CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 308/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa AR NI Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
NE e VI GA come da procura in atti;
appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_2 C.F._2
NE e VI GA come da procura in atti;
terzo interventore adesivo all'appellante
e
(C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bocco del Foro di Napoli, come da procura in atti;
appellato
( ), (P. IVA ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), ( , CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
( ),
[...] C.F._5 Controparte_7
( ), ( ), C.F._6 CP_8 C.F._7 CP_9
( ), ( ),
[...] C.F._8 CP_10 C.F._9
( ), ( ), CP_11 C.F._10 CP_12 C.F._11 CP_13
( ), ( ),
[...] C.F._12 CP_14 C.F._13 CP_15
( ),
[...] C.F._14 Controparte_16 ( ), ( ), C.F._15 Controparte_17 C.F._16 CP_18
( ),
[...] C.F._17 Controparte_19
( ), ( ), C.F._18 CP_20 C.F._19 CP_21
( ) ( , tutti C.F._20 Controparte_22 C.F._21 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Abate, come da procura in atti;
terzi intervenuti per l'appellato
(P.Iva: ) Controparte_23 P.IVA_4
(P.Iva: ) ( ) CP_24 P.IVA_5 CP_25 C.F._22
( ) ( ) CP_26 C.F._23 Controparte_27 C.F._24
(P.Iva: ) (C.F. ) CP_28 P.IVA_6 C.F._25 [...]
(P.Iva: ) Parte_3 P.IVA_7 Parte_4
(P.Iva: ); P.IVA_8
( ( ) CP_29 C.F._26 CP_30 C.F._27
( ) Parte_5 C.F._28 CP_31 Pt_6
( ( )
[...] C.F._29 CP_32 C.F._30 CP_33
( ) ( )
[...] C.F._31 Parte_7 C.F._32
( ( CP_34 C.F._33 CP_35 C.F._34
( ) Controparte_36 C.F._35 Controparte_37
( ) C.F._36 Controparte_38 C.F._37 CP_13
( ) ( ) C.F._12 Controparte_39 C.F._38 [...]
( ) ( ) CP_40 C.F._39 Parte_8 C.F._40
( ) Parte_9 C.F._41 Parte_10
( ) ( ) C.F._42 Parte_11 C.F._43
( ) Parte_12 C.F._44 Parte_13
( ( ) C.F._45 Parte_14 C.F._46 CP_2
( ) ( ) C.F._3 Parte_15 C.F._47 Parte_16
(P. IVA ) ( )
[...] P.IVA_9 Parte_17 C.F._48
(P. IVA ) ( Parte_18 P.IVA_10 C.F._21
( ) ( . Parte_19 C.F._49 Parte_20 C.F._50
terzi intervenuti contumaci
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa AR NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. AR NI Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
All'udienza del 21 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 141 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
NE e VI GA, come da procura in atti;
appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_2 C.F._2
NE e VI GA, come da procura in atti;
terzo interventore adesivo all'appellante
e
(C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bocco del Foro di Napoli, come da procura in atti;
appellato
( ), (P. IVA ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), ( , CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
( ),
[...] C.F._5 Controparte_7
( ), ( ), C.F._6 CP_8 C.F._7 CP_9
( ), ( ),
[...] C.F._8 CP_10 C.F._9 ( ), ( ), CP_11 C.F._10 CP_12 C.F._11 CP_13
( ), ( ),
[...] C.F._12 CP_14 C.F._13 CP_15
( ),
[...] C.F._14 Controparte_16
( ), ( ), C.F._15 Controparte_17 C.F._16 CP_18
( ),
[...] C.F._17 Controparte_19
( ), ( ), C.F._18 CP_20 C.F._19 CP_21
( ) ( , tutti C.F._20 Controparte_22 C.F._21 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Abate, come da procura in atti;
terzi intervenuti per l'appellato
(P.Iva: ) Controparte_23 P.IVA_4
(P.Iva: ) ( ) CP_24 P.IVA_5 CP_25 C.F._22
( ) ( ) CP_26 C.F._23 Controparte_27 C.F._24
(P.Iva: ) (C.F. ) CP_28 P.IVA_6 C.F._25 [...]
