA potesse ottenere le ero gazioni del 29.12.72 edell'11.5.73, rispettivamente di £ 340 milioni e 380 milioni.
Nessun obbligo incombeva sul giudice di ap pello di motivare sul punto, non avendo la difesa,
nei motivi di gravame, mosso doglianze in proposito.
Del tutto infondate, infine, appaiono le .41.
tesi difensive riguardanti i versamenti in conto capitale e la natura giuridica del reato previsto dall'art. 2621 C.C. nell'ipotesi di sopravvenienza del fallimento (art. 223 L. Fall.).
L'affermazione che versamenti in conto capitale non entrerebbero a far parte del capitale sociale (onde l'inesistenza di conferimenti con da naro proprio sarebbe inconcludente e la falsa atte-
stazione in bilancio sarebbe irrilevante), oltre ad essere apodittica, contrasta col principio generale,
penalmente tutelato proprio dall'art. 2621 cod. civ.,
riguardante l'obbligo di veridicità delle scritture e dei bilanci incombente sugli amministratori della società.
In ordine alla tesi, poi, che le falsità
documentali non sono, in sostanza, che reati socie tari gravati da una condizione di maggior punibili-
tà per il fallimento, questa Corte non può che riba dire quanto già ripetutamente affermato in proposi-
to e correttamente recepito dalla Corte di merito.
My L'ipotesi di falso in bilancio seguita dal fallimento della società, considerata nel secon do comma, n. 1 dell'art. 223 R.D. 16.3.42 n. 267
(Legge Fall.), non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo titolo di reato .42.
che si inquadra nel paradigma della bancarotta frau dolenta impropria. Infatti, l'indicata disposizione di legge fa riferimento esplicito ai fatti (non ai
[reati) preveduti dalle norme del codice civile: non considera cioè, il reato di falso in bilancio (per punirlo più gravemente in caso di fallimento), ben-
sì il fatto della falsificazione del bilancio socie tario, commesso dagli amministratori, direttori gene rali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite, per punirlo come bancarotta fraudolenta.
Ciò anche perchè nella legge fallimentare è insito il concetto che la sopravvenienza del fallimento qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che,
altrimenti, sarebbero soggetti ad una qualificazione giuridica diversa (v. Cass. Sez. I sen 3813 del 20.
1.87, conf. Mass. n158929; conf Mass n 145875%; conf
Mass n 112512; conf Mass n 107848).
Col V motivo la difesa di PI OL e
SS RG deduce difetto di motivazione e viola zione dell'art. 216, 1° co. n.2 Legge Fall. in rela zione all'addebito di sottrazione di parte dei libri e delle scritture contabili della SpA LA e della tenuta della contabilità della società fallita in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio. .43.
Sostiene la difesa che il riconoscimento da parte della Corte della mancanza, negli imputati,
dello scopo di frodare i creditori e della inesi-
stenza di contraffazioni ed alterazioni, rende ca-
rente l'elemento soggettivo della sottrazione (es sendo richiesto il dolo specifico) e rende insussi stente l'elemento oggettivo della seconda ipotesi.
Di qui la non configurabilità del delitto contesta to.
Entrambe le affermazioni difensive possono essere definite manipolate (e quindi sostanzialmen te non corrispondenti al vero). Infatti esse si leg gono nella motivazione della sentenza, ma con rife rimento a fatti di cui è stata esclusa la rilevanza penale.
In relazione ai due addebiti contestati,
invece, si legge testualmente nella motivazione che
"gli elementi riferiti dal curatore (che li ha con statati personalmente) che attengono alla numerazio ne progressiva e/o palesano una formazione della contabilità ufficiale avvenuta dopo molti tentativi ed in data assai successiva a quella apparente, de
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pongono quanto meno per l'esistenza di una consape volezza, che ciò avrebbe reso impossibile la rico- struzione del patrimonio e del movimento degli af .44.
fari". Ciò in relazione all'elemento oggettivo del la bancarotta documentale per la caotica tenuta di libri e scritture.
Più oltre, in relazione al dolo specifico della sottrazione: "L'intenzionalità della sottra-
zione di parte della documentazione contabile e del la caotica tenuta dei libri e delle scritture, fatti certi nella loro esistenza e nella loro rilevanza..
emerge dalla considerazione del fine di profitto ov vero del vantaggio che si ripromettevano di ottene re gli amministratori della società LA occultan do una delle operazioni poste in essere da questa società".
Pertanto, le deduzioni difensive in ordine alla bancarotta documentale riguardanti la LA,
sono totalmente infondate.
