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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/322
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE – VG
***
Nel procedimento per concessione di provvedimenti cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi (artt. 18 e ss. CCI, 669 e ss. c.p.c.), iscritto al n. RG. 322/2025 promosso da:
- avente sede legale in Ravenna (RA), via Aldo Pagani 1 - CP_1 P.IVA_1 loc. Fornace Zarattini, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Fanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cesena (FC), viale Bovio 48;
RICORRENTE
Il giudice dott. Paolo Gilotta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso in data 30.01.2025 con cui ha richiesto l'emissione di CP_1 provvedimenti cautelari atti a
1. inibire fino al 01.06.2025, data di naturale conclusione della procedura di composizione negoziata in corso, ovvero – se precedente – sino all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ai creditori commerciali che sono elencati negli Allegati 10 e 11
[…], ai creditori che fanno parte del ceto creditorio finanziario quali nominativamente elencati nell'Allegato 12, nonché a in l.c.a. […] e Controparte_2 Controparte_3
[…] […] e […]: (i) l'avvio e/o la
[...] Controparte_3 CP_4 prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa;
(ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;
(iii) la proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore e/o la pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale;
(iv) l'unilaterale rifiuto dell'adempimento dei contratti pendenti e/o la loro risoluzione e/o anticipazione della scadenza e/o comunque modifica in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18 CCII;
(v) ai creditori bancari elencati nell'Allegato 12, anche di dichiarare la risoluzione dei contratti pendenti e/o dichiarare la decadenza del beneficio del termine in relazione ai rapporti bancari pendenti.
2. Inibire fino al 01.06.2025, data di naturale conclusione della procedura di composizione negoziata in corso, ovvero – se precedente – sino all'archiviazione dell'istanza composizione negoziata o alla data in cui diverranno efficaci gli accordi conclusi con i creditori bancari elencati nell'Allegato 12, a Intesa SanPaolo CARISP RAVENNA;
Controparte_5 Contr
; (add. Unicredit)
[...] CP_7 CP_8 CP_9 Parte_1
(add.Intesa) di escutere la garanzia rilasciata da MCC e/o correlata ai finanziamenti CP_9 concessi alla ricorrente, come comunque già meglio specificati e descritti nel ricorso del
19.06.2024 allegato sub 1 (cfr. specchietto di pag. 4) e disposto da codesto Ecc,mo Tribunale con ordinanza del 17.08.2024.
Pagina 1
4. Disporre che fino al 01.06.2025, data di naturale conclusione della procedura di composizione negoziata in corso, ovvero – se precedente – sino all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei confronti della Società gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Richiamato il decreto in data 31.01.2025 con il quale sono state concesse interinalmente le cautele richieste sub 1) lett. i) ii), iv) e v); e 2) del ricorso ed è stata, altresì, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso il termine per le notificazioni (di rilievo ex art. 669 septies c.p.c.);
Viste le memorie di costituzione dei creditori in LCA, Controparte_10 Controparte_2
Controparte_11 Controparte_12 CP_4
Letto il parere dell'Esperto, in data 17.02.2025, e la sua integrazione del 1.03.2025; premesso
I.
La ricorrente, pendenti le trattative nell'ambito della composizione negoziata delle crisi, esaurito il termine di durata massima delle misure protettive (240 gg.), chiede concedersi misure cautelari che abbiano, in confronto di alcuni selezionati destinatari, l'effetto di prolungare l'ombrello protettivo tipico, mediante in particolare l'inibizione delle iniziative esecutive e cautelari (sul patrimonio o sui beni di terzi attraverso cui è esercitata l'impresa), il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, la sterilizzazione della regola c.d. ricapitalizza/liquida (art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile). Viene pure richiesta una cautela atta a impedire ad esponenti nominativamente indicati del ceto bancario di escutere la garanzia pubblica che assiste i relativi crediti offerta da e MCC. CP_9
A sostegno del ricorso, l'istante, riportandosi alle linee programmatiche esplicitate nel progetto di piano di risanamento1, deduce, in sintesi: a) che le trattative, finora svoltesi in buona fede e secondo correttezza, hanno consentito il raggiungimento di una percentuale di adesione superiore al 60% dei crediti;
b) che i soci hanno accettato di offrire finanza nella misura fissa di € 4 mln, rinunziando contestualmente ai crediti vantati verso la società; c) che è stato affidato incarico ad un professionista di valutare l'incidenza di eventuali azioni di responsabilità nell'alternativo scenario liquidatorio, al fine di evidenziare, specie ai creditori bancari, la preferenza del progetto di risanamento rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) che Parte deve essere completata, entro il termine della l'operazione di cessione aziendale, da regolarsi secondo il contenuto dell'art. 23 CCI;
d) che alcuni creditori (DMO s.p.a.) hanno preannunziato azioni esecutive e VIRIDIA s.c. in l.c.a, nonostante la pendenza delle misure protettive, ha intrapreso l'esecuzione del provvedimento di liberazione dell'immobile occupato dalla ricorrente e sito in Settimo Torinese.
