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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 635/2024 RGA avverso la sentenza n. 109/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna - sezione lavoro, emessa e pubblicata il 9.4.2024 nell'ambito del giudizio n. 16/2022 R.G.L.; avente ad oggetto: riconoscimento status vittima del dovere;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro in carica Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, nei cui uffici in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6, è domiciliato;
- appellante;
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
RE LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Antonio Baiamonti n. 4;
- appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato il 20.1.2022 il sig. adiva il Tribunale di Ravenna, Controparte_1 al fine di sentir accertare il proprio status di vittima del dovere, con conseguente condanna a carico del alla erogazione dei benefici assistenziali connessi con Parte_1 il riconoscimento di tale status, così come previsti dal d.P.R. 243/2006. Riferiva nello specifico l'allora ricorrente di aver partecipato in Kosovo alla missione ONU “Joint guardian”, dapprima nel periodo compreso tra il 2.7.1999 e il 16.11.1999 e,
1 successivamente, dal 20.3.2001 al 24.7.2001, nonché in Afghanistan - dal 3.2.2002 al 12.5.2002 - alla missione “Enduring freedom”, in Iraq - dal 20.8.2004 al 14.12.2004 - alla missione “Antica Babilonia” e infine, dal 6.11.2009 al 7.5.2010, alla missione “Leonte” in Libano. Sosteneva, inoltre, l'odierno appellato di aver iniziato a patire - soltanto dopo lo svolgimento di tali missioni e senza alcuna riscontrata anomalia sanitaria pregressa alle stesse - alterazioni a carattere degenerativo a carico della tiroide e precisava di aver subìto un intervento di tiroidectomia totale, al cui esito gli era stata diagnosticata la presenza di un carcinoma papillifero. Si costituiva in giudizio il che, sulla scorta della documentazione Parte_1 depositata, evidenziava - da un lato - la carenza del nesso di causalità tra le mansioni di servizio svolte dal sottufficiale e l'insorgenza e il decorso della patologia dal medesimo sofferta - dall'altro - l'esistenza di possibili fattori eziologici alternativi e, quindi, la non dipendenza della predetta patologia da causa di servizio e la non spettanza dello status di vittima del dovere. Il Giudice adìto, con provvedimento del 12.5.2022, disponeva la nomina di CTU relativamente all'esposizione all'agente patogeno uranio impoverito (o depleto) in favore del dott. successivamente sostituito con ulteriore provvedimento del Persona_1 giorno 8.6.2022 dei dottori e Controparte_2 Persona_2
L'esposizione e gli scenari delle missioni sono stati ricostruiti dal collegio peritale nell'elaborato di C.T.U. I consulenti d'ufficio hanno tuttavia esclusa la causalità tra la malattia che ha colpito l'allora ricorrente (“Esiti tiroidectomia totale per gozzo multinodulare e microcarcinoma papillifero”) e l'esposizione ad uranio impoverito. Tuttavia gli stessi hanno dato atto dell'esistenza di studi che evidenziano la presenza, anche nelle zone nelle quali ha operato il ricorrente, di uranio impoverito, essendo impossibile quantificare esattamente l'esposizione subita dal singolo militare. Con provvedimento del 31.8.2023, il Tribunale di Ravenna - richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7409/2023, medio tempore intervenuta e postulando la tipizzazione - da parte del legislatore - di una vera e propria presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra determinate patologie e l'esposizione nociva all'uranio impoverito, decideva di disporre un supplemento di CTU, affidandone l'incarico ad altro perito, al fine di stabilire il grado di invalidità complessiva riportata dal sig. . CP_1
Con sentenza n. 109/2024 R.S. il Tribunale di Ravenna accoglieva quindi le domande dell'allora ricorrente, riconoscendo all'odierno appellato lo status di vittima del dovere e le elargizioni economiche connesse con tale status, a fronte di un'invalidità complessivamente valutata dal secondo consulente tecnico d'ufficio in misura pari al 30
%. Nella predetta sentenza, il Giudice a quo, sintetizzata la vicenda sottoposta al suo esame,
2 riassunti gli esiti della CTU da lui disposta relativamente all'esposizione all'agente patogeno uranio impoverito (o depleto) e richiamate le norme regolanti la materia, così come interpretate da Corte di Cassazione n. 7409/2023, ha ritenuto la fondatezza delle pretese dell'allora ricorrente sull'assorbente rilievo che “(…) in una situazione di incertezza di leggi scientifiche di copertura (attesa la rarefazione e la mancanza di precisione degli studi in materia), nonché di difficoltà a provare ex post l'entità dell'esposizione, il legislatore – in virtù della ritenuta pericolosità dell'agente dannoso: l'uranio impoverito – ha ritenuto, perlomeno nell'interpretazione data dal diritto vivente
– di radicare una presunzione di causalità, utilizzando così la sua discrezionalità normativa”, chiosando “Ed a questo bisogna attenerci”. Con ricorso depositato in data 09/10/2024, il ha spiegato appello Parte_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, in via cautelare l'efficacia della sentenza di prime cure;
- annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per la violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 1, comma 564, della legge 266/2005, dell'art. 6, commi 3 e 4, del d.P.R. 243/2006, degli artt. 1078, 1079 e 1081 del d.P.R. 90/2010, dell'art. 113, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2967 c.c.;
