Ordinanza cautelare 29 giugno 2022
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03881/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Di Molfetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Milano n. -OMISSIS-, del 15 aprile 2019, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d.lgs 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame il ricorrente insorgeva avanti questo TAR avverso il provvedimento del Questore di Milano, n. -OMISSIS-, del 15 aprile 2019, notificato il 2 marzo 2022, con il quale veniva decretato il rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/1998, di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in ragione di precedenti penali afferenti a reati di lesione e violenza domestica, deducendo la violazione di legge e l’ecesso di potere sotto diversi aspetti, rilevando il carattere risalente dei fatti ascritti, la piena riabilitazione del ricorrente, la cessazione della sua pericolosità sociale, la sua attuale, stabile, relazione affettiva con una cittadina italiana.
1.1. Si costituiva l’intimato Ministero, instando per la reiezione del gravame.
1.2. Con ordinanza del 29 giugno 2022 questo TAR respingeva la istanza cautelare, pure proposta, atteso che “ come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo per motivi di studio del permesso di soggiorno è stato motivato sul presupposto di condanna per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, lesioni personali e violenza privata nei confronti della propria convivente, il che costituisce pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza di parte ricorrente in territorio italiano ove non si è integrata nonostante viva da tempo nel nostro Paese ”.
1.3. Il Collegio, indi, ex officio sollevava, con ordinanza resa all’esito della udienza del 16 ottobre 2025, la quaestio afferente alla irricevibilità per intempestività del ricorso, assegnando termine di venti giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della ordinanza, per presentare all’uopo memorie e scritti difensivi.
1.4. La ricorrente presentava memoria con cui, convenendo con il rilievo di intempestività, insisteva in ogni caso per la compensazione delle spese di lite.
2. Il ricorso, siccome prospettato alle parti, con la ricorrente che sul punto ha espressamente convenuto, è irricevibile per tardività.
2.1. E, invero:
- l’atto gravato è pervenuto già nella primigenia data del 20 aprile 2019 (ancorchè nuovamente notificatogli il 2 marzo 2022) nella sfera di conoscenza del destinatario, il cui stato di detenzione in carcere, di poi, cessava il successivo 16 novembre 2020;
- il ricorso, di poi, è stato notificato soltanto in data 29 aprile 2022.
2.2. Ne discende, irrefragabile, la intempestività del ricorso, siccome riconosciuto dalla stessa parte ricorrente che, nel corpo della memoria all’uopo depositata in data 10 novembre 2025, ha concluso anch’essa per la declaratoria di “ irricevibilità del ricorso, disponendo tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della buona fede del ricorrente, delle particolari condizioni personali, linguistiche e psicologiche in cui si trovava al momento della prima notifica in carcere, nonché del suo comportamento diligente e collaborativo, dimostrato dalla presentazione di una nuova istanza nel 2019 ”.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, pertanto, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per intempestività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 16 ottobre 2025 e 18 novembre 2025, con l'intervento dei signori magistrati:
AN NC, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CC AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | AN NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.