Col VI motivo la difesa deduce difetto di motivazione e violazione dell'art. 216 L. Fall. in relazione all'addebito mosso a PI ER di ave re nella sua qualità di amministratore di fatto del la SpA C.S.T. (Compagnia Sarda per il Turismo) di-
stratto la somma di£ 103 milioni e falsificato libri e scritture contabili effettuando registrazioni non corrispondenti al vero (capo I).
Sostiene la difesa che i giudici di meri- .45.
to avrebbero travisato il fatto quando hanno ritėnu
to PI ER amministratore di fatto, dato che dalla documentazione e dalla transazione effettuata con la curatela, si desume solo che l'imputato era finanziatore della società (C.S.T.) fallita. Rileva
inoltre la difesa, in relazione alla bancarotta pa trimoniale, che l'annotazione dell'acquisto delle azioni dell'Hotel Diana nei libri sociali della CST
rendeva il contratto pienamente provato ai sensi dell'art. 2710 cod. civ.%;B onde non è contestabile che la società (CST)avesse acquistato dal PI Al
berto le azioni dell'Hotel Diana Majestic per lire
44 milioni%3B e che, sul punto vi è totale carenza di motivazione nella sentenza della Corte d'Appello.
In verità i giudici di merito hanno moti vato il punto riguardante il ruolo svolto da PI
ER nell'amministrare di fatto la spa C.S.T.
facendo richiamo sia all'attività svolta dallo stesso sia a varie deposizioni testimoniali (DD,
CH e AT). A fronte dei precisi elementi di prova evidenziati, la generica affermazione di-
fensiva sulla esistenza di un travisamento di fatto,
non appare idonea a riproporre il riesame del ruolo del PI, tanto più che l'attività di finanziatore di costui, evidenziata dal difensore, non appare af .46.
fatto in contrasto con quella di amministratore di fatto.
La Corte di merito ha inoltre dedicato ampia motivazione al trasferimento delle azioni dell'Hotel Diana Majestic e, rilevata la esistenza
"di una macroscopica contraffazione attuata nel li bro socì" della soc. Hotel Diana, ne ha tratto la conclusione che l'annotazione era stata trascritta nel libro soci in epoca successiva alla dichiarazio ne di fallimento (luglio/75) da soggetti che aveva no interesse ad avallare un'annotazione fittizia.
Pertanto, anche tale motivo è da ritenere infondato.
Coi motivi successivi (VII e VIII) la di fesa lamenta: la violazione dell'art. 219 L. Fall.
per avere la Corte omesso qualsiasi motivazione sul la configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale rilevante%3B carenza di motivazio-
ne sulla richiesta di riduzione della pena: travisa mento di fatto della motivazione con la quale è sta ta rigettata la richiesta di dichiarazione di pre valenza delle attenuanti sulle aggravanti.
La difesa sostiene carenza di motivazione sull'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. .47.
tato l'incidenza della presunta distrazione ( di £
133 milioni, avvenuta nel 1970/71 per la PA e di
£ 80 milioni per la CST) sulla ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
Senonchè, correttamente, il giudice di appello ha affrontato il problema risolvendolo alla luce dei principi fissati da questa Corte in subiec ta materia, stabilendo che nei reati fallimentari il concetto di gravità del danno scaturisce dall'in tero comportamento commissivo ed omissivo del falli to e che il danno patrimoniale, deve essere valuta-
to con riferimento all'entità del passivo, dovendosi tenere conto delle dimensioni dell'impresa, della natura delle sue operazioni, nonchè del pregiudizio complessivo subito dalla massa dei creditori in con seguenza dei contestati fatti commissivi ed omissi-
vi (v. Cass. sez V, 28.1.85, ric. Giust.). E3 facen do riferimento ai dati relativi all'entità del pas sivo della società fallita (in particolare, il passi vo della PA ammonta a £ 19.373.264.749, a fronte di un attivo di 6 miliardi e mezzo circa) ha valuta to il danno patrimoniale di rilevante gravità.
Del pari correttamente ed ampiamente moti vata appare l'impugnata sentenza in ordine al riget to delle richieste di riduzione della pena e di bi- .48.
lanciamento delle circostanze, sia in relazione al la posizione dei PI che a quella del SS.
Non può, pertanto, essere censurato in questa sede il potere discrezionale del quale ha fatto uso la
Corte di Appello.
Il difensore di EN PO Paoul
UD, nei due motivi di ricorso deduce la viola-
zione dell'art. 475 n 3 C.P.P. e la violazione dello art. 69 C.P.P.
