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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1808/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA MARCHIONNA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), con il patrocinio dell'avv. FAZIO BALDI e dell'avv. FRANCESCO C.F._3
BARCHIELLI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. CARLO NARDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.Iva n. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti ANTONIO PARIGI e PAOLO PISANI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2029/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.7.2021, pronunciata nel giudizio R.G. 8694/2016, ed in accoglimento dell'appello:
1. dichiarare ed accertare il grave inadempimento e/o l'inesatto adempimento degli appellati Avv. e Avv. e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta CP_2 CP_1 risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con l'appellante nonché
2. condannare gli appellati Avv.ti e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale ovvero da perdita di chance in favore dell'appellante nella misura di € 700.000,00, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, in ipotesi anche quantificata ex art. 1226 c.c.; in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo;
Avv. e per l'attività professionale svolta e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1 revocare la condanna al pagamento dei compensi professionali;
In via istruttoria si chiede ammettersi, si opus sit, CTU diretta a valutare la misura ed il grado di inabilità permanente subito dall'attore a seguito dell'incidente avvenuto in data 24.8.2009 e perciò diretta a quantificare la misura della rendita I.N.A.I.L. che
l'attore avrebbe percepito qualora fosse stato accertato l'infortunio in itinere nonché a valutare la differenza tra la rendita così determinata ed il trattamento CP_5 CP_6 percepito dall'attore.”
Per parte appellata e CP_1 CP_2
“Si conclude per il rigetto dell'appello e, in ipotesi, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, per la condanna di a Controparte_7 tenere indenne e a rimborsare all'avv. quanto questi sia condannato a pagare CP_2
a favore del signor e di a tenere indenne e a Parte_1 Controparte_3 rimborsare all'avv. quanto questi sia condannato a pagare a favore del Controparte_1 signor se ritenuto necessario mediante accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite (di entrambi i gradi del giudizio nel caso in cui venissero accolte le domande di garanzia proposte, laddove ritenuto necessario, anche nella forma dell'appello incidentale).”
2 Per parte appellata CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'appello interposto dal Sig. siccome infondato in fatto ed Parte_1 in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA DI MERO SUBORDINE:
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare tenuta a manlevare l'Avv. nei limiti del massimale di polizza Controparte_3 CP_1 pari ad €. 516.500,00 detratto lo scoperto del 5% per la quota di responsabilità allo stesso imputabile e con esclusione dell'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà e ciò in accoglimento delle deduzioni sub 7) della presente comparsa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si oppone alla CTU richiesta dall'appellante stante l'infondatezza della domanda ed in quanto comunque inammissibile siccome surrettiziamente sostitutiva dell'onere della prova.
Con vittoria di spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
In tesi, rigettare l'appello o comunque, nel denegato caso di suo accoglimento, ridurre la domanda attrice a giustizia secondo quanto allegato e provato anche ai sensi degli artt.
1227 primo e secondo comma c.c.
In caso di accoglimento, anche parziale, della suddetta domanda attrice nei confronti del convenuto avv. CP_2
Accogliere la domanda di manleva assicurativa formulata dall'avv. nei confronti CP_2 di liquidando l'eventuale indennizzo dovuto secondo quanto Controparte_7 rigorosamente provato e documentato e nei limiti di quanto previsto dalla polizza e dalle relative condizioni del contratto di assicurazione, riducendone il quantum in ragione dei motivi esposti nel presente atto, ed in particolare di quella sola quota di responsabilità, in tesi in misura minoritaria ed in ipotesi in misura paritaria, a carico dell'assicurato, con il limite della franchigia di euro 2.500,00 e del massimale contrattuale di euro
3.000.000,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali nei confronti della parte che sarà ritenuta soccombente in giudizio.
3 In via istruttoria, senza inversione onere della prova, si insiste sui seguenti capitoli di prova per testi :
1. d.c.v.c. confermate gli accertamenti ed i rilievi di cui al Verbale registro incidenti n.
0020/09 Servizio di Polizia Municipale del Comune di Vaglia che vi si mostra ( doc.6 fascicolo di parte . CP_4
2. d.c.v.c. in particolare, avete rilevato che la moto percorreva circa 70 metri in derapage e poi si ribaltava a terra, attraversava la strada andando ad urtare contro il muro della galleria e continuava la sua corsa per altri 35 metri e si fermava sul margine destro della carreggiata;
3. d.c.v.c. il giorno 24.08.2009 stavate percorrendo la Variante di Vaglia con direzione
Bologna – Firenze quando all'incirca del Km 18, poco prima della galleria, siete stati sorpassati in curva da una moto sportiva grigia;
4. d.c. v.c. la moto vi sorpassava a velocità elevata;
5. d.c.v.c dopo avere sorpassato la vostra auto, la suddetta moto continuava la sua corsa sorpassando un altro veicolo (monovolume) che viaggiava avanti a voi per entrare subito dopo in galleria;
6. d.c.v.c. subito dopo la vostra uscita della galleria, avete visto un gran polverone e quando esso si è diradato avete visto il corpo del conducente della moto, che poco prima vi aveva sorpassato, disteso a terra ed accostato al muro della corsia di marcia opposta alla vostra;
7. d.c.v.c. nell'intervallo di tempo tra il momento nel quale il suddetto motociclista vi ha sorpassato e quando lo avete visto disteso in terra, non avete visto alcun veicolo provenire nel senso di marcia opposto al vostro”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2029/2021 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l'Avv. e Parte_1 CP_2
l'Avv. invocandone la responsabilità professionale e chiedendone la Controparte_1 condanna, previo accertamento dell'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso fra le parti, al risarcimento in
4 solido del danno patrimoniale ovvero da perdita di chance per complessivi € 700.000,00, ovvero per la diversa somma di giustizia, oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese aveva esposto che:
- il 24.8.2009, mentre tornava a casa dal lavoro, egli era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale, a seguito del quale era stato riconosciuto invalido civile al
90%;
- nel marzo 2011, si era rivolto ai convenuti affinché lo assistessero e difendessero (in prima battuta) nella fase amministrativa contro l per il riconoscimento CP_5 dell'indennizzabilità del sinistro quale infortunio in itinere ai sensi dell'art. 12 D. L.vo
38/2000;
- in sede amministrativa la richiesta era stata respinta perché l' aveva giudicato CP_5
l'infortunio causato dall'uso di psicofarmaci o stupefacenti e, perciò, escluso dalla tutela antinfortunistica;
- in data 24.7.2012 i convenuti, su incarico del Programma, avevano depositato ricorso contro l iscritto al n. R.G. 2919/2012 Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro;
CP_5
- nell'atto introduttivo di detta causa, i difensori avevano allegato, fra l'altro, che il sinistro si era verificato sulla SR 65, da Firenze a San Piero a Sieve, e quindi in direzione
Firenze-Bologna, mentre l' costituendosi aveva contestato tale circostanza, CP_5 deducendo che dal verbale di accertamento dell'incidente risultava che il motoveicolo del
Programma viaggiava in direzione opposta, cioè verso Firenze;
- all'udienza del 13.11.2012 il Giudice del Lavoro aveva chiesto chiarimenti al Programma personalmente, circa tale discordante circostanza, ed egli aveva precisato di aver percorso qualche centinaio di metri di strada effettivamente in direzione Firenze, ma che ciò era dipeso dalla necessità di (tornare indietro per) recuperare il giubbotto che si era accorto di non avere più legato in vita;
aveva inoltre precisato di aver fatto uso di metadone perché in cura al Sert, ed aveva ammesso di aver fatto uso dei cannabinoidi emergenti dalle analisi, ma in precedenza, e non nei giorni a ridosso dell'incidente;
- solo in conseguenza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, l'Avv.
, presente in udienza, aveva formulato per la prima volta richiesta di Controparte_1 ammissione di prova orale circa l'effettivo percorso effettuato dal Programma e le ragioni dell'inversione di marcia;
- la sentenza conclusiva di tale procedimento aveva rigettato il ricorso, ritenendo non qualificabile l'infortunio come in itinere, e rilevando l'inammissibilità, per tardività, della allegazione giustificativa del contrario senso di marcia (per recuperare il giubbotto perduto) e della relativa richiesta di prova;
5 - la sentenza di primo grado era stata confermata in sede di appello.
Programma aveva dedotto, quindi, l'inadempimento dei professionisti convenuti per avere gli stessi allegato nel ricorso introduttivo circostanze, quali la direzione di marcia del mezzo, in contrasto con quanto da lui dichiarato loro, nonché con la documentazione in loro possesso, ovverosia il verbale della Polizia Municipale intervenuta, che era elemento costitutivo del diritto azionato ex art. 2 T.U. n. 1124/1965 così come modificato dall'art. 12 d.lgs. n. 38/2000.
Gli Avv.ti e si erano costituiti chiedendo preliminarmente CP_2 Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive Compagnie Assicurative per la responsabilità professionale, domandando di essere dalle stesse manlevati in ipotesi di condanna. Quanto al merito, in tesi, avevano chiesto il rigetto di ogni domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché in via riconvenzionale la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 c.p.c., la condanna al risarcimento del danno all'immagine patito per € 35.000,00 oltre accessori, e la condanna al pagamento del compenso dovuto per il giudizio davanti al giudice del lavoro, per la somma pattuita di € 2.378,58, con vittoria di spese.
