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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Presidente NC LA
Consigliere rel. AS MA
Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2568 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e vertente
TRA
Parte 1 (C. F. C.F. 1 ), e Parte 2 (C.F.
) elettivamente domiciliati in NE, Via Adige n° 11 C.F. 2
C.F. 3 ) che li presso lo studio dell'Avv. Filiberto Abbate, (C.F. rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellanti
E
Controparte_1 ▼ (C.F. C.F. 4 ), Controparte_2
) Controparte_3 (C.F. C.F. 6 ), (C.F. C.F. 5
(C.F. C.F. 7 elettivamenteControparte 4
domiciliati in Arce (FR), Via Stazione n° 21 presso lo studio dell'Avv. Sara Simone
'giusta procura in atti;
C.F. C.F. 8
Appellati
nonché Controparte_5
[…]
[...]
[...]
[...]
[...]
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1163/2019 emessa dal Tribunale Civile di NE, pubblicata il 03.12.2019
Conclusioni
Per gli appellanti “Piaccia alla Corte d'Appello di ROMA respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: in via preliminare ammettere la richiesta CTU per l'accertamento delle irregolarità edilizie che affliggono l'edificio; all'esito e nel MERITO: - l'insussistenza del diritto ad usucapire da parte dei convenuti - appellati;
- insussistenza del diritto ad usucapire del convenuti - appellati per irregolarità edilizie accertate;
la nullità
-
della sentenza impugnata in ordine alla dichiarato usucapione sia per le distanze tra fabbricati sia per la distanza dalla fossa biologica già installata;
Conseguentemente condannare i convenuti al ripristino dell'originario status immobiliare. Condannare inoltre i convenuti-appellati alla restituzione dell'importo percepito con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre oneri ed accessori di entrambi i giudizi."
Per gli appellati costituiti "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare, perché in violazione dell'art.345 cpc,
l'inammissibilità:
a) Degli allegati all'atto di citazione di appello e specificatamente ai nn.
"4)sentenza Tribunale di NE n. 270/1994 (n.2585/1973 R.G.);5) sentenza Tribunale di NE n. 450/2004 (2585/1973 R.G.); 6) relazione Peritale CTU Geom. Persona 1 del 04/04/1987 nella causa n. 2585/1973; 7) copia atto di citazione del13/05/1982 definito con sentenza n° 435/2006 (causa n° 3027/1982 R.G.) -in fascicolo primo grado;
documento nuovo (nel primo grado veniva depositata solo la sentenza n.435/2006); 7 bis) comparsa di costituzione dell'Avv. Carinci per conto di Parte 3 ;11) richiesta accesso agli
Atti al Comune di Veroli del16.12.2019 e relativo riscontro contenente: a) dichiarazione dell'UTC relativa alla consistenza dell'immobile dei convenuti alla data 24.11.1984 e n° 4 Foto del sito inserite nella Concessione in sanatoria 1521
del 18.07.1996,12) sentenza della UR di NE n. 1352/1982
(continenza delle cause);15) planimetria allegata al progetto dell'edificio di Pt_3
[...] e e documentazione fornita dal Comune di Veroli con Persona 2
riferimento alla Sanatoria Edilizia n. 1212 del 18.01.1995.. "tutti perché documenti nuovi;
b) Della domanda sulla 'insussistenza del diritto ad usucapire dei convenuti -appellati per irregolarità edilizie accertate." Ai sensi dell'art.345 cpc in quanto, quest'ultima consiste in una domanda nuova e come tale inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto, NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da parte appellante, confermando la sentenza n.1163/2019 resa dal Tribunale di
NE depositata in data 3.12.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
-respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, nonché il rigetto della
CTU richiesta in quanto infondata in fatto e diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1 e Parte 2 hanno convenuto in giudizio CP 5
[...] Controparte 5 CP 5 Controparte_5 Controparte_5 CP 5 '
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 e
Controparte 4 deducendo che con sentenza del Tribunale di
NE n. 435 del 23.6.2006, il Tribunale aveva regolato in confini tra i fondi di proprietà degli attori e dei convenuti e che, nel corso del sopralluogo effettuato per l'apposizione dei termini il geom. Per 1 aveva rilevato: a) che il fabbricato dei convenuti presentava balconi che sovrastavano per 70 cm. il fondo attoreo, nel settore sud, mentre nel settore nord altri balconi erano in aggetto a ridosso del confine;
b) che il muro di contenimento del marciapiede del fabbricato dei convenuti era stato costruito sulla proprietà degli attori;
c) che la fossa biologica a servizio del fabbricato dei convenuti era stata installata a ridosso del confine.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto al tribunale di accertare le suddette violazioni e condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, con demolizione a loro cura e spese delle opere realizzate in violazione delle distanze e dei confini e posizionamento delle stesse a distanza regolamentare, entro un prefissando termine, stabilendo a loro carico medesimi una penale, nella misura da determinarsi in via equitativa, per ogni giorno di ritardo. I convenuti Controparte 1 Controparte_2 Controparte_3 e si sono costituiti e hanno eccepito, in via Controparte 4