Sostiene che nessuna motivazione è stata fornita dalla Corte di merito per respingere i due argomenti addotti con l'appello e fondati su dati obbiettivi estremamente rilevanti a dimostrazione della estraneità dell'imputato ai fatti contestati gli e cioè che: 1) i timbri falsificati recano la dizioni "pour quittance" che è solo la traduzione maccheronica dell'italiano "per quietanza" e che mai sarebbe stata usata da un francese;
2) l'imputa to RG SS, conoscitore delle vicende della
PA, si limita ad attribuire le responsabilità
all'avv. PI, il che significa che non aveva argo menti per chiamare in causa l'ing. EN.
Sostiene, inoltre, che la Corte di merito,
nel rigettare la richiesta di dichiarazione di pre valenza delle attenuanti generiche ha omesso di va .49.
lutare un elemento decisivo e cioè che l'imputato non era socio della PA, a differenza dei coimpu tati PI e BE, onde se ha davvero commesso
-
qualche reato, lo ha fatto non nell'interesse pro-
prio ma di terzi.
Chiede, perciò, l'annullamento dell'impu gnata sentenza.
Il ricorso non è fondato, in quanto i giu dici di merito hanno preso in considerazione entram bi gli argomenti difensivi ed hanno precisato che il verbale nel quale si da atto che il 9.12.1970
gli azionisti avevano sottoscritto per intero lo aumento del capitale sociale da £ 499 milioni a li re un miliardo e 500 milioni col versamento dei tre decimi pari a £. 300.300.000 fatto che è all'ori
-
gine del disegno fraudolento
- risulta firmato dall'Amm. delegato EN e che la prospettazione difensiva sulla falsificazione delle firme del ricor rente o di un suo errore, dovuto a scarsa conoscen-
za della lingua italiana, non è provata in alcun mo do.
Quanto alla omessa valutazione della qua lità di socio della PA, va rilevato che rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di meri to individuare le circostanze rilevanti nell'ambito .50.
dell'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazio ne della pena e del bilanciamento tra le circostan ze aggravanti e quelle attenuanti.
Resta da esaminare la posizione del dr..
RG sul quale grava l'addebito della bancarotta documentale in relazione al fallimento della LA
SpA.
Il dr. RD RG commercialista,
aveva ricoperto la carica di presidente del colle-
gio sindacale della LA, collegio che il 9.5.1974
aveva presentato le dimissioni;
nel collegio sinda cale subentrato, erano stati sostituiti due dei tre membri, mentre il RG aveva conservato la carica di presidente sino al 31.7.74 quando lo stesso si era nuovamente dimesso per essere nominato liquida tore della società, successivamente fallita, il
22.5.75
Alle ore 17,30 del 15.7.1975 venne perqui i sito lo studio del commercialista.
Nel corso della perquisizione vennero rin venuti e sequestrati.
1) in un armadio metallico posto nello studio per-
sonale del RG un contenitore in cartone contras segnato con il n 12 recante la scritta "LA", che
risultò contenere il piano dei conti della società, .51.
situazioni contabili al 30.4.74, al 31.7.74, al 31.3
74, al 30.6.74, copia del bilancio al 31.12.72 ed al
31.12.73, manoscritto della situazione patrimoniale al 30.8.74 e al 28.2.75, copia in carta libera del bilancio al 28.2.75.
2) in un ripostiglio attiguo a detto studio e con es so comunicante, celati dietro pacchi di stampati va ri, n 4 involucri, precisamente:
a) un pacco avvolto in carta da zucchero color gri-
gio, legato con spago, assicurato con carta adesiva,
recante la dicitura "pratiche variexx dott. RG
LA", che risultò contenere proposte di commissio ne, lettere varie, fatture, parcelle professionisti e relative ritenute d'acconto, rimborsi spese dipen denti, pratiche riguardanti i dipendenti, copie den nuncia redditi rivalsa 1973;
b) una scatola di cartone chiusa con carta adesiva e legata con uno spago, recante la dicitura "prati-
che LA varie x dott. RG" che risultò contene re lettere varie, minute libri IVA, copia bilancio
سلا al 31.12.73, tratte protestate, un libro IVA dei cor rispettivi bollato, libro fatture fornitori, libro cespiti ammortizzabili bollato l'11.8.72, libro ma gazzino bollato l'11.8.72, uno scadenziario ed un libro protocollo, un blocco notes con elenco clienti L .52.