(P.Iva: ) Parte_3 P.IVA_7 Parte_4
(P.Iva: ); P.IVA_8
( ( ) CP_29 C.F._26 CP_30 C.F._27
( ) Parte_5 C.F._28 CP_31 Pt_6
( ( )
[...] C.F._29 CP_32 C.F._30 CP_33
( ) ( )
[...] C.F._31 Parte_7 C.F._32
( ( CP_34 C.F._33 CP_35 C.F._34
( ) Controparte_36 C.F._35 Controparte_37
( ) C.F._36 Controparte_38 C.F._37 CP_13
( ) ( ) C.F._12 Controparte_39 C.F._38 [...]
( ) ( ) CP_40 C.F._39 Parte_8 C.F._40
( ) Parte_9 C.F._41 Parte_10
( ) ( ) C.F._42 Parte_11 C.F._43
( ) Parte_12 C.F._44 Parte_13
( ( ) C.F._45 Parte_14 C.F._46 CP_2
( ) ( ) C.F._3 Parte_15 C.F._47 Parte_16
(P. IVA ) ( )
[...] P.IVA_9 Parte_17 C.F._48
(P. IVA ) ( Parte_18 P.IVA_10 C.F._21
( ) ( . Parte_19 C.F._49 Parte_20 C.F._50
terzi intervenuti contumaci
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare. All' udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 126/25, pubblicata in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'impugnazione proposta da avverso la delibera assembleare in data Parte_1
20/3/2021, con la quale il aveva approvato il bilancio consuntivo 2019 e il
Controparte_1 preventivo 2020 ed eletto i componenti del CdA per l'esercizio 2021/2023, assumendone la nullità/annullabilità per i seguenti motivi: a) mancanza di competenza del
Controparte_1 con riferimento agli impianti ed opere di urbanizzazione rimasti in capo agli originari lottizzanti;
b) applicabilità della disciplina sul condominio/super-condominio trattandosi di un consorzio di gestione immobiliare;
c) contrasto delle norme statutarie del con la
Controparte_1 normativa inderogabile/imperativa applicabile ai condomini e ai super-condomini; d) non debenza delle spese per servizi non resi;
e) nullità della deliberazione in ordine al fondo morosi;
f) nullità degli artt. 23,24,5.11,5.12, 5.17, 5.18, 17,19,9 dello Statuto del;
g) nullità
Controparte_1 della delibera al punto 3 dell'ODG dell'assemblea tenutasi in data 20.3.2021; h) mancata consegna della delibera assembleare che avrebbe autorizzato il a prendere in
Controparte_1 concessione aree pubbliche e i relativi costi di manutenzione a totali spese dei consorziati.
Il resisteva alla domanda insistendo nella legittimità della delibera Controparte_1 impugnata con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono intervenuti altri consorziati, alcuni a sostegno della domanda del altri a favore del . CP_41 CP_1
All'udienza del 29.1.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'attore e i condomini intervenuti in suo favore hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva del
[...]
, producendo la documentazione attestante la cessazione dell'attività del CP_1 [...]
e dei codici fiscali del e del Controparte_42 Controparte_42 [...]
