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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/11/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n. 450 / 2017 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa SI SO,
premesso che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa SI SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2017 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Rosa
ATTRICI
1 di 15
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Napolitano
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Francesco Diacovo
D' (C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._5 difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Viola
CONVENUTI
(C.F. P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Traverso
US (C.F. – P.IVA ), in persona del legale CP_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
NO RO
VI PI (C.F. ) C.F._6
(CF. Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) Parte_4 C.F._8
(C.F. ) Parte_5 C.F._9 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Cosentino
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_7 C.F._10 procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Gallo
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_8 C.F._11 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Sardo
(C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_9 C.F._12
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_6
NI NF e IO NF
2 di 15
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_7 C.F._13
NA ZI
RZ CH
(C.F. ) CP_10 C.F._14
(C.F. ) CP_11 C.F._15
(C.F.: ) CP_12 C.F._16
(C.F. ), in qualità di eredi di Parte_8 C.F._17 Pt_7
, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv. GI Rende e
[...]
GI DR TI, domiciliate come in atti
INTERVENUTI
cui è stata riunita la causa iscritta al n. 3720 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2017 pendente
TRA
(C.F. Parte_9 C.F._18
(C.F. ) Parte_10 C.F._19
(C.F. ) Parte_11 C.F._20
(C.F. Parte_12 C.F._21
(C.F. ) Parte_13 C.F._22
(C.F. ) Parte_14 C.F._23
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Grisolia e Fabiola C. Filomia, domiciliati come in atti
ATTORI
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Napolitano, domiciliata come in atti
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Mazzotta, domiciliato come in atti
DOTT. D' (C.F. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Viola, domiciliato come in atti
3 di 15
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio l , il dott. Controparte_1 Controparte_13
ed il dott. esponendo:
[...] Controparte_2
- che, in data 30.01.2004 la madre, , era stata ricoverata presso Controparte_14
l'Ospedale di Castrovillari, Reparto di Chirurgia Generale, con diagnosi di “calcolosi della colecisti” e in data 17.02.2004 era stata sottoposta ad intervento chirurgico con diagnosi di “colecistite acuta empiematosa litiasica”;
- che nonostante le cure e la terapia somministrata, le condizioni della stessa erano peggiorate e pur essendo stata sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico, la paziente in data 01.03.2004 era deceduta a seguito di collasso cardiocircolatorio;
- che era stato instaurato procedimento penale, con imputazione di omicidio colposo,
a carico dei dott.ri e , conclusosi con sentenza del Controparte_2 Controparte_13
Tribunale Castrovillari n. 122/12 che aveva riconosciuto la responsabilità penale degli imputati, condannandoli alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
- che avverso la predetta sentenza gli imputati aveva proposto appello e la Corte
d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1704/2014 del 24.11.2014, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni civili;
- che il dott. ha proposto, altresì, ricorso in Cassazione e con sentenza n. CP_13
12679/2016 del 02.02.2016 la Corte aveva rigettato il ricorso;
- che l'improvvisa e traumatica perdita della madre, ancora in giovane età (56 anni), aveva causato alle attrici notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali.
Parte attrice ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di: “condannare i suddetti convenuti, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di
della somma di €.310.000,00, in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di €.330.000,00 e di della somma di Parte_3
€.360.000,00, o di quelle maggiori o minori di risulta, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore”.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, quinto comma c.p.c. alla data del
02.10.2017.
4 di 15
La convenuta si è costituita in giudizio Controparte_1
mediante comparsa di costituzione depositata in data 05.05.2017, con la quale ha contestato tutto quanto ex adverso riportato, deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto;
in ogni caso, in via preliminare, la predetta convenuta ha dichiarato di voler chiamare in garanzia la Società di Assicurazioni YDs of London e la
[...]
. CP_15
Nel merito, l' oltre a contestare il quantum debeatur, ha dedotto l'inefficacia CP_16 della sentenza penale nei suoi confronti e ha concluso chiedendo: “- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi: la , in persona del legale Controparte_17 rappresentante pro-tempore, con sede in C.so Garibaldi 86 – 20121 – Milano e la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_15 in Via Clerici n. 14 – 20121 – Milano. - nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice nei confronti dell perché Controparte_1
priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa Assicurazioni YDs of London e a tenere Controparte_15
indenni la convenuta del risarcimento del danno da corrispondere CP_18 alle parti attrici. – In linea ulteriormente subordinata, nell'eventualità di condanna, condannare i Dott.ri e al risarcimento di tutti quegli Controparte_13 Controparte_2
importi che alla convenuta potranno essere addebitati o sarà CP_18 costretta a pagare in dipendenza del presente giudizio. – Condannare chi di ragione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio atteso che
l è stata costretta a resistervi. – in ogni caso, con vittoria di Controparte_19
spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore”.
Con provvedimento del 26.06.2017, il giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei predetti terzi e ha conseguentemente differito la prima udienza al 12.01.2018.
Con comparsa depositata in data 01.09.2017, si è costituito in giudizio il dott.
, il quale, in via del tutto preliminare, ha eccepito la Controparte_13 nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza e in via subordinata, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto e ha sostenuto che nella vicenda dovevano ritenersi coinvolti anche il dott. – il Parte_6
quale, in qualità di Primario del Reparto di Chirurgia del nosocomio di Castrovillari, si
5 di 15
era assunto la responsabilità delle scelte terapeutiche della – nonché gli CP_14
altri colleghi in servizio che avrebbero partecipato alla cura della pazienti e cioè i dott.ri , IE VI, CP_8 Parte_4 Parte_7 CP_6
, , , chiedendo di
[...] Parte_5 Controparte_2 Controparte_7
essere autorizzato alla chiamata in causa degli stessi.
Il dott. ha concluso quindi chiedendo al Tribunale di: “1) In via preliminare, CP_13 dichiarare – per le motivazioni di cui in narrativa – la nullità dell'atto di citazione avversario;
2) Subordinatamente, ma sempre in via preliminare – per le motivazioni di cui in narrativa – rigettare la domanda attrice nei confronti del deducente convenuto perché infondata in fatto ed in diritto;
3) più subordinatamente, previa chiamata in garanzia dei dottori;
IE VI;
CP_8 Parte_4 Pt_7
; ; ;
[...] Controparte_6 Parte_5 Controparte_2 CP_7
della sig.ra , quale erede del dott.