Con 1 Si rammenta che il progetto di piano di risanamento si fonda, come rilevato in sede di conferma delle “su un piano di continuità aziendale indiretta, che prevede, in estrema sintesi: a) la cessione a terzi dell'azienda in continuità, con assorbimento della forza lavoro ivi impiegata, previa concessione della stessa in affitto-ponte a favore di
[...]
per un periodo di circa 12 mesi, che ha formulato proposta irrevocabile d'acquisto; b) l'attività di Parte_3 liquidazione dell'attivo residuo e l'incasso dei crediti non transitati nel trasferimento aziendale;
c) l'apporto di finanza terza da parte dei soci, al netto della rinuncia, da parte di questi ultimi, di posizioni creditorie vantate nei confronti della ricorrente.” (vd. ordinanza del
Pagina 2 L'esperto, dal canto suo, ha confermato la positiva progressione delle trattative, in particolare aggiornando al 67% la percentuale dei crediti commerciali aderenti alla proposta formulata ex art. 23 co. 1 lett. c) CCI;
e rilevando come siano tuttora in corso le trattative con il ceto bancario, dal cui esito – e soprattutto dalla disponibilità dei fondi pubblici di garanzia a rinunziare al “regresso” per le quote escusse – dipenderà il successo della composizione negoziata nell'ipotizzato sbocco contrattuale. L'esperto ha per il resto confermato quanto dedotto nel ricorso, rilevando in particolare – giusta la ravvicinata scadenza del termine di durata della CNC (giugno 2025) – l'imminenza della auspicata formalizzazione delle adesioni al contratto e delle operazioni di cessione aziendale, esiti tali da realizzare, se raggiunti, l'auspicato superamento della condizione di insolvenza e il ritorno della società in condizione di equilibrio economico-patrimoniale .
Ha quindi concluso esprimendo parere favorevole alla concessione delle cautelari richieste, significando in particolare l'opportunità di accordare un prolungamento breve della durata della protezione, che può certamente apprezzarsi strumentale rispetto al buon esito delle trattative.
II.
Tra i creditori controinteressati, solo in LCA si è opposta espressamente Controparte_2 alla domanda cautelare, in particolare, avente ad oggetto l'inibitoria dell'iniziativa di rilascio intrapresa sull'immobile di Settimo Torinese, rilevando in sintesi, con ampia argomentazione e previa ricostruzione della vicenda storico processuale, la pretestuosità della domanda, il suo carattere elusivo rispetto al termine di legge, il difetto dei necessari presupposti cautelari, la sproporzione del sacrificio che avrebbe imposto alla resistente il suo accoglimento.
Ha evidenziato, in particolare, come l'immobile sia allo stato occupato da terze parti in forza Contr del contratto di affitto di azienda tra e nel quale è previsto, tra l'altro, che Parte_3 Contr l'eventuale liberazione dell'immobile comporterà l'obbligo per la concedente di corrispondere a titolo indennitario l'importo di € 60.000,00, somma esigua rispetto al danno che, viceversa, continua a subire dall'occupazione abusiva dell'immobile e dalla CP_2 conseguente impossibilità di restituirne il possesso al legittimo proprietario.
All'udienza del 19.02.2025, alla luce di quanto sopra, si è dato termine all'esperto per l'elaborazione di un sintetico parere che, vista l'esiguità dell'indennizzo pattuito, desse Contr evidenza di quali conseguenze sarebbero effettivamente derivate ad e alle trattative da un eventuale rilascio forzoso dell'immobile.
Con deposito del 1.03.2025 l'esperto, in sintesi, ha rilevato che il ramo aziendale condotto presso la sede di Settimo Torinese può ragionevolmente stimarsi, sulla base del valore contrattuale delle commesse residue, in circa € 700.000,00 al lordo dei costi variabili;
il trasferimento della sede presso altro immobile, dunque, può pregiudicare o rallentare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione, comportando l'applicazione di penali o addirittura la revoca delle commesse, con conseguente deprezzamento del valore d'azienda e riduzione o azzeramento della percentuale di soddisfacimento ipotizzabile a favore dei ceti chirografi. Ha rammentato, inoltre, riportandosi a quanto già oggetto del precedente parere, che nell'alternativo scenario liquidatorio Viridia, pur ove riconosciuta quale titolare di un credito liquido nei confronti della ricorrente, non avrebbe ottenuto alcuna soddisfazione, nemmeno parziale. Ha dato, infine, atto dell'avvio di trattative tra tutte le parti coinvolte atte a realizzare la cessione dell'immobile a favore di terzi, così favorendo la conciliazione complessiva dei contenziosi pendenti.
All'udienza del 18.03.2025, fissata dietro istanza congiunta di rinvio, le parti hanno confermato la pendenza di trattative e, in particolare, ha rilevato che l'esecuzione CP_2 dell'ordine di rilascio è stata fissata il 9.06.2025, oltre il termine di durata massima della
Pagina 3 composizione negoziata e ha dichiarato che, data la fissazione a quella data dell'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione ex art. 615 c. 2 c.p.c. nelle more avanzata dalla ricorrente, non ne avrebbe richiesto l'anticipazione. osservato.
1.1.
Così brevemente riassunto l'iter processuale, si ritiene, quanto alle cautele richieste sub 1) (i) e (ii) doversi dare conferma delle misure cautelari concesse interinalmente con decreto del 31.01.2025, in quanto appare evidente come lo stato avanzato delle trattative e gli sviluppi favorevoli avutisi relativamente alle percentuali di adesione al contratto ex art. 23 co. 1 lett c)
CCI, fondino una ragionevole previsione di successo del percorso di risanamento, ancorché questo risulti tuttora vincolato al successo di operazioni non secondarie ancora da realizzarsi.