pregiudiziale, la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c, il rigetto nel merito della domanda di parte attrice ed, infine, in via riconvenzionale principale, accertato il pacifico godimento ultraventennale uti dominus di parte convenuta, dichiarare per intervenuta usucapione: 1) la titolarità della superficie, seppure in prospettiva, dei balconi asseritamente in aggetto sul fondo altrui, nella parte sud, oltre al pacifico godimento ultra ventennale di veduta sia dei balconi nella stessa parte sud che nella parte nord e, in quest'ultima, il loro posizionamento anche a distanza inferiore rispetto al confine;
2) la titolarità del tratto di marciapiede a ridosso dell'immobile, nonché il pacifico godimento del passaggio sullo stesso;
3) il legittimo posizionamento della fossa biologica;
in via riconvenzionale subordinata, solo in riferimento alle parti che eventualmente sono in aggetto sul fondo attoreo, qualora non siano riconosciute di titolarità della parte convenuta per intervenuta usucapione, fermo restando le servitù di veduta e di legittimo posizionamento delle parti dell'immobile non ritenute a distanza dal confine, accertata l'esistenza degli elementi di cui all'articolo 938 del codice civile, di costituire, per accessione invertita, a favore degli attuali contenuti, la proprietà di parte del suolo eventualmente occupato, senza per ciò riconoscere alla parte attrice alcuna somma, a qualunque titolo. Anche i convenuti Controparte_5 CP 5 CP 5 Controparte_5
si sono costituiti e hanno chiesto il Controparte 5 e Controparte_5
[...]
rigetto delle domande attoree ed in riconvenzionale di accertare e dichiarare, nell'ipotesi di accertamento della contestata violazione delle distanze legali,
l'acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà, in саро al sig. dello spazio aereo sottostante il balcone Controparte 5
appartenenti all'unità immobiliare dello stesso, ubicato al piano primo, nella zona sud, dell'edificio condominiale, nonché della servitù di veduta e di affaccio sul fondo attoreo;
b) l'intervenuto acquisto per usucapione, anche ai sensi dell'articolo 1146 del codice civile, in capo ai sig.ri CP_5 e Controparte_5
proprietari dell'unità immobiliare e dotata di balcone al primo piano, zona nord, dello stabile condominiale, della servitù di veduta e di affaccio sul terreno degli attori;
c) l'acquisto, in favore di tutti i concludenti, ciascuno per la propria quota, del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, della porzione di terreno attoreo su quale insiste il muro di contenimento del marciapiede CP 6 con conseguente nuova determinazione della linea di confine tra il fondo dei convenuti e quello degli attori, nonché con apposizione di termini lapidei a spese comuni tra le parti, con condanna degli attori al rilascio della suddetta porzione;
d) l'intervenuto acquisto per usucapione, solo ove dovesse ritenersi applicabile al caso di specie l'articolo 889 del codice civile, della servitù in favore dei concludenti, sempre ciascuno per la propria quota, costituita dal mantenimento della fossa biologica presente sulla corte comune a distanza inferiore a quella legale. In via subordinata, e, comunque, sempre in via riconvenzionale, di accertare dichiarare l'acquisto in capo ai sig.ri Controparte_5 CP 5
ciascuno ' CP_5 Controparte_5 Controparte_5 e Controparte_5
[...] per le proprie ragioni e quote, del diritto di proprietà ex articolo 938 del codice civile su qualunque porzione dei fondi degli attori eventualmente risultante, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio occupato dagli stessi, con ogni ulteriore conseguente diritto e servitù.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, e le richieste di parte appellante mentre ha accolto la domanda riconvenzionale di tutti i convenuti di usucapione, e, dunque, Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando, così decideva "... 1) rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
2) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione: a) in capo ai sig.ri e Controparte_5 del diritto a mantenere i balconi del loro CP 5
appartamento al piano primo dello stabile sito in Veroli, Passeggiata San
Giuseppe, distinto in catasto al foglio 77 part. 167, a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
b) in capo al sig. Controparte_5 del diritto a mantenere i balconi del suo appartamento al piano primo dello stabile di cui sopra a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
c) in capo ai sig.ri CP_1
[...] e del diritto a mantenere i balconi del loroControparte_2
appartamento al piano secondo dello stabile di cui sopra a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
d) in capo ai sig.ri del diritto a Controparte_3 e Controparte_4
mantenere i balconi del loro appartamento al piano terzo dello stabile di cui sopra a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
e) in capo a tutti i convenuti pro quota del diritto di proprietà sulla parte del fondo attoreo su cui insiste il muretto di contenimento del marciapiede condominiale;
3) quanto alla lettera e) del capo che precede, dispone che la delimitazione materiale del confine tra i fondi delle parti in causa sia adeguata all'accertamento ivi contenuto a cura e spese delle parti;
4) condanna i sig.ri a rifondere ai sig.ri Parte 1 e Parte 2 CP 5
Controparte_5[...] Controparte_5 CP_5 Controparte_5
/ /
Controparte_5 le spese di lite, che liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna i sig.ri Parte 1
Parte 2 a rifondere ai sig.ri Controparte_1 Controparte_2 e le spese di lite, che Controparte_3 e Controparte_4
[...]
/
liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara Simone, dichiaratasi antistataria. 6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori "
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte 1 e Parte 2
[...] . Si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 '
i quali hanno contestato preliminarmente Controparte_4 e l'ammissibilità delle domande nuove e dei documenti nuovi prodotti in appello ed hanno chiesto nel merito il rigetto dell'appello.
Non si sono costituiti in grado di appello, nonostante la regolarità della notifica,
' Controparte_5 CP 5 Controparte_5 ' Controparte_5 Controparte_5
Controparte_5 nei confronti dei quali deve essere dichiarata la contumacia. e '
Parte appellante ha impugnato la sentenza sotto diversi profili.
Con un primo motivo di appello parte appellante effettua una ricostruzione dei vari giudizi che hanno interessato i luoghi di causa con l'intento di dimostrare l'interruzione dei termini utili ai fini dell'usucapione. A tal fine parte appellante allega una serie di documenti non prodotti nel precedente grado di giudizio.
Preliminarmente questa Corte evidenzia la violazione dell'art. 345 c.p.c. il quale dispone che "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. C.C.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio."
A sostegno del motivo di appello in esame sono prodotti i seguenti documenti: sentenza del Tribunale di NE 270/94, sentenza del Tribunale di NE
450/04; Relazione peritale CTU Geom. Per 1 redatta nel procedimento incardinato nel Tribunale di NE NRG 2585/73, copia atto di citazione del
13 Maggio 1982 definito con sentenza n° 435/2006 del Tribunale di NE, copia comparsa di costituzione dell'Avv. Carinci per conto di Parte 3
sentenza UR NE n° 1352/1982.
Detti documenti non risultano depositati in primo grado e pertanto in applicazione dell'art 345 c.p.c. vanno dichiarati inammissibili. Sulla scorta della documentazione che può essere considerata si condivide il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure nel riconoscimento dell'usucapione richiesto dai convenuti atteso che nessun atto interruttivo del decorso dei termini utili per maturare l'usucapione, è stato effettuato dagli appellanti prima del giudizio introdotto nel 2013 ed oggetto del presente gravame.
Con altro motivo di appello, viene censurata la sentenza in quanto le testimonianze prese in considerazione dal giudice di prime cure nella decisione devono, secondo parte appellante, essere dichiarate nulle in quanto sono testimonianze rese da persone che hanno rapporti di parentela con i convenuti essendo figlio, sorella e cognato.
Inoltre, sotto altro profilo viene censurata la sentenza non avendo il Giudice di prime cure interpretato in modo corretto all'interrogatorio formale dell'attore.
Va rammentato che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n° 248 /1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela o affinità possono (e devono essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 246
c.p.c., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni all'esito del loro esame. A tale riguardo è utile ricordare l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui: "In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (Cass Civ. 31158/2023, Cass
Civ. n° 98/2019, Cass Civ. 25358/2015).
Nel motivo non vengono indicate le circostanze che renderebbero le testimonianze nulle o inattendibili e di certo la circostanza che il testimone Testimone 1 afferma di ricordare l'esistenza di una rete nel 1985, quando aveva dieci anni, non lo rende inattendibile, così come non è per lo stesso motivo inattendibile il testimone che durante l'escussione ricordaTestimone 2
l'esistenza della rete negli anni 1991 -1992 solo perché aveva 14-15 anni. Anche gli altri testimoni hanno confermato l'esistenza della rete.