[...] Controparte_9 Parte_6
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche nei confronti del dott. , condannare i predetti terzi chiamati a rivalere il dott. di CP_13 CP_13
ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal presente giudizio a titolo risarcitorio ed anche con riferimento alle spese di lite. 4) ancora più subordinatamente, previa chiamata in garanzia dei dottori CP_8 Pt_4
; IE VI;
; ;
[...] Parte_7 Controparte_6 Parte_5
; e della sig.ra quale erede Controparte_2 Controparte_7 Controparte_9
del dott. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Parte_6 attorea anche nei confronti del dott. , accertare l'apporto causale che il CP_13 deducente convenuto ha avuto nell'eziologia dell'evento e, per l'effetto, limitare percentualmente la responsabilità di quest'ultimo, contenendo il risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo, condannando i predetti terzi chiamati a tenere indenne il dott.
, in tutto o pro quota responsabilitatis, da qualsivoglia conseguenza CP_13
patrimoniale negativa a titolo risarcitorio od anche a titolo di spese di giustizia derivante dal presente giudizio, per la parte eccedente la quota percentuale di responsabilità ascritta a quest'ultimo. Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge”.
Con provvedimento del 12.09.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa dei predetti terzi, confermando la prima udienza per il 12.01.2018.
In data 10.11.2017 si è costituito in giudizio il terzo chiamato dott. il CP_8 quale ha eccepito la prescrizione del diritto e dell'azione di garanzia svolta nei suoi
6 di 15
confronti atteso che il dott. , pur avendo avuto contezza del procedimento a CP_13 suo carico all'atto della costituzione di parte civile degli eredi della defunta, non avrebbe esercitato l'azione di garanzia nel termine di prescrizione di 10 anni, così che l'azione si sarebbe estinta.
Nel merito, il terzo chiamato ha eccepito la non opponibilità degli accertamenti CP_8
penali e della relativa sentenza ai soggetti che non vi avevano partecipato, evidenziando che la non era stata mai sottoposta alle sue cure, in quanto CP_14 la stessa sarebbe stata monitorata solo dai medici che avevano eseguito l'intervento e ha così concluso: “[…] si rileva che nessuna responsabilità possa farsi risalire al dott. e, comunque, nell'inconcessa ipotesi che una pur minima CP_13
responsabilità gli possa essere attribuita, di certo non potrà essere tenuto indenne o garantito dal convenuto , per non avere questi né partecipato CP_8 all'intervento chirurgico, né avuto alla sua attenzione la defunta, che era solo ed esclusivamente seguita, in concomitanza della sua turnazione, dal Primario e dall'equipe che aveva proceduto all'intervento. Si chiede, pertanto, che l'azione proposta contro il Dott. venga rigettata per manifesta infondatezza. In CP_13 subordine che l'azione di garanzia venga disattesa stante la sua plateale infondatezza oltre ad essere la relativa azione prescritta. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa depositata in data 28.11.2017, si è costituita in giudizio CP_9
, nella qualità di unica erede del dott. la quale ha
[...] Parte_6
contestato la domanda promossa dalle attrici perché generica ed indeterminata, nonché quella di chiamata in garanzia perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c.
La terza chiamata ha sostenuto l'infondatezza dell'azione e ha chiesto di CP_9 poter chiamare in causa, al fine di essere garantita e manlevata, l
[...]
che garantiva il rischio professionale del dott. nonché di Controparte_20 Pt_6 essere manlevata dall della quale Controparte_1 quest'ultimo era dipendente e ha così concluso: “1) accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2935 e 2937 C.C.; 2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dr. all'epoca dei fatti dipendente Pt_6 dell e naturalmente della deducente, con Controparte_1
conseguente provvedimento di estromissione dal processo;
3) accogliere la richiesta
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di chiamata in garanzia, formalmente proposta a mezzo del presente atto difensivo, della , che garantiva il rischio da responsabilità civile del Dr. Controparte_20
e dell , della quale il professionista Pt_6 Controparte_1
era dipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 106 cpc, previo differimento dell'udienza di comparizione, al fine di essere manlevato dai chiamati in garanzia nella ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità del dante causa della deducente;
4) Nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile e comunque destituita di fondamento, con condanna delle attrici e del dr. , CP_13
chiamante in garanzia, al pagamento di spese, diritti e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
In data 20.12.2017, si sono costituiti in giudizio gli , i quali - Controparte_4
dopo aver specificato che la comparsa era finalizzata esclusivamente alla difesa degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_4
1600357 (la Polizza) – hanno eccepito:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificato dall'
poiché non contenente, neanche in forma riassuntiva, l'atto di CP_18
citazione iniziale notificato dalle parti attrici;
- la carenza di copertura della polizza invocata nel caso di specie, poiché la struttura assicurata avrebbe provveduto a denunciare il sinistro in data 13.10.2009 allorquando l'efficacia della polizza (contratta su basi claims made), avente decorrenza dal 17.05.2007 al 30.06.2009, era ormai spirata.
- la prescrizione dei diritti dell'Assicurata ex art. 2952 c.c. e la prescrizione dei diritti delle attrici ex art. 2947 c.c.;
- nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte nei confronti dell' . Controparte_1
La terza chiamata Assicurazione ha, quindi, concluso chiedendo: “[…] previe le opportune pronunce e declaratorie, previa la declaratoria di nullità dell'atto di chiamata in causa notificato, previa la declaratoria di prescrizione dei diritti della
ex art. 2952 cod.civ. e dei diritti delle attrici ex artt. 2947 – 2043 c.c.: - in Parte_15
via preliminare, accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui al contratto di assicurazione n. 1600357 e conseguentemente rigettare la domanda di condanna in manleva formulata da nei confronti degli CP_18
che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Controparte_4
assicurazione n. 1600357; - in ogni caso, rigettare integralmente le domande svolte
8 di 15
dalle parti attrici nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto
e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti degli che hanno CP_18 Controparte_4
assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1600357; in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di
e di rigetto delle eccezioni di coperta formulate nella comparsa di CP_18 costituzione e risposta, dichiarare l'obbligo di manleva di quegli Controparte_4
che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1600357
[...]
esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti di franchigia, franchigia aggregata e massimale, e previa applicazione occorrendo dell'art. 1910 cod. civ. nei confronti di altri assicuratori coinvolti in causa, espressamente dichiarando il diritto di regresso di quegli che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_4
contratto di assicurazione n. 1600357 eventualmente escussi nei confronti di detta compagnia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Con comparsa depositata in data 22.12.2017 si è costituita in giudizio
[...]