In particolare, deve verificarsi la disponibilità di fondi pubblici di garanzia a rinunziare all'escussione del proprio credito “di rivalsa”, sì da consentire la definitiva cristallizzazione del passivo chirografario. Dovrà, inoltre, realizzarsi la cessione aziendale in deroga dell'art. 2560 c. 2 c.c. (art. 22 CCI) che, oltre a consentire la preservazione della continuità e dei posti di lavoro, determinerà, nelle intenzioni della ricorrente, l'apporto necessario a sostenere il piano dei pagamenti e, così, a generare le sopravvenienze necessarie al ripristino dell'equilibrio economico e patrimoniale.
Nella valutazione relativa al fumus cautelare giocano, quindi, plurimi fattori sinergici, il primo dei quali è certamente costituito dal trend positivo dello sviluppo del piano di risanamento e delle negoziazioni conclusesi favorevolmente con la maggioranza dei creditori commerciali e in corso di definizione, auspicabilmente, con il ceto creditorio bancario. Appare pure di rilievo osservare che le operazioni di cui sopra dovranno comunque realizzarsi entro il termine di durata massima della composizione negoziata, la cui scadenza è inderogabilmente fissata al 1.06.2025.
Sicché la domanda di concessione delle cautele in disamina, atte a consentire il perdurare dello stay esecutivo e cautelare e ad evitare la presa di iscrizioni pregiudizievoli, pare fondarsi a) su una ragionevole prospettiva di imminente risanamento, attestata dall'esperto nel suo parere, caratteristica che arricchisce e consolida il “diritto” – nella peculiare accezione pretensiva che assume nella materia de qua – di comporre la condizione di crisi nell'ambito del procedimento negoziale a ciò preposto, diritto a cautela del quale è promosso l'odierno ricorso;
b) su una stretta correlazione funzionale e strumentale al percorso di risanamento specificamente intrapreso, essendo evidente che iniziative individuali da parte dei creditori non aderenti condurrebbero al venir meno della sostenibilità finanziaria della proposta contrattuale formulata ex art. 23 co. 1 lett. c) e al travolgimento degli accordi già conclusi.
Correlativamente, la medesima caratteristica di “imminenza” della conclusione delle trattative, conduce a valutare proporzionato il sacrificio imposto ai creditori interessati, dato che esso in definitiva consiste nell'ulteriore breve prolungamento dello stay già protrattosi – utilmente, a quanto è lecito presumere dall'assenza di opposizioni – per 240 gg.
1.2.
Le considerazioni appena svolte non valgono quanto alla posizione di , la quale, CP_2 rispetto agli altri controinteressati, subisce non solo gli effetti, per così dire, di lucro cessante correlati all'inibitoria esecutiva e cautelare, ma pure un danno emergente via via più consistente, generato dall'aggravio della propria esposizione passiva nei confronti della società di leasing; e ciò in ragione dell'occupazione sine titulo dell'immobile di Settimo Torinese da parte della ricorrente.
Pagina 4 Relativamente a tale posizione, come sopra detto, le parti hanno intavolato una trattativa che, allo stato, ha condotto al rinvio dell'esecuzione dell'ordine di rilascio a data successiva al termine di durata della composizione negoziata di ACG;
sicché – dovendosi presumere l'adempimento in buona fede di tale implicito accordo di stand still da parte della creditrice – può ritenersi che sia venuto meno il periculum della domanda cautelare in parte qua.
Preme però sottolineare che, ad ogni modo, non si ritiene sussistente il fumus cautelare, e ciò in quanto il diritto alle trattative e al risanamento dell'impresa può essere cautelato solo allorché l'impresa sia esercitata lecitamente, non potendo postularsi che il fine del risanamento, ancorché elevato dal legislatore a bene giuridico prioritario, giustifichi il ricorso a mezzi illeciti.
Nel caso in disamina, la protrazione di una condizione di fatto sicuramente illecita, consolidatasi prima dell'ingresso della debitrice in CNC, avrebbe quantomeno imposto di individuare, in osservanza del dovere di buona fede (art. 4 CCI), immediate soluzioni atte a impedire o ridurre gli effetti dannosi dalla stessa provocati sul patrimonio di;
invece, CP_2 ad un vaglio sommario, pare che la ricorrente, almeno fino all'inizio delle trattative di cui si è dato atto, abbia inteso valersi dello strumento protettivo e cautelare allo scopo di preservare una unilaterale e indebita condizione di vantaggio, senza curarsi degli effetti dannosi da ciò provocati. Contr Si osservi, a tal proposito, che la situazione giuridica di non appare sovrapponibile, per ipotesi, a quella di un qualsivoglia conduttore che, a causa della propria insolvenza, subisca la risoluzione del titolo di godimento e l'emissione di un ordine di rilascio;
rispetto a una tale condizione, infatti, la funzionalità dello strumento cautelare trova la sua precipua collocazione sistematica, consentendo di regolare l'insolvenza che ha causato la patologia negoziale attraverso la creazione di uno spazio giuridico protettivo “in deroga” ai rimedi negoziali, nella prospettiva, ragionevolmente fondata, di un ritorno in bonis del conduttore inadempiente.