ed una elencazione di costi senza indicazione delle relative date%;
c) un plico avvolto in carta da zuechero color gri gio e legato con spago, recante la dicitura "prati che varie x dott. RG LA" che risultò contene re lettere varie, un blocco per comunicazioni inter ne, moduli contabili, un libro paga, un libro buoni acquisto materiale, cartellini contabili vari, una prima nota cassa Buffetti utilizzate parzialmente per sole n 4 pagine d) una scatola di cartone legata con spago recante la dicitura "LA tabulati x dott. RG" che risultò contenere un registro IVA acquisti da pag 1
a pag 48 recante le operazioni del gennaio 1973 al dicembre 1974, un registro IVA vendite da pag 1 a pag. 37 contenente le operazioni dal gennaio 1973
al dicembre 1974, libro giornale contabilità genera le in vari blocchi: da pag 1 a pag 49 contenente le operazioni dell'esercizio 72/73%; le pagg 50/51 del libro giornale bollato contenente gli artt dal n.1
al N. 158 del 1974 (operazioni di apertura); le pagg
74/75/76 del libro giornale bollato contenenti le operazioni dal 30.8.74 al 31.12.74%; vari fogli di giornale contenenti prove di contabilità 1974; situa zione conti al 31/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, .53.
1 30/8, 30/9 anno 1974; situazione conti ott/dic.1972;
situazione conti da gennaio a dicembre 1973.
Nella relazione in data 26.2.76 il curato re riferiva che, pur essendo stato ricomposto, at-
traverso i dati ricavati dai documenti sequestrati nello studio del RG, il libro giornale, era im possibile procedere ad una esauriente ricostruzione della contabilità per via della incompletezza della documentazione: rilevava, inoltre, la mancata convo cazione dell'assemblea straordinaria per assumere i provvedimenti conseguenti alla perdita di eserci zio di £ 35.364.618, evidenziata nel bilancio al
31.12.73, che aveva determinato la perdita integra le del capitale sociale di £ 1 milione e alla quale
---
si era aggiunta la perdita dell'esercizio successi vo,
Di qui l'addebito al RG del concorso nella bancarotta documentale. L'imputato veniva pro sciolto dai giudici di primo grado per insufficien za di prove (decisione appellata anche dal P.M) e,
تیلا dalla Corte di secondo grado, per non aver commesso il fatto.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Pro
curatore Generale chiedendo l'annullamento della de cisione assolutoria nei confronti del RG perchè .54.
viziata da difetto di motivazione e violazione dello art. 40, 20 co. e 43 Cod.pen.
Il P.G. ha suddiviso i motivi a sostegno dell'impugnazione in due parti: la prima riguardan-
te l'addebito relativo alla tenuta della contabili tà in guisa da non rendere possibile la ricostruzio ne del patrimonio, la seconda relativa alla sottra-
zione dei documenti contabili.
In relazione alla prima sostiene che la condanna del PI e del SS per quel fatto vizia per contraddittorietà l'assoluzione del RG, dato che la responsabilità di quest'ultimo deriva dallo avere questi, nella sua qualità di presidente del
Collegio Sindacale, omesso coscientemente di impedi re chela contabilità LA fosse tenuta in modo così
"disinvolto".
Sostiene il P.G. che gli ampi poteri ispet tivi e la funzione di controllo dell'organo sindaca le, fanno si chè l'omesso esercizio di tali poteri-
doveri abbia diretta incidenza causale sul verificar si della bancarotta patrimoniale ai sensi dell'art
40 C.P., dato che "non impedire un evento che si ha l'obbligo g. di impedire, equivale a cagionarlo".
Inoltre, non può essere escluso il dolo,
rispetto alla fattispecie in esame, tutte le volte .55.
in cui il Collegio Sindacale (o il sindaco) abbia consapevolmente omesso di esercitare i doveri impo-
stigli dalla legge (in particolare dagli artt. 2446
e 2447 C.C.) con la previsione della conseguente probabile tenuta da parte degli amministratori, anche a causa della sua condotta omissiva, dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del mo vimento degli affari, allo scopo di procurare a sè
-
o adualtri un ingiusto profitto e di recare pregiudi zio ai creditori.
La Corte ha poi omesso di considerare le dichiarazioni di SS RG, PA AN (ammi nistratori della PA) e di IS Enrico che ripor-
tano la cessione dei macchinari della società all'a prile 1974 quando il RG era ancora Presidente
del Collegio sindacale;
nonchè le dichiarazioni del lo stesso imputato dalle quali è desumibile che egli ebbe a redigere atti per conto della società anche dopo il 31.7.1974.
lley Infine, buona parte delle irregolarità contabili riguardanti le registrazioni antecedenti il luglio
1974 non possono essere state materialmente compiu te dopo tale data, stante le modalità di funziona-
mento della macchina elettro-contabile. .56.
