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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00919/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 10/12/2025
N. 01143 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00919/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Bonardi, Alberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
provvedimento del Prefetto di Brescia Prot. nr. -OMISSIS- emesso e notificato in data
17.9.2024 con il quale veniva rigettata l'istanza di riesame del provvedimento di N. 00919/2024 REG.RIC.
divieto detenzione armi irrogato dalla medesima Autorità in data 06.11.2020, notificato in data 11.11.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa IC ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso tempestivamente notificato alla Prefettura di Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui quest'ultima ha rigettato, in data 17.9.2024, la sua richiesta di revoca del divieto di detenzione armi, chiedendone l'annullamento.
2.- In data 6.11.2020, infatti, la Prefettura aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, in ragione dell'intervento effettuato dai Carabinieri presso la sua abitazione per una lite in famiglia, in occasione della quale lo stesso era stato rinvenuto “in evidente stato di alterazione visibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche”.
3.- Il ricorrente, nel dicembre 2023, ha inoltrato alla Prefettura di Brescia un'istanza di revoca del detto divieto, rappresentando le circostanze, nel frattempo intervenute, dimostrative a suo avviso dell'inattualità della misura in essere.
4.- In data 11.4.2024 il Prefetto ha preannunciato al ricorrente il rigetto dell'istanza, richiamando l'episodio posto alla base del provvedimento originario, nonché ulteriori pregiudizi consistenti in una sanzione amministrativa del 30.10.2021 per ubriachezza ed un controllo del 14.10.2022 a bordo di un'autovettura, in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche. N. 00919/2024 REG.RIC.
5.- L'interessato ha quindi trasmesso al Prefetto una memoria e, successivamente, certificazione sanitaria relativa agli esiti dell'accertamento tricologico, dal medesimo spontaneamente eseguito, attestante l'insussistenza di una situazione di abuso di sostanze alcoliche.
6.- In data 17.9.2024 la Prefettura di Cremona ha respinto la richiesta, richiamando quanto osservato nel preavviso di rigetto, ed evidenziando che dalle memorie difensive presentate non sono emersi elementi concreti che permettano a quest'ufficio di archiviare il procedimento, “giacchè il legale si limita ad osservare che i fatti contestati al suo assistito non consentono di ritenere il difetto di affidabilità attuale”.
7.- Il ricorso si affida a tre motivi di censura:
A- “Violazione di legge degli artt. 39 t.u.l.p.s., 1 co.5 d.m. sanità 28.04.1998 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione”: la Prefettura avrebbe fondato il diniego su elementi non sintomatici dell'inaffidabilità attuale nell'uso delle armi: l'episodio del 2020, alla base del divieto originario, è rimasto isolato, non esitato in un procedimento penale e superato dalla successiva evoluzione dei rapporti con la ex compagna; la sanzione irrogata per ubriachezza nel 2021 si riferisce ad un contesto ludico, il controllo del 2022 sarebbe riferibile ad un fatto per cui non è prevista alcuna sanzione, considerato che il ricorrente si trovava all'interno del veicolo, non alla guida ma trasportato da altri.
L'assunzione occasionale di sostanze alcoliche non sarebbe inoltre prevista quale causa di inidoneità al rilascio del porto d'armi dal D.M. 28 aprile 1998, il quale considera ostativa la sola “assunzione anche non occasionale” di stupefacenti e l'abuso di alcol. La Prefettura avrebbe ignorato la prova fornita dal ricorrente dell'insussistenza di una situazione di abuso, risultante dagli esiti dell'esame tossicologico. Nessuna valutazione sarebbe stata effettuata rispetto alla situazione del ricorrente, incensurato e non coinvolto in alcun procedimento penale. N. 00919/2024 REG.RIC.
B.- “Violazione di legge dell'art. 39 t.u.l.p.s., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza, illogicità o incongruità della motivazione”: la Prefettura non avrebbe valutato l'attualità del pericolo di abuso, avendo omesso di considerare gli esiti dell'esame tossicologico del capello, dimostrativi del venir meno della situazione di pericolosità legata all'abuso di alcol, in quanto non indicativi di un consumo abituale eccessivo. La motivazione del provvedimento, laddove ha ritenuto non dirimenti le produzioni difensive in quanto, semplicemente volte ad indicare la mancanza di indici di inaffidabilità “attuali, sarebbe illogica ed in contrasto con la natura giuridica del provvedimento di detenzione armi, che non può comportare un giudizio di inaffidabilità sine die.