Anche le Compagnie Assicurative e Controparte_3 Controparte_7 si erano costituite in giudizio, aderendo nel merito alle difese dei propri assicurati,
[...] ed eccependo, quanto alle invocate garanzie, i limiti di polizza.
Con sentenza n. 2029/21, il tribunale ha respinto la domanda principale, ritenendo che all'esito di un ragionamento controfattuale non vi fosse prova del nesso causale tra il contegno dei difensori e la soccombenza innanzi al giudice del lavoro, ed anche le domande riconvenzionali ex art. 96 c.p.c. e per danno all'immagine, accogliendo invece la domanda di pagamento del compenso avanzata dai professionisti convenuti;
ha quindi posto a carico dell'attore il 50% delle spese di giudizio dei professionisti (compensando l'altra metà) e le spese di lite degli assicuratori, integralmente. ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
I. Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione agli obblighi del professionista. Violazione degli artt. 1176, co. 2, c.c., 2236 c.c., 1218 c.c. e
2697 c.c. Il tribunale aveva omesso di considerare che i professionisti convenuti avevano articolato una ricostruzione dei fatti (senso di marcia Firenze – San Piero a
Sieve) diversa da quella provata dal verbale, allegando al ricorso solo l'estratto del verbale della Polizia Municipale intervenuta in cui non era riportata la direzione del veicolo, contando avventatamente sull'inerzia dell'ente, anziché spiegare e chiedere di provare le ragioni dell'opposto senso di marcia;
inoltre, la mancata contestazione in sede amministrativa del fatto che l'infortunio fosse avvenuto sulla strada di casa non
6 precludeva la contestazione in giudizio (essendo tale fase rilevante solo quale condizione di procedibilità) e ciò avrebbe dovuto essere noto ai legali;
sarebbe poi spettato ai convenuti dimostrare che il cliente non li aveva informati del cambio di direzione di marcia e delle sue ragioni;
II. Erronea ricostruzione dei fatti di causa e mancata e/o incompleta valutazione delle prove documentali - sentenze del giudizio presupposto - in merito al nesso tra la condotta dei legali ed il rigetto della domanda. Omissione
e/o illogicità della motivazione. Era errata l'affermazione del primo giudice che le omissioni dei legali appellati, pur pacifiche e documentali, non avevano alcun nesso con il rigetto del ricorso lavoristico e che, comunque, il corretto adempimento della prestazione non avrebbe consentito all'appellante il conseguimento del diritto nei confronti dell fermo restando che il giudice del lavoro non aveva ammesso le prove da CP_5 lui dedotte perché tardive e non perché inconferenti, la stessa inidoneità probatoria delle sue istanze istruttorie, affermata dal giudice della sentenza impugnata, dipendeva proprio dall'approssimazione ed estemporaneità della formulazione dei capitoli, avvenuta in udienza, all'esito dell'interrogatorio formale;
ad ogni modo, il complessivo inadempimento dei legali era stata la ragione unica del rigetto della sua domanda e le considerazioni del giudice di prime cure circa il suo contegno di guida non erano state affatto prospettate anche dal giudice del lavoro;
III. Contraddittorietà della motivazione – omesso esame e valutazione delle sentenze del giudizio presupposto – erroneo giudizio controfattuale – violazione dei principi enucleati dalla S.C. in materia di responsabilità professionale omissiva. La sentenza impugnata era incorsa in un decisivo errore di valutazione operando la valutazione prognostica circa l'esito del giudizio presupposto prescindendo dall'esito dello stesso, e sostituendo alle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado del giudizio presupposto una propria ricostruzione dei fatti di quel giudizio.
IV. Violazione dell'art. 12 D. Lgs. 38/2000. Contraddittorietà della motivazione sulla esclusione della copertura antinfortunistica del sinistro. La sentenza impugnata aveva attribuito all'appellante la responsabilità del gravissimo incidente stradale a causa della velocità estrema a cui avrebbe condotto la moto, ma l'art. 12 D.
Lgs. 38/2000 non escludeva affatto la copertura antinfortunistica per gli incidenti di cui si fosse reso responsabile lo stesso assicurato.
V. Omissione ed illogicità della motivazione del capo della sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi professionali.
Violazione degli artt. 1176 c.c. e 1453 c.c. Il tribunale aveva errato anche nell'accogliere la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi posto, da un
7 canto, che egli, seppur non fosse in grado di dimostrarlo, aveva corrisposto acconti in contanti per euro 1.800,00 e, dall'altro, che comunque la prestazione professionale era stata inutiliter data e come tale non legittimava il compenso.
VI. Omessa e/o contraddittoria motivazione in punto di condanna alle spese del primo grado di giudizio. Infine, la sentenza impugnata, a fronte dell'inadempimento accertato, non avrebbe dovuto condannare esso appellante a rifondere le spese di lite ai professionisti, ed anche la condanna alle spese degli assicuratori era iniqua, non avendo questi mai valutato in sede stragiudiziale la sua richiesta risarcitoria.
I professionisti appellati si sono costituiti contestando ogni doglianza dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello, hanno riproposto la domanda di manleva nei confronti dei rispettivi assicuratori. Anche gli assicuratori si sono costituiti, associandosi alle difese degli assicurati in punto di negazione di responsabilità e, pur riconoscendo l'operatività della polizza, invocandone le limitazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo per prolungata malattia del Relatore;
formato un nuovo collegio, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. I primi quattro motivi d'appello: la responsabilità dei professionisti.
I primi quattro motivi d'appello, attenendo tutti al dedotto inadempimento professionale ed al danno che ne sarebbe disceso, stante la loro stretta connessione logico-giuridica debbono essere esaminati congiuntamente.
La condotta negligente che l'appellante imputa ai due legali è rappresentata dalla mancata allegazione e deduzione nel ricorso introduttivo davanti al Giudice del Lavoro di
Firenze - volto ad ottenere la qualifica d'infortunio in itinere del gravissimo sinistro occorso al ricorrente il 24.8.2009, ed il conseguente indennizzo - della circostanza CP_5 della effettiva direzione di marcia della moto al momento del fatto, da Bologna a Firenze
(dunque in direzione inversa a quella del dedotto rientro a casa dal lavoro, posto che il
Programma lavorava a Firenze e risiede a San Piero a Sieve), nonché della relativa giustificazione di siffatta direzione di marcia, e cioè della necessità di recuperare il giubbotto da motociclista che il Programma avrebbe avuto legato in vita e che si sarebbe sfilato durante la marcia del motoveicolo. In stretta connessione con tale difetto d'allegazione, agli appellati viene imputata altresì la negligenza per non aver conseguentemente avanzato nell'atto introduttivo la richieste di prova della suddetta circostanza giustificatrice, incorrendo pertanto nelle note decadenze del rito lavoristico.
8 Fin dal primo grado, la condotta per come rappresentata è pacifica e documentale, non essendovi dubbi circa il difetto di allegazione e di richiesta di prova nell'atto introduttivo depositato, e tuttavia i professionisti hanno negato ogni responsabilità sia deducendo di aver concordato col cliente di non evidenziare la direzione di marcia da lui tenuta al momento dell'incidente stradale, nella speranza che l' non la eccepisse, sia rilevando CP_5 che solo dopo il deposito del ricorso il cliente aveva giustificato l'inversione di marcia con la perdita del giubbotto, sia evidenziando che comunque non vi era alcuna possibilità di dimostrare - una volta contestato da il percorso del mezzo - che l'infortunio in CP_5 esame fosse avvenuto durante il normale percorso di ritorno dal luogo di lavoro all'abitazione, e/o che l'inversione fosse giustificata da ragioni così pregnanti da consentire comunque l'indennizzabilità del sinistro.
Il primo giudice nel respingere la domanda del Programma ha così motivato: “Occorre però valutare se la condotta dedotta sia effettivamente qualificabile come negligente, alla luce delle nozioni conosciute e di quanto esigibile dai professionisti al momento della redazione dell'atto e della scelta della linea difensiva, nonché se la stessa sia effettivamente legata da un nesso di causalità con l'esito (rigetto) della causa.
Infatti, la Corte di Legittimità sul punto è chiara nel precisare come la responsabilità professionale di un avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n.
2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020)” - cfr. Cass. civ., Sent. n. 3566 del 11.02.2021, non massimata.
Nela fattispecie in esame non è stato assolto l'onere della prova del nesso eziologico, gravante su parte attrice, atteso che lo stesso trattasi di elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità invocata e, pertanto, soggiace all'ordinaria regola di riparto ex art. 2697 c.c.
Anche laddove fosse stata raggiunta una prova circa l'effettiva previa comunicazione ai legali della circostanza relativa alla necessità del recupero del giubbotto, giustificatrice del senso di marcia, (prova non fornita da alcuna delle odierne parti in causa, né in senso positivo né in senso negativo), non vi sarebbe alcun nesso con il rigetto del ricorso lavoristico.
Infatti, non vi è modo di sostenere che il comportamento dedotto come dovuto avrebbe probabilisticamente consentito il conseguimento del bene della vita dell'assistito.
9 Sul punto la sentenza di prime cure del Giudice del Lavoro fiorentino chiarisce che: “la prova, se anche tempestiva, non sarebbe stata rilevante poiché, per provare che l'inversione di marcia fosse dovuta all'asserita necessità di recuperare il giubbotto, la difesa del ricorrente chiedeva di esaminare testi su circostanze (in sé non conferenti alla dimostrazione ora detta) relative al fatto che, quel giorno, egli sarebbe uscito dal lavoro con il giubbotto mentre la polizia municipale, intervenuta dopo l'incidente, non avrebbe trovato il medesimo indumento sul luogo del sinistro”.