Nella seconda parte dei motivi, riguar danti l'addebito della sottrazione parziale di libri e scritture, il P.G. rileva:
- la contraddittorietà della motivazione quando as-
solve il RG stante la irrilevanza dei documenti rinvenuti e sequestrati nel suo studio, mentre con danna il PI e il SS per la sottrazione rite-
nendo rilevanti ai fini della contabilità quegli stessi documenti.
il vizio logico della motivazione e violazione dell'art. 216, 1° co. n 2 L. Fall. sul punto non
| potendosi ritenere irrilevanti "copie e minute" di documenti contabili di società fallita.
- il travisamento del fatto, dato che alcuni degli atti sequestrati erano documenti originali, stilati in forma definitiva e che furono i documenti rinve nuti presso il RG e non quelli consegnati uffi cialmente al curatore come affermato in motivazio
- che consentirono di accertare le modalità di ne cessione dei macchinari della fallita l'omessa va lutazione delle dichiarazioni dello imputato nelle varie fasi del procedimento, dichiarazioni dalle quali si desume con chiarezza che lo stesso ha men tito.
Sostiene infine il P.G. che le omissioni
------
- .57.
antidoverose e la sottrazione di parte delle scrittu re contabili sono psicologicamente tra loro comple-
mentari perchè riflettono entrambe l'unico ruolo as sunto dal RG all'interno degli interessi del gruppo PI.
Il ricorso del P.G. è fondato.
Al RG è stato contestato di avere (in concorso e di concerto con PI OL e SS Ser
gio), nella sua qualità di membro del collegio sinda cale della LA, sottratto parte dei libri e delle scritture contabili della fallita e tenutoi libri e le scritture contabili in guisa da non rendere pos sibile la ricostruzione del patrimonio della società.
Con riguardo all'ipotesi della tenuta del la documentazione, si pone, perciò, preliminarmente il problema giuridico attinente alla responsabilità
penale dei membri del collegio sindacale per concor so nella bancarotta fraudolenta documentale posta in essere dagli amministratori di una società falli 11
ta, quando gli stessi abbiano omesso dolosamente di esercitare gli ampi poteri-doveri di controllo ed ispettivi attribuiti al collegio ed al singolo com-
ponente dell'art. 2403 cod. civ.
Incidenter tantum va rilevato che contra-
riamente a quanto avveniva nel codice di commercio .58.
(art. 863), la legge 16.3.42 n. 267 in corrisponden za con l'accrescimento dei poteri loro attribuiti,T
indica quali soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 223 e 224, anche i sindaci e cioè i componen-
ti dell'organo (il collegio sindacale) cui spetta il controllo di legittimità e di merito, sulla ammi nistrazione della società.
Come affermato dalla più autorevole dottri
Ina penalistica, requisiti essenziali per la configu rabilità del concorso dei sindaci nella responsabili tà penale degli amministratori sono:
1) l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare la irregolarità
(nella specie riguardanti la documentazione sociale)
2) nesso di causalità tra le omissioni e ciascuna del le fattispecie previste nell'art. 216 (nella specie tra le omissioni e la tenuta caotica della contabili tà)
3) il dolo riferito alla fattispecie realizzata da gli amministratori (nel caso in esame, alla tenuta by caotica della contabilità); Volontà che può esse-
re sia diretta sia eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale.
Al fine di valutare la configurabilità .59.
dell'ipotesi criminosa come sopra delineata al Sor
gia, appare anzitutto necessario individuare con chiarezza la situazione in fatto, tenendo conto del le censure mosse dal Procuratore Generale in ordine alla contraddittotietà della motivazione a travi samento dei fatti.
Si è già riferito in narrativa che episo dio centrale nella vita della LA SpA fu la ces-
sione dei macchinari, attrezzature, merci e materie prime della stessa alla PA la quale, a sua volta,
trasferì tutti i predetti beni alla SpA SE di
Potenza, (società costituita dalla PA con la GE
PI).
L'accertamento della data nella quale ta le cessione si era verificata è stato ritenuto de cisivo anche dai giudici di appello secondo i quali
"qualsivoglia addebito che attenga ad una delittuo sa tenuta dei libri e delle scritture contabili della LA si muova al RG, deve essere riferi to al periodo anteriore al 31.7.1974, data nella quale il RG cessò dalla carica di membro (presi dente) del collegio sindacale".