Neanche può dirsi che vi è stata un'interpretazione errata da parte del giudice di primo grado dell'interrogatorio formale reso da Parte 1 il quale ha affermato che la rete esisteva dal 1968 anche se poi afferma che il confine era diverso da quello accertato dal CTU nell'azione di regolamento dei confini.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, anche se le opere in questione incidevano su un terreno in possesso promiscuo dei proprietari dei due fondi confinanti, la circostanza non è ostativa ai fini dell'usucapione, in quanto prima dell'azione di regolamento di confini, vi era stata un'attività durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
Come, condivisibilmente, affermato dal Giudice di primo grado, nell'azione di regolamento di confini gli odierni appellanti, non hanno mai denunciato l'irregolarità dei manufatti in questione (muro di recinzione, balconi, fossa biologica) ma lamentano dette irregolarità solo dopo che il C.T.U. nominato in quella causa, ha evidenziato, al momento dell'apposizione dei termini, l'esistenza di opere che non rispettavano i confini. Non essendo stato prodotto nei termini di legge l'atto introduttivo del giudizio dell'azione di regolamento di confini non
è dato sapere se le ragioni alla base di tale azione era un'incertezza oggettiva del confine che avrebbe potuto determinare il non decorrere del tempo idoneo alla maturazione dell'usucapione.
Parte appellante, inoltre, censura la sentenza in quanto il giudice di prime cure ha accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione su un bene privo di concessione edilizia e con la presenza di abusi.
Nel merito del motivo di appello si evidenzia che la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile O dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", (Cass Civ. 1395/17, Cass. Civ. 3979/13). Nel caso in esame, la concessione edilizia per la costruzione dell'immobile è stata concessa e le difformità degli immobili degli odierni appellati non costituiscono un impedimento alla richiesta di usucapione.
La sentenza viene, altresì, censurata per disapplizione dell'art. 29 comma 1 bis
In° 78/10
Il motivo di appello si presenta oltre che generico infondato.
Parte appellante eccepisce che il Giudice di prime cure non ha applicato l'art. 29 comma 1 bis | 78/10. Detto articolo nello specifico chiarisce che gli atti di trasferimento o la costituzione o lo scioglimento di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere a pena di nullità l'identificazione catastale ed il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli interessati della conformità.
Innanzi tutto, parte appellante non indica quali atti siano oggetto di detta violazione, inoltre le compravendite dei convenuti, depositate in primo grado, sono tutte state effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della legge del 2010 ed infine, evidenzia questa Corte, un'eventuale violazione comunque è del tutto inconferente ai fini dell'oggetto del giudizio.
La sentenza viene censurata infine, in merito alla fossa biologica in quanto lamenta l'appellante che la stessa non rispetta la normativa in vigore.
Anche detta censura è infondata.
In merito alla fossa biologica il giudice di prime cure ha evidenziato, nella sentenza oggetto del presente gravame, che alla stessa non può applicarsi l'art. 889 comma 1 e pertanto può essere posta a ridosso del confine. Gli odierni appellanti non censurano la sentenza sul punto ma propongono in appello una nuova eccezione ossia che la fossa biologica non rispetta la normativa attualmente in vigore. Detta eccezione è inammissibile potendo configurare una violazione dell'art. 345 c.p.c. e non ha comunque alcuna attinenza con il giudizio in esame. L'art .889 comma 1 codice civile stabilisce che : Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.". Il Giudice di prime cure ha ritenuto che nella fattispecie in esame non essendo stato specificatamente contestato che la fossa biologica fosse stata realizzata a tenuta stagna, alla stessa non poteva applicarsi quanto disposto dall'art 889 c.c.
1° comma. Quanto riportato nella sentenza non è stato contestato dagli odierni appellanti che, come si ripete hanno proposto una diversa eccezione ossia che la fossa biologica costruita nel 1968 non rispetta le attuali normative.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Nulla va disposto per le spese degli appellati contumaci.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. sentenza n. 1163/2019 dele Parte 4
Tribunale di NE, così provvede: 1- rigetta integralmente l'appello;
a pagare nei confronti di 2- condanna Parte 1 e Parte 2
Controparte_1 CP 2 Controparte 2 Controparte_3 e [...] '
Controparte 4 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.079,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Simone dichiaratasi antistataria;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma, 29.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NC LA AS MA
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Presidente NC LA
Consigliere rel. AS MA
Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2568 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e vertente
TRA
Parte 1 (C. F. C.F. 1 ), e Parte 2 (C.F.
) elettivamente domiciliati in NE, Via Adige n° 11 C.F. 2
C.F. 3 ) che li presso lo studio dell'Avv. Filiberto Abbate, (C.F. rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellanti
E
Controparte_1 ▼ (C.F. C.F. 4 ), Controparte_2
) Controparte_3 (C.F. C.F. 6 ), (C.F. C.F. 5
(C.F. C.F. 7 elettivamenteControparte 4
domiciliati in Arce (FR), Via Stazione n° 21 presso lo studio dell'Avv. Sara Simone
'giusta procura in atti;
C.F. C.F. 8
Appellati
nonché Controparte_5
[…]
[...]
[...]
[...]
[...]
Appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1163/2019 emessa dal Tribunale Civile di NE, pubblicata il 03.12.2019
Conclusioni
Per gli appellanti “Piaccia alla Corte d'Appello di ROMA respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: in via preliminare ammettere la richiesta CTU per l'accertamento delle irregolarità edilizie che affliggono l'edificio; all'esito e nel MERITO: - l'insussistenza del diritto ad usucapire da parte dei convenuti - appellati;
- insussistenza del diritto ad usucapire del convenuti - appellati per irregolarità edilizie accertate;
la nullità
-
della sentenza impugnata in ordine alla dichiarato usucapione sia per le distanze tra fabbricati sia per la distanza dalla fossa biologica già installata;
Conseguentemente condannare i convenuti al ripristino dell'originario status immobiliare. Condannare inoltre i convenuti-appellati alla restituzione dell'importo percepito con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre oneri ed accessori di entrambi i giudizi."
Per gli appellati costituiti "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare, perché in violazione dell'art.345 cpc,
l'inammissibilità:
a) Degli allegati all'atto di citazione di appello e specificatamente ai nn.
"4)sentenza Tribunale di NE n. 270/1994 (n.2585/1973 R.G.);5) sentenza Tribunale di NE n. 450/2004 (2585/1973 R.G.); 6) relazione Peritale CTU Geom. Persona 1 del 04/04/1987 nella causa n. 2585/1973; 7) copia atto di citazione del13/05/1982 definito con sentenza n° 435/2006 (causa n° 3027/1982 R.G.) -in fascicolo primo grado;
documento nuovo (nel primo grado veniva depositata solo la sentenza n.435/2006); 7 bis) comparsa di costituzione dell'Avv. Carinci per conto di Parte 3 ;11) richiesta accesso agli
Atti al Comune di Veroli del16.12.2019 e relativo riscontro contenente: a) dichiarazione dell'UTC relativa alla consistenza dell'immobile dei convenuti alla data 24.11.1984 e n° 4 Foto del sito inserite nella Concessione in sanatoria 1521
del 18.07.1996,12) sentenza della UR di NE n. 1352/1982
(continenza delle cause);15) planimetria allegata al progetto dell'edificio di Pt_3
[...] e e documentazione fornita dal Comune di Veroli con Persona 2
riferimento alla Sanatoria Edilizia n. 1212 del 18.01.1995.. "tutti perché documenti nuovi;
b) Della domanda sulla 'insussistenza del diritto ad usucapire dei convenuti -appellati per irregolarità edilizie accertate." Ai sensi dell'art.345 cpc in quanto, quest'ultima consiste in una domanda nuova e come tale inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto, NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da parte appellante, confermando la sentenza n.1163/2019 resa dal Tribunale di
NE depositata in data 3.12.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
-respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, nonché il rigetto della
CTU richiesta in quanto infondata in fatto e diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1 e Parte 2 hanno convenuto in giudizio CP 5
[...] Controparte 5 CP 5 Controparte_5 Controparte_5 CP 5 '
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 e
Controparte 4 deducendo che con sentenza del Tribunale di
NE n. 435 del 23.6.2006, il Tribunale aveva regolato in confini tra i fondi di proprietà degli attori e dei convenuti e che, nel corso del sopralluogo effettuato per l'apposizione dei termini il geom. Per 1 aveva rilevato: a) che il fabbricato dei convenuti presentava balconi che sovrastavano per 70 cm. il fondo attoreo, nel settore sud, mentre nel settore nord altri balconi erano in aggetto a ridosso del confine;
b) che il muro di contenimento del marciapiede del fabbricato dei convenuti era stato costruito sulla proprietà degli attori;
c) che la fossa biologica a servizio del fabbricato dei convenuti era stata installata a ridosso del confine.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto al tribunale di accertare le suddette violazioni e condannare i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, con demolizione a loro cura e spese delle opere realizzate in violazione delle distanze e dei confini e posizionamento delle stesse a distanza regolamentare, entro un prefissando termine, stabilendo a loro carico medesimi una penale, nella misura da determinarsi in via equitativa, per ogni giorno di ritardo. I convenuti Controparte 1 Controparte_2 Controparte_3 e si sono costituiti e hanno eccepito, in via Controparte 4
pregiudiziale, la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c, il rigetto nel merito della domanda di parte attrice ed, infine, in via riconvenzionale principale, accertato il pacifico godimento ultraventennale uti dominus di parte convenuta, dichiarare per intervenuta usucapione: 1) la titolarità della superficie, seppure in prospettiva, dei balconi asseritamente in aggetto sul fondo altrui, nella parte sud, oltre al pacifico godimento ultra ventennale di veduta sia dei balconi nella stessa parte sud che nella parte nord e, in quest'ultima, il loro posizionamento anche a distanza inferiore rispetto al confine;