C- “Eccesso di potere per ingiustizia manifesta del provvedimento adottato”: la decisione prefettizia sarebbe sproporzionata a fronte di un pericolo non più sussistente nel caso concreto e di violazioni che assumono il carattere di tenuità, anche tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali secondo cui non costituisce elemento sufficiente a giustificare il mantenimento del provvedimento di divieto detenzione armi la più grave ipotesi della condotta di guida in stato di ebbrezza.
8.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando successivamente documentazione relativa al procedimento.
9.- In assenza di ulteriore attività difensiva delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 24.9.2025
10.- Il ricorso è fondato, nei limiti appresso precisati.
11.- Giova richiamare il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi in relazione alla misura del divieto di detenzione armi, secondo il quale “In tema di armi, a fronte dell'assenza di un obbligo per l'Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di N. 00919/2024 REG.RIC.
detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.
Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno
l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che
l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio" (T.A.R. Trentino-Alto Adige,
Trento Sez. I, 24.9.2021, n.148; conforme, Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021 n.
500, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 20 febbraio 2019 n. 508)” (Tar Catanzaro, n. 84 del
25.1.2022; conforme, da ultimo, Cons. Stato, III, 6.5.2025 n. 6977).
11.1.- Sulla scorta dei suesposti principi, si deve quindi ritenere che il riesame del divieto di detenzione di armi deve avere come oggetto la verifica dell'eventuale perdita di attualità del pregresso giudizio di inaffidabilità del soggetto (divenuto definitivo e non più contestabile in quanto tale) in considerazione del decorso di un termine ragionevole o dell'intervento di positive sopravvenienze (TAR Brescia, I, n.
973/2025).
11.2.- Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale ed attuale della permanenza delle condizioni per l'atto inibitorio o meno, non N. 00919/2024 REG.RIC.
potendo risolversi in un “formale” richiamo a verifiche precedenti. (cfr. Cons. Stato
n. 6977/2025, cit.)
12.- Ebbene, emerge dal contenuto del provvedimento impugnato e dall'esame degli atti di causa che l'Amministrazione ha fatto mal governo dei suesposti principi, avendo omesso di confrontarsi con tutte le circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento di divieto originario, puntualmente rappresentate dal ricorrente nel corso del procedimento.
13.- Con l'istanza di revoca il ricorrente ha chiesto il riesame della vicenda sulla base:
- della natura isolata dell'episodio posto a fondamento del divieto dell'anno 2020, non esitato in un procedimento penale;
- del comportamento tenuto successivamente alla misura originaria, avendo lo stesso interrotto pacificamente la relazione sentimentale con la compagna, insieme alla quale ha presentato ricorso congiunto per l'affidamento del figlio, del quale si occupa versando regolarmente un assegno di mantenimento;
- dell'attività lavorativa medio tempore reperita;
- dell'assenza di qualsivoglia procedimento penale a suo carico.
Nel corso del procedimento, inoltre, il ricorrente ha trasmesso alla Prefettura la certificazione attestante l'esito dell'esame tossicologico dallo stesso spontaneamente eseguito su capello, da cui si evince che il valore dell'etilglucoronide matrice pilifera
è risultato essere pari a 16, corrispondente ad un “uso ripetuto, non occasionale”, il quale parrebbe escludere la sussistenza di una situazione di abuso, se si considera che solo il superamento del valore pari a 30 indica “un consumo abituale eccessivo”.
14.- Tali elementi sono stati del tutto obliterati dal provvedimento gravato, il quale ha respinto la richiesta limitandosi a richiamare i due episodi della sanzione amministrativa elevata per ubriachezza nel 2021 ed il controllo di polizia del 2022, senza procederne ad operarne una concreta contestualizzazione, e senza esplicitare le ragioni per le quali gli stessi, valutati alla luce del tempo trascorso, della natura isolata N. 00919/2024 REG.RIC.
dell'episodio alla base del provvedimento originario e della successiva evoluzione della personalità del ricorrente, come risultanti dalle circostanze di fatto rappresentate nell'istanza, siano stati considerati indici ancora attuali di inaffidabilità nell'uso delle armi.