Pertanto, anche laddove le richieste di prova fossero state tempestivamente formulate, le stesse non sarebbero state idonee alla dimostrazione della circostanza necessitante l'inversione di marcia del mezzo;
non si vede infatti quali prove avrebbero potuto esse tempestivamente richieste, alla luce del quadro fattuale e documentale per come emerge dagli atti del giudizio oggetto di esame.
Inoltre, ritiene questo giudice che in ogni caso l'esito del giudizio sarebbe stato comunque negativo, in quanto le modalità di recupero del giubbotto così come prospettate da parte attrice non avrebbero certo consentito di ricondurre il sinistro nell'alveo degli infortuni in itinere”,
Il tribunale ha inoltre precisato, al riguardo, che non era verosimile che un soggetto alla ricerca di un indumento smarrito viaggiasse ad una velocità estremamente elevata e tale da rendergli più difficoltosa l'individuazione di un oggetto che poteva trovarsi ai bordi della strada, al contempo effettuando ben due sorpassi e creandosi così degli angoli ciechi nella visuale, rendendo ancora più difficoltosa la ricerca del bene;
sarebbe stata consona, al contrario, una condotta di guida più rallentata e prudente. Ha poi aggiunto che proprio tale eccessiva velocità, l'effettuazione del previo sorpasso di ben due autoveicoli e l'inversione del senso di marcia di cui non era nota la modalità evidenziavano una condotta dell'attore certamente non adeguata né al tipo di strada né alle circostanze peculiari del tratto percorso, e dunque anche per questo l'indennizzo non avrebbe comunque potuto essere riconosciuto.
L'appellante ha rilevato che:
a) i legali avevano errato tanto nell'indicare una direzione di marcia contraria a quella che emergeva dal verbale dei vigili, quanto nel sostenere che l non potesse più CP_5 contestare tale circostanza, e non era onere suo dimostrare di aver detto loro del giubbotto (ma della controparte dimostrare il contrario);
b) sussisteva il nesso causale tra il contegno dei difensori e l'esito infausto della lite lavoristica, posto che il giudice del lavoro non aveva ammesso le prove da lui dedotte perché tardive e non perché inconferenti;
peraltro, la stessa inidoneità probatoria delle sue istanze istruttorie affermata dal giudice della sentenza impugnata dipendeva proprio dall'approssimazione ed estemporaneità della formulazione dei capitoli, avvenuta in udienza, all'esito dell'interrogatorio formale, mentre il difensore diligente avrebbe dovuto
10 allegare nel ricorso che il cliente non riusciva a ricordare con precisione le ragioni per cui si era trovato sull'altra corsia, a causa della grave amnesia che lo aveva colpito dopo il lungo periodo di coma, e chiedere di provare per testi, ad esempio, che l'attore non era affatto rientrato e uscito nuovamente dall'abitazione (come sosteneva l , che gli CP_5 anziani genitori lo aspettavano da un momento all'altro e che, al momento dell'incidente, indossava ancora gli stessi vestiti da lavoro, ma non il giubbotto;
c) ad ogni modo, il complessivo inadempimento dei legali era stata la ragione unica del rigetto della sua domanda e le considerazioni del giudice di prime cure circa il suo contegno di guida non erano state affatto prospettate anche dal giudice del lavoro, di talché la sentenza impugnata era incorsa in un decisivo errore di valutazione operando la valutazione prognostica circa l'esito del giudizio presupposto prescindendo dall'esito dello stesso, e sostituendo alle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado del giudizio presupposto una propria ricostruzione dei fatti di quel giudizio;
d) la sentenza impugnata aveva attribuito ad esso appellante la responsabilità del gravissimo incidente stradale a causa della velocità estrema a cui avrebbe condotto la moto, ma l'art. 12 D. Lgs. 38/2000 non escludeva affatto la copertura antinfortunistica per gli incidenti di cui si fosse reso responsabile lo stesso assicurato.
Partendo dalla prima questione, sub a), in punto di colpa degli appellati, è ammesso dagli stessi professionisti che essi ben sapevano che al momento del sinistro il Programma marciava in direzione contraria rispetto a quella che lo avrebbe ricondotto dal lavoro a casa.
I medesimi hanno giustificato la loro scelta difensiva assumendo che l'unica speranza del cliente era che l non contestasse la circostanza (speranza debole, ma discendente CP_5 dal fatto che in sede amministrativa non lo aveva fatto, concentrando le proprie difese sullo stato di alterazione del lavoratore al momento del sinistro) e che comunque essi avevano anche tentato di dissuadere il cliente dall'intraprendere il giudizio, proprio perché dubitavano della possibilità di vincerlo, ma poiché quest'ultimo aveva insistito avevano giocato l'unica carta possibile - forti del fatto che comunque il lavoratore per le sue condizioni reddituali in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non sarebbe stato condannato a pagare le spese di lite all in caso di soccombenza (ed infatti tale CP_5 condanna non vi era stata) - anche considerato che il Programma prima della proposizione del ricorso non aveva affatto detto loro della perdita del giubbotto e dalla necessità di ritrovarlo. Quanto al fatto che, una volta intervenuta la contestazione dell sul percorso effettuato dal motociclista, essi avessero sostenuto che tale CP_5 contestazione era tardiva perché non era stata effettuata in sede amministrativa, ciò dipendeva dall'assenza di migliori argomenti, pur nella consapevolezza che il contegno
11 tenuto in sede amministrativa non determinava alcuna preclusione rispetto al successivo giudizio;
del resto, lo stesso l'avv. Marchionna (ovvero il difensore del Programma anche in questo giudizio), che li aveva sostituiti nella proposizione dell'appello lavoristico, aveva reiterato tale argomento.
Ebbene, in ordine a tale complessiva difesa si deve rilevare che essa avrebbe richiesto la prova da parte dei difensori d'aver informato compiutamente il cliente dei rischi d'insuccesso e di aver tentato di dissuaderlo dal proporre il giudizio contro l anche CP_5 perché, essendo venuto a cadere (a seguito di sentenza penale d'assoluzione - v. doc. 25
- in considerazione del fatto che la presenza di droghe nelle urine non dimostrava l'alterazione al momento del sinistro) l'argomento che il lavoratore stesse guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, su cui l aveva concentrato la propria difesa ante CP_5 causam, era pressoché certo che tale ente avrebbe sollevato gli ulteriori profili d'impedimento all'indennizzo.
Tuttavia, tale prova manca.
Per converso, però, della prova di aver informato i difensori della perdita del giubbotto e della necessità di recuperarlo, prima della proposizione del ricorso lavoristico, si deve ritenere che fosse onerato il Programma, non potendo i difensori provare il fatto, negativo, della mancata informazione, pena altrimenti, nel caso concreto, un'interpretazione degli oneri probatori tale da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio (cfr. Cass. 22/03/2021 n. 8018). Non solo: comunque, anche sul piano indiziario, si deve affermare che verosimilmente il Programma non informò i difensori di tale vicenda, vuoi perché per sua stessa ammissione egli ricordava poco ciò che era accaduto subito prima del sinistro, vuoi perché ove avesse realmente rappresentato tale circostanza ai legali prima della proposizione del ricorso essi non avrebbero avuto quella difficoltà a formulare le richieste istruttorie in via estemporanea, in sede d'udienza, che proprio il cliente imputa loro, e che appaiono sintomatiche dell'emergere di un fatto inatteso.
Ad ogni modo, ai fini del giudizio di responsabilità tale questione è completamente superata dal profilo relativo al nesso causale: come già affermato dal primo giudice, si deve ribadire che, se anche i professionisti avessero nel corpo del ricorso innanzi al giudice del lavoro evidenziato e giustificato il senso di marcia contrario a quello lavoro- casa, e formulato prove testimoniali sul fatto che il Programma si era recato al lavoro col giubbotto, che al momento dell'incidente stradale non lo aveva con sé, mentre indossava ancora i vestiti da lavoro, che non era rientrato e uscito nuovamente dall'abitazione e che gli anziani genitori lo aspettavano da un momento all'altro, non per questo il sinistro avrebbe potuto essere indennizzato.
12 Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass.
13/09/2024 n. 24670; 06/09/2024 n. 24007), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia, ed è onere del cliente dimostrare che in assenza del dedotto inadempimento si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui più favorevole della lite.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sub c), allora, è proprio il sistema del
"processo nel processo" - che caratterizza questo tipo di controversie - che obbliga il giudice della responsabilità professionale a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato, o quello in cui si è manifestata la negligenza del difensore.
Nel caso in esame, peraltro, era stato lo stesso giudice del lavoro a scrivere, nella sentenza di primo grado (v. doc. 4 Programma), che la prova volta a dimostrare lo smarrimento del giubbotto oltre ad essere tardiva era anche inconferente:
La Sezione lavoro della Corte d'appello, lungi dal contraddire tale argomentazione, s'è limitata a ribadire la tardività della richiesta istruttoria, ritenendo tale profilo assorbente.