. CP_1
Con sentenza n. 126/2025 in data 26/2/2025 il Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la domanda proposta dall'ing. con le seguenti argomentazioni: 1) ha ritenuto tardivi i Pt_1 documenti, asseritamente comprovanti l'inesistenza di un , prodotti Controparte_1 dall'attore soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, e conseguentemente indimostrata l'eccepita carenza di legittimazione attiva e passiva del;
2) ha affermato il difetto di
CP_1 legittimazione passiva del rispetto alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di
CP_1 nullità di alcune clausole dello Statuto del;
3) ricondotto il alla
CP_1 Controparte_1 figura dei consorzi di urbanizzazione, ha ritenuto la competenza del a deliberare sul
CP_1 depuratore e sulle relative stazioni di sollevamento Sp1 e Sp2 in quanto ricadenti su aree consortili di proprietà di privati consorziati e in ogni caso al servizio del;
4) ha affermato la CP_1 prevalenza della disciplina statutaria rispetto a quella del condominio;
5) ha accertato l'obbligo per CP_ l'attore e per i proprietari di immobili ricompresi nel comprensorio di contribuire CP_1 anche alle spese consortili, difformi da quelle del condominio “I Fenicotteri”, trattandosi di enti di gestione che operano su beni e servizi differenti, in un rapporto di continenza che attribuisce a ciascuno di pretendere dai singoli partecipanti i relativi oneri per la prestazione di servizi;
6) ha ritenuto legittima l'approvazione di un “fondo morosi” nonché insindacabile nel merito la relativa scelta del condominio;
7) ha affermato l'irrilevanza ai fini della validità della delibera impugnata della mancata consegna di un'ipotetica delibera consortile di autorizzazione a prendere in concessione aree pubbliche;
8) ha ritenuto inammissibile la paventata, ma non attuale, applicazione di penali abusive da parte del;
9) ha accertato la validità della nomina dei componenti del CP_1
CdA nel pieno rispetto delle norme statutarie (23,24 e 26), da considerarsi prevalenti rispetto alla disciplina codicistica sul condominio.
Avverso la sentenza l'ing. ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Pt_1 motivo di gravame, il difetto di legittimazione attiva-passiva del , Controparte_1 osservando che detto ente giuridico è distinto e differente dall'originario ente Consorzio il
Bagaglino Cala del Faro, al quale lo stesso aveva aderito con la sottoscrizione dei suoi atti di compravendita immobiliare.
A sostegno dell'eccezione, proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio e quindi reiterata in appello, l'appellante ha allegato nuovi documenti, di cui ha chiesto l'acquisizione anche all'udienza del 26.9.2025.
Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto, Controparte_1 osservando che l'eccezione sollevata da controparte, oltre che inammissibile perché tardivamente proposta ai sensi dell'art. 345 c.p.c., così come i documenti allegati, è infondata in fatto e in diritto in quanto il e il sono lo stesso soggetto Controparte_1 Controparte_42 giuridico che opera ininterrottamente dal 1990 e l'eccezione si pone in contrasto con quanto affermato e riconosciuto dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado in cui il CP_1 appellato è sempre stato riconosciuto quale legittimato passivo.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
L'appello è infondato. Va chiarito in premessa che il a fronte dell'articolato atto introduttivo del giudizio di primo Pt_1 grado, con il quale aveva impugnato la delibera dell'assemblea del del 20.3.2021 CP_1 assumendone la nullità sotto diversi profili, ha oggi incentrato l'appello esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva e passiva del , invocando a sostegno di tale assunto la CP_1 documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesterebbe la diversa soggettività del
[...]
rispetto al , quest'ultimo estinto sin dal 1996 con CP_1 Controparte_42 decorrenza dal 1993.
Eccezione in realtà già formulata dal all'udienza di precisazione delle conclusioni nel Pt_1 giudizio di primo grado, e per tale ragione ritenuta dal Tribunale tardiva, inammissibile e in ogni caso non provata.
Oggi l'appellante la ripropone come unico motivo d'appello, prestando sostanzialmente acquiescenza alle ulteriori statuizioni contenute in sentenza sulla validità della delibera consortile impugnata.
Secondo il non esisterebbe affatto un , legittimato alla gestione dei Pt_1 Controparte_1 beni e servizi del comprensorio, poiché il diverso ente del quale il pretende di essere la CP_1 continuazione - il – si sarebbe estinto inesorabilmente nel 1996 Controparte_42 con decorrenza dal 1993. Dunque, il “sedicente” altro non sarebbe che Controparte_1 un'autogestione di proprietari, priva di regolamento, di statuto, di organi deputati alla gestione dei beni e dei servizi e soprattutto priva di poteri per pretendere il pagamento di oneri consortili.