- in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle inerenti all'espletamento delle due CTU. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il appellante ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 sulla scorta di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 564, DELLA LEGGE 266/2005, DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.P.R. 243/2006, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1078, 1079 E 1081 DEL D.P.R. 90/2010; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 113, COMMA 1, C.P.C. - PRONUNCIA CONTRA LEGEM”; “2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1078 E 1079 DEL D.P.R. 90/2010”; argomentando, altresì, in via subordinata sulla decorrenza dei benefici spettanti alle vittime del dovere e sugli accessori dei relativi crediti. L'inibitoria proposta dal , nella resistenza del sig. Parte_1 Controparte_1
(che si è fermamente opposto al suo accoglimento), è stata trattata all'udienza del 14/11/2024 ed è stata respinta con ordinanza, emessa in pari data, in quanto inammissibile e manifestamente infondata. Il sig. , ritualmente costituitosi anche nell'ambito del giudizio di merito, Controparte_1 ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
3 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dal - i cui motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente Parte_1 in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica - non risulti meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. In proposito si osserva che l'Amministrazione, odierna appellante con il Decreto 156/N del 31.01.18, (all.22), respingeva l'istanza dell'allora ricorrente volta ad ottenere la dipendenza da causa di servizio, l'equo indennizzo ed il risarcimento del danno per la patologia “esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare e microcarcinoma papillifero;
in corso trattamento sostitutivo” asseritamente contratta a seguito di missioni all'Estero effettuate dall'odierno appellato ripetutamente in Kosovo, in Iraq, Afghanistan, Libano. La “dipendenza da causa di servizio” è, altresì, oggetto del presente giudizio, quale presupposto per l'ottenimento dei benefici previsti per le vittime del dovere ed il nesso causale è stato anche oggetto di valutazione da parte del Collegio peritale nominato in prime cure sul punto. Contro il predetto provvedimento veniva proposto dal sig. ricorso al Controparte_1
TAR Emilia Romagna (competente per la dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo) il quale, con sentenza n. 861/2020 (all. 23 fasc. di primo grado di parte appellata) lo accoglieva, rinviando gli atti all'Amministrazione per la nuova istruttoria. Essendo la predetta sentenza (anche se favorevole) lacunosa, l'allora ricorrente proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con sentenza parziale n. 07718/2023 depositata in data 08.08.2023 (all. 1 istanza del 05.09.2023 depositata in prime cure) definitiva in punto (ex art. 111 Cost.), accoglieva il gravame e dichiarava espressamente: “pertanto, sulla circostanza che i siti ove ha prestato servizio il ricorrente fossero contaminati e sulla riconducibilità della patologia diagnosticatagli principalmente a ridetta contaminazione, secondo un giudizio di “più probabile che non”, si è ormai formato il giudicato, sicché non è più possibile in alcun modo disconoscerne le risultanze. Nella sentenza impugnata, infatti, si individua chiaramente la causa o la concausa della malattia contratta dall'appellante non tanto e non solo nelle condizioni avverse climatiche e ambientali che il militare ha dovuto affrontare nel corso delle missioni all'estero cui ha partecipato, quanto «soprattutto [nella circostanza che] è stato esposto a materiali e luoghi pericolosi e cancerogeni e non appare una causalità che sia stata diagnosticata l'infermità tumorale oggi in oggetto, facente parte di quelle patologie tristemente e significativamente conosciute in ambito militare anche sotto il nome di “sindrome dei Balcani”». Il Consiglio di Stato nel dispositivo della predetta sentenza, in particolare, dichiarava:
4 “(…) il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la patologia contratta a causa del servizio prestato” e riconosceva altresì una chiara responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2087 c.c. per l'insorgenza di tale patologia tumorale, Parte_1 nominando un verificatore per l'accertamento della percentuale di invalidità ai fini del risarcimento danno invocato. In sintesi, è stato accertato che l'Amministrazione, odierna appellante abbia inviato in missione il militare, odierno appellato, in zone caratterizzate dall'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti, zone nelle quali il militare ha operato, per quanto consta in atti, senza alcun specifico mezzo di protezione e senza che siano state effettivamente adottate le necessarie misure di prevenzione. Ciò posto circa le sorti del parallelo contenzioso amministrativo, si ribadisce che la
