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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 58786 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22-4-2025 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. con sede legale in Cerveteri (RM), in persona P.IVA_1 del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma,
Largo Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'avv. Mario
Pecoraro, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Antonio Gramsci n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco
Trotta, che la rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA CONCLUSIONI
Pag. 1 a 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22-4-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...] conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, agli
[...] obblighi contrattuali nascenti dai contratti di conto corrente sopra richiamati e/o l'illegittimità della sua condotta per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, anche ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e, per l'effetto
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari ad Euro 7.033.594,38, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, ovvero ancora alla somma eventualmente determinata in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che:
- dal conto corrente n. 3441-50, acceso dalla Parte_1
presso la (poi e, da
[...] Controparte_2 Controparte_3 ultimo, , mediante sette operazioni effettuate Controparte_1 tra il 4-1-1999 ed il 10-3-1999, era stata prelevata la complessiva somma di € 4.826.778,81;
- di talché, (nel frattempo succeduta a Controparte_3 CP_2
) era stata invitata a consegnare documentazione inerente al
[...] suddetto conto corrente e/o ad altri eventuali rapporti intercorsi con la società fallita;
Pag. 2 a 9 - dinanzi all'inerzia manifestata dall'istituto di credito, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia il decreto ingiuntivo n. 518/2007 del 3-8-2007 (depositato il 6-8-2007), con cui era stato ingiunto a di consegnare tutta la Controparte_3 documentazione di cui al relativo ricorso;
- non ottemperando all'ingiunzione di cui al provvedimento monitorio n. 518/2007, in data 15-1-2008, la banca si era limitata a consegnare i seguenti documenti: fotocopie di molteplici assegni di clienti della rimasti insoluti o Parte_1 protestati (per il complessivo importo di € 2.206.816,00), oltre ad un elenco degli stessi;
copie di mere contabili bancarie riferibili alle operazioni di prelevamento in contestazione (per un totale importo di € 4.826.778,81);
- inutilmente scaduti i termini per l'opposizione e divenuto definitivo il titolo ingiuntivo, in data 5-3-2008, aveva notificato alla banca un atto di precetto per la consegna coattiva della documentazione;
- aveva quindi proceduto a richiedere informalmente all'istituto di credito i documenti oggetto di ingiunzione, poiché da quelli già ottenuti non era stato possibile individuare i beneficiari dei cospicui prelevamenti effettuati dal conto n. 3441-50, tuttavia, non aveva ricevuto riscontro;
- con Pec del 7-8-2017, aveva ancora una volta diffidato la banca a consegnare la documentazione ingiunta e oggetto di precetto;
- dinanzi all'inadempienza dell'istituto di credito, in data 4-10-
2021, aveva diffidato (succeduta a Controparte_1 CP_3
) al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata
[...] consegna della documentazione richiesta;
- la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, avviata prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva avuto esito negativo.
Ciò detto, il attore sosteneva che la condotta di Parte_1 inerzia posta in essere dalla banca convenuta, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dell'art. 119 c. 4 TUB, aveva impedito:
Pag. 3 a 9 - quanto alle omesse informazioni relative ai sette prelievi effettuati sul conto corrente n. 3441-50 tra il 4-1-1999 ed il 10-
3-1999, di individuare i soggetti ai quali l'istituto di credito aveva consentito il ritiro di così cospicue somme di denaro nel breve arco temporale di due mesi, di indagare la sussistenza in capo agli stessi delle necessarie autorizzazioni, nonché la destinazione delle somme prelevate, vanificando in tal modo la facoltà di intraprendere eventuali azioni recuperatorie nei confronti degli autori dei prelievi;
- quanto alla mancata consegna degli originali degli assegni e/o degli altri titoli di pagamento rimasti insoluti e/o protestati ricevuti dalla dai propri clienti e Parte_1 dalla stessa consegnati alla banca per la riscossione, di poter agire in via cartolare e/o di regresso nei confronti dei debitori, sulla base degli originali dei titoli.