Diverso il caso, quale quello in disamina, nel quale invece l'insolvenza costituisca mera occasione, mero contingente storico rispetto a posizioni anteriori conseguite illecitamente, del tutto indipendenti rispetto alla genesi di essa.
In tale caso, gli strumenti invocati non possono che assumere, di massima, connotazioni abusive, in quanto utilizzati deviando rispetto al loro scopo tipico e così rivolti a tutelare, tra le altre, situazioni dannose che, proprio perché scollegate dalla condizione di crisi o insolvenza, non tollerano la modulazione “in deroga” del regime ordinario di responsabilità; in casi consimili, ammesso che sia possibile adire la tutela cautelare, si impone quindi, quantomeno, la prioritaria attivazione di quegli obblighi di protezione che, nel contesto della Parte
informano il dovere di correttezza e buona fede. E, ad una delibazione sommaria, non Contr pare che abbia curato tali adempimenti, almeno fino alla intavolazione delle trattative, successiva alla proposizione del ricorso.
Sicché, in conclusione, la pretesa di risanamento al cui fine è richiesta la cautela invocata e che costituisce “il diritto” del cui fondamento sommario si discorre, non può meritare tutela nel caso specifico in disamina.
2.
Non si ritiene, inoltre, doversi riconoscere la cautela sub 1) punti (iii), (iv), (v) in ragione della genericità della domanda in parte qua.
Quanto alla cautela sub (iii), in primis, non è specificato né risulta altrimenti intuibile l'interesse della ricorrente a) ad arrestare la (mera) proposizione di azioni volte all'apertura Pa della , come tali prive di effetti sul patrimonio della debitrice;
b) a impedire la pronuncia della relativa sentenza, atteso il disposto dell'art. 18 c. 4 CCI.
Pagina 5 Più in generale, la ricorrente non specifica quali rapporti intenda investire delle cautele richieste e quale sia l'incidenza specifica di essi nella prosecuzione delle trattative, limitandosi in sintesi a dedurre, con il conforto dell'esperto, la positiva evoluzione del percorso negoziale e la sua imminente definizione.
Si ritiene a tal proposito che, se appare lecito adire lo strumento cautelare per ottenere il prolungamento “di fatto” del termine di protezione tipica, ciò non può valere al punto di trasfigurare siffatto strumento, facendolo, in sostanza diventare un succedaneo della protezione scaduta.
Il limite dell'abuso del termine di protezione, infatti, sta in ciò, che la domanda cautelare, ancorché riproduttiva nel petitum di un effetto protettivo tipico, deve sempre conservare una specifica e determinata focalizzazione verso un bene determinato, così consentendo di ponderare il sacrificio ulteriormente imposto al creditore in rapporto alla specifica utilità che il ricorrente anela di ritrarre a vantaggio delle trattative (cfr. Trib. Imperia 20 febbraio 2024) .
L'impostazione normativa, infatti, delinea una cornice temporale, sfasata rispetto al termine della CNC, entro cui l'imprenditore può giovarsi dello schermo protettivo tipico, alla sola, sostanziale, condizione di poter ragionevolmente prospettare il risanamento dell'impresa; scaduto il termine, e data la possibilità di poter accedere ad una tutela cautelare integrativa, è ovvio allora che quella stessa generica prospettazione, ancorché favorevolmente sostenuta, non possa essere sufficiente a sostenere il fumus, pena altrimenti non tanto l'elusione, bensì
l'abrogazione interpretativa delle scansioni temporali fissate dal legislatore.
3.
Può concedersi, invece, la tutela richiesta sub 2), mero prolungamento della identica misura cautelare già ottenuta con ordinanza del 17.08.2024, punto 3.2., che può qui richiamarsi nel contenuto motivo. Può aggiungersi che, rispetto al momento in cui fu in origine concessa, la prospettazione della ricorrente in ordine al raggiungimento imminente di un accordo con il ceto bancario, impone di cristallizzare le posizioni creditorie, anche dal punto di vista soggettivo, sì da conservare la legittimazione degli interlocutori bancari finora coinvolti.
4.
Non si ritiene, invece, che sussista interesse alla concessione della cautela richiesta sub 4), come peraltro implicitamente rilevato dalla stessa ricorrente a margine dell'udienza del
18.03.2025, dato che la sterilizzazione della c.d. “regola ricapitalizza-liquida” è effetto protettivo automatico condizionato alla pendenza delle trattive, sicché simul stabunt, simul cadent, senza necessità di rafforzi cautelari.
5.
Quanto alle spese, si ritiene doversi disporre la compensazione integrale delle stesse, anche relativamente al rapporto tra ricorrente e in LCA, per l'obiettiva Controparte_2 complessità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Conferma le misure cautelari di cui al punto 1) (i) e (ii), già interinalmente concesse, relativamente a tutti i creditori specificamente evocati, fatta eccezione per Controparte_2 in LCA;
Conferma la misura cautelare di cui al punto 2), già interinalmente concessa, relativamente a tutti i creditori specificamente evocati;
Dispone che le suddette misure cautelari abbiano durata fino al termine di conclusione della composizione negoziata della crisi ovvero fino al 1.06.2025 o anteriormente, in caso di deposito anticipato della relazione finale dell'esperto;
Pagina 6 Rigetta e revoca le ulteriori misure richieste.
Spese compensate.