, eccependo: CP_15
- in via preliminare, la nullità della citazione del terzo, avendo l Controparte_18 omesso di esplicitare nell'atto di citazione per chiamata di terzo l'originario atto di citazione delle attrici, non consentendo ad di conoscere integralmente i fatti CP_15
e di esperire una compiuta difesa;
- sempre in via preliminare, la prescrizione ex art. 2952, comma 2 c.c. del diritto alla garanzia assicurativa, poiché a fronte del decesso di , occorso Controparte_14 nell'anno 2004, l di non aveva mai inteso denunciare il sinistro ad CP_18 CP_1
nonostante la pendenza del processo penale, facendolo per la prima volta CP_15 con la notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo nel presente giudizio;
- in via subordinata, l'inoperatività temporale della polizza sottoscritta con
[...]
in relazione al decesso della;
CP_15 CP_14
- in ulteriore subordine, la non operatività della garanzia prestata da CP_15
per preconoscenza del sinistro;
[...]
- la tardività nella denuncia di sinistro con conseguente perdita del diritto all'indennizzo (in base all'art. 9 della polizza).
La predetta terza chiamata ha inoltre dedotto l'esistenza del massimale e della franchigia contrattualmente previsti e dopo aver contestato i danni richiesti sia iure
9 di 15
proprio che iure ereditatis dalle attrici, ha eccepito la prescrizione del diritto attoreo, nonché il difetto del nesso causale tra la condotta professionale contestata ed il danno e ha concluso chiedendo: “
1. in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di e, per Controparte_15
l'effetto, estrometterla dalla causa. Vinte le spese;
2. sulla domanda di garanzia impropria, dichiarare prescritto ai sensi dell'art.2952 comma 2 c.c. il diritto alla garanzia assicurativa azionato dall contro il concludente assicuratore. CP_18
Vinte le spese;
3. sempre sulla domanda di garanzia impropria, in subordine, dichiarare l'inoperatività temporale della polizza n. ITOMM1502039/G07 e per
l'effetto rigettare la domanda di garanzia impropria così come svolta dall
[...]
contro
Vinte le spese;
4. ancora sulla domanda di garanzia CP_18 CP_15 impropria, in subordine, escludere l'operatività della garanzia ai sensi dell'art.1 della polizza e delle disposizioni, da quest'ultimo richiamate, degli artt. 1892 e 1893 c.c., nonché ai sensi dell'art. 24 sempre della polizza e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia impropria svolta dalla Vinte le spese;
5. sempre sulla CP_18 domanda di garanzia impropria, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per tardività nella denuncia del sinistro. Vinte le spese;
6. nel merito, in via principale, dichiarare il diritto attoreo perento per prescrizione. Vinte le spese;
7. in subordine, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite;
8. in ulteriore subordine, liquidare il risarcimento secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce
e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno. Spese come per legge;
9. in ipotesi 8), in via principale, escludere, per tutti i motivi illustrati, l'operatività della polizza CP_15
azionata ovvero, in subordine, circoscrivere la manleva, con ripartizione tra le sussistenti coassicurazioni indirette ex art.1910 c.c., sino a concorrenza del massimale pattuito pari ad € 5.000.000,00 per sinistro ovvero alla minor somma che residuerà al tempo del pagamento dal massimale annuo di € 30.000.000,00, previa applicazione della franchigia fissa € 100.000,00 per ogni sinistro. Spese come per legge”.
Con provvedimento del 04.01.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta da con conseguente differimento della prima Controparte_9
udienza al 07.05.2018.
10 di 15
Con comparsa depositata in data 05.01.2018, si sono costituiti in giudizio i dott.ri
VI IE, , e , i quali Controparte_6 Parte_4 Parte_5 hanno eccepito la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'azione di risarcimento danni e hanno chiesto: “[…] dichiarare infondata, e quindi rigettare la domanda attrice accertando e dichiarando l'avvenuta prescrizione del diritto di azione del Dott.
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”. CP_13
In data 17.04.2018, si è costituito in giudizio il dott. , il quale, Controparte_7
impugnando e contestando integralmente tutto quanto ex adverso eccepito, in via preliminare, ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa di terzo, poiché privo dei requisiti di legge;
nel merito, ha eccepito la propria estraneità rispetto ai fatti di causa nonché l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno nei suoi confronti ed ha così concluso: “- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa del terzo proposta da parte convenuta per i motivi di cui sopra meglio eccepiti ed argomentati;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta estraneità del Dott. rispetto ai fatti Controparte_7 di causa e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare
l'effettiva responsabilità dell'odierno terzo chiamato e definire la quota di responsabilità vertente in capo al medesimo;
- per l'effetto: accertare e dichiarare
l'effettivo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patiti dalle odierne attrici, chiedendo sin d'ora disporsi C.T.U. tecnica finalizzata a definirne sia l'effettivo importo eventualmente dovuto, sia la ripartizione dello stesso rispetto alle parti processuali;
- senza rinuncia a quanto sopra: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione nei confronti del Dott. sia della domanda risarcitoria Controparte_7
promossa dalle odierne attrici, sia della chiamata di manleva avanzata dal Dott.
ai danni dell'odierno terzo chiamato per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, CP_13 disporre l'estromissione dell'odierno terzo chiamato dal presente giudizio;
- Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 04.05.2018, si è costituito in giudizio il dott.
il quale si è opposto a tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo Controparte_2 di aver svolto una funzione assolutamente marginale durante l'intervento chirurgico
(III Operatore), risultando estraneo ad ogni decisione e dopo aver contestato il quantum della pretesa risarcitoria ha concluso chiedendo di: “[…] rigettare in toto, in
11 di 15
quanto infondata, sia in punto di fatto che di diritto, l'azione di risarcimento danni esperita dalle , e . In via gradata, ritenere non Parte_1 Pt_2 Parte_3
responsabile il Dott. della condotta operatoria in quanto ogni Controparte_2
decisione ed attività in tal senso e conseguenza è da ascrivere al primario e primo operatore Dott. e non certamente al terzo operatore. In via gradata, ed in Pt_6
ogni caso, nel denegato caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata, limitare la condanna solo alla somma effettivamente provata e quantificata e graduarla alle singole colpe dei convenuti, nonché chiede Controparte_2 espressamente di essere tenuto indenne, garantito ovvero manlevato dall
[...]
e, per l'effetto, sentire condannare essa Controparte_1 CP_1 all'eventuale risarcimento d i tutti danni a qualsiasi titolo o ragione liquidati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto difensore quale anticipatario”.
In data 06.05.2018, si è costituito in giudizio anche il dott. , il quale, Parte_7 preliminarmente ha eccepito l'irregolarità e/o nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificatogli, la nullità dell'atto di citazione e della chiamata in causa per l'assoluta genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in capo alle istanti ed anche al chiamante in garanzia.
Nel merito, il Dott. ha eccepito l'inopponibilità delle risultanze del Pt_7
procedimento penale nei suoi confronti e ha contestato qualsiasti profilo di presunta e indimostrata sua corresponsabilità nell'evento e ha concluso chiedendo: “In via preliminare: rilevare la nullità/irregolarità della notifica dell'atto di citazione, per tutti i motivi di cui al cap. I); Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della conseguente chiamata in causa per tutti i motivi di cui al cap. II); Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per tutto quanto dedotto al cap. III); Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. all'epoca dei fatti dipendente dell Parte_7 [...]
, con conseguente estromissione dal processo;
Nel merito: Controparte_1
rigettare la domanda attorea, nonché la chiamata in causa di terzo poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
12 di 15
Al giudizio è stato riunito il procedimento iscritto al n. 3720 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017 con il quale , Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
e hanno convenuto in giudizio, per i medesimi fatti, l Parte_14 [...]
ed i dott.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_13
, chiedendo di: “[…] accertare, dichiarare e condannare: 1) l
[...] CP_18
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 2) il Dottor
[...] CP_2
3) il Dott. , in solido al risarcimento dei danni
[...] Controparte_13
patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza della morte del proprio congiunto, avvenuta dopo una lunga agonia e trasmissibile iure ereditario, come meglio specificati in atto di citazione, quantificati in complessivi € 1.980.000,00
o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto con condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso della Sig.ra all'effettivo soddisfo;
con condanna Persona_1
dei convenuti al pagamento in solido delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici anticipatarie”.
Esperita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 23.04.2024 – sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - l'Avv. NA ZI, per il terzo chiamato in causa dott. , ha rappresentato che il proprio assistito era deceduto in Parte_7 data 29.08.2022 e ha chiesto l'interruzione del processo;
con provvedimento del
09.08.2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, , e Parte_1 Pt_2 Parte_3
hanno chiesto la prosecuzione del giudizio.
Il G.i. con provvedimento dell'11.10.2024 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.04.2025; si sono costituti in giudizio , , CP_21 CP_11
e , quali eredi del defunto dott. , le quali CP_12 Parte_8 Parte_7 hanno chiesto: “in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in atti: accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica operata nei confronti dell'avv. CP_12 accertare e dichiarare l'estinzione del presente procedimento per mancata riassunzione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 305 c.p.c.; accertare e dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione, dell'atto di citazione e della chiamata in causa del terzo;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno reclamato oggi nei confronti degli eredi del dott. nel merito, Parte_7
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per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare la domanda formulata da parte attrice, nonché la chiamata in causa del terzo, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso, si chiede, nella denegata ipotesi di condanna, che le sig.re , e siano CP_10 CP_11 CP_12 Parte_8 garantite e manlevate dall'assicurazione per il rischio professionale e dall
[...]
della quale era dipendente al momento del sinistro il Controparte_1
dott. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in Parte_7 favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Il Tribunale osserva: deve essere dichiarata l'estinzione del processo per tardività dell'istanza di prosecuzione, come richiesto da tutte la parti del giudizio.
Come ricordato poc'anzi, all'udienza del 23.04.2024 – sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - l'Avv. NA
ZI, per il terzo chiamato in causa dott. , ha rappresentato che il Parte_7
proprio assistito era deceduto in data 29.08.2022 e ha chiesto di dichiarare l'interruzione del processo, che è stata pronunciata con provvedimento del
09.08.2024.
Le attrici, come risulta dagli atti di causa, hanno depositato ricorso in riassunzione in data 10.09.2024, oltre il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data di conoscenza legale dell'evento interruttivo, previsto dall'art. 305 c.p.c. (nella specie
23.04.2024) da ritenersi spirato in data 23.07.2024, non potendosi far decorrere il termine suddetto dal provvedimento con il quale il Tribunale ha interrotto il processo.
Invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300
c.p.c. (nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento di udienza secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.), decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI,
24.05.2022, n. 16797, Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022;
14 di 15
Cass. civ., Sez. VI, 15.09.2017, n. 21375 ; Cass. civ., Sez. III, 15.01.2013, n. 773,
Cass. civ. Sez. Unite, 20.03.2008, n. 7443).
In ordine alle spese di lite, trova applicazione l'art. 310, ultimo comma c.p.c., che dispone che “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Non può quindi, trovare accoglimento la domanda proposta dai convenuti e dai terzi chiamati di condanna alle spese delle attrici, atteso che queste hanno aderito alla domanda di estinzione del giudizio e che il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c., secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione solo qualora insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. (Cass. Civ. Sez.