Pertanto, il domandava il risarcimento del danno Parte_1 subito, qualificabile come danno da perdita di chance dovuto alla preclusione della possibilità di agire, il cui ammontare era pari ad € 7.033.594,38, ossia alla somma degli importi recuperabili (€
4.826.778,81 in relazione ai prelievi effettuati tra il 4-1-1999 ed il 10-3-1999; € 2.206.815,57, di cui agli assegni e/o agli altri titoli di pagamento rimasti insoluti e/o protestati).
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione:
in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione risarcitoria del Parte_1
per decorso dell'ordinario termine decennale di
[...] prescrizione;
nel merito, rigettare la pretesa risarcitoria del
[...] in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto;
Pag. 4 a 9 in via subordinata, rigettare la domanda risarcitoria avversaria per l'inesistenza o comunque per il radicale difetto di prova del danno dedotto;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il danno è stato cagionato dalla mancata diligenza del Parte_1
e per l'effetto escludere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.; o quantomeno accertare e dichiarare che il ha significativamente concorso a Parte_1 cagionare il danno di cui chiede il risarcimento, e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, la convenuta rilevava:
- la maturata prescrizione della pretesa risarcitoria formulata dal attore, in quanto avanzata per la prima volta il Parte_1
4-10-2021, ossia oltre dieci anni dopo il preteso evento di danno, costituito dall'asserito inadempimento al decreto ingiuntivo n. 518/2007;
- l'infondatezza della contestazione relativa alla mancata consegna della documentazione di cui al decreto ingiuntivo n.
518/2007, la quale era stata puntualmente trasmessa alla
Curatela in data 15-1-2008, con la precisazione per cui l'omessa consegna degli originali degli assegni (i quali erano stati forniti a controparte in copia) era dovuta al fatto che gli stessi erano stati a suo tempo restituiti alla
[...] in bonis, per permettere alla società di agire Parte_1 tempestivamente per il recupero e/o il regresso dei titoli insoluti;
- la totale carenza di prova del danno asseritamente subito da controparte, del tutto indimostrato sia nell'an che nel quantum, nonché, in relazione al necessario nesso di causalità con la propria condotta (da considerarsi, tra l'altro, del tutto legittima).
Pag. 5 a 9 Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria ex adverso formulata;
in subordine, nel caso di accoglimento dell'altrui pretesa, domandava l'esclusione di ogni risarcimento in favore del o la riduzione del Parte_1 risarcimento dovuto nella misura del 50%, ex art. 1227 cc. 1 e 2,
a fronte dell'evidente concorso della Curatela nella causazione del danno dedotto.
All'udienza di discussione delle istanze istruttorie dell'11-
6-2024, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 22-4-2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria formulata dal
[...] deve essere respinta, in quanto, alla Parte_1 luce delle complessive emergenze in atti, si deve ritenere fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da CP_1
[...]
In apertura di motivazione, giova evidenziare che il attore, a fondamento della spiegata domanda Parte_1 risarcitoria, ha allegato di aver subito danni patrimoniali per complessivi € 7.033.594,38, per non aver potuto agire in giudizio per il recupero delle somme prelevate, tra il 4-1-1999 ed il 10-3-
1999, dal conto corrente n. 3441-50 intestato alla
[...] in bonis, nonché, delle somme di cui agli assegni Parte_1 rimasti insoluti e/o protestati ricevuti dalla società e girati alla banca per l'incasso, a causa della condotta inadempiente di
(già , Controparte_1 Controparte_4 che non avrebbe fornito alla Curatela la documentazione e le informazioni, più volte richieste, poi oggetto del decreto ingiuntivo n. 518/2007, rimasto inottemperato.
Per parte propria, ha invece affermato di Controparte_1 aver correttamente adempiuto all'ordine di consegna, fornendo, in
Pag. 6 a 9 data 15-1-2008, la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con la come richiesto Parte_1 nel provvedimento monitorio. In ogni caso, ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria ex adverso formulata, ritenendola, peraltro, del tutto sfornita di supporto probatorio.