Ravenna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Gilotta
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE – VG
***
Nel procedimento per concessione di provvedimenti cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi (artt. 18 e ss. CCI, 669 e ss. c.p.c.), iscritto al n. RG. 322/2025 promosso da:
- avente sede legale in Ravenna (RA), via Aldo Pagani 1 - CP_1 P.IVA_1 loc. Fornace Zarattini, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Fanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cesena (FC), viale Bovio 48;
RICORRENTE
Il giudice dott. Paolo Gilotta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso in data 30.01.2025 con cui ha richiesto l'emissione di CP_1 provvedimenti cautelari atti a
1. inibire fino al 01.06.2025, data di naturale conclusione della procedura di composizione negoziata in corso, ovvero – se precedente – sino all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ai creditori commerciali che sono elencati negli Allegati 10 e 11
[…], ai creditori che fanno parte del ceto creditorio finanziario quali nominativamente elencati nell'Allegato 12, nonché a in l.c.a. […] e Controparte_2 Controparte_3
[…] […] e […]: (i) l'avvio e/o la
[...] Controparte_3 CP_4 prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa;
(ii) l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati;
(iii) la proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore e/o la pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale;
(iv) l'unilaterale rifiuto dell'adempimento dei contratti pendenti e/o la loro risoluzione e/o anticipazione della scadenza e/o comunque modifica in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18 CCII;
(v) ai creditori bancari elencati nell'Allegato 12, anche di dichiarare la risoluzione dei contratti pendenti e/o dichiarare la decadenza del beneficio del termine in relazione ai rapporti bancari pendenti.
2. Inibire fino al 01.06.2025, data di naturale conclusione della procedura di composizione negoziata in corso, ovvero – se precedente – sino all'archiviazione dell'istanza composizione negoziata o alla data in cui diverranno efficaci gli accordi conclusi con i creditori bancari elencati nell'Allegato 12, a Intesa SanPaolo CARISP RAVENNA;
Controparte_5 Contr
; (add. Unicredit)
[...] CP_7 CP_8 CP_9 Parte_1
(add.Intesa) di escutere la garanzia rilasciata da MCC e/o correlata ai finanziamenti CP_9 concessi alla ricorrente, come comunque già meglio specificati e descritti nel ricorso del
19.06.2024 allegato sub 1 (cfr. specchietto di pag. 4) e disposto da codesto Ecc,mo Tribunale con ordinanza del 17.08.2024.
Pagina 1
4. Disporre che fino al 01.06.2025, data di naturale conclusione della procedura di composizione negoziata in corso, ovvero – se precedente – sino all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei confronti della Società gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Richiamato il decreto in data 31.01.2025 con il quale sono state concesse interinalmente le cautele richieste sub 1) lett. i) ii), iv) e v); e 2) del ricorso ed è stata, altresì, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso il termine per le notificazioni (di rilievo ex art. 669 septies c.p.c.);
Viste le memorie di costituzione dei creditori in LCA, Controparte_10 Controparte_2
Controparte_11 Controparte_12 CP_4
Letto il parere dell'Esperto, in data 17.02.2025, e la sua integrazione del 1.03.2025; premesso
I.
La ricorrente, pendenti le trattative nell'ambito della composizione negoziata delle crisi, esaurito il termine di durata massima delle misure protettive (240 gg.), chiede concedersi misure cautelari che abbiano, in confronto di alcuni selezionati destinatari, l'effetto di prolungare l'ombrello protettivo tipico, mediante in particolare l'inibizione delle iniziative esecutive e cautelari (sul patrimonio o sui beni di terzi attraverso cui è esercitata l'impresa), il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, la sterilizzazione della regola c.d. ricapitalizza/liquida (art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies del codice civile). Viene pure richiesta una cautela atta a impedire ad esponenti nominativamente indicati del ceto bancario di escutere la garanzia pubblica che assiste i relativi crediti offerta da e MCC. CP_9
A sostegno del ricorso, l'istante, riportandosi alle linee programmatiche esplicitate nel progetto di piano di risanamento1, deduce, in sintesi: a) che le trattative, finora svoltesi in buona fede e secondo correttezza, hanno consentito il raggiungimento di una percentuale di adesione superiore al 60% dei crediti;
b) che i soci hanno accettato di offrire finanza nella misura fissa di € 4 mln, rinunziando contestualmente ai crediti vantati verso la società; c) che è stato affidato incarico ad un professionista di valutare l'incidenza di eventuali azioni di responsabilità nell'alternativo scenario liquidatorio, al fine di evidenziare, specie ai creditori bancari, la preferenza del progetto di risanamento rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) che Parte deve essere completata, entro il termine della l'operazione di cessione aziendale, da regolarsi secondo il contenuto dell'art. 23 CCI;
d) che alcuni creditori (DMO s.p.a.) hanno preannunziato azioni esecutive e VIRIDIA s.c. in l.c.a, nonostante la pendenza delle misure protettive, ha intrapreso l'esecuzione del provvedimento di liberazione dell'immobile occupato dalla ricorrente e sito in Settimo Torinese.