2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021)
Nel caso di specie, non è sorta alcuna controversia in ordine alla questione dell'estinzione del giudizio, richiesta da tutte le parti del giudizio;
ne consegue che le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 450 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, alla quale è stato riunito il procedimento recante r.g. n. 3720/2017, così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 29/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa SI SO
15 di 15
Tribunale di Castrovillari
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa SI SO,
premesso che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.;
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa SI SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2017 R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutte rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Rosa
ATTRICI
1 di 15
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Napolitano
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Francesco Diacovo
D' (C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._5 difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Viola
CONVENUTI
(C.F. P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Traverso
US (C.F. – P.IVA ), in persona del legale CP_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
NO RO
VI PI (C.F. ) C.F._6
(CF. Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) Parte_4 C.F._8
(C.F. ) Parte_5 C.F._9 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Cosentino
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_7 C.F._10 procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Gallo
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_8 C.F._11 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Sardo
(C.F. ), nella qualità di erede di Controparte_9 C.F._12
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_6
NI NF e IO NF
2 di 15
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_7 C.F._13
NA ZI
RZ CH
(C.F. ) CP_10 C.F._14
(C.F. ) CP_11 C.F._15
(C.F.: ) CP_12 C.F._16
(C.F. ), in qualità di eredi di Parte_8 C.F._17 Pt_7
, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv. GI Rende e
[...]
GI DR TI, domiciliate come in atti
INTERVENUTI
cui è stata riunita la causa iscritta al n. 3720 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2017 pendente
TRA
(C.F. Parte_9 C.F._18
(C.F. ) Parte_10 C.F._19
(C.F. ) Parte_11 C.F._20
(C.F. Parte_12 C.F._21
(C.F. ) Parte_13 C.F._22
(C.F. ) Parte_14 C.F._23
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Grisolia e Fabiola C. Filomia, domiciliati come in atti
ATTORI
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Franco Napolitano, domiciliata come in atti
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Mazzotta, domiciliato come in atti
DOTT. D' (C.F. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Domenico Viola, domiciliato come in atti
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CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio l , il dott. Controparte_1 Controparte_13
ed il dott. esponendo:
[...] Controparte_2
- che, in data 30.01.2004 la madre, , era stata ricoverata presso Controparte_14
l'Ospedale di Castrovillari, Reparto di Chirurgia Generale, con diagnosi di “calcolosi della colecisti” e in data 17.02.2004 era stata sottoposta ad intervento chirurgico con diagnosi di “colecistite acuta empiematosa litiasica”;
- che nonostante le cure e la terapia somministrata, le condizioni della stessa erano peggiorate e pur essendo stata sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico, la paziente in data 01.03.2004 era deceduta a seguito di collasso cardiocircolatorio;
- che era stato instaurato procedimento penale, con imputazione di omicidio colposo,
a carico dei dott.ri e , conclusosi con sentenza del Controparte_2 Controparte_13
Tribunale Castrovillari n. 122/12 che aveva riconosciuto la responsabilità penale degli imputati, condannandoli alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
- che avverso la predetta sentenza gli imputati aveva proposto appello e la Corte
d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1704/2014 del 24.11.2014, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni civili;
- che il dott. ha proposto, altresì, ricorso in Cassazione e con sentenza n. CP_13
12679/2016 del 02.02.2016 la Corte aveva rigettato il ricorso;
- che l'improvvisa e traumatica perdita della madre, ancora in giovane età (56 anni), aveva causato alle attrici notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali.
Parte attrice ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di: “condannare i suddetti convenuti, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di
della somma di €.310.000,00, in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di €.330.000,00 e di della somma di Parte_3
€.360.000,00, o di quelle maggiori o minori di risulta, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore”.
La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, quinto comma c.p.c. alla data del
02.10.2017.
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La convenuta si è costituita in giudizio Controparte_1
mediante comparsa di costituzione depositata in data 05.05.2017, con la quale ha contestato tutto quanto ex adverso riportato, deducendone l'infondatezza sia in fatto che in diritto;
in ogni caso, in via preliminare, la predetta convenuta ha dichiarato di voler chiamare in garanzia la Società di Assicurazioni YDs of London e la
[...]
. CP_15
Nel merito, l' oltre a contestare il quantum debeatur, ha dedotto l'inefficacia CP_16 della sentenza penale nei suoi confronti e ha concluso chiedendo: “- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi: la , in persona del legale Controparte_17 rappresentante pro-tempore, con sede in C.so Garibaldi 86 – 20121 – Milano e la
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_15 in Via Clerici n. 14 – 20121 – Milano. - nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice nei confronti dell perché Controparte_1
priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa Assicurazioni YDs of London e a tenere Controparte_15
indenni la convenuta del risarcimento del danno da corrispondere CP_18 alle parti attrici. – In linea ulteriormente subordinata, nell'eventualità di condanna, condannare i Dott.ri e al risarcimento di tutti quegli Controparte_13 Controparte_2
importi che alla convenuta potranno essere addebitati o sarà CP_18 costretta a pagare in dipendenza del presente giudizio. – Condannare chi di ragione al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio atteso che
l è stata costretta a resistervi. – in ogni caso, con vittoria di Controparte_19
spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore”.
Con provvedimento del 26.06.2017, il giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei predetti terzi e ha conseguentemente differito la prima udienza al 12.01.2018.
Con comparsa depositata in data 01.09.2017, si è costituito in giudizio il dott.
, il quale, in via del tutto preliminare, ha eccepito la Controparte_13 nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza e in via subordinata, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto e ha sostenuto che nella vicenda dovevano ritenersi coinvolti anche il dott. – il Parte_6
quale, in qualità di Primario del Reparto di Chirurgia del nosocomio di Castrovillari, si
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era assunto la responsabilità delle scelte terapeutiche della – nonché gli CP_14
altri colleghi in servizio che avrebbero partecipato alla cura della pazienti e cioè i dott.ri , IE VI, CP_8 Parte_4 Parte_7 CP_6
, , , chiedendo di
[...] Parte_5 Controparte_2 Controparte_7
essere autorizzato alla chiamata in causa degli stessi.
Il dott. ha concluso quindi chiedendo al Tribunale di: “1) In via preliminare, CP_13 dichiarare – per le motivazioni di cui in narrativa – la nullità dell'atto di citazione avversario;
2) Subordinatamente, ma sempre in via preliminare – per le motivazioni di cui in narrativa – rigettare la domanda attrice nei confronti del deducente convenuto perché infondata in fatto ed in diritto;
3) più subordinatamente, previa chiamata in garanzia dei dottori;
IE VI;
CP_8 Parte_4 Pt_7
; ; ;
[...] Controparte_6 Parte_5 Controparte_2 CP_7
della sig.ra , quale erede del dott.
