Sentenza breve 3 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/05/2021, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00565/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2021, proposto da
Taki Village s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Carcereri De Prati e Federica Severino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nello studio del primo in Verona, via Giardino Giusti n. 2;
contro
Comune di Brenzone non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento Prot. n. 2304 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto “ spazio acque per boa d'ormeggio BR 16/2017 – ditta Taki Village Srl. - Inadempienza degli obblighi derivanti dalla licenza o imposti da norme di leggi o di regolamenti. - Comunicazione pronuncia decadenza licenza ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente espone di gestire una struttura ricettiva sul Lago di Garda nel territorio del Comune di Brenzone composta da un Hotel, da un Residence, da un bar interno ed un bar sulla spiaggia e di essere titolare di alcune concessioni che hanno ad oggetto un tratto di spiaggia antistante al complesso ed alcune boe per l’ormeggio delle imbarcazioni.
In data 8 maggio 2020 i Carabinieri hanno redatto a carico della ricorrente un verbale di irrogazione di una sanzione amministrativa per “inosservanza di norme sui beni pubblici” (art. 1164, comma 1, cod. nav.) perché è stato accertato l’utilizzo di una boa d’ormeggio da parte di un natante da diporto che non era cliente della struttura.
Il Comune, ricevuto il verbale, con provvedimento prot. n. 2304 del 3 marzo 2021, ha dichiarato la decadenza della concessione. Il provvedimento è motivato con riferimento alla circostanza che la concessione è stata rilasciata per l’uso turistico ricettivo, e l’utilizzo della boa da parte di un soggetto che non è cliente della struttura ricettiva costituisce un inadempimento, ai sensi dell’art. 15 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28 dicembre 2017, che comporta la decadenza della concessione.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato con tre motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta il travisamento e l’erronea qualificazione dei fatti, in quanto la struttura ricettiva di cui la stessa è titolare è composta da diverse attività tra loro collegate, l’Hotel, il Residence, il Ristorante, il bar e la spiaggia, e può essere “ cliente ” della struttura, complessivamente considerata, qualsiasi soggetto che usufruisce - anche in modo non cumulativo - di uno solo dei servizi offerti.
Inoltre, prosegue la ricorrente, l’accertamento svolto dai Carabinieri è generico in quanto non reca alcun riferimento ai giorni, alle ore, al tipo di imbarcazione ormeggiata o alle persone oggetto dell’accertamento, ed impedisce alla ricorrente di poter svolgere le proprie difese.
Una persona rintracciata dalla ricorrente e destinataria di un controllo da parte dei Carabinieri dichiara di essere cliente abituale dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e come tale deve ritenersi titolata ad utilizzare l’ormeggio senza che ciò configuri alcuna violazione.
Con il secondo motivo la Società ricorrente lamenta il difetto di istruttoria perché il Comune prima di pronunciare la decadenza avrebbe dovuto identificare le persone che hanno concretamente utilizzato l’ormeggio, in quanto la condizione di non essere “ cliente ” di una delle attività gestite dalla struttura rappresenta l’elemento costitutivo dell’inadempimento contestato e non può pertanto essere ignorata.
Con il terzo motivo la Società ricorrente lamenta il difetto di motivazione perché il provvedimento impugnato non chiarisce su quali presupposti si fondi l’assunto secondo cui l’ormeggio sarebbe stato utilizzato da una persona che non è cliente della struttura.
Il Comune di Brenzone, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2021, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvisata la parte ricorrente della possibile definizione del ricorso con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Infatti, come dedotto dalla Società ricorrente, nonostante l’art. 3 delle Linee guida per il rilascio delle licenze e concessioni di occupazione dei beni e delle aree del demanio idrico e lacuale extraportuale approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28 dicembre 2017, distingua tra diverse tipologie di uso ( “turistico ricettivo”, per “pubblici esercizi per somministrazione alimenti e bevande”, “diporto commerciale” e “associazioni sportive”), è logico ritenere che una simile distinzione operi in modo tassativo e vincolante solo laddove tali attività siano esercitate in modo del tutto autonomo ed indipendente tra loro, e non operi invece laddove, come avviene nel caso in esame, il pubblico esercizio di alimenti e bevande costituisca un’attività strettamente accessoria e strumentale all’attività principale di tipo turistico ricettivo.
Le predette Linee guida all’art. 3, al secondo comma, prevedono inoltre che “ Le licenze di spazio acqueo per boa d’ormeggio ad uso privato sono strettamente vincolate al proprietario della barca nonché alla barca stessa ”, e al terzo comma prevedono che “ Tale disposizione non si applica per le licenze di spazio acqueo per boa d’ormeggio ad uso così come riportato alla precedente lett. b). In quest’ultimo caso l’occupazione dovrà sempre essere riconducibile all’attività del titolare della licenza (esempio: l’occupante di una boa in licenza ad un albergo dovrà essere cliente dell’albergo stesso) ”.
In mancanza della possibilità di dichiarare usi cumulativi, l’indicazione dell’uso relativo all’attività principale deve ritenersi comprensiva anche delle attività accessorie.
Da tali premesse consegue che devono considerarsi “ clienti ” della struttura i fruitori di uno qualsiasi dei servizi offerti, non solo di quelli principali di tipo ricettivo, che comprendono l’Hotel e il Residence, ma anche di quelli accessori, ovvero il bar interno, il bar sulla spiaggia o la spiaggia stessa, e che deve ritenersi conseguentemente ammissibile e conforme al titolo concessorio l’eventuale utilizzo dell’ormeggio anche da parte dei clienti di uno dei servizi accessori.
Sono pertanto fondate tutte le censure proposte, perché la mancata puntuale indicazione dei soggetti e degli esatti momenti in cui l’ormeggio è stato utilizzato da persone ritenute “ non clienti ” della struttura, costituisce una carenza dell’istruttoria e della motivazione che impedisce alla ricorrente di svolgere adeguate difese.
Va d’altra parte aggiunto che l’unico soggetto che la ricorrente di propria iniziativa ha identificato come controllato dai Carabinieri è un abituale avventore del bar e del ristorante: sicché questi, in quanto “ cliente ” di uno dei servizi offerti dalla struttura, deve ritenersi titolato ad utilizzare l’ormeggio (cfr. la memoria procedimentale di cui al doc. 6 allegato al ricorso), con la conseguenza che, se la contestazione dovesse riguardare solamente questo soggetto, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del titolo concessorio.
In definitiva il ricorso deve essere accolto.
Le peculiarità della controversia, tenuto conto che il Comune è stato indotto ad adottare il provvedimento impugnato dal verbale di accertamento dei Carabinieri, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO