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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 352 dell'anno 2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Marsala, Parte_1 nella via Roma n. 91, presso lo studio dell'avv. Antonia Rossana Di Bartolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, Largo Controparte_1
Rosaria Giaconia n. 6, presso lo studio dell'avv. Adele Pipitone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM presso il Tribunale di Marsala che ha espresso parere favorevole. interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.02.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Persona_1 1) Affidare la figlia minore ad entrambi i Genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la Madre, con la quale è residente, in Marsala, Via Teatro n.12.
2) Disciplinare il diritto di visita del padre, in assenza di apposito accordo tra i genitori, nei seguenti termini: la minore potrà vedere il padre almeno una settimana al mese, da concordare preventivamente con la Sig.ra , compatibilmente con gli impegni e le CP_1
esigenze dei rispettivi Genitori e quelli di studio e/o extrascolastici della figlia.
Nel periodo in cui il Sig. domicilia stabilmente a Marsala, potrà tenere con sé Pt_1
tre pomeriggi a settimana, compatibilmente con le esigenze di tutti, dalle ore 16.00 alle Per_1
ore 21.00 con previsione della cena e riaccompagnamento al termine, senza pernottamento iniziale, salvo diversa volontà manifestata dalla piccola e, comunque, con possibilità Per_1
della graduale introduzione del pernottamento presso il padre a far tempo dagli anni 8.
Durante le vacanze di Natale, compatibilmente alle esigenze di ciascun genitore e della comune figlia, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, potrà trascorrere la Vigilia di Per_1
Natale (24 sera) con il padre ed il giorno di Natale (25 mattina) che coincide con il compleanno della madre, con la stessa;
potendo, e a richiesta, il padre, trascorrerà la festività del 25 sera (cena) con la figlia.
Per la festività del Capodanno si conviene che la minore trascorrerà il 31 dicembre con la Madre ed il primo gennaio con il Padre, senza obbligo di pernotto, salvo diversa volontà manifestata dalla piccola . Per_1
Quanto alle vacanze di Pasqua, saranno da trascorrere, alternativamente, con il padre o con la madre la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
Durante il periodo estivo previo accordo per le date, da manifestare entro il mese di agosto di ogni anno, la minore potrà trascorrere due settimane, non consecutive, con il
Padre, acconsentendo all'introduzione graduale del pernottamento presso il Padre, nel rispetto della volontà della minore, a far data dall'ottavo anno di età, al fine di tutelare e di preservare la relazione genitoriale, nonché di coltivare il rapporto con i fratelli unilaterali da parte di padre.
3) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 800,00 (euro ottocento); tale somma è assoggettata alla rivalutazione annuale in base alle variazioni
ISTAT.
4) Il Sig. si obbliga ad istituire un fondo in favore della minore Parte_1
nel quale verrà versata annualmente la somma di euro 2.400,00 (euro Persona_1
pag. 2/4 duemilaquattrocento/00); dell'avvenuto versamento annuale verrà data adeguata documentazione alla Sig.ra alla fine dell'anno. CP_1
5) Il Sig. si obbliga a provvedere, inoltre, nella contribuzione Parte_1
del pagamento delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Marsala, che si renderanno necessarie per la figlia, nella misura del 60% della spesa, previa esibizione di scontrini fiscali e/o fattura laddove anticipate dalla Madre.
6) Il Sig. dichiara, sin d'ora, che la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
potrà richiedere, sussistendone i presupposti di legge la percezione di indennità/assegno unico, nell'interesse della comune figlia nella misura del 100%.
7) Entrambi i Genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore anche valida per l'espatrio.
8) Disporre la compensazione delle spese e compensi di lite.
2) All'udienza del 15.05.2025, svolta secondo il sistema della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate.
3) Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le sopramenzionate condizioni di affidamento
Per_ della figlia minore e della contribuzione per il suo mantenimento, così come concordemente determinate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 28.02.2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da
[...]
e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) omologa le condizioni concordate da e in ordine Parte_1 Controparte_1
Per_ al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore , riportate come in parte motiva e da aversi qui integralmente trascritte.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 15.5.2025. pag. 3/4 Il Giudice estensore
Giampaolo Bellofiore
Il Presidente
Francesco Paolo Pizzo
pag. 4/4