Ebbene, tali deduzioni hanno palesemente introdotto nel processo, ben oltre il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie, nuovi fatti costitutivi di una domanda, diversa per causa petendi
e pertanto tardiva, volta ad accertare l'inesistenza del . Controparte_1
La causa petendi della domanda originariamente proposta in giudizio dall'ing. – appunto Pt_1
l'invalidità della delibera assembleare del 20/3/2021 – oltre a presupporre l'esistenza di un
Consorzio del quale l'attore spendeva sia la sua posizione di consorziato, in quanto proprietario di immobili posti nel comprensorio, sia l'esistenza di un organo assembleare deliberativo, era costituita da singoli e ben specifici motivi d'invalidità della delibera, analiticamente affrontati e rigettati uno per uno dal Tribunale, con statuizioni peraltro neppure impugnate dal Pt_1
Dedurre oggi addirittura l'inesistenza del , ossia di quello stesso soggetto evocato in CP_1 giudizio dall'attore ed indicato come legittimato passivo rispetto alla domanda di impugnazione della delibera consortile, introduce, camuffandolo sotto le false spoglie di un vizio processuale
(difetto di legittimazione attiva e passiva), un nuovo e diverso motivo d'invalidità della delibera, non solo mai allegato prima, ma addirittura implicitamente rinnegato dalla stessa impugnazione della delibera consortile. L'eccezione introduce fatti nuovi - sul momento genetico di costituzione del Controparte_1
, sull'esistenza di beni e servizi del comprensorio Cala del Faro diversi da quelli gestiti dai
[...] singoli condominii che ne fanno parte e dal più ampio Consorzio della Costa Smeralda, sul comportamento concludente del di effettiva partecipazione alle spese consortili per svariati Pt_1 anni sino ai più recenti avvenimenti - costitutivi di un diverso rapporto sostanziale, il cui accertamento negativo non potrebbe che avvenire in via principale nel contraddittorio con tutti i proprietari di immobili inseriti nel comprensorio, certamente non del e dei suoi organi CP_1 rappresentativi di cui si nega persino l'esistenza.
Si vede dunque che l'eccezione ha in realtà introdotto tardivamente nel processo una domanda nuova, di accertamento negativo di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, perdipiù nei confronti di un soggetto - il – sicuramente non legittimato passivamente. Controparte_1
Laddove poi l'appellante abbia invece inteso eccepire l'inesistenza dell'ente come ulteriore vizio d'invalidità della delibera adottata, diverso da quelli allegati con l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, si tratterebbe comunque di una nuova causa petendi, introdotta soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo giudizio, ben oltre i termini del 183 c.p.c., sulla quale non si è svolto in necessario contraddittorio delle parti.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità “La richiesta, nel giudizio di appello, della declaratoria di nullità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un motivo diverso da quello dedotto nel giudizio di primo grado, costituisce, atteso il mutamento dell'iniziale
"causa petendi", una domanda nuova, vietata dall'art. 345 cod.proc.civ.” (Cass. n. 1378/1999)
In ogni caso, anche ammettendo che l'eccezione sull'esistenza del integri Controparte_1 una mera difesa, sarebbe svincolata dalle preclusioni assertive ma non da quelle istruttorie.
Al riguardo, la Suprema Corte a S.U. con la pronuncia n. 2951/2016, peraltro richiamata dallo stesso appellante, ha chiarito che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. anche Cass. n. 10435/25) ed ha altresì precisato (cfr. Cass. n. 16814/2024) che “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. Alla luce di tali principi di diritto, l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva e ad agire” sollevata dall'appellante per la prima volta nell'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al
Tribunale, benché in astratto ammissibile per le ragioni indicate, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, posto che dalle produzioni in atti non risulta alcun documento – validamente e tempestivamente prodotto - dal quale inferire l'eccepita carenza di titolarità attiva del
[...]
. CP_1
La documentazione allegata tardivamente non era, infatti, ammissibile in primo grado ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., non avendo parte appellante dimostrato di non averla potuta produrre tempestivamente e non trattandosi di documentazione sopravvenuta.
Ciò vale a maggior ragione per il documento proveniente dal Comune di Arzachena su presunti abusi commessi dal , con il quale il vorrebbe introdurre per la prima volta in CP_1 Pt_1 appello un inedito profilo d'illegittimità dell'operato del . CP_1
Infine, è appena il caso di rilevare che - conformemente a quanto già deciso in altre controversie tra le medesime parti (da ultimo con sentenza dell'intestata Corte d'appello n. 354/2025 depositata soltanto in data 10.10.2025) - quand'anche detta documentazione fosse stata tempestivamente e ritualmente allegata, la prova documentale del mutamento del codice fiscale del , in CP_1 assenza di altri univoci elementi di giudizio, non dimostrerebbe affatto l'estinzione del soggetto giuridico interessato.