2) la titolarità del tratto di marciapiede a ridosso dell'immobile, nonché il pacifico godimento del passaggio sullo stesso;
3) il legittimo posizionamento della fossa biologica;
in via riconvenzionale subordinata, solo in riferimento alle parti che eventualmente sono in aggetto sul fondo attoreo, qualora non siano riconosciute di titolarità della parte convenuta per intervenuta usucapione, fermo restando le servitù di veduta e di legittimo posizionamento delle parti dell'immobile non ritenute a distanza dal confine, accertata l'esistenza degli elementi di cui all'articolo 938 del codice civile, di costituire, per accessione invertita, a favore degli attuali contenuti, la proprietà di parte del suolo eventualmente occupato, senza per ciò riconoscere alla parte attrice alcuna somma, a qualunque titolo. Anche i convenuti Controparte_5 CP 5 CP 5 Controparte_5
si sono costituiti e hanno chiesto il Controparte 5 e Controparte_5
[...]
rigetto delle domande attoree ed in riconvenzionale di accertare e dichiarare, nell'ipotesi di accertamento della contestata violazione delle distanze legali,
l'acquisto, per intervenuta usucapione ventennale, del diritto di proprietà, in саро al sig. dello spazio aereo sottostante il balcone Controparte 5
appartenenti all'unità immobiliare dello stesso, ubicato al piano primo, nella zona sud, dell'edificio condominiale, nonché della servitù di veduta e di affaccio sul fondo attoreo;
b) l'intervenuto acquisto per usucapione, anche ai sensi dell'articolo 1146 del codice civile, in capo ai sig.ri CP_5 e Controparte_5
proprietari dell'unità immobiliare e dotata di balcone al primo piano, zona nord, dello stabile condominiale, della servitù di veduta e di affaccio sul terreno degli attori;
c) l'acquisto, in favore di tutti i concludenti, ciascuno per la propria quota, del diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, della porzione di terreno attoreo su quale insiste il muro di contenimento del marciapiede CP 6 con conseguente nuova determinazione della linea di confine tra il fondo dei convenuti e quello degli attori, nonché con apposizione di termini lapidei a spese comuni tra le parti, con condanna degli attori al rilascio della suddetta porzione;
d) l'intervenuto acquisto per usucapione, solo ove dovesse ritenersi applicabile al caso di specie l'articolo 889 del codice civile, della servitù in favore dei concludenti, sempre ciascuno per la propria quota, costituita dal mantenimento della fossa biologica presente sulla corte comune a distanza inferiore a quella legale. In via subordinata, e, comunque, sempre in via riconvenzionale, di accertare dichiarare l'acquisto in capo ai sig.ri Controparte_5 CP 5
ciascuno ' CP_5 Controparte_5 Controparte_5 e Controparte_5
[...] per le proprie ragioni e quote, del diritto di proprietà ex articolo 938 del codice civile su qualunque porzione dei fondi degli attori eventualmente risultante, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio occupato dagli stessi, con ogni ulteriore conseguente diritto e servitù.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, e le richieste di parte appellante mentre ha accolto la domanda riconvenzionale di tutti i convenuti di usucapione, e, dunque, Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando, così decideva "... 1) rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
2) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione: a) in capo ai sig.ri e Controparte_5 del diritto a mantenere i balconi del loro CP 5
appartamento al piano primo dello stabile sito in Veroli, Passeggiata San
Giuseppe, distinto in catasto al foglio 77 part. 167, a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
b) in capo al sig. Controparte_5 del diritto a mantenere i balconi del suo appartamento al piano primo dello stabile di cui sopra a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
c) in capo ai sig.ri CP_1
[...] e del diritto a mantenere i balconi del loroControparte_2
appartamento al piano secondo dello stabile di cui sopra a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
d) in capo ai sig.ri del diritto a Controparte_3 e Controparte_4
mantenere i balconi del loro appartamento al piano terzo dello stabile di cui sopra a distanza inferiore a quella legale e del diritto di veduta da detti balconi sul fondo degli attori;
e) in capo a tutti i convenuti pro quota del diritto di proprietà sulla parte del fondo attoreo su cui insiste il muretto di contenimento del marciapiede condominiale;
3) quanto alla lettera e) del capo che precede, dispone che la delimitazione materiale del confine tra i fondi delle parti in causa sia adeguata all'accertamento ivi contenuto a cura e spese delle parti;
4) condanna i sig.ri a rifondere ai sig.ri Parte 1 e Parte 2 CP 5
Controparte_5[...] Controparte_5 CP_5 Controparte_5
/ /
Controparte_5 le spese di lite, che liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna i sig.ri Parte 1
Parte 2 a rifondere ai sig.ri Controparte_1 Controparte_2 e le spese di lite, che Controparte_3 e Controparte_4
[...]