[...] Controparte_9 Parte_6
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche nei confronti del dott. , condannare i predetti terzi chiamati a rivalere il dott. di CP_13 CP_13
ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal presente giudizio a titolo risarcitorio ed anche con riferimento alle spese di lite. 4) ancora più subordinatamente, previa chiamata in garanzia dei dottori CP_8 Pt_4
; IE VI;
; ;
[...] Parte_7 Controparte_6 Parte_5
; e della sig.ra quale erede Controparte_2 Controparte_7 Controparte_9
del dott. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda Parte_6 attorea anche nei confronti del dott. , accertare l'apporto causale che il CP_13 deducente convenuto ha avuto nell'eziologia dell'evento e, per l'effetto, limitare percentualmente la responsabilità di quest'ultimo, contenendo il risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo, condannando i predetti terzi chiamati a tenere indenne il dott.
, in tutto o pro quota responsabilitatis, da qualsivoglia conseguenza CP_13
patrimoniale negativa a titolo risarcitorio od anche a titolo di spese di giustizia derivante dal presente giudizio, per la parte eccedente la quota percentuale di responsabilità ascritta a quest'ultimo. Il tutto sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf. CAP ed IVA come per legge”.
Con provvedimento del 12.09.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa dei predetti terzi, confermando la prima udienza per il 12.01.2018.
In data 10.11.2017 si è costituito in giudizio il terzo chiamato dott. il CP_8 quale ha eccepito la prescrizione del diritto e dell'azione di garanzia svolta nei suoi
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confronti atteso che il dott. , pur avendo avuto contezza del procedimento a CP_13 suo carico all'atto della costituzione di parte civile degli eredi della defunta, non avrebbe esercitato l'azione di garanzia nel termine di prescrizione di 10 anni, così che l'azione si sarebbe estinta.
Nel merito, il terzo chiamato ha eccepito la non opponibilità degli accertamenti CP_8
penali e della relativa sentenza ai soggetti che non vi avevano partecipato, evidenziando che la non era stata mai sottoposta alle sue cure, in quanto CP_14 la stessa sarebbe stata monitorata solo dai medici che avevano eseguito l'intervento e ha così concluso: “[…] si rileva che nessuna responsabilità possa farsi risalire al dott. e, comunque, nell'inconcessa ipotesi che una pur minima CP_13
responsabilità gli possa essere attribuita, di certo non potrà essere tenuto indenne o garantito dal convenuto , per non avere questi né partecipato CP_8 all'intervento chirurgico, né avuto alla sua attenzione la defunta, che era solo ed esclusivamente seguita, in concomitanza della sua turnazione, dal Primario e dall'equipe che aveva proceduto all'intervento. Si chiede, pertanto, che l'azione proposta contro il Dott. venga rigettata per manifesta infondatezza. In CP_13 subordine che l'azione di garanzia venga disattesa stante la sua plateale infondatezza oltre ad essere la relativa azione prescritta. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa depositata in data 28.11.2017, si è costituita in giudizio CP_9
, nella qualità di unica erede del dott. la quale ha
[...] Parte_6
contestato la domanda promossa dalle attrici perché generica ed indeterminata, nonché quella di chiamata in garanzia perché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c.
La terza chiamata ha sostenuto l'infondatezza dell'azione e ha chiesto di CP_9 poter chiamare in causa, al fine di essere garantita e manlevata, l
[...]
che garantiva il rischio professionale del dott. nonché di Controparte_20 Pt_6 essere manlevata dall della quale Controparte_1 quest'ultimo era dipendente e ha così concluso: “1) accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2935 e 2937 C.C.; 2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dr. all'epoca dei fatti dipendente Pt_6 dell e naturalmente della deducente, con Controparte_1
conseguente provvedimento di estromissione dal processo;
3) accogliere la richiesta
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di chiamata in garanzia, formalmente proposta a mezzo del presente atto difensivo, della , che garantiva il rischio da responsabilità civile del Dr. Controparte_20
e dell , della quale il professionista Pt_6 Controparte_1
era dipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 e 106 cpc, previo differimento dell'udienza di comparizione, al fine di essere manlevato dai chiamati in garanzia nella ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità del dante causa della deducente;
4) Nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile e comunque destituita di fondamento, con condanna delle attrici e del dr. , CP_13
chiamante in garanzia, al pagamento di spese, diritti e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
In data 20.12.2017, si sono costituiti in giudizio gli , i quali - Controparte_4
dopo aver specificato che la comparsa era finalizzata esclusivamente alla difesa degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_4
1600357 (la Polizza) – hanno eccepito:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificato dall'
poiché non contenente, neanche in forma riassuntiva, l'atto di CP_18
citazione iniziale notificato dalle parti attrici;
- la carenza di copertura della polizza invocata nel caso di specie, poiché la struttura assicurata avrebbe provveduto a denunciare il sinistro in data 13.10.2009 allorquando l'efficacia della polizza (contratta su basi claims made), avente decorrenza dal 17.05.2007 al 30.06.2009, era ormai spirata.
- la prescrizione dei diritti dell'Assicurata ex art. 2952 c.c. e la prescrizione dei diritti delle attrici ex art. 2947 c.c.;
- nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte nei confronti dell' . Controparte_1
La terza chiamata Assicurazione ha, quindi, concluso chiedendo: “[…] previe le opportune pronunce e declaratorie, previa la declaratoria di nullità dell'atto di chiamata in causa notificato, previa la declaratoria di prescrizione dei diritti della
ex art. 2952 cod.civ. e dei diritti delle attrici ex artt. 2947 – 2043 c.c.: - in Parte_15
via preliminare, accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui al contratto di assicurazione n. 1600357 e conseguentemente rigettare la domanda di condanna in manleva formulata da nei confronti degli CP_18
che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Controparte_4
assicurazione n. 1600357; - in ogni caso, rigettare integralmente le domande svolte
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dalle parti attrici nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto
e in ogni caso non provate;
conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti degli che hanno CP_18 Controparte_4
assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1600357; in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti di
e di rigetto delle eccezioni di coperta formulate nella comparsa di CP_18 costituzione e risposta, dichiarare l'obbligo di manleva di quegli Controparte_4
che hanno assunto il rischio di cui al contratto di assicurazione n. 1600357
[...]
esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti di franchigia, franchigia aggregata e massimale, e previa applicazione occorrendo dell'art. 1910 cod. civ. nei confronti di altri assicuratori coinvolti in causa, espressamente dichiarando il diritto di regresso di quegli che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_4
contratto di assicurazione n. 1600357 eventualmente escussi nei confronti di detta compagnia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
Con comparsa depositata in data 22.12.2017 si è costituita in giudizio
[...]