Anche seguendo la tesi del ricorrente che tale prova avrebbe potuto essere articolata meglio, ove fosse stata formulata con calma in ricorso, anziché frettolosamente in udienza - arricchendola con capitoli volti a dimostrare che il lavoratore non era rincasato e nuovamente uscito e che i suoi genitori lo aspettavano - ed anche dando per scontato che i testi, ove sentiti, avrebbero confermato le suddette circostanze fattuali, il giudizio controfattuale non cambia: si deve infatti escludere che tali circostanze, più probabilmente che non, avrebbero consentito di dimostrare che il sinistro era indennizzabile ex art. 12, d. lgs (e, proprio per la loro inconcludenza, ancor prima dubitare che tali capitoli di prova, se anche tempestivi, sarebbero stati ammessi).
Benvero, l'art. 12 del d. lgs., intitolato “Infortunio in itinere”, dispone che: “1. All'articolo
2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque,
13 non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Ebbene, già in astratto è opinabile che l'esigenza di provare a ritrovare una giacca perduta fosse qualificabile come “essenziale ed improrogabile”, ed equiparabile, quanto a pregnanza, “all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
Ma soprattutto, in concreto, la prova mancata non avrebbe potuto dimostrare l'effettivo smarrimento del giubbotto e la volontà del motociclista di andarlo a cercare.
Intanto, il Programma poteva non essere ripassato da casa ed essere però andato nei luoghi più vari;
analogamente, al momento del fatto poteva stare andando nei posti più svariati, non essendo neppure dedotto che egli avesse un impegno coi genitori ma, solo, che per orario essi si aspettavano che tornasse a casa.
Non solo: la dichiarazione dei genitori della parte che questi non fosse rincasato e/o che avrebbe dovuto invece fare rientro in quell'arco temporale sarebbe provenuta da soggetti aventi un evidente interesse a che il figlio, reso gravemente invalido dall'incidente, potesse almeno usufruire di una cospicua prestazione previdenziale, con chiare conseguenze in ordine alla loro attendibilità.
Anche l'orario del sinistro non deponeva poi a favore dell'appellante, perché l'incidente era “avvenuto non prima delle ore 15.00 all'altezza di Vaglia” (come risulta anche dal verbale di PM, doc. 12 di parte attrice), mentre l'orario di lavoro terminava pacificamente alle ore 14.00, e per stessa ammissione del ricorrente il tragitto lavoro-casa impegnava
40 minuti;
inoltre, l'abitazione del era a soli 4 km dal luogo del sinistro e Parte_1 dunque l'appellante avrebbe potuto farvi rientro e poi uscire.
Più di tutto, però, è proprio la spiegazione del senso di marcia ad essere poco credibile.
In primo luogo, la circostanza di essersi legato in vita un giubbotto da motociclista, con i gomiti rinforzati e di materiale piuttosto rigido, appare difficilmente immaginabile.
14 Poi, come rilevato dal primo giudice, il contegno del Programma, che sfrecciava ad alta velocità superando le auto, non pareva proprio il contegno di chi ripercorra la strada fatta cercando qualcosa che ha perduto.
Tale comportamento, peraltro, come rilevato dal primo giudice, avrebbe già ex se, quand'anche il motociclista fosse stato sul tragitto di casa al momento del fatto, impedito l'indennizzo, posto che il lavoratore realizzò un rischio abnorme, affrontando a bordo di una potente motocicletta una curva a velocità elevatissima, entrando in una galleria non illuminata, per di più subito dopo aver effettuato il sorpasso di due autoveicoli, e dunque perdendo (da solo, senza interferenze altrui) il controllo del veicolo.
Benvero, se anche il giudice del lavoro non ha valutato tale profilo perché assorbito,
l'eccezione sul punto era comunque stata formulata da e dunque avrebbe, ad CP_5 abundantiam, costituito anch'essa ragione di rigetto del ricorso.
Se è vero, infatti, che l'indennizzo spetta anche al lavoratore che abbia causato colposamente il sinistro, è vero anche che tale colpa non deve trasmodare in comportamenti gravemente imprudenti: secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, in tema di infortunio in itinere “il rischio elettivo che ne esclude
l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (così Cass. 18/02/2015 n.
3292).
In definitiva, si deve integralmente confermare la valutazione del tribunale in punto di difetto di responsabilità professionale dei due legali, per difetto di nesso causale tra le scelte difensive e il danno lamentato.
4. Il quinto motivo d'appello: il compenso.
Col quinto motivo d'appello, ha censurato l'accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale dei professionisti di pagamento del loro compenso (per euro 2.378,58).
Sul punto, il primo giudice ha in particolare rilevato che: “Infine, i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della prestazione professionale avanti il giudice del lavoro fiorentino.
Ebbene, posto quanto supra accertato in punto di legittimità dell'operato dei professionisti, non si è verificata alcuna risoluzione del contratto fra le parti e pertanto lo stesso risulta allo stato pienamente produttivo di effetti.
15 Ne consegue il diritto degli odierni convenuti ad ottenere il corrispettivo per la prestazione espletata”. non ha censurato il rigetto della propria domanda di risoluzione contrattuale Parte_1
(non ha speso alcun concreto argomento sul punto) ma, piuttosto, dedotto che il tribunale aveva errato (anche) nell'accogliere la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi posto, da un canto, che egli, seppur non fosse in grado di dimostrarlo, aveva corrisposto acconti in contanti per euro 1.800,00 e, dall'altro, che comunque la prestazione professionale era stata inutiliter data e come tale non legittimava il compenso.
Tuttavia, i dedotti pagamenti erano, appunto, indimostrati, e d'altro canto alcuna eccezione ex art. 1460 c.c. era stata avanzata in primo grado, di talché per come formulato il motivo è in parte infondato (quanto ai pagamenti) e in parte inammissibile.
Ad abundantiam, si deve rilevare che se anche, effettivamente, i professionisti non hanno dimostrato d'aver tentato di dissuadere il Programma dal proporre un ricorso che molto improbabilmente sarebbe stato accolto, non è questa la censura che il cliente ha mosso loro: ciò di cui il Programma si duole - ovvero il non aver appalesato e chiesto di provare che al momento del fatto egli stava tornando sui propri passi per cercare il giubbotto da motociclista che portava legato in vita e che aveva perduto lungo la strada - si pone, anzi, in contrasto con tale addebito, perché presuppone che il ricorso, se impostato in tali termini, sarebbe stato accolto.
Dunque, poiché per quanto premesso tale linea difensiva non aveva alcuna concreta possibilità di essere accolta, e poichè, d'altro canto, i professionisti hanno svolto l'attività per la quale hanno chiesto il modesto compenso e la loro non era un'obbligazione di risultato, ma di mezzi, essi hanno diritto al corrispettivo (tanto più che, come premesso, si deve escludere che il cliente avesse narrato loro in tempo utile - prima del ricorso - la vicenda del giubbotto).
Del resto, come ben s'evince dall'art. 4 del D.M. 55/2014, i risultati conseguiti dal difensore sono un parametro (tra i tanti, insieme, per esempio, al pregio dell'attività prestata, al valore dell'affare, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) per orientare la quantificazione del credito professionale, non già per escludere il diritto al compenso, e nel caso di specie tale quantificazione era stata effettuata dai professionisti in modo estremamente contenuto (poco più di duemila euro, per patrocinare un giudizio di valore estremamente elevato).
5. Il sesto motivo d'appello: le spese di lite.
Infine, col sesto motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che il tribunale, a fronte dell'inadempimento accertato, non avrebbe dovuto condannare esso appellante a rifondere le spese di lite ai professionisti, e che anche la condanna alle spese degli
16 assicuratori era iniqua, non avendo questi mai valutato in sede stragiudiziale la sua richiesta risarcitoria.
Nessuno dei due profili è fondato.
Quanto alle spese di lite dei due professionisti, premesso che, alla luce del rigetto, anche, della loro domanda riconvenzionale risarcitoria, il tribunale ha parzialmente compensato le spese di lite, si deve affermare che bene ha fatto il primo giudice a non compensare tali spese integralmente, posto che il Programma era rimasto soccombente sia sulla sua domanda, di ben maggior peso economico e di ben maggiore impegno giuridico, sia sulla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso professionale. D'altro canto, sulla propria domanda risarcitoria la sua era una soccombenza “piena”, vuoi perché, come evidenziato, l'affermazione di responsabilità del legale presuppone la prova di un danno, non essendo sufficiente il mero inadempimento, vuoi perché nel caso specifico anche l'inadempimento, per come concretamente prospettato (non aver rappresentato in ricorso le ragioni dell'inversione di marcia), non è ravvisabile.
Men che meno è fondata la censura in punto di condanna alle spese degli assicuratori, posto che non si vede perché i medesimi avrebbero dovuto accedere ad una soluzione transattiva ante causam, in difetto di responsabilità dei propri assicurati.
