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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/10/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO AM Presidente dott. EL TA Giudice Rel./Est. dott. LE Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13159/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Riccardi Sabrina e FI Luca, in virtù di Parte_1 procura speciale in atti e
con il patrocinio dell'avv. Bertrand Simona, in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CEFALU' il 22/08/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CEFALU' (atto n. 66 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.05.1999, LE il 06.04.2001 e il Per_1 Per_2 26/07/2008.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 126/2025 del 16.01.2025, pubblicata in data 17.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEFALU' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la madre in Cavour (TO), Vicolo San Rocco, 2;
DISPONE che il figlio (nato il [...]) veda il padre secondo gli accordi presi Per_2 direttamente tra di loro anche per quanto riguarda le feste, le festività varie e le vacanze estive.
DISPONE che il sig. versi l'importo di euro 270,00 (da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat), a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche/sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche (ivi comprese tutte le attività svolte nell'ambito scolastico), ricreative e sportive occorrenti per il figlio e previamente concordate e documentante entro pagina 2 di 3 e non oltre 15 giorni dalla richiesta, richiamandosi espressamente il protocollo di intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale di Torino e l'ordine degli avvocati di Torino in punto spese figli;
DISPONE che la casa già coniugale sita in Cavour (TO), Vicolo San Rocco, 2, condotta in locazione, sia assegnata alla madre (che, pertanto, subentrerà al marito nel contratto di locazione) presso la quale è collocato prevalentemente il figlio minorenne , con ogni arredo e/o corredo. Per_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già provveduto a trasferirsi in Bagnolo Piemonte Pt_1 (CN) via Villaretto n. 89 ove ha fissato la sua residenza.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essersi già divisi ogni bene ed effetto personale e, in particolare, di aver già provveduto in merito, ai conti correnti e di essere economicamente autosufficienti;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3.10.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL TA TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO AM Presidente dott. EL TA Giudice Rel./Est. dott. LE Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13159/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Riccardi Sabrina e FI Luca, in virtù di Parte_1 procura speciale in atti e
con il patrocinio dell'avv. Bertrand Simona, in virtù di procura speciale in atti Parte_2 ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CEFALU' il 22/08/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CEFALU' (atto n. 66 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.05.1999, LE il 06.04.2001 e il Per_1 Per_2 26/07/2008.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 126/2025 del 16.01.2025, pubblicata in data 17.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEFALU' di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la madre in Cavour (TO), Vicolo San Rocco, 2;
DISPONE che il figlio (nato il [...]) veda il padre secondo gli accordi presi Per_2 direttamente tra di loro anche per quanto riguarda le feste, le festività varie e le vacanze estive.
DISPONE che il sig. versi l'importo di euro 270,00 (da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat), a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche/sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche (ivi comprese tutte le attività svolte nell'ambito scolastico), ricreative e sportive occorrenti per il figlio e previamente concordate e documentante entro pagina 2 di 3 e non oltre 15 giorni dalla richiesta, richiamandosi espressamente il protocollo di intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale di Torino e l'ordine degli avvocati di Torino in punto spese figli;
DISPONE che la casa già coniugale sita in Cavour (TO), Vicolo San Rocco, 2, condotta in locazione, sia assegnata alla madre (che, pertanto, subentrerà al marito nel contratto di locazione) presso la quale è collocato prevalentemente il figlio minorenne , con ogni arredo e/o corredo. Per_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già provveduto a trasferirsi in Bagnolo Piemonte Pt_1 (CN) via Villaretto n. 89 ove ha fissato la sua residenza.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essersi già divisi ogni bene ed effetto personale e, in particolare, di aver già provveduto in merito, ai conti correnti e di essere economicamente autosufficienti;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 3.10.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL TA TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3