Forse inutile anche aggiungere la tardività e inammissibilità di ogni ulteriore produzione fatta dall'appellante con le note conclusionali.
Per tali ragioni, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione non avendo l'appellante censurato il merito della decisione assunta dal primo giudice sulla validità della delibera impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed in difetto di qualsiasi attività istruttoria. Non si ravvisano invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, posto che la condotta processuale dell'appellante non si connota per profili di mala fede o colpa grave, tenuto conto che, come sopra evidenziato, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, qualora la si consideri una mera difesa, sarebbe in astratto proponibile a prescindere dalle decadenze processuali, salva ovviamente ogni diversa valutazione nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 126/2025, pubblicata il Parte_1
26.2.2025, del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e degli intervenuti in adesione al CP_1
, che liquida in complessivi euro 4.996,00 in favore di ciascuna parte, oltre 15% spese CP_1 generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 21.11.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois
Il Presidente
Dott. AR NI
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa AR NI Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
NE e VI GA come da procura in atti;
appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_2 C.F._2
NE e VI GA come da procura in atti;
terzo interventore adesivo all'appellante
e
(C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bocco del Foro di Napoli, come da procura in atti;
appellato
( ), (P. IVA ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), ( , CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
( ),
[...] C.F._5 Controparte_7
( ), ( ), C.F._6 CP_8 C.F._7 CP_9
( ), ( ),
[...] C.F._8 CP_10 C.F._9
( ), ( ), CP_11 C.F._10 CP_12 C.F._11 CP_13
( ), ( ),
[...] C.F._12 CP_14 C.F._13 CP_15
( ),
[...] C.F._14 Controparte_16 ( ), ( ), C.F._15 Controparte_17 C.F._16 CP_18
( ),
[...] C.F._17 Controparte_19
( ), ( ), C.F._18 CP_20 C.F._19 CP_21
( ) ( , tutti C.F._20 Controparte_22 C.F._21 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Abate, come da procura in atti;
terzi intervenuti per l'appellato
(P.Iva: ) Controparte_23 P.IVA_4
(P.Iva: ) ( ) CP_24 P.IVA_5 CP_25 C.F._22
( ) ( ) CP_26 C.F._23 Controparte_27 C.F._24
(P.Iva: ) (C.F. ) CP_28 P.IVA_6 C.F._25 [...]
(P.Iva: ) Parte_3 P.IVA_7 Parte_4
(P.Iva: ); P.IVA_8
( ( ) CP_29 C.F._26 CP_30 C.F._27
( ) Parte_5 C.F._28 CP_31 Pt_6
( ( )
[...] C.F._29 CP_32 C.F._30 CP_33
( ) ( )
[...] C.F._31 Parte_7 C.F._32
( ( CP_34 C.F._33 CP_35 C.F._34
( ) Controparte_36 C.F._35 Controparte_37
( ) C.F._36 Controparte_38 C.F._37 CP_13
( ) ( ) C.F._12 Controparte_39 C.F._38 [...]
