Art. 8. Coordinamento territoriale dei piani di gestione
del rischio di alluvioni 1. Per i distretti idrografici di cui all' articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.
2. Per distretti idrografici di cui all' articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.
3. Per i distretti idrografici di cui all' articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di' propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione piu' dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.
5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.
del rischio di alluvioni 1. Per i distretti idrografici di cui all' articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.
2. Per distretti idrografici di cui all' articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.
3. Per i distretti idrografici di cui all' articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di' propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione piu' dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.
5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.