6. Le spese del presente grado.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 520.001 a 1.000.000, in considerazione del quantum appellatum, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), Programma deve corrispondere:
ai professionisti, difesi da un unico legale, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, la somma di euro 18.511,00, in ragione della maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14, resa obbligatoria dal DM
147/22 (cfr. Cass. 10367/24);
agli assicuratori, secondo i valori minimi - visto che i medesimi hanno per lo più fatto rinvio alle difese degli assicurati - la somma di euro 9.256,00 ciascuno;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2029/21 del Parte_1
Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
17 respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere agli appellati le spese dell'appello, che liquida per i due professionisti nella somma di euro 18.511,00 e per gli assicuratori nella somma di euro 9.256,00 ciascuno.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1808/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA MARCHIONNA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), con il patrocinio dell'avv. FAZIO BALDI e dell'avv. FRANCESCO C.F._3
BARCHIELLI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. CARLO NARDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.Iva n. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti ANTONIO PARIGI e PAOLO PISANI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2029/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.7.2021, pronunciata nel giudizio R.G. 8694/2016, ed in accoglimento dell'appello:
1. dichiarare ed accertare il grave inadempimento e/o l'inesatto adempimento degli appellati Avv. e Avv. e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta CP_2 CP_1 risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con l'appellante nonché
2. condannare gli appellati Avv.ti e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale ovvero da perdita di chance in favore dell'appellante nella misura di € 700.000,00, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, in ipotesi anche quantificata ex art. 1226 c.c.; in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo;
Avv. e per l'attività professionale svolta e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1 revocare la condanna al pagamento dei compensi professionali;
In via istruttoria si chiede ammettersi, si opus sit, CTU diretta a valutare la misura ed il grado di inabilità permanente subito dall'attore a seguito dell'incidente avvenuto in data 24.8.2009 e perciò diretta a quantificare la misura della rendita I.N.A.I.L. che
l'attore avrebbe percepito qualora fosse stato accertato l'infortunio in itinere nonché a valutare la differenza tra la rendita così determinata ed il trattamento CP_5 CP_6 percepito dall'attore.”
Per parte appellata e CP_1 CP_2
“Si conclude per il rigetto dell'appello e, in ipotesi, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, per la condanna di a Controparte_7 tenere indenne e a rimborsare all'avv. quanto questi sia condannato a pagare CP_2
a favore del signor e di a tenere indenne e a Parte_1 Controparte_3 rimborsare all'avv. quanto questi sia condannato a pagare a favore del Controparte_1 signor se ritenuto necessario mediante accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite (di entrambi i gradi del giudizio nel caso in cui venissero accolte le domande di garanzia proposte, laddove ritenuto necessario, anche nella forma dell'appello incidentale).”
2 Per parte appellata CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'appello interposto dal Sig. siccome infondato in fatto ed Parte_1 in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA DI MERO SUBORDINE:
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare tenuta a manlevare l'Avv. nei limiti del massimale di polizza Controparte_3 CP_1 pari ad €. 516.500,00 detratto lo scoperto del 5% per la quota di responsabilità allo stesso imputabile e con esclusione dell'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà e ciò in accoglimento delle deduzioni sub 7) della presente comparsa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si oppone alla CTU richiesta dall'appellante stante l'infondatezza della domanda ed in quanto comunque inammissibile siccome surrettiziamente sostitutiva dell'onere della prova.
Con vittoria di spese diritti e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata CP_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
In tesi, rigettare l'appello o comunque, nel denegato caso di suo accoglimento, ridurre la domanda attrice a giustizia secondo quanto allegato e provato anche ai sensi degli artt.
1227 primo e secondo comma c.c.
In caso di accoglimento, anche parziale, della suddetta domanda attrice nei confronti del convenuto avv. CP_2
Accogliere la domanda di manleva assicurativa formulata dall'avv. nei confronti CP_2 di liquidando l'eventuale indennizzo dovuto secondo quanto Controparte_7 rigorosamente provato e documentato e nei limiti di quanto previsto dalla polizza e dalle relative condizioni del contratto di assicurazione, riducendone il quantum in ragione dei motivi esposti nel presente atto, ed in particolare di quella sola quota di responsabilità, in tesi in misura minoritaria ed in ipotesi in misura paritaria, a carico dell'assicurato, con il limite della franchigia di euro 2.500,00 e del massimale contrattuale di euro
3.000.000,00.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali nei confronti della parte che sarà ritenuta soccombente in giudizio.
3 In via istruttoria, senza inversione onere della prova, si insiste sui seguenti capitoli di prova per testi :
1. d.c.v.c. confermate gli accertamenti ed i rilievi di cui al Verbale registro incidenti n.
0020/09 Servizio di Polizia Municipale del Comune di Vaglia che vi si mostra ( doc.6 fascicolo di parte . CP_4
2. d.c.v.c. in particolare, avete rilevato che la moto percorreva circa 70 metri in derapage e poi si ribaltava a terra, attraversava la strada andando ad urtare contro il muro della galleria e continuava la sua corsa per altri 35 metri e si fermava sul margine destro della carreggiata;
3. d.c.v.c. il giorno 24.08.2009 stavate percorrendo la Variante di Vaglia con direzione
Bologna – Firenze quando all'incirca del Km 18, poco prima della galleria, siete stati sorpassati in curva da una moto sportiva grigia;
4. d.c. v.c. la moto vi sorpassava a velocità elevata;
5. d.c.v.c dopo avere sorpassato la vostra auto, la suddetta moto continuava la sua corsa sorpassando un altro veicolo (monovolume) che viaggiava avanti a voi per entrare subito dopo in galleria;
6. d.c.v.c. subito dopo la vostra uscita della galleria, avete visto un gran polverone e quando esso si è diradato avete visto il corpo del conducente della moto, che poco prima vi aveva sorpassato, disteso a terra ed accostato al muro della corsia di marcia opposta alla vostra;
7. d.c.v.c. nell'intervallo di tempo tra il momento nel quale il suddetto motociclista vi ha sorpassato e quando lo avete visto disteso in terra, non avete visto alcun veicolo provenire nel senso di marcia opposto al vostro”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2029/2021 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l'Avv. e Parte_1 CP_2
l'Avv. invocandone la responsabilità professionale e chiedendone la Controparte_1 condanna, previo accertamento dell'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso fra le parti, al risarcimento in
4 solido del danno patrimoniale ovvero da perdita di chance per complessivi € 700.000,00, ovvero per la diversa somma di giustizia, oltre accessori di legge, con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese aveva esposto che:
- il 24.8.2009, mentre tornava a casa dal lavoro, egli era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale, a seguito del quale era stato riconosciuto invalido civile al
90%;
- nel marzo 2011, si era rivolto ai convenuti affinché lo assistessero e difendessero (in prima battuta) nella fase amministrativa contro l per il riconoscimento CP_5 dell'indennizzabilità del sinistro quale infortunio in itinere ai sensi dell'art. 12 D. L.vo
38/2000;
- in sede amministrativa la richiesta era stata respinta perché l' aveva giudicato CP_5
l'infortunio causato dall'uso di psicofarmaci o stupefacenti e, perciò, escluso dalla tutela antinfortunistica;
- in data 24.7.2012 i convenuti, su incarico del Programma, avevano depositato ricorso contro l iscritto al n. R.G. 2919/2012 Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro;
CP_5
- nell'atto introduttivo di detta causa, i difensori avevano allegato, fra l'altro, che il sinistro si era verificato sulla SR 65, da Firenze a San Piero a Sieve, e quindi in direzione
Firenze-Bologna, mentre l' costituendosi aveva contestato tale circostanza, CP_5 deducendo che dal verbale di accertamento dell'incidente risultava che il motoveicolo del
Programma viaggiava in direzione opposta, cioè verso Firenze;
- all'udienza del 13.11.2012 il Giudice del Lavoro aveva chiesto chiarimenti al Programma personalmente, circa tale discordante circostanza, ed egli aveva precisato di aver percorso qualche centinaio di metri di strada effettivamente in direzione Firenze, ma che ciò era dipeso dalla necessità di (tornare indietro per) recuperare il giubbotto che si era accorto di non avere più legato in vita;
aveva inoltre precisato di aver fatto uso di metadone perché in cura al Sert, ed aveva ammesso di aver fatto uso dei cannabinoidi emergenti dalle analisi, ma in precedenza, e non nei giorni a ridosso dell'incidente;
- solo in conseguenza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, l'Avv.
, presente in udienza, aveva formulato per la prima volta richiesta di Controparte_1 ammissione di prova orale circa l'effettivo percorso effettuato dal Programma e le ragioni dell'inversione di marcia;
- la sentenza conclusiva di tale procedimento aveva rigettato il ricorso, ritenendo non qualificabile l'infortunio come in itinere, e rilevando l'inammissibilità, per tardività, della allegazione giustificativa del contrario senso di marcia (per recuperare il giubbotto perduto) e della relativa richiesta di prova;
5 - la sentenza di primo grado era stata confermata in sede di appello.
Programma aveva dedotto, quindi, l'inadempimento dei professionisti convenuti per avere gli stessi allegato nel ricorso introduttivo circostanze, quali la direzione di marcia del mezzo, in contrasto con quanto da lui dichiarato loro, nonché con la documentazione in loro possesso, ovverosia il verbale della Polizia Municipale intervenuta, che era elemento costitutivo del diritto azionato ex art. 2 T.U. n. 1124/1965 così come modificato dall'art. 12 d.lgs. n. 38/2000.
Gli Avv.ti e si erano costituiti chiedendo preliminarmente CP_2 Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive Compagnie Assicurative per la responsabilità professionale, domandando di essere dalle stesse manlevati in ipotesi di condanna. Quanto al merito, in tesi, avevano chiesto il rigetto di ogni domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché in via riconvenzionale la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 c.p.c., la condanna al risarcimento del danno all'immagine patito per € 35.000,00 oltre accessori, e la condanna al pagamento del compenso dovuto per il giudizio davanti al giudice del lavoro, per la somma pattuita di € 2.378,58, con vittoria di spese.