Orbene, posto che: a) secondo l'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; b) l'asserito inadempimento/inesatto adempimento dell'ingiunzione di consegna si è verificato in data
15-1-2008, allorché ha trasmesso al Controparte_3 Parte_1 documentazione ritenuta incompleta e/o non coincidente con quella oggetto di ingiunzione;
c) al 15-1-2008, l'attore, ritenendo di non poter agire in giudizio contro i propri debitori in carenza degli indispensabili documenti ed informazioni richiesti (come già esplicitato nel ricorso per decreto ingiuntivo), dinanzi all'asserito inadempimento di controparte ha maturato il diritto di azionare la domanda di risarcimento da perdita di chance nei confronti dell'istituto di credito (salvo accertamento giudiziale della stessa); deve concludersi che, nel caso di specie, la prescrizione decennale del diritto della Curatela a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno da illecito contrattuale eventualmente subito, ex artt. 2946 e 2935 c.c., è giunta a compimento in data 16-1-2018.
Ciò premesso, la pretesa risarcitoria formulata in giudizio dal con atto di citazione depositato il 31-12- Parte_1
2023 deve dichiararsi estinta per prescrizione, poiché azionata oltre il termine decennale di prescrizione, maturato, come sopra si è detto, in data 16-1-2018, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva dei termini prescrizionali alla comunicazione a mezzo
Pec inviata dal Curatore ad in data 7-8-2017. Controparte_1
Con il suddetto atto, il Curatore ha infatti intimato alla banca “di porre nella immediata disponibilità del Sottoscritto
Curatore, e, comunque, entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione della presente pec, quanto ordinato dal Giudice a mezzo decreto ingiuntivo come innanzi individuato, in mancanza si adiranno le Pag. 7 a 9 vie legali con ulteriore aggravio di spese a Vs. esclusivo carico”; salvo poi aggiungere, in via residuale, che “La presente, inoltre, vale ai fini interruttivi della prescrizione, con salvezza di ogni ulteriore diritto per la tutela degli interessi della massa dei creditori” (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Di talché, appare evidente che la missiva contiene esplicita diffida ad adempiere e costituzione in mora di Controparte_1 con esclusivo riferimento all'obbligo di consegna della documentazione oggetto dell'ingiunzione n. 518/2007, ma non anche una formale richiesta di adempimento, idonea a costituire il debitore in mora, quanto alla diversa pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno per asserita negligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri contrattuali (solo con comunicazione via Pec del 4-10-2021, dunque, a prescrizione già maturata, il ha per la prima volta dedotto l'asserito Parte_1 diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, per le medesime motivazioni poste a fondamento della presente azione).
Non potendosi certamente riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla riserva di agire per la tutela degli ulteriori interessi della massa dei creditori, posta a conclusione dell'atto del 7-8-2017, poiché tale riserva, essendo formulata in termini del tutto generici ed ipotetici, non è tale da esprimere in modo chiaro e inequivocabile la volontà del creditore di far valere un diritto specifico nei confronti del debitore, non potendo perciò configurare una intimazione o richiesta di pagamento interruttiva dei termini prescrizionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c. 4 c.c. (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 279/2024).
Concludendo, giova evidenziare che l'inidoneità sostanziale della comunicazione a mezzo Pec del 7-8-2021 ad interrompere il decorso della prescrizione ha, altresì, comportato l'irrilevanza, ai fini interruttivi del termine prescrizionale, del sopra citato atto del 4-10-2021, poiché a quella data il diritto risarcitorio asseritamente vantato dalla Curatela si era già prescritto.