“dipendenza da causa di servizio” del tumore contratto dall'allora ricorrente a causa del contatto con nanoparticelle di metalli pesanti e/o materiale radioattivo (armi arricchite) e posta surrettiziamente come “controversa” nel presente giudizio di appello, è il presupposto (mancante in tesi di parte appellante) per l'ottenimento dei benefici previsti per le vittime del dovere. Detto nesso causale, inopportunamente contestato dalla difesa erariale nell'appello in esame è, però, cosa giudicata formale e sostanziale ex art. 2909 c.c. tra le (medesime) parti e non ci si spiega come la Difesa Erariale possa aver sottaciuto la circostanza e come ritenga di poter nuovamente porre la questione in discussione, senza una macroscopica violazione alle più elementari regole del “ne bis in idem”. La sentenza gravata, quindi, merita conferma nella parte in cui si afferma che: <<(…) va ritenuto che, nel caso di specie, le condizioni di cui al comma l, lettere d) ed e) dell'art. 1078 dell'ordinamento militare (“d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”) hanno inerito, come prescritto dall'art. 1079, all'“esposizione e [al]l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e è [al]la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico”, rappresentando “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti”. (…)”. Tale conclusione, peraltro, anche a voler prescindere dal dirimente richiamato al
“giudicato esterno” formatosi sul punto fra le parti in causa (rispetto al quale nulla di convincente è stato dedotto dal appellante), è comunque adeguatamente Parte_1 suffragata dal ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di Ravenna nella
5 gravata sentenza che, richiamate le disposizioni legislative regolanti la materia controversa1, ha osservato: << (…) Secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa in questione si interpreta nel senso che essa stabilisce una presunzione di causalità tra la patologia riscontrata dal militare e l'esposizione ad uranio impoverito, salva la prova contraria dell'inesistenza di tale esposizione. Infatti, con la sentenza n. 7409/2023 la S.C. ha stabilito che “il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito delle menomazioni> ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo 1 Ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564 della L. finanziaria per il 2006: “563 . Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564 . Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ai sensi dell'art. 1079 L. 90/2010 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”) “l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli pagina 4 di 12 articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso. (…) 2. I soggetti ((...)) di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 603 del codice.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero”. Ai sensi del precedente art. 1078, le condizioni di cui al comma l, lettere d) ed e), sono le seguenti: “d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato” 6 dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria”. Dunque, in una situazione di incertezza di leggi scientifiche copertura (attesa la rarefazione e la mancanza di precisione degli studi in materia), nonché di difficoltà a provare ex post l'entità dell'esposizione, il legislatore – in virtù della ritenuta pericolosità dell'agente dannoso: l'uranio impoverito – ha ritenuto, perlomeno nell'interpretazione data dal diritto vivente – di radicare una presunzione di causalità, utilizzando così la sua discrezionalità normativa. Ed a questo bisogna attenerci (non si hanno d'altra parte elementi sufficienti per ritenere che vi sia stato un cattivo uso della discrezionalità normativa al riguardo, non sussistendo pertanto una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata). (…)
->. Queste esaustive e convincenti considerazioni, solidamente ancorate al dictum di Cass. n. 7409/2023, nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite a confutazione delle ragioni del appellante che, anche sul punto, non ha offerto dirimenti spunti di Parte_1 riflessione per diversamente opinare. Confermato, quindi, l'accertamento della spettanza in favore dell'odierno appellato dello status di vittima del dovere, si osserva che il Giudice a quo ne ha anche tratto le giuste conseguenze, rilevando sul punto: “(…) Venendo alle conseguenze dell'accertamento de quo, va quindi ritenuto in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere, dovendo essere riconosciute, come per legge, le prestazioni previste dai seguenti articoli:
- Art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (omissis).
- Artt. 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (art. 1: “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione
7 alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere (( . . . )) del tutto straneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa”; (art. 4: …omissis). - Art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 (art. 1: “… 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando CP_3 le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal
8 sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68…”);
- Art. 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (“1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
9 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni))
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004”). Al riguardo il C.T.U. ha valutato l'invalidità complessiva del ricorrente nella misura del 30 % (di cui 20 % biologico e 10% morale), valutazione condivisibile, anche nella parte in cui si escludono ripercussioni ulteriori sull'attività lavorativa. La decorrenza degli accessori di legge, a partire dalla domanda amministrativa (1.10.2015). (…)” Anche in parte qua, la sentenza gravata appare immune da vizi logico-giuridici ed esente da censure e come tale meritevole di conferma. Alla luce delle suesposte considerazioni, i due motivi di appello articolati dal
[...]