15.- L'Amministrazione ha invece evidenziato che “dalle memorie difensive presentate dal -OMISSIS- a mezzo del proprio legale non sono emersi elementi concreti che permettano a quest'ufficio di archiviare il procedimento, giacchè il legale si limita ad osservare che i fatti contestati al suo assistito non consentono di ritenere il difetto di affidabilità attuale”, in tal modo abdicando al compito suo proprio, vale a dire quello di compiere una verifica puntuale e, soprattutto, attuale, della permanenza delle condizioni per il mantenimento dell'atto inibitorio.
16.- È evidente che la certificazione sanitaria prodotta dall'interessato, proprio in quanto indicativa delle condizioni psicofisiche del ricorrente all'attualità, avrebbe dovuto formare oggetto di una compiuta valutazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito di un complessivo bilanciamento tra tutti gli elementi disponibili, idonei ad evidenziare la sussistenza o meno di una situazione di inaffidabilità tuttora perdurante.
17.- Nel condurre la suddetta valutazione, che resta comunque di natura ampiamente discrezionale, deve tenersi conto che in linea generale l'abuso occasionale di alcool può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi, solo se accompagnato ad altri elementi o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, elementi di cui deve darsi conto nel provvedimento inibitorio in materia di armi.
18.- Alla luce di quanto precede pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e l'Amministrazione è tenuta, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a riaprire il procedimento e a rideterminarsi sull'istanza, fornendo una congrua motivazione in N. 00919/2024 REG.RIC.
ordine alla valutazione di affidabilità attuale del ricorrente all'uso delle armi ed agli elementi conoscitivi alla base del giudizio, e dovrà concluderlo entro i successivi 60 giorni, previa ripetizione da parte del ricorrente dell'esame tossicologico, con le modalità che saranno individuate dalla Prefettura.
19-. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
IC ZZ, Referendario, Estensore N. 00919/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC ZZ GE RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 10/12/2025
N. 01143 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00919/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Bonardi, Alberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
provvedimento del Prefetto di Brescia Prot. nr. -OMISSIS- emesso e notificato in data
17.9.2024 con il quale veniva rigettata l'istanza di riesame del provvedimento di N. 00919/2024 REG.RIC.
divieto detenzione armi irrogato dalla medesima Autorità in data 06.11.2020, notificato in data 11.11.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa IC ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso tempestivamente notificato alla Prefettura di Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui quest'ultima ha rigettato, in data 17.9.2024, la sua richiesta di revoca del divieto di detenzione armi, chiedendone l'annullamento.
2.- In data 6.11.2020, infatti, la Prefettura aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, in ragione dell'intervento effettuato dai Carabinieri presso la sua abitazione per una lite in famiglia, in occasione della quale lo stesso era stato rinvenuto “in evidente stato di alterazione visibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche”.
3.- Il ricorrente, nel dicembre 2023, ha inoltrato alla Prefettura di Brescia un'istanza di revoca del detto divieto, rappresentando le circostanze, nel frattempo intervenute, dimostrative a suo avviso dell'inattualità della misura in essere.
4.- In data 11.4.2024 il Prefetto ha preannunciato al ricorrente il rigetto dell'istanza, richiamando l'episodio posto alla base del provvedimento originario, nonché ulteriori pregiudizi consistenti in una sanzione amministrativa del 30.10.2021 per ubriachezza ed un controllo del 14.10.2022 a bordo di un'autovettura, in evidente stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche. N. 00919/2024 REG.RIC.
5.- L'interessato ha quindi trasmesso al Prefetto una memoria e, successivamente, certificazione sanitaria relativa agli esiti dell'accertamento tricologico, dal medesimo spontaneamente eseguito, attestante l'insussistenza di una situazione di abuso di sostanze alcoliche.
6.- In data 17.9.2024 la Prefettura di Cremona ha respinto la richiesta, richiamando quanto osservato nel preavviso di rigetto, ed evidenziando che dalle memorie difensive presentate non sono emersi elementi concreti che permettano a quest'ufficio di archiviare il procedimento, “giacchè il legale si limita ad osservare che i fatti contestati al suo assistito non consentono di ritenere il difetto di affidabilità attuale”.