( ) ( ) CP_40 C.F._39 Parte_8 C.F._40
( ) Parte_9 C.F._41 Parte_10
( ) ( ) C.F._42 Parte_11 C.F._43
( ) Parte_12 C.F._44 Parte_13
( ( ) C.F._45 Parte_14 C.F._46 CP_2
( ) ( ) C.F._3 Parte_15 C.F._47 Parte_16
(P. IVA ) ( )
[...] P.IVA_9 Parte_17 C.F._48
(P. IVA ) ( Parte_18 P.IVA_10 C.F._21
( ) ( . Parte_19 C.F._49 Parte_20 C.F._50
terzi intervenuti contumaci
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa AR NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. AR NI Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
All'udienza del 21 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 141 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_1 C.F._1
NE e VI GA, come da procura in atti;
appellante
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Parte_2 C.F._2
NE e VI GA, come da procura in atti;
terzo interventore adesivo all'appellante
e
(C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bocco del Foro di Napoli, come da procura in atti;
appellato
( ), (P. IVA ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(P. IVA ), ( , CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
( ),
[...] C.F._5 Controparte_7
( ), ( ), C.F._6 CP_8 C.F._7 CP_9
( ), ( ),
[...] C.F._8 CP_10 C.F._9 ( ), ( ), CP_11 C.F._10 CP_12 C.F._11 CP_13
( ), ( ),
[...] C.F._12 CP_14 C.F._13 CP_15
( ),
[...] C.F._14 Controparte_16
( ), ( ), C.F._15 Controparte_17 C.F._16 CP_18
( ),
[...] C.F._17 Controparte_19
( ), ( ), C.F._18 CP_20 C.F._19 CP_21
( ) ( , tutti C.F._20 Controparte_22 C.F._21 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Abate, come da procura in atti;
terzi intervenuti per l'appellato
(P.Iva: ) Controparte_23 P.IVA_4
(P.Iva: ) ( ) CP_24 P.IVA_5 CP_25 C.F._22
( ) ( ) CP_26 C.F._23 Controparte_27 C.F._24
(P.Iva: ) (C.F. ) CP_28 P.IVA_6 C.F._25 [...]
(P.Iva: ) Parte_3 P.IVA_7 Parte_4
(P.Iva: ); P.IVA_8
( ( ) CP_29 C.F._26 CP_30 C.F._27
( ) Parte_5 C.F._28 CP_31 Pt_6
( ( )
[...] C.F._29 CP_32 C.F._30 CP_33
( ) ( )
[...] C.F._31 Parte_7 C.F._32
( ( CP_34 C.F._33 CP_35 C.F._34
( ) Controparte_36 C.F._35 Controparte_37
( ) C.F._36 Controparte_38 C.F._37 CP_13
( ) ( ) C.F._12 Controparte_39 C.F._38 [...]
( ) ( ) CP_40 C.F._39 Parte_8 C.F._40
( ) Parte_9 C.F._41 Parte_10
( ) ( ) C.F._42 Parte_11 C.F._43
( ) Parte_12 C.F._44 Parte_13
( ( ) C.F._45 Parte_14 C.F._46 CP_2
( ) ( ) C.F._3 Parte_15 C.F._47 Parte_16
(P. IVA ) ( )
[...] P.IVA_9 Parte_17 C.F._48
(P. IVA ) ( Parte_18 P.IVA_10 C.F._21
( ) ( . Parte_19 C.F._49 Parte_20 C.F._50
terzi intervenuti contumaci
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare. All' udienza del 21 novembre 2025 la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 126/25, pubblicata in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'impugnazione proposta da avverso la delibera assembleare in data Parte_1
20/3/2021, con la quale il aveva approvato il bilancio consuntivo 2019 e il
Controparte_1 preventivo 2020 ed eletto i componenti del CdA per l'esercizio 2021/2023, assumendone la nullità/annullabilità per i seguenti motivi: a) mancanza di competenza del
Controparte_1 con riferimento agli impianti ed opere di urbanizzazione rimasti in capo agli originari lottizzanti;
b) applicabilità della disciplina sul condominio/super-condominio trattandosi di un consorzio di gestione immobiliare;
c) contrasto delle norme statutarie del con la
Controparte_1 normativa inderogabile/imperativa applicabile ai condomini e ai super-condomini; d) non debenza delle spese per servizi non resi;
e) nullità della deliberazione in ordine al fondo morosi;
f) nullità degli artt. 23,24,5.11,5.12, 5.17, 5.18, 17,19,9 dello Statuto del;
g) nullità
Controparte_1 della delibera al punto 3 dell'ODG dell'assemblea tenutasi in data 20.3.2021; h) mancata consegna della delibera assembleare che avrebbe autorizzato il a prendere in
Controparte_1 concessione aree pubbliche e i relativi costi di manutenzione a totali spese dei consorziati.
Il resisteva alla domanda insistendo nella legittimità della delibera Controparte_1 impugnata con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono intervenuti altri consorziati, alcuni a sostegno della domanda del altri a favore del . CP_41 CP_1
All'udienza del 29.1.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'attore e i condomini intervenuti in suo favore hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva del
[...]