vanno respinti. Parte_1
Quanto, poi, alle eccezioni svolte dal , in via subordinata, le stesse Parte_1 appaiono inammissibili sotto un duplice profilo. In primis, va rilevato che si tratta di eccezioni proposte per la prima volta in questa sede in palese violazione del divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c. e ribadito, con specifico riferimento al rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c. Il divieto di proposizione di "nova" (domande, eccezioni e mezzi di prova nuovi) in appello, sancito dall'art. 345 del codice di procedura civile, mira a garantire che il giudizio di secondo grado rimanga una "revisio prioris instantiae" e non si trasformi in un nuovo giudizio. In sostanza, le parti non possono presentare in appello nuove domande, eccezioni o mezzi di prova che non siano già stati sottoposti al giudice di primo grado, a meno che non dimostrino di non averli potuti proporre per causa a loro non imputabile, ipotesi indubbiamente non ricorrente nella fattispecie in esame. Sotto altro e concorrente profilo, le eccezioni de quibus, anche laddove si vogliano considerare alla stregua di eccezioni “in senso lato” o “mere difese” in punto di diritto (come tali sottratte al divieto di nova in appello), vanno, comunque, disattese perché formulate in palese violazione dell'art. 434 c.p.c. (che, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
10 compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”), non essendo affatto chiaro a quali statuizioni del Tribunale di Ravenna le stesse facciano riferimento e/o quali siano i “vizi” della pronuncia gravata ipoteticamente correlati a tali eccezioni. In particolare, quanto all'eccezione secondo cui “(…) i benefici richiesti da controparte non potranno che essere riconosciuti dal momento di stabilizzazione della infermità (accertata alla data del 13.12.2016 dalla C.M.O. di Padova con pv mod. BL/B n. ACMO157404 del 13.12.2016)”, si osserva che la stessa non si confronta con il dictum del Giudice di prime cure che tali benefici ha riconosciuto con decorrenza dal 01.10.2015. Non è dato comprendere, infatti, per quali ragioni la data di decorrenza individuata dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza debba considerarsi erronea. Sul punto, nulla viene specificato dal appellante. Parte_1
Peraltro, dalla lettura del verbale della C.M.O. di Padova si evince che la data del 13.12.2016, indicata dal appellante è all'evidenza la data dell'accertamento ma Parte_1 non la data della stabilizzazione dell'infermità sofferta dall'odierno appellato, verificatasi antecedentemente come indicato dal Giudice a quo. Parimenti incomprensibile è l'eccezione ulteriormente subordinata svolta dal Parte_1 appellante secondo cui dovrebbero “ritenersi in ogni caso applicabili all'ipotesi per cui è causa i principî stabiliti dalla recente sentenza n. 17440/2022 della Corte di cassazione sez. lav. e, cioè, dovrà prendersi in considerazione la presentazione della domanda amministrativa pervenuta il 29.9.2015, trattandosi di condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria e presupposto dello stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria”. Nel caso di specie, infatti, la decorrenza dei benefici riconosciuti in favore dell'odierno appellato è quella del 01.10.2015, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Tale riconoscimento, quindi, è avvenuto nel pieno rispetto dei principi ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17440/2022. Da ultimo, l'eccepito “ (…) divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza”, non si confronta minimamente con il testo della pronuncia gravata, ove, per l'appunto, non viene statuito alcun cumulo di questi elementi. Il Giudice a quo, infatti, nel dispositivo della sentenza gravata, dopo aver riconosciuto in capo all'allora ricorrente lo status di vittima del dovere, condannando “il al pagamento in suo favore delle elargizioni connesse ed Parte_1 indicate nella motivazione della presente sentenza, dovendosi considerare una invalidità complessiva del 30% come descritto in motivazione”; si è limitato a riconoscere in favore dell'odierno appellato anche la spettanza degli “accessori di legge dall'1.10.2015 al saldo effettivo”, con implicito, ma inequivocabile, riferimento, a quella disciplina legale che il sembra eccepire esser stata violata. Parte_1
11
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'appellato). Osserva la Corte, infine, che nel caso in cui venga rigettata o dichiarata inammissibile od improcedibile l'impugnazione proposta da una Pubblica Amministrazione (la quale — come noto — non deve versare il contributo unificato al momento della iscrizione del giudizio effettuando, invece, la c.d. prenotazione a debito), deve escludersi che la stessa sia tenuta al pagamento previsto dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale meccanismo, infatti, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come appunto le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il sopra indicato meccanismo della prenotazione a debito ( in terminis si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal , in quanto in parte infondato ed in Parte_1 parte inammissibile, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna il , in persona del in carica p.t, al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese del grado che si liquidano nella somma di € 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore dell'odierno appellato dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 635/2024 RGA avverso la sentenza n. 109/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna - sezione lavoro, emessa e pubblicata il 9.4.2024 nell'ambito del giudizio n. 16/2022 R.G.L.; avente ad oggetto: riconoscimento status vittima del dovere;
promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro in carica Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, nei cui uffici in Bologna, alla via Alfredo Testoni n. 6, è domiciliato;
- appellante;
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
RE LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Antonio Baiamonti n. 4;
- appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso notificato il 20.1.2022 il sig. adiva il Tribunale di Ravenna, Controparte_1 al fine di sentir accertare il proprio status di vittima del dovere, con conseguente condanna a carico del alla erogazione dei benefici assistenziali connessi con Parte_1 il riconoscimento di tale status, così come previsti dal d.P.R. 243/2006. Riferiva nello specifico l'allora ricorrente di aver partecipato in Kosovo alla missione ONU “Joint guardian”, dapprima nel periodo compreso tra il 2.7.1999 e il 16.11.1999 e,
1 successivamente, dal 20.3.2001 al 24.7.2001, nonché in Afghanistan - dal 3.2.2002 al 12.5.2002 - alla missione “Enduring freedom”, in Iraq - dal 20.8.2004 al 14.12.2004 - alla missione “Antica Babilonia” e infine, dal 6.11.2009 al 7.5.2010, alla missione “Leonte” in Libano. Sosteneva, inoltre, l'odierno appellato di aver iniziato a patire - soltanto dopo lo svolgimento di tali missioni e senza alcuna riscontrata anomalia sanitaria pregressa alle stesse - alterazioni a carattere degenerativo a carico della tiroide e precisava di aver subìto un intervento di tiroidectomia totale, al cui esito gli era stata diagnosticata la presenza di un carcinoma papillifero. Si costituiva in giudizio il che, sulla scorta della documentazione Parte_1 depositata, evidenziava - da un lato - la carenza del nesso di causalità tra le mansioni di servizio svolte dal sottufficiale e l'insorgenza e il decorso della patologia dal medesimo sofferta - dall'altro - l'esistenza di possibili fattori eziologici alternativi e, quindi, la non dipendenza della predetta patologia da causa di servizio e la non spettanza dello status di vittima del dovere. Il Giudice adìto, con provvedimento del 12.5.2022, disponeva la nomina di CTU relativamente all'esposizione all'agente patogeno uranio impoverito (o depleto) in favore del dott. successivamente sostituito con ulteriore provvedimento del Persona_1 giorno 8.6.2022 dei dottori e Controparte_2 Persona_2
L'esposizione e gli scenari delle missioni sono stati ricostruiti dal collegio peritale nell'elaborato di C.T.U. I consulenti d'ufficio hanno tuttavia esclusa la causalità tra la malattia che ha colpito l'allora ricorrente (“Esiti tiroidectomia totale per gozzo multinodulare e microcarcinoma papillifero”) e l'esposizione ad uranio impoverito. Tuttavia gli stessi hanno dato atto dell'esistenza di studi che evidenziano la presenza, anche nelle zone nelle quali ha operato il ricorrente, di uranio impoverito, essendo impossibile quantificare esattamente l'esposizione subita dal singolo militare. Con provvedimento del 31.8.2023, il Tribunale di Ravenna - richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7409/2023, medio tempore intervenuta e postulando la tipizzazione - da parte del legislatore - di una vera e propria presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra determinate patologie e l'esposizione nociva all'uranio impoverito, decideva di disporre un supplemento di CTU, affidandone l'incarico ad altro perito, al fine di stabilire il grado di invalidità complessiva riportata dal sig. . CP_1
Con sentenza n. 109/2024 R.S. il Tribunale di Ravenna accoglieva quindi le domande dell'allora ricorrente, riconoscendo all'odierno appellato lo status di vittima del dovere e le elargizioni economiche connesse con tale status, a fronte di un'invalidità complessivamente valutata dal secondo consulente tecnico d'ufficio in misura pari al 30
%. Nella predetta sentenza, il Giudice a quo, sintetizzata la vicenda sottoposta al suo esame,
2 riassunti gli esiti della CTU da lui disposta relativamente all'esposizione all'agente patogeno uranio impoverito (o depleto) e richiamate le norme regolanti la materia, così come interpretate da Corte di Cassazione n. 7409/2023, ha ritenuto la fondatezza delle pretese dell'allora ricorrente sull'assorbente rilievo che “(…) in una situazione di incertezza di leggi scientifiche di copertura (attesa la rarefazione e la mancanza di precisione degli studi in materia), nonché di difficoltà a provare ex post l'entità dell'esposizione, il legislatore – in virtù della ritenuta pericolosità dell'agente dannoso: l'uranio impoverito – ha ritenuto, perlomeno nell'interpretazione data dal diritto vivente
– di radicare una presunzione di causalità, utilizzando così la sua discrezionalità normativa”, chiosando “Ed a questo bisogna attenerci”. Con ricorso depositato in data 09/10/2024, il ha spiegato appello Parte_1 nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) - preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, in via cautelare l'efficacia della sentenza di prime cure;
- annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per la violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 1, comma 564, della legge 266/2005, dell'art. 6, commi 3 e 4, del d.P.R. 243/2006, degli artt. 1078, 1079 e 1081 del d.P.R. 90/2010, dell'art. 113, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2967 c.c.;