Con 1 Si rammenta che il progetto di piano di risanamento si fonda, come rilevato in sede di conferma delle “su un piano di continuità aziendale indiretta, che prevede, in estrema sintesi: a) la cessione a terzi dell'azienda in continuità, con assorbimento della forza lavoro ivi impiegata, previa concessione della stessa in affitto-ponte a favore di
[...]
per un periodo di circa 12 mesi, che ha formulato proposta irrevocabile d'acquisto; b) l'attività di Parte_3 liquidazione dell'attivo residuo e l'incasso dei crediti non transitati nel trasferimento aziendale;
c) l'apporto di finanza terza da parte dei soci, al netto della rinuncia, da parte di questi ultimi, di posizioni creditorie vantate nei confronti della ricorrente.” (vd. ordinanza del
Pagina 2 L'esperto, dal canto suo, ha confermato la positiva progressione delle trattative, in particolare aggiornando al 67% la percentuale dei crediti commerciali aderenti alla proposta formulata ex art. 23 co. 1 lett. c) CCI;
e rilevando come siano tuttora in corso le trattative con il ceto bancario, dal cui esito – e soprattutto dalla disponibilità dei fondi pubblici di garanzia a rinunziare al “regresso” per le quote escusse – dipenderà il successo della composizione negoziata nell'ipotizzato sbocco contrattuale. L'esperto ha per il resto confermato quanto dedotto nel ricorso, rilevando in particolare – giusta la ravvicinata scadenza del termine di durata della CNC (giugno 2025) – l'imminenza della auspicata formalizzazione delle adesioni al contratto e delle operazioni di cessione aziendale, esiti tali da realizzare, se raggiunti, l'auspicato superamento della condizione di insolvenza e il ritorno della società in condizione di equilibrio economico-patrimoniale .
Ha quindi concluso esprimendo parere favorevole alla concessione delle cautelari richieste, significando in particolare l'opportunità di accordare un prolungamento breve della durata della protezione, che può certamente apprezzarsi strumentale rispetto al buon esito delle trattative.
II.
Tra i creditori controinteressati, solo in LCA si è opposta espressamente Controparte_2 alla domanda cautelare, in particolare, avente ad oggetto l'inibitoria dell'iniziativa di rilascio intrapresa sull'immobile di Settimo Torinese, rilevando in sintesi, con ampia argomentazione e previa ricostruzione della vicenda storico processuale, la pretestuosità della domanda, il suo carattere elusivo rispetto al termine di legge, il difetto dei necessari presupposti cautelari, la sproporzione del sacrificio che avrebbe imposto alla resistente il suo accoglimento.
Ha evidenziato, in particolare, come l'immobile sia allo stato occupato da terze parti in forza Contr del contratto di affitto di azienda tra e nel quale è previsto, tra l'altro, che Parte_3 Contr l'eventuale liberazione dell'immobile comporterà l'obbligo per la concedente di corrispondere a titolo indennitario l'importo di € 60.000,00, somma esigua rispetto al danno che, viceversa, continua a subire dall'occupazione abusiva dell'immobile e dalla CP_2 conseguente impossibilità di restituirne il possesso al legittimo proprietario.
All'udienza del 19.02.2025, alla luce di quanto sopra, si è dato termine all'esperto per l'elaborazione di un sintetico parere che, vista l'esiguità dell'indennizzo pattuito, desse Contr evidenza di quali conseguenze sarebbero effettivamente derivate ad e alle trattative da un eventuale rilascio forzoso dell'immobile.
Con deposito del 1.03.2025 l'esperto, in sintesi, ha rilevato che il ramo aziendale condotto presso la sede di Settimo Torinese può ragionevolmente stimarsi, sulla base del valore contrattuale delle commesse residue, in circa € 700.000,00 al lordo dei costi variabili;
il trasferimento della sede presso altro immobile, dunque, può pregiudicare o rallentare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione, comportando l'applicazione di penali o addirittura la revoca delle commesse, con conseguente deprezzamento del valore d'azienda e riduzione o azzeramento della percentuale di soddisfacimento ipotizzabile a favore dei ceti chirografi. Ha rammentato, inoltre, riportandosi a quanto già oggetto del precedente parere, che nell'alternativo scenario liquidatorio Viridia, pur ove riconosciuta quale titolare di un credito liquido nei confronti della ricorrente, non avrebbe ottenuto alcuna soddisfazione, nemmeno parziale. Ha dato, infine, atto dell'avvio di trattative tra tutte le parti coinvolte atte a realizzare la cessione dell'immobile a favore di terzi, così favorendo la conciliazione complessiva dei contenziosi pendenti.
All'udienza del 18.03.2025, fissata dietro istanza congiunta di rinvio, le parti hanno confermato la pendenza di trattative e, in particolare, ha rilevato che l'esecuzione CP_2 dell'ordine di rilascio è stata fissata il 9.06.2025, oltre il termine di durata massima della
Pagina 3 composizione negoziata e ha dichiarato che, data la fissazione a quella data dell'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione ex art. 615 c. 2 c.p.c. nelle more avanzata dalla ricorrente, non ne avrebbe richiesto l'anticipazione. osservato.
1.1.
Così brevemente riassunto l'iter processuale, si ritiene, quanto alle cautele richieste sub 1) (i) e (ii) doversi dare conferma delle misure cautelari concesse interinalmente con decreto del 31.01.2025, in quanto appare evidente come lo stato avanzato delle trattative e gli sviluppi favorevoli avutisi relativamente alle percentuali di adesione al contratto ex art. 23 co. 1 lett c)
CCI, fondino una ragionevole previsione di successo del percorso di risanamento, ancorché questo risulti tuttora vincolato al successo di operazioni non secondarie ancora da realizzarsi.