Pag. 8 a 9 Per le ragioni sopra esposte, la domanda formulata dal n. 35/2003 avverso Parte_1
deve essere respinta. Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del
[...]
n. 35/2003. Parte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge la domanda risarcitoria formulata dal
[...]
n. 35/2003 avverso Parte_1 Controparte_1 per intervenuta prescrizione;
condanna il Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 12.345,00, per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 58786 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 22-4-2025 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. con sede legale in Cerveteri (RM), in persona P.IVA_1 del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma,
Largo Amilcare Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'avv. Mario
Pecoraro, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE E
, Controparte_1
C.F. con sede legale in Milano, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Antonio Gramsci n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco
Trotta, che la rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA CONCLUSIONI
Pag. 1 a 9 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22-4-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...] conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, agli
[...] obblighi contrattuali nascenti dai contratti di conto corrente sopra richiamati e/o l'illegittimità della sua condotta per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, anche ai sensi dell'art. 119 T.U.B. e, per l'effetto
- condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari ad Euro 7.033.594,38, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, ovvero ancora alla somma eventualmente determinata in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che:
- dal conto corrente n. 3441-50, acceso dalla Parte_1
presso la (poi e, da
[...] Controparte_2 Controparte_3 ultimo, , mediante sette operazioni effettuate Controparte_1 tra il 4-1-1999 ed il 10-3-1999, era stata prelevata la complessiva somma di € 4.826.778,81;
- di talché, (nel frattempo succeduta a Controparte_3 CP_2
) era stata invitata a consegnare documentazione inerente al
[...] suddetto conto corrente e/o ad altri eventuali rapporti intercorsi con la società fallita;
Pag. 2 a 9 - dinanzi all'inerzia manifestata dall'istituto di credito, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia il decreto ingiuntivo n. 518/2007 del 3-8-2007 (depositato il 6-8-2007), con cui era stato ingiunto a di consegnare tutta la Controparte_3 documentazione di cui al relativo ricorso;
- non ottemperando all'ingiunzione di cui al provvedimento monitorio n. 518/2007, in data 15-1-2008, la banca si era limitata a consegnare i seguenti documenti: fotocopie di molteplici assegni di clienti della rimasti insoluti o Parte_1 protestati (per il complessivo importo di € 2.206.816,00), oltre ad un elenco degli stessi;
copie di mere contabili bancarie riferibili alle operazioni di prelevamento in contestazione (per un totale importo di € 4.826.778,81);
- inutilmente scaduti i termini per l'opposizione e divenuto definitivo il titolo ingiuntivo, in data 5-3-2008, aveva notificato alla banca un atto di precetto per la consegna coattiva della documentazione;
- aveva quindi proceduto a richiedere informalmente all'istituto di credito i documenti oggetto di ingiunzione, poiché da quelli già ottenuti non era stato possibile individuare i beneficiari dei cospicui prelevamenti effettuati dal conto n. 3441-50, tuttavia, non aveva ricevuto riscontro;
- con Pec del 7-8-2017, aveva ancora una volta diffidato la banca a consegnare la documentazione ingiunta e oggetto di precetto;
- dinanzi all'inadempienza dell'istituto di credito, in data 4-10-
2021, aveva diffidato (succeduta a Controparte_1 CP_3
) al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata
[...] consegna della documentazione richiesta;
- la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, avviata prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva avuto esito negativo.
Ciò detto, il attore sosteneva che la condotta di Parte_1 inerzia posta in essere dalla banca convenuta, in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dell'art. 119 c. 4 TUB, aveva impedito:
Pag. 3 a 9 - quanto alle omesse informazioni relative ai sette prelievi effettuati sul conto corrente n. 3441-50 tra il 4-1-1999 ed il 10-
3-1999, di individuare i soggetti ai quali l'istituto di credito aveva consentito il ritiro di così cospicue somme di denaro nel breve arco temporale di due mesi, di indagare la sussistenza in capo agli stessi delle necessarie autorizzazioni, nonché la destinazione delle somme prelevate, vanificando in tal modo la facoltà di intraprendere eventuali azioni recuperatorie nei confronti degli autori dei prelievi;
- quanto alla mancata consegna degli originali degli assegni e/o degli altri titoli di pagamento rimasti insoluti e/o protestati ricevuti dalla dai propri clienti e Parte_1 dalla stessa consegnati alla banca per la riscossione, di poter agire in via cartolare e/o di regresso nei confronti dei debitori, sulla base degli originali dei titoli.