- in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle inerenti all'espletamento delle due CTU. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il appellante ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 sulla scorta di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 564, DELLA LEGGE 266/2005, DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.P.R. 243/2006, NONCHÉ DEGLI ARTT. 1078, 1079 E 1081 DEL D.P.R. 90/2010; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 113, COMMA 1, C.P.C. - PRONUNCIA CONTRA LEGEM”; “2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1078 E 1079 DEL D.P.R. 90/2010”; argomentando, altresì, in via subordinata sulla decorrenza dei benefici spettanti alle vittime del dovere e sugli accessori dei relativi crediti. L'inibitoria proposta dal , nella resistenza del sig. Parte_1 Controparte_1
(che si è fermamente opposto al suo accoglimento), è stata trattata all'udienza del 14/11/2024 ed è stata respinta con ordinanza, emessa in pari data, in quanto inammissibile e manifestamente infondata. Il sig. , ritualmente costituitosi anche nell'ambito del giudizio di merito, Controparte_1 ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
3 Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dal - i cui motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente Parte_1 in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica - non risulti meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. In proposito si osserva che l'Amministrazione, odierna appellante con il Decreto 156/N del 31.01.18, (all.22), respingeva l'istanza dell'allora ricorrente volta ad ottenere la dipendenza da causa di servizio, l'equo indennizzo ed il risarcimento del danno per la patologia “esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare e microcarcinoma papillifero;
in corso trattamento sostitutivo” asseritamente contratta a seguito di missioni all'Estero effettuate dall'odierno appellato ripetutamente in Kosovo, in Iraq, Afghanistan, Libano. La “dipendenza da causa di servizio” è, altresì, oggetto del presente giudizio, quale presupposto per l'ottenimento dei benefici previsti per le vittime del dovere ed il nesso causale è stato anche oggetto di valutazione da parte del Collegio peritale nominato in prime cure sul punto. Contro il predetto provvedimento veniva proposto dal sig. ricorso al Controparte_1
TAR Emilia Romagna (competente per la dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo) il quale, con sentenza n. 861/2020 (all. 23 fasc. di primo grado di parte appellata) lo accoglieva, rinviando gli atti all'Amministrazione per la nuova istruttoria. Essendo la predetta sentenza (anche se favorevole) lacunosa, l'allora ricorrente proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con sentenza parziale n. 07718/2023 depositata in data 08.08.2023 (all. 1 istanza del 05.09.2023 depositata in prime cure) definitiva in punto (ex art. 111 Cost.), accoglieva il gravame e dichiarava espressamente: “pertanto, sulla circostanza che i siti ove ha prestato servizio il ricorrente fossero contaminati e sulla riconducibilità della patologia diagnosticatagli principalmente a ridetta contaminazione, secondo un giudizio di “più probabile che non”, si è ormai formato il giudicato, sicché non è più possibile in alcun modo disconoscerne le risultanze. Nella sentenza impugnata, infatti, si individua chiaramente la causa o la concausa della malattia contratta dall'appellante non tanto e non solo nelle condizioni avverse climatiche e ambientali che il militare ha dovuto affrontare nel corso delle missioni all'estero cui ha partecipato, quanto «soprattutto [nella circostanza che] è stato esposto a materiali e luoghi pericolosi e cancerogeni e non appare una causalità che sia stata diagnosticata l'infermità tumorale oggi in oggetto, facente parte di quelle patologie tristemente e significativamente conosciute in ambito militare anche sotto il nome di “sindrome dei Balcani”». Il Consiglio di Stato nel dispositivo della predetta sentenza, in particolare, dichiarava:
4 “(…) il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la patologia contratta a causa del servizio prestato” e riconosceva altresì una chiara responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2087 c.c. per l'insorgenza di tale patologia tumorale, Parte_1 nominando un verificatore per l'accertamento della percentuale di invalidità ai fini del risarcimento danno invocato. In sintesi, è stato accertato che l'Amministrazione, odierna appellante abbia inviato in missione il militare, odierno appellato, in zone caratterizzate dall'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti, zone nelle quali il militare ha operato, per quanto consta in atti, senza alcun specifico mezzo di protezione e senza che siano state effettivamente adottate le necessarie misure di prevenzione. Ciò posto circa le sorti del parallelo contenzioso amministrativo, si ribadisce che la