Anche le Compagnie Assicurative e Controparte_3 Controparte_7 si erano costituite in giudizio, aderendo nel merito alle difese dei propri assicurati,
[...] ed eccependo, quanto alle invocate garanzie, i limiti di polizza.
Con sentenza n. 2029/21, il tribunale ha respinto la domanda principale, ritenendo che all'esito di un ragionamento controfattuale non vi fosse prova del nesso causale tra il contegno dei difensori e la soccombenza innanzi al giudice del lavoro, ed anche le domande riconvenzionali ex art. 96 c.p.c. e per danno all'immagine, accogliendo invece la domanda di pagamento del compenso avanzata dai professionisti convenuti;
ha quindi posto a carico dell'attore il 50% delle spese di giudizio dei professionisti (compensando l'altra metà) e le spese di lite degli assicuratori, integralmente. ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: Parte_1
I. Contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione agli obblighi del professionista. Violazione degli artt. 1176, co. 2, c.c., 2236 c.c., 1218 c.c. e
2697 c.c. Il tribunale aveva omesso di considerare che i professionisti convenuti avevano articolato una ricostruzione dei fatti (senso di marcia Firenze – San Piero a
Sieve) diversa da quella provata dal verbale, allegando al ricorso solo l'estratto del verbale della Polizia Municipale intervenuta in cui non era riportata la direzione del veicolo, contando avventatamente sull'inerzia dell'ente, anziché spiegare e chiedere di provare le ragioni dell'opposto senso di marcia;
inoltre, la mancata contestazione in sede amministrativa del fatto che l'infortunio fosse avvenuto sulla strada di casa non
6 precludeva la contestazione in giudizio (essendo tale fase rilevante solo quale condizione di procedibilità) e ciò avrebbe dovuto essere noto ai legali;
sarebbe poi spettato ai convenuti dimostrare che il cliente non li aveva informati del cambio di direzione di marcia e delle sue ragioni;
II. Erronea ricostruzione dei fatti di causa e mancata e/o incompleta valutazione delle prove documentali - sentenze del giudizio presupposto - in merito al nesso tra la condotta dei legali ed il rigetto della domanda. Omissione
e/o illogicità della motivazione. Era errata l'affermazione del primo giudice che le omissioni dei legali appellati, pur pacifiche e documentali, non avevano alcun nesso con il rigetto del ricorso lavoristico e che, comunque, il corretto adempimento della prestazione non avrebbe consentito all'appellante il conseguimento del diritto nei confronti dell fermo restando che il giudice del lavoro non aveva ammesso le prove da CP_5 lui dedotte perché tardive e non perché inconferenti, la stessa inidoneità probatoria delle sue istanze istruttorie, affermata dal giudice della sentenza impugnata, dipendeva proprio dall'approssimazione ed estemporaneità della formulazione dei capitoli, avvenuta in udienza, all'esito dell'interrogatorio formale;
ad ogni modo, il complessivo inadempimento dei legali era stata la ragione unica del rigetto della sua domanda e le considerazioni del giudice di prime cure circa il suo contegno di guida non erano state affatto prospettate anche dal giudice del lavoro;
III. Contraddittorietà della motivazione – omesso esame e valutazione delle sentenze del giudizio presupposto – erroneo giudizio controfattuale – violazione dei principi enucleati dalla S.C. in materia di responsabilità professionale omissiva. La sentenza impugnata era incorsa in un decisivo errore di valutazione operando la valutazione prognostica circa l'esito del giudizio presupposto prescindendo dall'esito dello stesso, e sostituendo alle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado del giudizio presupposto una propria ricostruzione dei fatti di quel giudizio.
IV. Violazione dell'art. 12 D. Lgs. 38/2000. Contraddittorietà della motivazione sulla esclusione della copertura antinfortunistica del sinistro. La sentenza impugnata aveva attribuito all'appellante la responsabilità del gravissimo incidente stradale a causa della velocità estrema a cui avrebbe condotto la moto, ma l'art. 12 D.
Lgs. 38/2000 non escludeva affatto la copertura antinfortunistica per gli incidenti di cui si fosse reso responsabile lo stesso assicurato.
V. Omissione ed illogicità della motivazione del capo della sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi professionali.
Violazione degli artt. 1176 c.c. e 1453 c.c. Il tribunale aveva errato anche nell'accogliere la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi posto, da un
7 canto, che egli, seppur non fosse in grado di dimostrarlo, aveva corrisposto acconti in contanti per euro 1.800,00 e, dall'altro, che comunque la prestazione professionale era stata inutiliter data e come tale non legittimava il compenso.
VI. Omessa e/o contraddittoria motivazione in punto di condanna alle spese del primo grado di giudizio. Infine, la sentenza impugnata, a fronte dell'inadempimento accertato, non avrebbe dovuto condannare esso appellante a rifondere le spese di lite ai professionisti, ed anche la condanna alle spese degli assicuratori era iniqua, non avendo questi mai valutato in sede stragiudiziale la sua richiesta risarcitoria.
I professionisti appellati si sono costituiti contestando ogni doglianza dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello, hanno riproposto la domanda di manleva nei confronti dei rispettivi assicuratori. Anche gli assicuratori si sono costituiti, associandosi alle difese degli assicurati in punto di negazione di responsabilità e, pur riconoscendo l'operatività della polizza, invocandone le limitazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo per prolungata malattia del Relatore;
formato un nuovo collegio, è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 19.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. I primi quattro motivi d'appello: la responsabilità dei professionisti.
I primi quattro motivi d'appello, attenendo tutti al dedotto inadempimento professionale ed al danno che ne sarebbe disceso, stante la loro stretta connessione logico-giuridica debbono essere esaminati congiuntamente.
La condotta negligente che l'appellante imputa ai due legali è rappresentata dalla mancata allegazione e deduzione nel ricorso introduttivo davanti al Giudice del Lavoro di
Firenze - volto ad ottenere la qualifica d'infortunio in itinere del gravissimo sinistro occorso al ricorrente il 24.8.2009, ed il conseguente indennizzo - della circostanza CP_5 della effettiva direzione di marcia della moto al momento del fatto, da Bologna a Firenze
(dunque in direzione inversa a quella del dedotto rientro a casa dal lavoro, posto che il
Programma lavorava a Firenze e risiede a San Piero a Sieve), nonché della relativa giustificazione di siffatta direzione di marcia, e cioè della necessità di recuperare il giubbotto da motociclista che il Programma avrebbe avuto legato in vita e che si sarebbe sfilato durante la marcia del motoveicolo. In stretta connessione con tale difetto d'allegazione, agli appellati viene imputata altresì la negligenza per non aver conseguentemente avanzato nell'atto introduttivo la richieste di prova della suddetta circostanza giustificatrice, incorrendo pertanto nelle note decadenze del rito lavoristico.
8 Fin dal primo grado, la condotta per come rappresentata è pacifica e documentale, non essendovi dubbi circa il difetto di allegazione e di richiesta di prova nell'atto introduttivo depositato, e tuttavia i professionisti hanno negato ogni responsabilità sia deducendo di aver concordato col cliente di non evidenziare la direzione di marcia da lui tenuta al momento dell'incidente stradale, nella speranza che l' non la eccepisse, sia rilevando CP_5 che solo dopo il deposito del ricorso il cliente aveva giustificato l'inversione di marcia con la perdita del giubbotto, sia evidenziando che comunque non vi era alcuna possibilità di dimostrare - una volta contestato da il percorso del mezzo - che l'infortunio in CP_5 esame fosse avvenuto durante il normale percorso di ritorno dal luogo di lavoro all'abitazione, e/o che l'inversione fosse giustificata da ragioni così pregnanti da consentire comunque l'indennizzabilità del sinistro.
Il primo giudice nel respingere la domanda del Programma ha così motivato: “Occorre però valutare se la condotta dedotta sia effettivamente qualificabile come negligente, alla luce delle nozioni conosciute e di quanto esigibile dai professionisti al momento della redazione dell'atto e della scelta della linea difensiva, nonché se la stessa sia effettivamente legata da un nesso di causalità con l'esito (rigetto) della causa.
Infatti, la Corte di Legittimità sul punto è chiara nel precisare come la responsabilità professionale di un avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n.
2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020)” - cfr. Cass. civ., Sent. n. 3566 del 11.02.2021, non massimata.
Nela fattispecie in esame non è stato assolto l'onere della prova del nesso eziologico, gravante su parte attrice, atteso che lo stesso trattasi di elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità invocata e, pertanto, soggiace all'ordinaria regola di riparto ex art. 2697 c.c.
Anche laddove fosse stata raggiunta una prova circa l'effettiva previa comunicazione ai legali della circostanza relativa alla necessità del recupero del giubbotto, giustificatrice del senso di marcia, (prova non fornita da alcuna delle odierne parti in causa, né in senso positivo né in senso negativo), non vi sarebbe alcun nesso con il rigetto del ricorso lavoristico.
Infatti, non vi è modo di sostenere che il comportamento dedotto come dovuto avrebbe probabilisticamente consentito il conseguimento del bene della vita dell'assistito.
9 Sul punto la sentenza di prime cure del Giudice del Lavoro fiorentino chiarisce che: “la prova, se anche tempestiva, non sarebbe stata rilevante poiché, per provare che l'inversione di marcia fosse dovuta all'asserita necessità di recuperare il giubbotto, la difesa del ricorrente chiedeva di esaminare testi su circostanze (in sé non conferenti alla dimostrazione ora detta) relative al fatto che, quel giorno, egli sarebbe uscito dal lavoro con il giubbotto mentre la polizia municipale, intervenuta dopo l'incidente, non avrebbe trovato il medesimo indumento sul luogo del sinistro”.
