Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 23453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23453 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07012/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7012 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto Ministeriale prot. -OMISSIS- in data 30 aprile 2020 con il quale è stata denegata la cittadinanza italiana all’odierno ricorrente, provvedimento notificato all’interessato presso la propria abitazione mediante raccomandata r.r.in data 8 settembre 2020(doc. 1);
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente connesso, per ragioni di presupposizione e/o pregiudizialità, ancorché non conosciuti dalla parte ricorrente ed avverso i quali ci si riserva la facoltà di interporre motivi di ricorso aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. CI IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha esposto di aver presentato, in data 16 settembre 2016, una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che tale istanza è stata rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto indicato in epigrafe, oggetto del presente giudizio.
In particolare, il Ministero dell’Interno, ha apprezzato in negativo gli elementi istruttori acquisiti da “ organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato […] di cui non è dato dubitare ”, rilevato che “ non risulta possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi ”, infine motivando il diniego di concessione della cittadinanza italiana in quanto i suddetti elementi “ non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica ” (cfr. doc. 1 della produzione della parte ricorrente).
2. – Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a più motivi, ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con i primi due motivi di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per “ Violazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni anche in correlazione con quanto previsto dall’Articolo 6 della L. 5 febbraio 1992, n. 91 ” e “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente ed insufficiente e dell’erronea motivazione; correlato vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti ”. Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento ministeriale perché immotivato e fondato su elementi solo presuntivi o dubitativi.
La parte ricorrente, inoltre, ha anche lamentato l’illegittimità del gravato provvedimento per mancata ostensione della documentazione istruttoria, già oggetto di richiesta di accesso documentale e di cui ribadisce la necessità di acquisizione mediante specifica richiesta istruttoria.
Con un ulteriore motivo di ricorso, deduce infine “ Violazione degli Articoli 10 e 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 in correlazione con quanto previsto dall’Articolo 3 della medesima L. n. 241/1990; nonché al vizio di eccesso di potere riscontrabile nella figura sintomatica dell’insufficiente istruttoria ”, in quanto è mancata una preventiva comunicazione dei motivi ostativi, con lesione delle prerogative del ricorrente in materia di giusto procedimento in sede di contraddittorio procedimentale.
2.2. Il Ministero dell’Interno, in data 22 settembre 2020, si è costituito in resistenza.
2.3. L’amministrazione ministeriale resistente, in data 28 ottobre 2024, ha versato in atti una relazione di causa con la quale è stata evidenziato il carattere riservato degli elementi istruttori acquisiti dal Ministero dell’Interno ed è stata eccepita l’infondatezza del gravame.
2.4. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2024, con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha ordinato l’acquisizione della documentazione istruttoria sulla base della quale è stato adottato il gravato provvedimento di diniego, all’uopo disponendo che ciò avvenga apprestando le tutele necessarie per salvaguardare le fonti di informazioni utilizzate dal Ministero dell’Interno e per non pregiudicare l’attività di intelligence . In alternativa, è stato chiesto al Ministero dell’Interno di depositare una “ relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ”.
Con tale ordinanza, inoltre, è stato chiarito che il difensore della parte ricorrente avrebbe potuto visionare detta documentazione, senza estrazione di copia.
2.4.1. Il Ministero dell’Interno ha adempiuto a tale incombente istruttorio con il deposito documentale in data 8 aprile 2025.
2.5. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 parte ricorrente, presa visione della documentazione depositata dall’amministrazione resistente, formulava un’istanza di rinvio per dedurre in merito.
2.6. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il giorno 8 novembre 2025, parte ricorrente deduceva in merito al contenuto degli elementi istruttori sui quali l’amministrazione ministeriale resistente ha fondato il gravato diniego di concessione della cittadinanza italiana, evidenziando come a fronte dell’inserimento sociale e lavorativo, gli elementi alla base del rigetto si basano su una presunta, ma non comprovata, contiguità con movimenti aventi scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Rappresenta che la mera frequentazione “ non può essere sinonimo - da solo - di pericolo per la sicurezza dello Stato, né di contiguità con movimenti che hanno come loro scopo la violazione della sicurezza della Repubblica, neanche, qualora, come nella fattispecie il fondatore di detto
Centro sia stato espulso dall’Italia in quanto indagato per reati contro la sicurezza ” (p. 2).
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
4. – Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e debba, quindi, essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4.1. Risultano, innanzitutto, infondati i profili di censura attinenti alla violazione del contraddittorio procedimentale (articolati con l’ultimo motivo di ricorso) e fondati sulla asserita violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Collegio, al fine di far emergere l’infondatezza di tali doglianze, ritiene sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza che, sulla base della circostanza che il gravato provvedimento si fonda su elementi istruttori provenienti da “ organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato ” e contenuti in atti classificati e, dunque, riservati, la natura delle informazioni utilizzate rende non rilevante l’omissione, attesa la mancanza di elementi utilmente sottoponibili al contraddittorio con la parte.
In particolare, è stato affermato come “ alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso. In questi casi, attese le esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 “in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998” (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) e ha altresì spiegato che “che, qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo” (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 4271/2013; in termini, più di recente, ex pluris, sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti, sez. V bis, n. 14320/2022, allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 11387/2022) ” (da ultimo, v. TAR Lazio, V, sent. n. 902/2025).