“dipendenza da causa di servizio” del tumore contratto dall'allora ricorrente a causa del contatto con nanoparticelle di metalli pesanti e/o materiale radioattivo (armi arricchite) e posta surrettiziamente come “controversa” nel presente giudizio di appello, è il presupposto (mancante in tesi di parte appellante) per l'ottenimento dei benefici previsti per le vittime del dovere. Detto nesso causale, inopportunamente contestato dalla difesa erariale nell'appello in esame è, però, cosa giudicata formale e sostanziale ex art. 2909 c.c. tra le (medesime) parti e non ci si spiega come la Difesa Erariale possa aver sottaciuto la circostanza e come ritenga di poter nuovamente porre la questione in discussione, senza una macroscopica violazione alle più elementari regole del “ne bis in idem”. La sentenza gravata, quindi, merita conferma nella parte in cui si afferma che: <<(…) va ritenuto che, nel caso di specie, le condizioni di cui al comma l, lettere d) ed e) dell'art. 1078 dell'ordinamento militare (“d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”) hanno inerito, come prescritto dall'art. 1079, all'“esposizione e [al]l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e è [al]la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico”, rappresentando “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti”. (…)”. Tale conclusione, peraltro, anche a voler prescindere dal dirimente richiamato al
“giudicato esterno” formatosi sul punto fra le parti in causa (rispetto al quale nulla di convincente è stato dedotto dal appellante), è comunque adeguatamente Parte_1 suffragata dal ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di Ravenna nella
5 gravata sentenza che, richiamate le disposizioni legislative regolanti la materia controversa1, ha osservato: << (…) Secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa in questione si interpreta nel senso che essa stabilisce una presunzione di causalità tra la patologia riscontrata dal militare e l'esposizione ad uranio impoverito, salva la prova contraria dell'inesistenza di tale esposizione. Infatti, con la sentenza n. 7409/2023 la S.C. ha stabilito che “il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito delle menomazioni> ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo 1 Ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564 della L. finanziaria per il 2006: “563 . Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564 . Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Ai sensi dell'art. 1079 L. 90/2010 (“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”) “l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli pagina 4 di 12 articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso. (…) 2. I soggetti ((...)) di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo 603 del codice.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero”. Ai sensi del precedente art. 1078, le condizioni di cui al comma l, lettere d) ed e), sono le seguenti: “d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato” 6 dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria”. Dunque, in una situazione di incertezza di leggi scientifiche copertura (attesa la rarefazione e la mancanza di precisione degli studi in materia), nonché di difficoltà a provare ex post l'entità dell'esposizione, il legislatore – in virtù della ritenuta pericolosità dell'agente dannoso: l'uranio impoverito – ha ritenuto, perlomeno nell'interpretazione data dal diritto vivente – di radicare una presunzione di causalità, utilizzando così la sua discrezionalità normativa. Ed a questo bisogna attenerci (non si hanno d'altra parte elementi sufficienti per ritenere che vi sia stato un cattivo uso della discrezionalità normativa al riguardo, non sussistendo pertanto una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata). (…)
->. Queste esaustive e convincenti considerazioni, solidamente ancorate al dictum di Cass. n. 7409/2023, nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite a confutazione delle ragioni del appellante che, anche sul punto, non ha offerto dirimenti spunti di Parte_1 riflessione per diversamente opinare. Confermato, quindi, l'accertamento della spettanza in favore dell'odierno appellato dello status di vittima del dovere, si osserva che il Giudice a quo ne ha anche tratto le giuste conseguenze, rilevando sul punto: “(…) Venendo alle conseguenze dell'accertamento de quo, va quindi ritenuto in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere, dovendo essere riconosciute, come per legge, le prestazioni previste dai seguenti articoli:
- Art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (omissis).
- Artt. 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (art. 1: “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione
7 alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere (( . . . )) del tutto straneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa”; (art. 4: …omissis). - Art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 (art. 1: “… 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando CP_3 le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal
8 sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68…”);
- Art. 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (“1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
9 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni))
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004”). Al riguardo il C.T.U. ha valutato l'invalidità complessiva del ricorrente nella misura del 30 % (di cui 20 % biologico e 10% morale), valutazione condivisibile, anche nella parte in cui si escludono ripercussioni ulteriori sull'attività lavorativa. La decorrenza degli accessori di legge, a partire dalla domanda amministrativa (1.10.2015). (…)” Anche in parte qua, la sentenza gravata appare immune da vizi logico-giuridici ed esente da censure e come tale meritevole di conferma. Alla luce delle suesposte considerazioni, i due motivi di appello articolati dal
[...]