7.- Il ricorso si affida a tre motivi di censura:
A- “Violazione di legge degli artt. 39 t.u.l.p.s., 1 co.5 d.m. sanità 28.04.1998 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione”: la Prefettura avrebbe fondato il diniego su elementi non sintomatici dell'inaffidabilità attuale nell'uso delle armi: l'episodio del 2020, alla base del divieto originario, è rimasto isolato, non esitato in un procedimento penale e superato dalla successiva evoluzione dei rapporti con la ex compagna; la sanzione irrogata per ubriachezza nel 2021 si riferisce ad un contesto ludico, il controllo del 2022 sarebbe riferibile ad un fatto per cui non è prevista alcuna sanzione, considerato che il ricorrente si trovava all'interno del veicolo, non alla guida ma trasportato da altri.
L'assunzione occasionale di sostanze alcoliche non sarebbe inoltre prevista quale causa di inidoneità al rilascio del porto d'armi dal D.M. 28 aprile 1998, il quale considera ostativa la sola “assunzione anche non occasionale” di stupefacenti e l'abuso di alcol. La Prefettura avrebbe ignorato la prova fornita dal ricorrente dell'insussistenza di una situazione di abuso, risultante dagli esiti dell'esame tossicologico. Nessuna valutazione sarebbe stata effettuata rispetto alla situazione del ricorrente, incensurato e non coinvolto in alcun procedimento penale. N. 00919/2024 REG.RIC.
B.- “Violazione di legge dell'art. 39 t.u.l.p.s., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficienza, illogicità o incongruità della motivazione”: la Prefettura non avrebbe valutato l'attualità del pericolo di abuso, avendo omesso di considerare gli esiti dell'esame tossicologico del capello, dimostrativi del venir meno della situazione di pericolosità legata all'abuso di alcol, in quanto non indicativi di un consumo abituale eccessivo. La motivazione del provvedimento, laddove ha ritenuto non dirimenti le produzioni difensive in quanto, semplicemente volte ad indicare la mancanza di indici di inaffidabilità “attuali, sarebbe illogica ed in contrasto con la natura giuridica del provvedimento di detenzione armi, che non può comportare un giudizio di inaffidabilità sine die.
C- “Eccesso di potere per ingiustizia manifesta del provvedimento adottato”: la decisione prefettizia sarebbe sproporzionata a fronte di un pericolo non più sussistente nel caso concreto e di violazioni che assumono il carattere di tenuità, anche tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali secondo cui non costituisce elemento sufficiente a giustificare il mantenimento del provvedimento di divieto detenzione armi la più grave ipotesi della condotta di guida in stato di ebbrezza.
8.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando successivamente documentazione relativa al procedimento.
9.- In assenza di ulteriore attività difensiva delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 24.9.2025
10.- Il ricorso è fondato, nei limiti appresso precisati.
11.- Giova richiamare il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi in relazione alla misura del divieto di detenzione armi, secondo il quale “In tema di armi, a fronte dell'assenza di un obbligo per l'Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di N. 00919/2024 REG.RIC.
detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.
Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno
l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che
l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio" (T.A.R. Trentino-Alto Adige,
Trento Sez. I, 24.9.2021, n.148; conforme, Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021 n.
500, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 20 febbraio 2019 n. 508)” (Tar Catanzaro, n. 84 del
25.1.2022; conforme, da ultimo, Cons. Stato, III, 6.5.2025 n. 6977).
11.1.- Sulla scorta dei suesposti principi, si deve quindi ritenere che il riesame del divieto di detenzione di armi deve avere come oggetto la verifica dell'eventuale perdita di attualità del pregresso giudizio di inaffidabilità del soggetto (divenuto definitivo e non più contestabile in quanto tale) in considerazione del decorso di un termine ragionevole o dell'intervento di positive sopravvenienze (TAR Brescia, I, n.
973/2025).
11.2.- Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale ed attuale della permanenza delle condizioni per l'atto inibitorio o meno, non N. 00919/2024 REG.RIC.
potendo risolversi in un “formale” richiamo a verifiche precedenti. (cfr. Cons. Stato
n. 6977/2025, cit.)