Pertanto, il domandava il risarcimento del danno Parte_1 subito, qualificabile come danno da perdita di chance dovuto alla preclusione della possibilità di agire, il cui ammontare era pari ad € 7.033.594,38, ossia alla somma degli importi recuperabili (€
4.826.778,81 in relazione ai prelievi effettuati tra il 4-1-1999 ed il 10-3-1999; € 2.206.815,57, di cui agli assegni e/o agli altri titoli di pagamento rimasti insoluti e/o protestati).
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione:
in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione risarcitoria del Parte_1
per decorso dell'ordinario termine decennale di
[...] prescrizione;
nel merito, rigettare la pretesa risarcitoria del
[...] in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto;
Pag. 4 a 9 in via subordinata, rigettare la domanda risarcitoria avversaria per l'inesistenza o comunque per il radicale difetto di prova del danno dedotto;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il danno è stato cagionato dalla mancata diligenza del Parte_1
e per l'effetto escludere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.; o quantomeno accertare e dichiarare che il ha significativamente concorso a Parte_1 cagionare il danno di cui chiede il risarcimento, e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, la convenuta rilevava:
- la maturata prescrizione della pretesa risarcitoria formulata dal attore, in quanto avanzata per la prima volta il Parte_1
4-10-2021, ossia oltre dieci anni dopo il preteso evento di danno, costituito dall'asserito inadempimento al decreto ingiuntivo n. 518/2007;
- l'infondatezza della contestazione relativa alla mancata consegna della documentazione di cui al decreto ingiuntivo n.
518/2007, la quale era stata puntualmente trasmessa alla
Curatela in data 15-1-2008, con la precisazione per cui l'omessa consegna degli originali degli assegni (i quali erano stati forniti a controparte in copia) era dovuta al fatto che gli stessi erano stati a suo tempo restituiti alla
[...] in bonis, per permettere alla società di agire Parte_1 tempestivamente per il recupero e/o il regresso dei titoli insoluti;
- la totale carenza di prova del danno asseritamente subito da controparte, del tutto indimostrato sia nell'an che nel quantum, nonché, in relazione al necessario nesso di causalità con la propria condotta (da considerarsi, tra l'altro, del tutto legittima).
Pag. 5 a 9 Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria ex adverso formulata;
in subordine, nel caso di accoglimento dell'altrui pretesa, domandava l'esclusione di ogni risarcimento in favore del o la riduzione del Parte_1 risarcimento dovuto nella misura del 50%, ex art. 1227 cc. 1 e 2,
a fronte dell'evidente concorso della Curatela nella causazione del danno dedotto.
All'udienza di discussione delle istanze istruttorie dell'11-
6-2024, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 22-4-2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria formulata dal
[...] deve essere respinta, in quanto, alla Parte_1 luce delle complessive emergenze in atti, si deve ritenere fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da CP_1
[...]
In apertura di motivazione, giova evidenziare che il attore, a fondamento della spiegata domanda Parte_1 risarcitoria, ha allegato di aver subito danni patrimoniali per complessivi € 7.033.594,38, per non aver potuto agire in giudizio per il recupero delle somme prelevate, tra il 4-1-1999 ed il 10-3-
1999, dal conto corrente n. 3441-50 intestato alla
[...] in bonis, nonché, delle somme di cui agli assegni Parte_1 rimasti insoluti e/o protestati ricevuti dalla società e girati alla banca per l'incasso, a causa della condotta inadempiente di
(già , Controparte_1 Controparte_4 che non avrebbe fornito alla Curatela la documentazione e le informazioni, più volte richieste, poi oggetto del decreto ingiuntivo n. 518/2007, rimasto inottemperato.
Per parte propria, ha invece affermato di Controparte_1 aver correttamente adempiuto all'ordine di consegna, fornendo, in
Pag. 6 a 9 data 15-1-2008, la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con la come richiesto Parte_1 nel provvedimento monitorio. In ogni caso, ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria ex adverso formulata, ritenendola, peraltro, del tutto sfornita di supporto probatorio.