vanno respinti. Parte_1
Quanto, poi, alle eccezioni svolte dal , in via subordinata, le stesse Parte_1 appaiono inammissibili sotto un duplice profilo. In primis, va rilevato che si tratta di eccezioni proposte per la prima volta in questa sede in palese violazione del divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c. e ribadito, con specifico riferimento al rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c. Il divieto di proposizione di "nova" (domande, eccezioni e mezzi di prova nuovi) in appello, sancito dall'art. 345 del codice di procedura civile, mira a garantire che il giudizio di secondo grado rimanga una "revisio prioris instantiae" e non si trasformi in un nuovo giudizio. In sostanza, le parti non possono presentare in appello nuove domande, eccezioni o mezzi di prova che non siano già stati sottoposti al giudice di primo grado, a meno che non dimostrino di non averli potuti proporre per causa a loro non imputabile, ipotesi indubbiamente non ricorrente nella fattispecie in esame. Sotto altro e concorrente profilo, le eccezioni de quibus, anche laddove si vogliano considerare alla stregua di eccezioni “in senso lato” o “mere difese” in punto di diritto (come tali sottratte al divieto di nova in appello), vanno, comunque, disattese perché formulate in palese violazione dell'art. 434 c.p.c. (che, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
10 compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”), non essendo affatto chiaro a quali statuizioni del Tribunale di Ravenna le stesse facciano riferimento e/o quali siano i “vizi” della pronuncia gravata ipoteticamente correlati a tali eccezioni. In particolare, quanto all'eccezione secondo cui “(…) i benefici richiesti da controparte non potranno che essere riconosciuti dal momento di stabilizzazione della infermità (accertata alla data del 13.12.2016 dalla C.M.O. di Padova con pv mod. BL/B n. ACMO157404 del 13.12.2016)”, si osserva che la stessa non si confronta con il dictum del Giudice di prime cure che tali benefici ha riconosciuto con decorrenza dal 01.10.2015. Non è dato comprendere, infatti, per quali ragioni la data di decorrenza individuata dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza debba considerarsi erronea. Sul punto, nulla viene specificato dal appellante. Parte_1
Peraltro, dalla lettura del verbale della C.M.O. di Padova si evince che la data del 13.12.2016, indicata dal appellante è all'evidenza la data dell'accertamento ma Parte_1 non la data della stabilizzazione dell'infermità sofferta dall'odierno appellato, verificatasi antecedentemente come indicato dal Giudice a quo. Parimenti incomprensibile è l'eccezione ulteriormente subordinata svolta dal Parte_1 appellante secondo cui dovrebbero “ritenersi in ogni caso applicabili all'ipotesi per cui è causa i principî stabiliti dalla recente sentenza n. 17440/2022 della Corte di cassazione sez. lav. e, cioè, dovrà prendersi in considerazione la presentazione della domanda amministrativa pervenuta il 29.9.2015, trattandosi di condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria e presupposto dello stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria”. Nel caso di specie, infatti, la decorrenza dei benefici riconosciuti in favore dell'odierno appellato è quella del 01.10.2015, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Tale riconoscimento, quindi, è avvenuto nel pieno rispetto dei principi ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17440/2022. Da ultimo, l'eccepito “ (…) divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza”, non si confronta minimamente con il testo della pronuncia gravata, ove, per l'appunto, non viene statuito alcun cumulo di questi elementi. Il Giudice a quo, infatti, nel dispositivo della sentenza gravata, dopo aver riconosciuto in capo all'allora ricorrente lo status di vittima del dovere, condannando “il al pagamento in suo favore delle elargizioni connesse ed Parte_1 indicate nella motivazione della presente sentenza, dovendosi considerare una invalidità complessiva del 30% come descritto in motivazione”; si è limitato a riconoscere in favore dell'odierno appellato anche la spettanza degli “accessori di legge dall'1.10.2015 al saldo effettivo”, con implicito, ma inequivocabile, riferimento, a quella disciplina legale che il sembra eccepire esser stata violata. Parte_1
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Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'appellato). Osserva la Corte, infine, che nel caso in cui venga rigettata o dichiarata inammissibile od improcedibile l'impugnazione proposta da una Pubblica Amministrazione (la quale — come noto — non deve versare il contributo unificato al momento della iscrizione del giudizio effettuando, invece, la c.d. prenotazione a debito), deve escludersi che la stessa sia tenuta al pagamento previsto dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale meccanismo, infatti, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come appunto le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il sopra indicato meccanismo della prenotazione a debito ( in terminis si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal , in quanto in parte infondato ed in Parte_1 parte inammissibile, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna il , in persona del in carica p.t, al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese del grado che si liquidano nella somma di € 4.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore del difensore dell'odierno appellato dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 02.10.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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