Pertanto, anche laddove le richieste di prova fossero state tempestivamente formulate, le stesse non sarebbero state idonee alla dimostrazione della circostanza necessitante l'inversione di marcia del mezzo;
non si vede infatti quali prove avrebbero potuto esse tempestivamente richieste, alla luce del quadro fattuale e documentale per come emerge dagli atti del giudizio oggetto di esame.
Inoltre, ritiene questo giudice che in ogni caso l'esito del giudizio sarebbe stato comunque negativo, in quanto le modalità di recupero del giubbotto così come prospettate da parte attrice non avrebbero certo consentito di ricondurre il sinistro nell'alveo degli infortuni in itinere”,
Il tribunale ha inoltre precisato, al riguardo, che non era verosimile che un soggetto alla ricerca di un indumento smarrito viaggiasse ad una velocità estremamente elevata e tale da rendergli più difficoltosa l'individuazione di un oggetto che poteva trovarsi ai bordi della strada, al contempo effettuando ben due sorpassi e creandosi così degli angoli ciechi nella visuale, rendendo ancora più difficoltosa la ricerca del bene;
sarebbe stata consona, al contrario, una condotta di guida più rallentata e prudente. Ha poi aggiunto che proprio tale eccessiva velocità, l'effettuazione del previo sorpasso di ben due autoveicoli e l'inversione del senso di marcia di cui non era nota la modalità evidenziavano una condotta dell'attore certamente non adeguata né al tipo di strada né alle circostanze peculiari del tratto percorso, e dunque anche per questo l'indennizzo non avrebbe comunque potuto essere riconosciuto.
L'appellante ha rilevato che:
a) i legali avevano errato tanto nell'indicare una direzione di marcia contraria a quella che emergeva dal verbale dei vigili, quanto nel sostenere che l non potesse più CP_5 contestare tale circostanza, e non era onere suo dimostrare di aver detto loro del giubbotto (ma della controparte dimostrare il contrario);
b) sussisteva il nesso causale tra il contegno dei difensori e l'esito infausto della lite lavoristica, posto che il giudice del lavoro non aveva ammesso le prove da lui dedotte perché tardive e non perché inconferenti;
peraltro, la stessa inidoneità probatoria delle sue istanze istruttorie affermata dal giudice della sentenza impugnata dipendeva proprio dall'approssimazione ed estemporaneità della formulazione dei capitoli, avvenuta in udienza, all'esito dell'interrogatorio formale, mentre il difensore diligente avrebbe dovuto
10 allegare nel ricorso che il cliente non riusciva a ricordare con precisione le ragioni per cui si era trovato sull'altra corsia, a causa della grave amnesia che lo aveva colpito dopo il lungo periodo di coma, e chiedere di provare per testi, ad esempio, che l'attore non era affatto rientrato e uscito nuovamente dall'abitazione (come sosteneva l , che gli CP_5 anziani genitori lo aspettavano da un momento all'altro e che, al momento dell'incidente, indossava ancora gli stessi vestiti da lavoro, ma non il giubbotto;
c) ad ogni modo, il complessivo inadempimento dei legali era stata la ragione unica del rigetto della sua domanda e le considerazioni del giudice di prime cure circa il suo contegno di guida non erano state affatto prospettate anche dal giudice del lavoro, di talché la sentenza impugnata era incorsa in un decisivo errore di valutazione operando la valutazione prognostica circa l'esito del giudizio presupposto prescindendo dall'esito dello stesso, e sostituendo alle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado del giudizio presupposto una propria ricostruzione dei fatti di quel giudizio;
d) la sentenza impugnata aveva attribuito ad esso appellante la responsabilità del gravissimo incidente stradale a causa della velocità estrema a cui avrebbe condotto la moto, ma l'art. 12 D. Lgs. 38/2000 non escludeva affatto la copertura antinfortunistica per gli incidenti di cui si fosse reso responsabile lo stesso assicurato.
Partendo dalla prima questione, sub a), in punto di colpa degli appellati, è ammesso dagli stessi professionisti che essi ben sapevano che al momento del sinistro il Programma marciava in direzione contraria rispetto a quella che lo avrebbe ricondotto dal lavoro a casa.
I medesimi hanno giustificato la loro scelta difensiva assumendo che l'unica speranza del cliente era che l non contestasse la circostanza (speranza debole, ma discendente CP_5 dal fatto che in sede amministrativa non lo aveva fatto, concentrando le proprie difese sullo stato di alterazione del lavoratore al momento del sinistro) e che comunque essi avevano anche tentato di dissuadere il cliente dall'intraprendere il giudizio, proprio perché dubitavano della possibilità di vincerlo, ma poiché quest'ultimo aveva insistito avevano giocato l'unica carta possibile - forti del fatto che comunque il lavoratore per le sue condizioni reddituali in forza dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non sarebbe stato condannato a pagare le spese di lite all in caso di soccombenza (ed infatti tale CP_5 condanna non vi era stata) - anche considerato che il Programma prima della proposizione del ricorso non aveva affatto detto loro della perdita del giubbotto e dalla necessità di ritrovarlo. Quanto al fatto che, una volta intervenuta la contestazione dell sul percorso effettuato dal motociclista, essi avessero sostenuto che tale CP_5 contestazione era tardiva perché non era stata effettuata in sede amministrativa, ciò dipendeva dall'assenza di migliori argomenti, pur nella consapevolezza che il contegno
11 tenuto in sede amministrativa non determinava alcuna preclusione rispetto al successivo giudizio;
del resto, lo stesso l'avv. Marchionna (ovvero il difensore del Programma anche in questo giudizio), che li aveva sostituiti nella proposizione dell'appello lavoristico, aveva reiterato tale argomento.
Ebbene, in ordine a tale complessiva difesa si deve rilevare che essa avrebbe richiesto la prova da parte dei difensori d'aver informato compiutamente il cliente dei rischi d'insuccesso e di aver tentato di dissuaderlo dal proporre il giudizio contro l anche CP_5 perché, essendo venuto a cadere (a seguito di sentenza penale d'assoluzione - v. doc. 25
- in considerazione del fatto che la presenza di droghe nelle urine non dimostrava l'alterazione al momento del sinistro) l'argomento che il lavoratore stesse guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, su cui l aveva concentrato la propria difesa ante CP_5 causam, era pressoché certo che tale ente avrebbe sollevato gli ulteriori profili d'impedimento all'indennizzo.
Tuttavia, tale prova manca.
Per converso, però, della prova di aver informato i difensori della perdita del giubbotto e della necessità di recuperarlo, prima della proposizione del ricorso lavoristico, si deve ritenere che fosse onerato il Programma, non potendo i difensori provare il fatto, negativo, della mancata informazione, pena altrimenti, nel caso concreto, un'interpretazione degli oneri probatori tale da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio (cfr. Cass. 22/03/2021 n. 8018). Non solo: comunque, anche sul piano indiziario, si deve affermare che verosimilmente il Programma non informò i difensori di tale vicenda, vuoi perché per sua stessa ammissione egli ricordava poco ciò che era accaduto subito prima del sinistro, vuoi perché ove avesse realmente rappresentato tale circostanza ai legali prima della proposizione del ricorso essi non avrebbero avuto quella difficoltà a formulare le richieste istruttorie in via estemporanea, in sede d'udienza, che proprio il cliente imputa loro, e che appaiono sintomatiche dell'emergere di un fatto inatteso.
Ad ogni modo, ai fini del giudizio di responsabilità tale questione è completamente superata dal profilo relativo al nesso causale: come già affermato dal primo giudice, si deve ribadire che, se anche i professionisti avessero nel corpo del ricorso innanzi al giudice del lavoro evidenziato e giustificato il senso di marcia contrario a quello lavoro- casa, e formulato prove testimoniali sul fatto che il Programma si era recato al lavoro col giubbotto, che al momento dell'incidente stradale non lo aveva con sé, mentre indossava ancora i vestiti da lavoro, che non era rientrato e uscito nuovamente dall'abitazione e che gli anziani genitori lo aspettavano da un momento all'altro, non per questo il sinistro avrebbe potuto essere indennizzato.
12 Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ult. Cass.
13/09/2024 n. 24670; 06/09/2024 n. 24007), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia, ed è onere del cliente dimostrare che in assenza del dedotto inadempimento si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui più favorevole della lite.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante sub c), allora, è proprio il sistema del
"processo nel processo" - che caratterizza questo tipo di controversie - che obbliga il giudice della responsabilità professionale a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato, o quello in cui si è manifestata la negligenza del difensore.
Nel caso in esame, peraltro, era stato lo stesso giudice del lavoro a scrivere, nella sentenza di primo grado (v. doc. 4 Programma), che la prova volta a dimostrare lo smarrimento del giubbotto oltre ad essere tardiva era anche inconferente:
La Sezione lavoro della Corte d'appello, lungi dal contraddire tale argomentazione, s'è limitata a ribadire la tardività della richiesta istruttoria, ritenendo tale profilo assorbente.