In particolare, deve verificarsi la disponibilità di fondi pubblici di garanzia a rinunziare all'escussione del proprio credito “di rivalsa”, sì da consentire la definitiva cristallizzazione del passivo chirografario. Dovrà, inoltre, realizzarsi la cessione aziendale in deroga dell'art. 2560 c. 2 c.c. (art. 22 CCI) che, oltre a consentire la preservazione della continuità e dei posti di lavoro, determinerà, nelle intenzioni della ricorrente, l'apporto necessario a sostenere il piano dei pagamenti e, così, a generare le sopravvenienze necessarie al ripristino dell'equilibrio economico e patrimoniale.
Nella valutazione relativa al fumus cautelare giocano, quindi, plurimi fattori sinergici, il primo dei quali è certamente costituito dal trend positivo dello sviluppo del piano di risanamento e delle negoziazioni conclusesi favorevolmente con la maggioranza dei creditori commerciali e in corso di definizione, auspicabilmente, con il ceto creditorio bancario. Appare pure di rilievo osservare che le operazioni di cui sopra dovranno comunque realizzarsi entro il termine di durata massima della composizione negoziata, la cui scadenza è inderogabilmente fissata al 1.06.2025.
Sicché la domanda di concessione delle cautele in disamina, atte a consentire il perdurare dello stay esecutivo e cautelare e ad evitare la presa di iscrizioni pregiudizievoli, pare fondarsi a) su una ragionevole prospettiva di imminente risanamento, attestata dall'esperto nel suo parere, caratteristica che arricchisce e consolida il “diritto” – nella peculiare accezione pretensiva che assume nella materia de qua – di comporre la condizione di crisi nell'ambito del procedimento negoziale a ciò preposto, diritto a cautela del quale è promosso l'odierno ricorso;
b) su una stretta correlazione funzionale e strumentale al percorso di risanamento specificamente intrapreso, essendo evidente che iniziative individuali da parte dei creditori non aderenti condurrebbero al venir meno della sostenibilità finanziaria della proposta contrattuale formulata ex art. 23 co. 1 lett. c) e al travolgimento degli accordi già conclusi.
Correlativamente, la medesima caratteristica di “imminenza” della conclusione delle trattative, conduce a valutare proporzionato il sacrificio imposto ai creditori interessati, dato che esso in definitiva consiste nell'ulteriore breve prolungamento dello stay già protrattosi – utilmente, a quanto è lecito presumere dall'assenza di opposizioni – per 240 gg.
1.2.
Le considerazioni appena svolte non valgono quanto alla posizione di , la quale, CP_2 rispetto agli altri controinteressati, subisce non solo gli effetti, per così dire, di lucro cessante correlati all'inibitoria esecutiva e cautelare, ma pure un danno emergente via via più consistente, generato dall'aggravio della propria esposizione passiva nei confronti della società di leasing; e ciò in ragione dell'occupazione sine titulo dell'immobile di Settimo Torinese da parte della ricorrente.
Pagina 4 Relativamente a tale posizione, come sopra detto, le parti hanno intavolato una trattativa che, allo stato, ha condotto al rinvio dell'esecuzione dell'ordine di rilascio a data successiva al termine di durata della composizione negoziata di ACG;
sicché – dovendosi presumere l'adempimento in buona fede di tale implicito accordo di stand still da parte della creditrice – può ritenersi che sia venuto meno il periculum della domanda cautelare in parte qua.
Preme però sottolineare che, ad ogni modo, non si ritiene sussistente il fumus cautelare, e ciò in quanto il diritto alle trattative e al risanamento dell'impresa può essere cautelato solo allorché l'impresa sia esercitata lecitamente, non potendo postularsi che il fine del risanamento, ancorché elevato dal legislatore a bene giuridico prioritario, giustifichi il ricorso a mezzi illeciti.
Nel caso in disamina, la protrazione di una condizione di fatto sicuramente illecita, consolidatasi prima dell'ingresso della debitrice in CNC, avrebbe quantomeno imposto di individuare, in osservanza del dovere di buona fede (art. 4 CCI), immediate soluzioni atte a impedire o ridurre gli effetti dannosi dalla stessa provocati sul patrimonio di;
invece, CP_2 ad un vaglio sommario, pare che la ricorrente, almeno fino all'inizio delle trattative di cui si è dato atto, abbia inteso valersi dello strumento protettivo e cautelare allo scopo di preservare una unilaterale e indebita condizione di vantaggio, senza curarsi degli effetti dannosi da ciò provocati. Contr Si osservi, a tal proposito, che la situazione giuridica di non appare sovrapponibile, per ipotesi, a quella di un qualsivoglia conduttore che, a causa della propria insolvenza, subisca la risoluzione del titolo di godimento e l'emissione di un ordine di rilascio;
rispetto a una tale condizione, infatti, la funzionalità dello strumento cautelare trova la sua precipua collocazione sistematica, consentendo di regolare l'insolvenza che ha causato la patologia negoziale attraverso la creazione di uno spazio giuridico protettivo “in deroga” ai rimedi negoziali, nella prospettiva, ragionevolmente fondata, di un ritorno in bonis del conduttore inadempiente.