Orbene, posto che: a) secondo l'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; b) l'asserito inadempimento/inesatto adempimento dell'ingiunzione di consegna si è verificato in data
15-1-2008, allorché ha trasmesso al Controparte_3 Parte_1 documentazione ritenuta incompleta e/o non coincidente con quella oggetto di ingiunzione;
c) al 15-1-2008, l'attore, ritenendo di non poter agire in giudizio contro i propri debitori in carenza degli indispensabili documenti ed informazioni richiesti (come già esplicitato nel ricorso per decreto ingiuntivo), dinanzi all'asserito inadempimento di controparte ha maturato il diritto di azionare la domanda di risarcimento da perdita di chance nei confronti dell'istituto di credito (salvo accertamento giudiziale della stessa); deve concludersi che, nel caso di specie, la prescrizione decennale del diritto della Curatela a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno da illecito contrattuale eventualmente subito, ex artt. 2946 e 2935 c.c., è giunta a compimento in data 16-1-2018.
Ciò premesso, la pretesa risarcitoria formulata in giudizio dal con atto di citazione depositato il 31-12- Parte_1
2023 deve dichiararsi estinta per prescrizione, poiché azionata oltre il termine decennale di prescrizione, maturato, come sopra si è detto, in data 16-1-2018, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva dei termini prescrizionali alla comunicazione a mezzo
Pec inviata dal Curatore ad in data 7-8-2017. Controparte_1
Con il suddetto atto, il Curatore ha infatti intimato alla banca “di porre nella immediata disponibilità del Sottoscritto
Curatore, e, comunque, entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione della presente pec, quanto ordinato dal Giudice a mezzo decreto ingiuntivo come innanzi individuato, in mancanza si adiranno le Pag. 7 a 9 vie legali con ulteriore aggravio di spese a Vs. esclusivo carico”; salvo poi aggiungere, in via residuale, che “La presente, inoltre, vale ai fini interruttivi della prescrizione, con salvezza di ogni ulteriore diritto per la tutela degli interessi della massa dei creditori” (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Di talché, appare evidente che la missiva contiene esplicita diffida ad adempiere e costituzione in mora di Controparte_1 con esclusivo riferimento all'obbligo di consegna della documentazione oggetto dell'ingiunzione n. 518/2007, ma non anche una formale richiesta di adempimento, idonea a costituire il debitore in mora, quanto alla diversa pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno per asserita negligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri contrattuali (solo con comunicazione via Pec del 4-10-2021, dunque, a prescrizione già maturata, il ha per la prima volta dedotto l'asserito Parte_1 diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, per le medesime motivazioni poste a fondamento della presente azione).
Non potendosi certamente riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla riserva di agire per la tutela degli ulteriori interessi della massa dei creditori, posta a conclusione dell'atto del 7-8-2017, poiché tale riserva, essendo formulata in termini del tutto generici ed ipotetici, non è tale da esprimere in modo chiaro e inequivocabile la volontà del creditore di far valere un diritto specifico nei confronti del debitore, non potendo perciò configurare una intimazione o richiesta di pagamento interruttiva dei termini prescrizionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c. 4 c.c. (cfr. da ultimo Cass. ordinanza n. 279/2024).
Concludendo, giova evidenziare che l'inidoneità sostanziale della comunicazione a mezzo Pec del 7-8-2021 ad interrompere il decorso della prescrizione ha, altresì, comportato l'irrilevanza, ai fini interruttivi del termine prescrizionale, del sopra citato atto del 4-10-2021, poiché a quella data il diritto risarcitorio asseritamente vantato dalla Curatela si era già prescritto.
Pag. 8 a 9 Per le ragioni sopra esposte, la domanda formulata dal n. 35/2003 avverso Parte_1
deve essere respinta. Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del
[...]
n. 35/2003. Parte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge la domanda risarcitoria formulata dal
[...]
n. 35/2003 avverso Parte_1 Controparte_1 per intervenuta prescrizione;
condanna il Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di
[...] Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 12.345,00, per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
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