/
liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sara Simone, dichiaratasi antistataria. 6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori "
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte 1 e Parte 2
[...] . Si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 '
i quali hanno contestato preliminarmente Controparte_4 e l'ammissibilità delle domande nuove e dei documenti nuovi prodotti in appello ed hanno chiesto nel merito il rigetto dell'appello.
Non si sono costituiti in grado di appello, nonostante la regolarità della notifica,
' Controparte_5 CP 5 Controparte_5 ' Controparte_5 Controparte_5
Controparte_5 nei confronti dei quali deve essere dichiarata la contumacia. e '
Parte appellante ha impugnato la sentenza sotto diversi profili.
Con un primo motivo di appello parte appellante effettua una ricostruzione dei vari giudizi che hanno interessato i luoghi di causa con l'intento di dimostrare l'interruzione dei termini utili ai fini dell'usucapione. A tal fine parte appellante allega una serie di documenti non prodotti nel precedente grado di giudizio.
Preliminarmente questa Corte evidenzia la violazione dell'art. 345 c.p.c. il quale dispone che "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. C.C.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio."
A sostegno del motivo di appello in esame sono prodotti i seguenti documenti: sentenza del Tribunale di NE 270/94, sentenza del Tribunale di NE
450/04; Relazione peritale CTU Geom. Per 1 redatta nel procedimento incardinato nel Tribunale di NE NRG 2585/73, copia atto di citazione del
13 Maggio 1982 definito con sentenza n° 435/2006 del Tribunale di NE, copia comparsa di costituzione dell'Avv. Carinci per conto di Parte 3
sentenza UR NE n° 1352/1982.
Detti documenti non risultano depositati in primo grado e pertanto in applicazione dell'art 345 c.p.c. vanno dichiarati inammissibili. Sulla scorta della documentazione che può essere considerata si condivide il percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure nel riconoscimento dell'usucapione richiesto dai convenuti atteso che nessun atto interruttivo del decorso dei termini utili per maturare l'usucapione, è stato effettuato dagli appellanti prima del giudizio introdotto nel 2013 ed oggetto del presente gravame.
Con altro motivo di appello, viene censurata la sentenza in quanto le testimonianze prese in considerazione dal giudice di prime cure nella decisione devono, secondo parte appellante, essere dichiarate nulle in quanto sono testimonianze rese da persone che hanno rapporti di parentela con i convenuti essendo figlio, sorella e cognato.
Inoltre, sotto altro profilo viene censurata la sentenza non avendo il Giudice di prime cure interpretato in modo corretto all'interrogatorio formale dell'attore.
Va rammentato che venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247
c.p.c. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n° 248 /1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela o affinità possono (e devono essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 246
c.p.c., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni all'esito del loro esame. A tale riguardo è utile ricordare l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui: "In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (Cass Civ. 31158/2023, Cass
Civ. n° 98/2019, Cass Civ. 25358/2015).
Nel motivo non vengono indicate le circostanze che renderebbero le testimonianze nulle o inattendibili e di certo la circostanza che il testimone Testimone 1 afferma di ricordare l'esistenza di una rete nel 1985, quando aveva dieci anni, non lo rende inattendibile, così come non è per lo stesso motivo inattendibile il testimone che durante l'escussione ricordaTestimone 2
l'esistenza della rete negli anni 1991 -1992 solo perché aveva 14-15 anni. Anche gli altri testimoni hanno confermato l'esistenza della rete.