Diverso il caso, quale quello in disamina, nel quale invece l'insolvenza costituisca mera occasione, mero contingente storico rispetto a posizioni anteriori conseguite illecitamente, del tutto indipendenti rispetto alla genesi di essa.
In tale caso, gli strumenti invocati non possono che assumere, di massima, connotazioni abusive, in quanto utilizzati deviando rispetto al loro scopo tipico e così rivolti a tutelare, tra le altre, situazioni dannose che, proprio perché scollegate dalla condizione di crisi o insolvenza, non tollerano la modulazione “in deroga” del regime ordinario di responsabilità; in casi consimili, ammesso che sia possibile adire la tutela cautelare, si impone quindi, quantomeno, la prioritaria attivazione di quegli obblighi di protezione che, nel contesto della Parte
informano il dovere di correttezza e buona fede. E, ad una delibazione sommaria, non Contr pare che abbia curato tali adempimenti, almeno fino alla intavolazione delle trattative, successiva alla proposizione del ricorso.
Sicché, in conclusione, la pretesa di risanamento al cui fine è richiesta la cautela invocata e che costituisce “il diritto” del cui fondamento sommario si discorre, non può meritare tutela nel caso specifico in disamina.
2.
Non si ritiene, inoltre, doversi riconoscere la cautela sub 1) punti (iii), (iv), (v) in ragione della genericità della domanda in parte qua.
Quanto alla cautela sub (iii), in primis, non è specificato né risulta altrimenti intuibile l'interesse della ricorrente a) ad arrestare la (mera) proposizione di azioni volte all'apertura Pa della , come tali prive di effetti sul patrimonio della debitrice;
b) a impedire la pronuncia della relativa sentenza, atteso il disposto dell'art. 18 c. 4 CCI.
Pagina 5 Più in generale, la ricorrente non specifica quali rapporti intenda investire delle cautele richieste e quale sia l'incidenza specifica di essi nella prosecuzione delle trattative, limitandosi in sintesi a dedurre, con il conforto dell'esperto, la positiva evoluzione del percorso negoziale e la sua imminente definizione.
Si ritiene a tal proposito che, se appare lecito adire lo strumento cautelare per ottenere il prolungamento “di fatto” del termine di protezione tipica, ciò non può valere al punto di trasfigurare siffatto strumento, facendolo, in sostanza diventare un succedaneo della protezione scaduta.
Il limite dell'abuso del termine di protezione, infatti, sta in ciò, che la domanda cautelare, ancorché riproduttiva nel petitum di un effetto protettivo tipico, deve sempre conservare una specifica e determinata focalizzazione verso un bene determinato, così consentendo di ponderare il sacrificio ulteriormente imposto al creditore in rapporto alla specifica utilità che il ricorrente anela di ritrarre a vantaggio delle trattative (cfr. Trib. Imperia 20 febbraio 2024) .
L'impostazione normativa, infatti, delinea una cornice temporale, sfasata rispetto al termine della CNC, entro cui l'imprenditore può giovarsi dello schermo protettivo tipico, alla sola, sostanziale, condizione di poter ragionevolmente prospettare il risanamento dell'impresa; scaduto il termine, e data la possibilità di poter accedere ad una tutela cautelare integrativa, è ovvio allora che quella stessa generica prospettazione, ancorché favorevolmente sostenuta, non possa essere sufficiente a sostenere il fumus, pena altrimenti non tanto l'elusione, bensì
l'abrogazione interpretativa delle scansioni temporali fissate dal legislatore.
3.
Può concedersi, invece, la tutela richiesta sub 2), mero prolungamento della identica misura cautelare già ottenuta con ordinanza del 17.08.2024, punto 3.2., che può qui richiamarsi nel contenuto motivo. Può aggiungersi che, rispetto al momento in cui fu in origine concessa, la prospettazione della ricorrente in ordine al raggiungimento imminente di un accordo con il ceto bancario, impone di cristallizzare le posizioni creditorie, anche dal punto di vista soggettivo, sì da conservare la legittimazione degli interlocutori bancari finora coinvolti.
4.
Non si ritiene, invece, che sussista interesse alla concessione della cautela richiesta sub 4), come peraltro implicitamente rilevato dalla stessa ricorrente a margine dell'udienza del
18.03.2025, dato che la sterilizzazione della c.d. “regola ricapitalizza-liquida” è effetto protettivo automatico condizionato alla pendenza delle trattive, sicché simul stabunt, simul cadent, senza necessità di rafforzi cautelari.
5.
Quanto alle spese, si ritiene doversi disporre la compensazione integrale delle stesse, anche relativamente al rapporto tra ricorrente e in LCA, per l'obiettiva Controparte_2 complessità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Conferma le misure cautelari di cui al punto 1) (i) e (ii), già interinalmente concesse, relativamente a tutti i creditori specificamente evocati, fatta eccezione per Controparte_2 in LCA;
Conferma la misura cautelare di cui al punto 2), già interinalmente concessa, relativamente a tutti i creditori specificamente evocati;
Dispone che le suddette misure cautelari abbiano durata fino al termine di conclusione della composizione negoziata della crisi ovvero fino al 1.06.2025 o anteriormente, in caso di deposito anticipato della relazione finale dell'esperto;
Pagina 6 Rigetta e revoca le ulteriori misure richieste.
Spese compensate.
Ravenna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Gilotta
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