, eccependo: CP_15
- in via preliminare, la nullità della citazione del terzo, avendo l Controparte_18 omesso di esplicitare nell'atto di citazione per chiamata di terzo l'originario atto di citazione delle attrici, non consentendo ad di conoscere integralmente i fatti CP_15
e di esperire una compiuta difesa;
- sempre in via preliminare, la prescrizione ex art. 2952, comma 2 c.c. del diritto alla garanzia assicurativa, poiché a fronte del decesso di , occorso Controparte_14 nell'anno 2004, l di non aveva mai inteso denunciare il sinistro ad CP_18 CP_1
nonostante la pendenza del processo penale, facendolo per la prima volta CP_15 con la notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo nel presente giudizio;
- in via subordinata, l'inoperatività temporale della polizza sottoscritta con
[...]
in relazione al decesso della;
CP_15 CP_14
- in ulteriore subordine, la non operatività della garanzia prestata da CP_15
per preconoscenza del sinistro;
[...]
- la tardività nella denuncia di sinistro con conseguente perdita del diritto all'indennizzo (in base all'art. 9 della polizza).
La predetta terza chiamata ha inoltre dedotto l'esistenza del massimale e della franchigia contrattualmente previsti e dopo aver contestato i danni richiesti sia iure
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proprio che iure ereditatis dalle attrici, ha eccepito la prescrizione del diritto attoreo, nonché il difetto del nesso causale tra la condotta professionale contestata ed il danno e ha concluso chiedendo: “
1. in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di e, per Controparte_15
l'effetto, estrometterla dalla causa. Vinte le spese;
2. sulla domanda di garanzia impropria, dichiarare prescritto ai sensi dell'art.2952 comma 2 c.c. il diritto alla garanzia assicurativa azionato dall contro il concludente assicuratore. CP_18
Vinte le spese;
3. sempre sulla domanda di garanzia impropria, in subordine, dichiarare l'inoperatività temporale della polizza n. ITOMM1502039/G07 e per
l'effetto rigettare la domanda di garanzia impropria così come svolta dall
[...]
contro
Vinte le spese;
4. ancora sulla domanda di garanzia CP_18 CP_15 impropria, in subordine, escludere l'operatività della garanzia ai sensi dell'art.1 della polizza e delle disposizioni, da quest'ultimo richiamate, degli artt. 1892 e 1893 c.c., nonché ai sensi dell'art. 24 sempre della polizza e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia impropria svolta dalla Vinte le spese;
5. sempre sulla CP_18 domanda di garanzia impropria, dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per tardività nella denuncia del sinistro. Vinte le spese;
6. nel merito, in via principale, dichiarare il diritto attoreo perento per prescrizione. Vinte le spese;
7. in subordine, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere la domanda attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria delle spese di lite;
8. in ulteriore subordine, liquidare il risarcimento secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce
e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno. Spese come per legge;
9. in ipotesi 8), in via principale, escludere, per tutti i motivi illustrati, l'operatività della polizza CP_15
azionata ovvero, in subordine, circoscrivere la manleva, con ripartizione tra le sussistenti coassicurazioni indirette ex art.1910 c.c., sino a concorrenza del massimale pattuito pari ad € 5.000.000,00 per sinistro ovvero alla minor somma che residuerà al tempo del pagamento dal massimale annuo di € 30.000.000,00, previa applicazione della franchigia fissa € 100.000,00 per ogni sinistro. Spese come per legge”.
Con provvedimento del 04.01.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta da con conseguente differimento della prima Controparte_9
udienza al 07.05.2018.
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Con comparsa depositata in data 05.01.2018, si sono costituiti in giudizio i dott.ri
VI IE, , e , i quali Controparte_6 Parte_4 Parte_5 hanno eccepito la prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'azione di risarcimento danni e hanno chiesto: “[…] dichiarare infondata, e quindi rigettare la domanda attrice accertando e dichiarando l'avvenuta prescrizione del diritto di azione del Dott.
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”. CP_13
In data 17.04.2018, si è costituito in giudizio il dott. , il quale, Controparte_7
impugnando e contestando integralmente tutto quanto ex adverso eccepito, in via preliminare, ha sostenuto l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa di terzo, poiché privo dei requisiti di legge;
nel merito, ha eccepito la propria estraneità rispetto ai fatti di causa nonché l'intervenuta prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno nei suoi confronti ed ha così concluso: “- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa del terzo proposta da parte convenuta per i motivi di cui sopra meglio eccepiti ed argomentati;
- Nel merito: accertare e dichiarare l'assoluta estraneità del Dott. rispetto ai fatti Controparte_7 di causa e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, accertare e dichiarare
l'effettiva responsabilità dell'odierno terzo chiamato e definire la quota di responsabilità vertente in capo al medesimo;
- per l'effetto: accertare e dichiarare
l'effettivo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patiti dalle odierne attrici, chiedendo sin d'ora disporsi C.T.U. tecnica finalizzata a definirne sia l'effettivo importo eventualmente dovuto, sia la ripartizione dello stesso rispetto alle parti processuali;
- senza rinuncia a quanto sopra: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione nei confronti del Dott. sia della domanda risarcitoria Controparte_7
promossa dalle odierne attrici, sia della chiamata di manleva avanzata dal Dott.
ai danni dell'odierno terzo chiamato per i motivi di cui sopra e, per l'effetto, CP_13 disporre l'estromissione dell'odierno terzo chiamato dal presente giudizio;
- Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 04.05.2018, si è costituito in giudizio il dott.
il quale si è opposto a tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo Controparte_2 di aver svolto una funzione assolutamente marginale durante l'intervento chirurgico
(III Operatore), risultando estraneo ad ogni decisione e dopo aver contestato il quantum della pretesa risarcitoria ha concluso chiedendo di: “[…] rigettare in toto, in
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quanto infondata, sia in punto di fatto che di diritto, l'azione di risarcimento danni esperita dalle , e . In via gradata, ritenere non Parte_1 Pt_2 Parte_3
responsabile il Dott. della condotta operatoria in quanto ogni Controparte_2
decisione ed attività in tal senso e conseguenza è da ascrivere al primario e primo operatore Dott. e non certamente al terzo operatore. In via gradata, ed in Pt_6
ogni caso, nel denegato caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata, limitare la condanna solo alla somma effettivamente provata e quantificata e graduarla alle singole colpe dei convenuti, nonché chiede Controparte_2 espressamente di essere tenuto indenne, garantito ovvero manlevato dall
[...]
e, per l'effetto, sentire condannare essa Controparte_1 CP_1 all'eventuale risarcimento d i tutti danni a qualsiasi titolo o ragione liquidati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto difensore quale anticipatario”.
In data 06.05.2018, si è costituito in giudizio anche il dott. , il quale, Parte_7 preliminarmente ha eccepito l'irregolarità e/o nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificatogli, la nullità dell'atto di citazione e della chiamata in causa per l'assoluta genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in capo alle istanti ed anche al chiamante in garanzia.
Nel merito, il Dott. ha eccepito l'inopponibilità delle risultanze del Pt_7
procedimento penale nei suoi confronti e ha contestato qualsiasti profilo di presunta e indimostrata sua corresponsabilità nell'evento e ha concluso chiedendo: “In via preliminare: rilevare la nullità/irregolarità della notifica dell'atto di citazione, per tutti i motivi di cui al cap. I); Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della conseguente chiamata in causa per tutti i motivi di cui al cap. II); Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per tutto quanto dedotto al cap. III); Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. all'epoca dei fatti dipendente dell Parte_7 [...]
, con conseguente estromissione dal processo;
Nel merito: Controparte_1
rigettare la domanda attorea, nonché la chiamata in causa di terzo poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
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Al giudizio è stato riunito il procedimento iscritto al n. 3720 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017 con il quale , Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
e hanno convenuto in giudizio, per i medesimi fatti, l Parte_14 [...]
ed i dott.ri e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_13
, chiedendo di: “[…] accertare, dichiarare e condannare: 1) l
[...] CP_18
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 2) il Dottor
[...] CP_2
3) il Dott. , in solido al risarcimento dei danni
[...] Controparte_13
patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori in conseguenza della morte del proprio congiunto, avvenuta dopo una lunga agonia e trasmissibile iure ereditario, come meglio specificati in atto di citazione, quantificati in complessivi € 1.980.000,00
o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto con condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del decesso della Sig.ra all'effettivo soddisfo;
con condanna Persona_1
dei convenuti al pagamento in solido delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici anticipatarie”.
Esperita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 23.04.2024 – sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - l'Avv. NA ZI, per il terzo chiamato in causa dott. , ha rappresentato che il proprio assistito era deceduto in Parte_7 data 29.08.2022 e ha chiesto l'interruzione del processo;
con provvedimento del
09.08.2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, , e Parte_1 Pt_2 Parte_3
hanno chiesto la prosecuzione del giudizio.
Il G.i. con provvedimento dell'11.10.2024 ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 15.04.2025; si sono costituti in giudizio , , CP_21 CP_11
e , quali eredi del defunto dott. , le quali CP_12 Parte_8 Parte_7 hanno chiesto: “in via preliminare, per tutte le ragioni esposte in atti: accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica operata nei confronti dell'avv. CP_12 accertare e dichiarare l'estinzione del presente procedimento per mancata riassunzione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 305 c.p.c.; accertare e dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione, dell'atto di citazione e della chiamata in causa del terzo;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno reclamato oggi nei confronti degli eredi del dott. nel merito, Parte_7
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per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare la domanda formulata da parte attrice, nonché la chiamata in causa del terzo, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso, si chiede, nella denegata ipotesi di condanna, che le sig.re , e siano CP_10 CP_11 CP_12 Parte_8 garantite e manlevate dall'assicurazione per il rischio professionale e dall
[...]
della quale era dipendente al momento del sinistro il Controparte_1
dott. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in Parte_7 favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Il Tribunale osserva: deve essere dichiarata l'estinzione del processo per tardività dell'istanza di prosecuzione, come richiesto da tutte la parti del giudizio.
Come ricordato poc'anzi, all'udienza del 23.04.2024 – sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - l'Avv. NA
ZI, per il terzo chiamato in causa dott. , ha rappresentato che il Parte_7
proprio assistito era deceduto in data 29.08.2022 e ha chiesto di dichiarare l'interruzione del processo, che è stata pronunciata con provvedimento del
09.08.2024.
Le attrici, come risulta dagli atti di causa, hanno depositato ricorso in riassunzione in data 10.09.2024, oltre il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data di conoscenza legale dell'evento interruttivo, previsto dall'art. 305 c.p.c. (nella specie
23.04.2024) da ritenersi spirato in data 23.07.2024, non potendosi far decorrere il termine suddetto dal provvedimento con il quale il Tribunale ha interrotto il processo.
Invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita da esso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300
c.p.c. (nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento di udienza secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.), decorrendo il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI,
24.05.2022, n. 16797, Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022;
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Cass. civ., Sez. VI, 15.09.2017, n. 21375 ; Cass. civ., Sez. III, 15.01.2013, n. 773,
Cass. civ. Sez. Unite, 20.03.2008, n. 7443).
In ordine alle spese di lite, trova applicazione l'art. 310, ultimo comma c.p.c., che dispone che “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”.
Non può quindi, trovare accoglimento la domanda proposta dai convenuti e dai terzi chiamati di condanna alle spese delle attrici, atteso che queste hanno aderito alla domanda di estinzione del giudizio e che il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c., secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione solo qualora insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza. (Cass. Civ. Sez.
2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021)
Nel caso di specie, non è sorta alcuna controversia in ordine alla questione dell'estinzione del giudizio, richiesta da tutte le parti del giudizio;
ne consegue che le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 450 Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017, alla quale è stato riunito il procedimento recante r.g. n. 3720/2017, così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 29/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa SI SO
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