Neanche può dirsi che vi è stata un'interpretazione errata da parte del giudice di primo grado dell'interrogatorio formale reso da Parte 1 il quale ha affermato che la rete esisteva dal 1968 anche se poi afferma che il confine era diverso da quello accertato dal CTU nell'azione di regolamento dei confini.
Come evidenziato dal giudice di prime cure, anche se le opere in questione incidevano su un terreno in possesso promiscuo dei proprietari dei due fondi confinanti, la circostanza non è ostativa ai fini dell'usucapione, in quanto prima dell'azione di regolamento di confini, vi era stata un'attività durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
Come, condivisibilmente, affermato dal Giudice di primo grado, nell'azione di regolamento di confini gli odierni appellanti, non hanno mai denunciato l'irregolarità dei manufatti in questione (muro di recinzione, balconi, fossa biologica) ma lamentano dette irregolarità solo dopo che il C.T.U. nominato in quella causa, ha evidenziato, al momento dell'apposizione dei termini, l'esistenza di opere che non rispettavano i confini. Non essendo stato prodotto nei termini di legge l'atto introduttivo del giudizio dell'azione di regolamento di confini non
è dato sapere se le ragioni alla base di tale azione era un'incertezza oggettiva del confine che avrebbe potuto determinare il non decorrere del tempo idoneo alla maturazione dell'usucapione.
Parte appellante, inoltre, censura la sentenza in quanto il giudice di prime cure ha accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione su un bene privo di concessione edilizia e con la presenza di abusi.
Nel merito del motivo di appello si evidenzia che la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile O dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", (Cass Civ. 1395/17, Cass. Civ. 3979/13). Nel caso in esame, la concessione edilizia per la costruzione dell'immobile è stata concessa e le difformità degli immobili degli odierni appellati non costituiscono un impedimento alla richiesta di usucapione.
La sentenza viene, altresì, censurata per disapplizione dell'art. 29 comma 1 bis
In° 78/10
Il motivo di appello si presenta oltre che generico infondato.
Parte appellante eccepisce che il Giudice di prime cure non ha applicato l'art. 29 comma 1 bis | 78/10. Detto articolo nello specifico chiarisce che gli atti di trasferimento o la costituzione o lo scioglimento di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere a pena di nullità l'identificazione catastale ed il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli interessati della conformità.
Innanzi tutto, parte appellante non indica quali atti siano oggetto di detta violazione, inoltre le compravendite dei convenuti, depositate in primo grado, sono tutte state effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della legge del 2010 ed infine, evidenzia questa Corte, un'eventuale violazione comunque è del tutto inconferente ai fini dell'oggetto del giudizio.
La sentenza viene censurata infine, in merito alla fossa biologica in quanto lamenta l'appellante che la stessa non rispetta la normativa in vigore.
Anche detta censura è infondata.
In merito alla fossa biologica il giudice di prime cure ha evidenziato, nella sentenza oggetto del presente gravame, che alla stessa non può applicarsi l'art. 889 comma 1 e pertanto può essere posta a ridosso del confine. Gli odierni appellanti non censurano la sentenza sul punto ma propongono in appello una nuova eccezione ossia che la fossa biologica non rispetta la normativa attualmente in vigore. Detta eccezione è inammissibile potendo configurare una violazione dell'art. 345 c.p.c. e non ha comunque alcuna attinenza con il giudizio in esame. L'art .889 comma 1 codice civile stabilisce che : Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.". Il Giudice di prime cure ha ritenuto che nella fattispecie in esame non essendo stato specificatamente contestato che la fossa biologica fosse stata realizzata a tenuta stagna, alla stessa non poteva applicarsi quanto disposto dall'art 889 c.c.
1° comma. Quanto riportato nella sentenza non è stato contestato dagli odierni appellanti che, come si ripete hanno proposto una diversa eccezione ossia che la fossa biologica costruita nel 1968 non rispetta le attuali normative.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Nulla va disposto per le spese degli appellati contumaci.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. sentenza n. 1163/2019 dele Parte 4
Tribunale di NE, così provvede: 1- rigetta integralmente l'appello;
a pagare nei confronti di 2- condanna Parte 1 e Parte 2
Controparte_1 CP 2 Controparte 2 Controparte_3 e [...] '
Controparte 4 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.079,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Sara Simone dichiaratasi antistataria;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Roma, 29.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NC LA AS MA