12.- Ebbene, emerge dal contenuto del provvedimento impugnato e dall'esame degli atti di causa che l'Amministrazione ha fatto mal governo dei suesposti principi, avendo omesso di confrontarsi con tutte le circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento di divieto originario, puntualmente rappresentate dal ricorrente nel corso del procedimento.
13.- Con l'istanza di revoca il ricorrente ha chiesto il riesame della vicenda sulla base:
- della natura isolata dell'episodio posto a fondamento del divieto dell'anno 2020, non esitato in un procedimento penale;
- del comportamento tenuto successivamente alla misura originaria, avendo lo stesso interrotto pacificamente la relazione sentimentale con la compagna, insieme alla quale ha presentato ricorso congiunto per l'affidamento del figlio, del quale si occupa versando regolarmente un assegno di mantenimento;
- dell'attività lavorativa medio tempore reperita;
- dell'assenza di qualsivoglia procedimento penale a suo carico.
Nel corso del procedimento, inoltre, il ricorrente ha trasmesso alla Prefettura la certificazione attestante l'esito dell'esame tossicologico dallo stesso spontaneamente eseguito su capello, da cui si evince che il valore dell'etilglucoronide matrice pilifera
è risultato essere pari a 16, corrispondente ad un “uso ripetuto, non occasionale”, il quale parrebbe escludere la sussistenza di una situazione di abuso, se si considera che solo il superamento del valore pari a 30 indica “un consumo abituale eccessivo”.
14.- Tali elementi sono stati del tutto obliterati dal provvedimento gravato, il quale ha respinto la richiesta limitandosi a richiamare i due episodi della sanzione amministrativa elevata per ubriachezza nel 2021 ed il controllo di polizia del 2022, senza procederne ad operarne una concreta contestualizzazione, e senza esplicitare le ragioni per le quali gli stessi, valutati alla luce del tempo trascorso, della natura isolata N. 00919/2024 REG.RIC.
dell'episodio alla base del provvedimento originario e della successiva evoluzione della personalità del ricorrente, come risultanti dalle circostanze di fatto rappresentate nell'istanza, siano stati considerati indici ancora attuali di inaffidabilità nell'uso delle armi.
15.- L'Amministrazione ha invece evidenziato che “dalle memorie difensive presentate dal -OMISSIS- a mezzo del proprio legale non sono emersi elementi concreti che permettano a quest'ufficio di archiviare il procedimento, giacchè il legale si limita ad osservare che i fatti contestati al suo assistito non consentono di ritenere il difetto di affidabilità attuale”, in tal modo abdicando al compito suo proprio, vale a dire quello di compiere una verifica puntuale e, soprattutto, attuale, della permanenza delle condizioni per il mantenimento dell'atto inibitorio.
16.- È evidente che la certificazione sanitaria prodotta dall'interessato, proprio in quanto indicativa delle condizioni psicofisiche del ricorrente all'attualità, avrebbe dovuto formare oggetto di una compiuta valutazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito di un complessivo bilanciamento tra tutti gli elementi disponibili, idonei ad evidenziare la sussistenza o meno di una situazione di inaffidabilità tuttora perdurante.
17.- Nel condurre la suddetta valutazione, che resta comunque di natura ampiamente discrezionale, deve tenersi conto che in linea generale l'abuso occasionale di alcool può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi, solo se accompagnato ad altri elementi o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, elementi di cui deve darsi conto nel provvedimento inibitorio in materia di armi.
18.- Alla luce di quanto precede pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e l'Amministrazione è tenuta, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a riaprire il procedimento e a rideterminarsi sull'istanza, fornendo una congrua motivazione in N. 00919/2024 REG.RIC.
ordine alla valutazione di affidabilità attuale del ricorrente all'uso delle armi ed agli elementi conoscitivi alla base del giudizio, e dovrà concluderlo entro i successivi 60 giorni, previa ripetizione da parte del ricorrente dell'esame tossicologico, con le modalità che saranno individuate dalla Prefettura.
19-. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
IC ZZ, Referendario, Estensore N. 00919/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC ZZ GE RI
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.