I giudici di appello hanno ritenuto anche:
che l'operazione LA-PA-SE venne avviata nel mese di settembre 1974; che l'affermazione dei .60.
giudici di primo grado secondo i quali gli interven ti correttivi della contabilità conseguenti a quel la operazione erano stati fatti prima dell'agosto
1974 era totalmente sganciata da qualsivoglia ele mento processuale;
che la data dell'operazione (il settembre/74) era provata dalla documentazione.
Senonchè, la Corte di merito ha omesso di valutare,
come ha giustamente rilevato il Procuratore Genera
le, elementi di prova decisivi come le dichiarazio ni sul punto dell'amministratore della LA (RG
SS) e delle testimonianze dell'amministratore della SELAP (AN PA) e del contabile della
PA (Enrico IS).
1) SS RG (che redasse tardivamente il 28.2.
75 le due fatture concernenti la vendita dei macchi nari e dei valori di esercizio alla PA, di cui era direttore amministrativo), interrogato dal cu-
ratore fallimentare dr. Cesare Murgia in data 1/7/
75 ebbe a dichiarare testualmente: 21 intorno al aprile-giugno 1974 si sono accordati i fratelli Pi
ras con la GEPI per erigere uno stabilimento a Po-
tenza (soc. SE)".
2) PA AN, amministratore della PA, esami
nato come teste dal curatore in data 27.6.75, ebbe
a confermare la data indicata dal SS circa la .61.
vendita dei macchinari e degli altri beni alla SEL
PA, assumendo testualmente: " nulla posso dire della gestione LA: in particolare, nulla posso dire della sorte dei macchinari che, per quanto ho appreso, furono inviati a Potenza verso il mese di aprile del 1974, per essere consegnati ad una nuo-
va società, la SE, alla quale doveva partecipa-
re la PA per una quota" (cfr £g 70 esame PA
AN).
3) che anche il rag. IS Enrico, contabile della
PA, che negli ultimi anni sin interessò delle aziende ad esse collegate (fra le quali la LA),
esaminato dal Curatore in data 2.7.75 confermò la predetta data, rilevando testualmente: "Sono entra to nella PA nel giugno/74.. avevo anche esamina to la posizione della LA che, al momento del mio ingresso (giugno/74), aveva praticamente già cessa to di esistere come unità operativa, risultando mancanti dallo stabilimento di Macchiareddu i mac-
سا chinari e le attrezzature di produzione, che mi dis sero già trasferiti a Potenza presso la soc. SE,
dove la PA aveva una partecipazione del 30%
(cfr. esame IS Enrico fg. 72)
Tali dichiarazioni consentono di ritene-
re provato, perciò, che la cessione dei beni della .62.
LA fu realizzata nell'aprile/giugno 1974 quando:
il RG era ancora nell'esercizio delle sue funzio ni di Presidente del Collegio Sindacale. Ed è sinto matico che proprio in tale periodo (maggio 1974) si ebbero le dimissioni del collegio sindacale, dopo le quali si ebbe la sostituzione dei due componenti,
ma rimase in carica proprio il RG (sempre come presidente) sino alla fine del luglio/74.
Nè, come ha affermato la Corte di merito
è possibile prestare fede alla data della cessione dei beni LA (sett/74) rilevabile dalla contabili tà, dato che, come la stessa Corte riferisce in nar rativa, il curatore, nella sua relazione del 26.2.
76 aveva evidenziato che, a distanza di 6 mesi dal rinvenimento dei documenti nello studio del dott.
RG pur essendo stato ricomposto attraverso i da ti da detti documenti ricavati, il libro giornale,
sussisteva l'impossibilità di procedere ad una esau riente ricostruzione della contabilità stante la incompletezza e la inaffidabilità della documentazio ne.
Va inoltre notato che lo stesso curatore delia LA, dopo un attento esame della contabilità
della fallita, anche alla luce della documentazione sequestrata presso il RG, era pervenuto alla .63.
conclusione che la vendita dei macchinari era avve-
nuta sin dalla metà del 1974, mentre le relative .
operazioni erano state introdotte nella contabilità
1975.
La consapevolezza della cessione dei beni
LA e della difformità delle contabilizzazioni ri spetto alla realtà da parte del RG è stata pro spettata sin dal primo momento, nella già citata re lazione, dal curatore della LA secondo il quale la situazione non poteva essere ignorata dal dr.
RD RG "perchè, contemporaneamente egli ri vestiva la carica di sindaco della SpA SE e ben conosceva che i macchinari della LA erano stati consegnati alla SE dalla SELAP e costituivano il controvalore della sottoscrizione azionaria della stessa PA nella SE". E va sottolineato che an che tale elemento (la carica di sindaco della SE
e contemporaneamente di presidente del collegio sin dacale della LA) che consentiva al RG "una visione a tutto campo" della situazione, non è sta-
to preso in considerazione dai giudici di merito.
5
Ne consegue che persistenti e consapevoli risultano le omissioni del RG che: 1) mai eser-
citò i suoi poteri di controllo quale presidente del
Collegio sindacale per denunciare le macroscopiche 5927
.64.
irregolarità nella tenuta della contabilità sociale delle quali era consapevole anche perchè verificate si nel corso del suo incarico di membro del collegio sindacale;
2) non ottemperò all'obbligo di convoca-
re l'assemblea straordinaria impostogli dagli artt
2446 e 2447 cod. civ. in conseguenza della perdita del capitale sociale (nel bilancio al 31.12.1973
della LA risultava una perdita di esercizio di £
35.264.618, onde si era verificata la perdita inte grale del capitale sociale della LA (che era di un milione); circostanza questa, ben presente allo imputato (come risulta dal verbale del suo interroga torio al G.I. del 7.4.83)
Il tempestivo doveroso (ai sensi degli artt 2403, 2404 e 2405 Cod. Civ.) intervento dello imputato nella sua qualità di presidente del colle-
gio sindacale avrebbe certo impedito che la LA
si riducesse ad un guscio vuoto e che la contabilità
della stessa fosse platealmente manipolata.
Di qui, il neso causale tra il comportamento omissi vo dell'imputato e la realizzazione della condotta criminisa degli amministratori della società, confi gurabile ai sensi dell'art. 40, 2° co. cod. pen.
Al travisamento dei fatti e all'omessa va lutazione di elementi di prova decisivi consegue lo .65.
annullamento sul punto dell'impugnata sentenza.
Va aggiunto che la Corte di merito, nono-
stante non ne avesse l'onere (avendo assolto l'impu tato per non avere commesso il fatto), ha affronta to anche il problema dell'elemento soggettivo ed in particolare la configurabilità nel caso di specie :
del dolo eventuale.
Questa Corte, non può che ribadire la giu risprudenza consolidata in materia di dolo diretto e dolo indiretto (alternativo o eventuale)
Nel dolo eventuale si considerano voluti non solo i risultati che l'agente abbia posto come fine ultimo dell'azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza del proprio comportamento.
Ciò avviene non solo ogni qual volta tali risultati appaiono certi, ma altresì quando appaiono probabili.
Se, malgrado ciò, l'agente, perseverando nella sua azione, ne accetta il rischio, così dando una adesio ne di volontà al loro verificarsi, è ben configura-
bile il dolo eventuale (v. Cass. sez. I, 17.3.80,
5786, Siniscalchi)
Pertanto, non può essere esclusa la confi
.
5
gurabilità del dolo eventuale nell'ipotesi in cui un membro del collegio sindacale abbia consapevolmente omesso di esercitare i doveri impostigli dalla legge .66.
con la previsione della conseguente tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili da parte degli amministratori ed abbia accettato il rischio che,
anche a causa della sua condotta omissiva, venisse posta in essere la bancarotta fraudolenta documenta le.
Passando ora all'esame dell'altra ipotesi di bancarotta documentale (la sottrazione di parte della documentazione della società) contestata al
RG, va rilevato che palese è la contraddittorie tà della motivazione sul punto, denunciata dal Pro-
curatore Generale.
La Corte di merito, infatti, ha ritenuto gli amministratori della LA responsabili della sottrazione di tutti i documenti della società rin-
venuti il 15.7.75 e sequestrati nello studio del dott. RG (parte si trovavano nello studio perso onale dell'imputato, in un armadio metallico e parte in un ripostiglio attiguo e comunicante collo studio
"accuratamente celati da stampati vari" come riferi to nel verbale di perquisizione).
L a decisione (ormai irrevocabile dopo il rigetto del ricorso degli amministratori) è motivata sulla base della intenzionalità della sottrazione,
tendente ad occultare la cessione dei beni della .67.
LA alla PA, a sottrarre ai creditori la possi bilità di realizzare i loro diritti sui crediti che la LA vantava nei confronti della PA e a pro curare un profitto a quest'ultima evitandole l'esbor so di denaro per il pagamento dei macchinari e delle merci trasferiti alla GESAL;
nonchè, della rilevan-
za dei documenti sottratti che avevano consentito al curatore di ricostruire l'operazione della cessio ne dei beni alla SELAP.