Anche seguendo la tesi del ricorrente che tale prova avrebbe potuto essere articolata meglio, ove fosse stata formulata con calma in ricorso, anziché frettolosamente in udienza - arricchendola con capitoli volti a dimostrare che il lavoratore non era rincasato e nuovamente uscito e che i suoi genitori lo aspettavano - ed anche dando per scontato che i testi, ove sentiti, avrebbero confermato le suddette circostanze fattuali, il giudizio controfattuale non cambia: si deve infatti escludere che tali circostanze, più probabilmente che non, avrebbero consentito di dimostrare che il sinistro era indennizzabile ex art. 12, d. lgs (e, proprio per la loro inconcludenza, ancor prima dubitare che tali capitoli di prova, se anche tempestivi, sarebbero stati ammessi).
Benvero, l'art. 12 del d. lgs., intitolato “Infortunio in itinere”, dispone che: “1. All'articolo
2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque,
13 non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Ebbene, già in astratto è opinabile che l'esigenza di provare a ritrovare una giacca perduta fosse qualificabile come “essenziale ed improrogabile”, ed equiparabile, quanto a pregnanza, “all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
Ma soprattutto, in concreto, la prova mancata non avrebbe potuto dimostrare l'effettivo smarrimento del giubbotto e la volontà del motociclista di andarlo a cercare.
Intanto, il Programma poteva non essere ripassato da casa ed essere però andato nei luoghi più vari;
analogamente, al momento del fatto poteva stare andando nei posti più svariati, non essendo neppure dedotto che egli avesse un impegno coi genitori ma, solo, che per orario essi si aspettavano che tornasse a casa.
Non solo: la dichiarazione dei genitori della parte che questi non fosse rincasato e/o che avrebbe dovuto invece fare rientro in quell'arco temporale sarebbe provenuta da soggetti aventi un evidente interesse a che il figlio, reso gravemente invalido dall'incidente, potesse almeno usufruire di una cospicua prestazione previdenziale, con chiare conseguenze in ordine alla loro attendibilità.
Anche l'orario del sinistro non deponeva poi a favore dell'appellante, perché l'incidente era “avvenuto non prima delle ore 15.00 all'altezza di Vaglia” (come risulta anche dal verbale di PM, doc. 12 di parte attrice), mentre l'orario di lavoro terminava pacificamente alle ore 14.00, e per stessa ammissione del ricorrente il tragitto lavoro-casa impegnava
40 minuti;
inoltre, l'abitazione del era a soli 4 km dal luogo del sinistro e Parte_1 dunque l'appellante avrebbe potuto farvi rientro e poi uscire.
Più di tutto, però, è proprio la spiegazione del senso di marcia ad essere poco credibile.
In primo luogo, la circostanza di essersi legato in vita un giubbotto da motociclista, con i gomiti rinforzati e di materiale piuttosto rigido, appare difficilmente immaginabile.
14 Poi, come rilevato dal primo giudice, il contegno del Programma, che sfrecciava ad alta velocità superando le auto, non pareva proprio il contegno di chi ripercorra la strada fatta cercando qualcosa che ha perduto.
Tale comportamento, peraltro, come rilevato dal primo giudice, avrebbe già ex se, quand'anche il motociclista fosse stato sul tragitto di casa al momento del fatto, impedito l'indennizzo, posto che il lavoratore realizzò un rischio abnorme, affrontando a bordo di una potente motocicletta una curva a velocità elevatissima, entrando in una galleria non illuminata, per di più subito dopo aver effettuato il sorpasso di due autoveicoli, e dunque perdendo (da solo, senza interferenze altrui) il controllo del veicolo.
Benvero, se anche il giudice del lavoro non ha valutato tale profilo perché assorbito,
l'eccezione sul punto era comunque stata formulata da e dunque avrebbe, ad CP_5 abundantiam, costituito anch'essa ragione di rigetto del ricorso.
Se è vero, infatti, che l'indennizzo spetta anche al lavoratore che abbia causato colposamente il sinistro, è vero anche che tale colpa non deve trasmodare in comportamenti gravemente imprudenti: secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, in tema di infortunio in itinere “il rischio elettivo che ne esclude
l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (così Cass. 18/02/2015 n.
3292).
In definitiva, si deve integralmente confermare la valutazione del tribunale in punto di difetto di responsabilità professionale dei due legali, per difetto di nesso causale tra le scelte difensive e il danno lamentato.
4. Il quinto motivo d'appello: il compenso.
Col quinto motivo d'appello, ha censurato l'accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale dei professionisti di pagamento del loro compenso (per euro 2.378,58).
Sul punto, il primo giudice ha in particolare rilevato che: “Infine, i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della prestazione professionale avanti il giudice del lavoro fiorentino.
Ebbene, posto quanto supra accertato in punto di legittimità dell'operato dei professionisti, non si è verificata alcuna risoluzione del contratto fra le parti e pertanto lo stesso risulta allo stato pienamente produttivo di effetti.
15 Ne consegue il diritto degli odierni convenuti ad ottenere il corrispettivo per la prestazione espletata”. non ha censurato il rigetto della propria domanda di risoluzione contrattuale Parte_1
(non ha speso alcun concreto argomento sul punto) ma, piuttosto, dedotto che il tribunale aveva errato (anche) nell'accogliere la domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi posto, da un canto, che egli, seppur non fosse in grado di dimostrarlo, aveva corrisposto acconti in contanti per euro 1.800,00 e, dall'altro, che comunque la prestazione professionale era stata inutiliter data e come tale non legittimava il compenso.
Tuttavia, i dedotti pagamenti erano, appunto, indimostrati, e d'altro canto alcuna eccezione ex art. 1460 c.c. era stata avanzata in primo grado, di talché per come formulato il motivo è in parte infondato (quanto ai pagamenti) e in parte inammissibile.
Ad abundantiam, si deve rilevare che se anche, effettivamente, i professionisti non hanno dimostrato d'aver tentato di dissuadere il Programma dal proporre un ricorso che molto improbabilmente sarebbe stato accolto, non è questa la censura che il cliente ha mosso loro: ciò di cui il Programma si duole - ovvero il non aver appalesato e chiesto di provare che al momento del fatto egli stava tornando sui propri passi per cercare il giubbotto da motociclista che portava legato in vita e che aveva perduto lungo la strada - si pone, anzi, in contrasto con tale addebito, perché presuppone che il ricorso, se impostato in tali termini, sarebbe stato accolto.
Dunque, poiché per quanto premesso tale linea difensiva non aveva alcuna concreta possibilità di essere accolta, e poichè, d'altro canto, i professionisti hanno svolto l'attività per la quale hanno chiesto il modesto compenso e la loro non era un'obbligazione di risultato, ma di mezzi, essi hanno diritto al corrispettivo (tanto più che, come premesso, si deve escludere che il cliente avesse narrato loro in tempo utile - prima del ricorso - la vicenda del giubbotto).
Del resto, come ben s'evince dall'art. 4 del D.M. 55/2014, i risultati conseguiti dal difensore sono un parametro (tra i tanti, insieme, per esempio, al pregio dell'attività prestata, al valore dell'affare, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) per orientare la quantificazione del credito professionale, non già per escludere il diritto al compenso, e nel caso di specie tale quantificazione era stata effettuata dai professionisti in modo estremamente contenuto (poco più di duemila euro, per patrocinare un giudizio di valore estremamente elevato).
5. Il sesto motivo d'appello: le spese di lite.
Infine, col sesto motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che il tribunale, a fronte dell'inadempimento accertato, non avrebbe dovuto condannare esso appellante a rifondere le spese di lite ai professionisti, e che anche la condanna alle spese degli
16 assicuratori era iniqua, non avendo questi mai valutato in sede stragiudiziale la sua richiesta risarcitoria.
Nessuno dei due profili è fondato.
Quanto alle spese di lite dei due professionisti, premesso che, alla luce del rigetto, anche, della loro domanda riconvenzionale risarcitoria, il tribunale ha parzialmente compensato le spese di lite, si deve affermare che bene ha fatto il primo giudice a non compensare tali spese integralmente, posto che il Programma era rimasto soccombente sia sulla sua domanda, di ben maggior peso economico e di ben maggiore impegno giuridico, sia sulla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso professionale. D'altro canto, sulla propria domanda risarcitoria la sua era una soccombenza “piena”, vuoi perché, come evidenziato, l'affermazione di responsabilità del legale presuppone la prova di un danno, non essendo sufficiente il mero inadempimento, vuoi perché nel caso specifico anche l'inadempimento, per come concretamente prospettato (non aver rappresentato in ricorso le ragioni dell'inversione di marcia), non è ravvisabile.
Men che meno è fondata la censura in punto di condanna alle spese degli assicuratori, posto che non si vede perché i medesimi avrebbero dovuto accedere ad una soluzione transattiva ante causam, in difetto di responsabilità dei propri assicurati.
6. Le spese del presente grado.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 520.001 a 1.000.000, in considerazione del quantum appellatum, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), Programma deve corrispondere:
ai professionisti, difesi da un unico legale, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, la somma di euro 18.511,00, in ragione della maggiorazione ex art. 4 comma secondo DM 55/14, resa obbligatoria dal DM
147/22 (cfr. Cass. 10367/24);
agli assicuratori, secondo i valori minimi - visto che i medesimi hanno per lo più fatto rinvio alle difese degli assicurati - la somma di euro 9.256,00 ciascuno;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2029/21 del Parte_1
Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
17 respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere agli appellati le spese dell'appello, che liquida per i due professionisti nella somma di euro 18.511,00 e per gli assicuratori nella somma di euro 9.256,00 ciascuno.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18