Pertanto, la condotta procedimentale del Ministero appare – sotto questo specifico profilo - legittima, in ragione della natura della fonte informativa utilizzata, che non avrebbe consentito una preventiva ostensione degli elementi ostativi al ricorrente, sui quali peraltro un eventuale contraddittorio non avrebbe potuto nel caso specifico incidere. Tale ultimo rilievo appare peraltro confermato dallo stesso sviluppo del contraddittorio emerso nel corso del presente procedimento giurisdizionale, laddove la parte ha avuto la possibilità di prendere visione di una relazione riservata e esporre le proprie deduzioni in merito, le quali tuttavia non hanno evidenziato l’emersione di elementi fattuali o altre circostanze diverse da quelle già note alla parte resistente nell’ambito del procedimento che ha portato al rigetto della istanza.
Le esposte considerazioni valgono pertanto a superare i rilievi di criticità mossi avverso il gravato provvedimento con riguardo alla dedotta mancata comunicazione degli elementi ostativi ex articolo 10-bis della legge n. 241/1990..
4.2. Il Collegio neppure ritiene fondati gli ulteriori profili di censura articolati con i primi due motivi di ricorso.
La delibazione di dette censure, in particolare, può essere svolta congiuntamente, in quanto con le stesse viene sostanzialmente dedotta l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per difetto di istruttoria e di motivazione.
4.2.1. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104);
- nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, sent. n. 2944/2022).
4.2.2. Va, poi, rilevato che a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato – con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria – possibili criticità (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, sentt. nn. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 T.A.R. Lazio, Sez. V-bis sentt. nn. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; 15985/2022; 15944/2022; 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. 14 febbraio 2017 n. 657; n. 5236/2020 e n. 8039/2021).
A tal riguardo la Corte costituzionale ha affermato che la rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell’articolo 52 della Costituzione (cfr. Corte cost., sent. n. 24/2014).
4.2.3. Con precipuo riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale, appunto, la cittadinanza – ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di “intelligence” in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. n. 5262 del 6 settembre 2018 e n. 3206 del 29 maggio 2018).
In presenza della classifica di riservatezza degli atti istruttori utilizzati per l’adozione del diniego di cittadinanza, correttamente l’amministrazione può omettere di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. nn. 8084/2022 6720/2021; sez. VI, n. 1173/2009, n. 7637/2009; T.A.R. Lazio, II-quater, n. 9293/2014, n. 604/2013, n. 3158/2012 e n. 14015/2011).
4.3. Orbene, alla stregua dei rilievi innanzi descritti, il provvedimento impugnato si appalesa adeguatamente motivato con il mero richiamo alla sussistenza di elementi ostativi emersi sul conto del richiedente.
Tali elementi, sulla base di quanto rappresentato nella relazione depositata in atti dal Ministero dell’Interno, appuntano sulla sua contiguità – non meramente ipotizzata, ma comprovata da contatti definiti quali documentati – con esponenti del radicalismo islamico aventi finalità di terrorismo, come emerso delle informazioni dei servizi di sicurezza e risultano, ad avviso del Collegio, idonei a confermare la possibilità (naturalmente potenzialmente, ma assolutamente meritevole di considerazione alla luce degli interessi protetti) di una condivisione di modelli o ideali tali da rappresentare una fonte di pericolo la sicurezza della Repubblica italiana.
Questo dato consente di ritenere immune dei vizi denunciati il provvedimento impugnato, che si conforma alle “ norme applicabili alla fattispecie, nella quale l’Amministrazione è titolare di un potere connotato da ampia discrezionalità e che, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, consente di ritenere prevalente quello della sicurezza della Repubblica rispetto a quello dello straniero di conseguire la cittadinanza ” (Cons. St., III, n. 2913/2025).
In fattispecie analoghe a quella per cui è causa, peraltro, è stato efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (cfr. Cons. Stato, III, n. 8084/2022).
È stato, inoltre, anche affermato che il concetto di sicurezza della Repubblica non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 1 settembre 2015, n. 10989 e 29 settembre 2016, n. 9973; T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 30 novembre 2022, n. 15985).
Peraltro, come già evidenziato in precedenza, la parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento specifico in sede procedimentale, né nel corso del presente giudizio dopo aver preso visione della relazione riservata depositata dal Ministero dell’Interno, per confutare la veridicità degli elementi istruttori che hanno condotto all’adozione del gravato diniego di concessione della cittadinanza italiana.
In ogni caso, non può essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011, n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli in sede procedimentale, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza.
In altre parole, la natura di atto di alta amministrazione della concessione della cittadinanza che rimanda ad apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, unitamente al rilievo che le notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare, consentono alla Sezione di ritenere infondate le censure complessivamente mosse al provvedimento.
4.4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato e immune dai vizi prospettati dalla parte ricorrente.
5. – In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
6. – Il Collegio ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, anche tenuto conto del fatto che la parte ricorrente, in ragione della natura degli interessi pubblici coinvolti, ha potuto pienamente apprezzare l’operato del Ministero dell’Interno solo successivamente all’espletamento dell’incombente istruttorio disposto nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
CI IE RO, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI IE RO | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.