Appare subito evidente come tali argomenta zioni siano in pieno contrasto con quelle poste a base dell'assoluzione del RG, fondate sulla tesi che i documenti custoditi nell'armadio metallico po sto nello studio dell'imputato fossero ininfluenti trattandosi di "copie e minute" di atti allo stesso
_ consegnati nel marzo/75 perchè esaminasse la possi bilità di scioglimento della LA.
Come ha giustamente osservato il Procura
tore Generale, la condanna degli amministratori pre suppone necessariamente che i documenti sequestrati lls nello studio del RG fossero stati occultati per sottrarli agli organi della procedura concorsuale,
laddove l'assoluzione del possessore di quei documen ti, esclude che ciò sia avvenuto.
D'altronde, è giurisprudenza di questa .68.
Corte che anche la sottrazione di copie e minute condotta idonea a configurare l'ipotesi di bancarot ta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 co
1 n.2 Legge Fallimentare (da ultimo v. Cass.sez. V,
25.9.86).
Va ancora rilevato che appaiono travisate anche le circostanze addotte dai giudici di appello per escludere la possibilità di un accordo tra gli amministratori ed il RG.
Ha affermato la Corte di Appello che "un accordo con il SS e/o con il PI OL per occultare documentazione compromettente, avvenuta in epoca vicina alla dichiarazione di fallimento,
avrebbe dovuto riguardare soprattutto quei documen ti nei quali erano registrate le operazioni di chiu sura dell'esercizio 1974 e di apertura dell'esercizio
1975, operazioni artificiose ed intese a mascherare l'evvenuto trasferimento dei macchinari e delle mer ci alla PA ed i movimenti dei conti relativi ai rapporti di dare-avere con questa società%; documen-
ti che invece erano tra quelli consegnati al curato re". (sent. fg.162).
Senonchè, dalle relazioni del curatore risulta il contrario e cioè che i documenti, ai qua li i giudici hanno fatto riferimento per dimostrare .69.
il loro assunto, non erano fra quelli consegnati al curatore, ma furono invece sequestrati nello studio dell'imputato.
Nella relazione del curatore in data 5.7.
75, risultano specificati i documenti che gli erano stati consegnati al momento della dichiarazione di fallimento: il libro verbali assemblee, libro verba li Consiglio d'Amministrazione, libro soci, 2 libri del collegio sindacale, libro inventari, un libro compensi a terzi;
una situazione su libro non bolla to, al 28.2.75, un bilancio alla data del 28.2.75
ed un "preteso" libro giornale.
In tale ultimo libro mancavano non solo tutte le registrazioni relative ai periodi anteceden ti il 1974, ma anche quelle successive al 31.7.74,
le prime 15 registrazioni del 1974 e quelle dal n.
493 al n 637.
Il curatore afferma esplicitamente che man ca una situazione di apertura e che "vi è la certez za della sottrazione ed alterazione delle scritture contabili, al fine di non lasciare ricostruire la contabilità della società". lley Va sottolineato che la relazione reca la data del 5.7.75 e che dieci giorni dopo il 15.7.75,
perquisito lo studio del RG, vennero sequestrati .70.
i documenti in discussione che consentirono di indi viduare l'operazione di cessione dei beni della CE
LAP.
Pertanto, in accoglimento del ricorso del
P.G. anche in relazione all'ipotesi della sottrazio ne di parte dei libri e delle scritture sociali del la LA, la impugnata sentenza va annullata con rinvio ai giudici della Corte di Appello di Roma per la nuova valutazione della posizione del RG.
Al rigetto del ricorso di PI ER,
PI OL, EN PO UL UD e SS
RG, consegue la condanna degli stessi al paga-
mento in solido delle spese processuali. I citati ricorrenti vanno inoltre condannati ciascuno, al pa gamento di una somma di denaro a favore della Cassa
delle ammende che si ritiene congruo fissare in £
500.000 ciascuno.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di EN PO UL UD,
PI ER, PI OL e SS RG e condan na costoro in solido al pagamento delle spese pro-
cessuali e ciascuno di essi anche della somma di £
500.000 a favore della Cassa delle ammende.
Annulla l'impugnata sentenza nella parte relativa alla assoluzione di RG RD, con .71.
rinvio del giudizio alla Corte di Appello di Roma
per nuovo esame.
Il Presidente
Dott. GIUSEPPE MARESCA
бигу шам Il Consigliere estensore
ATA IN CANCELLERIA Dott. RA MA
Шате DEPOSIT IA R oggi, 24 50 1949 LE
E IL CANCELLIERE C N A C I Pasquez D E R O M
Tiziana 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
219 L. Fall. perchè la Corte di merito non ha valu