, producendo la documentazione attestante la cessazione dell'attività del CP_1 [...]
e dei codici fiscali del e del Controparte_42 Controparte_42 [...]
. CP_1
Con sentenza n. 126/2025 in data 26/2/2025 il Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la domanda proposta dall'ing. con le seguenti argomentazioni: 1) ha ritenuto tardivi i Pt_1 documenti, asseritamente comprovanti l'inesistenza di un , prodotti Controparte_1 dall'attore soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, e conseguentemente indimostrata l'eccepita carenza di legittimazione attiva e passiva del;
2) ha affermato il difetto di
CP_1 legittimazione passiva del rispetto alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di
CP_1 nullità di alcune clausole dello Statuto del;
3) ricondotto il alla
CP_1 Controparte_1 figura dei consorzi di urbanizzazione, ha ritenuto la competenza del a deliberare sul
CP_1 depuratore e sulle relative stazioni di sollevamento Sp1 e Sp2 in quanto ricadenti su aree consortili di proprietà di privati consorziati e in ogni caso al servizio del;
4) ha affermato la CP_1 prevalenza della disciplina statutaria rispetto a quella del condominio;
5) ha accertato l'obbligo per CP_ l'attore e per i proprietari di immobili ricompresi nel comprensorio di contribuire CP_1 anche alle spese consortili, difformi da quelle del condominio “I Fenicotteri”, trattandosi di enti di gestione che operano su beni e servizi differenti, in un rapporto di continenza che attribuisce a ciascuno di pretendere dai singoli partecipanti i relativi oneri per la prestazione di servizi;
6) ha ritenuto legittima l'approvazione di un “fondo morosi” nonché insindacabile nel merito la relativa scelta del condominio;
7) ha affermato l'irrilevanza ai fini della validità della delibera impugnata della mancata consegna di un'ipotetica delibera consortile di autorizzazione a prendere in concessione aree pubbliche;
8) ha ritenuto inammissibile la paventata, ma non attuale, applicazione di penali abusive da parte del;
9) ha accertato la validità della nomina dei componenti del CP_1
CdA nel pieno rispetto delle norme statutarie (23,24 e 26), da considerarsi prevalenti rispetto alla disciplina codicistica sul condominio.
Avverso la sentenza l'ing. ha proposto appello lamentando, con un unico articolato Pt_1 motivo di gravame, il difetto di legittimazione attiva-passiva del , Controparte_1 osservando che detto ente giuridico è distinto e differente dall'originario ente Consorzio il
Bagaglino Cala del Faro, al quale lo stesso aveva aderito con la sottoscrizione dei suoi atti di compravendita immobiliare.
A sostegno dell'eccezione, proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni nel primo grado del giudizio e quindi reiterata in appello, l'appellante ha allegato nuovi documenti, di cui ha chiesto l'acquisizione anche all'udienza del 26.9.2025.
Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto, Controparte_1 osservando che l'eccezione sollevata da controparte, oltre che inammissibile perché tardivamente proposta ai sensi dell'art. 345 c.p.c., così come i documenti allegati, è infondata in fatto e in diritto in quanto il e il sono lo stesso soggetto Controparte_1 Controparte_42 giuridico che opera ininterrottamente dal 1990 e l'eccezione si pone in contrasto con quanto affermato e riconosciuto dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado in cui il CP_1 appellato è sempre stato riconosciuto quale legittimato passivo.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
L'appello è infondato. Va chiarito in premessa che il a fronte dell'articolato atto introduttivo del giudizio di primo Pt_1 grado, con il quale aveva impugnato la delibera dell'assemblea del del 20.3.2021 CP_1 assumendone la nullità sotto diversi profili, ha oggi incentrato l'appello esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva e passiva del , invocando a sostegno di tale assunto la CP_1 documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesterebbe la diversa soggettività del
[...]
rispetto al , quest'ultimo estinto sin dal 1996 con CP_1 Controparte_42 decorrenza dal 1993.
Eccezione in realtà già formulata dal all'udienza di precisazione delle conclusioni nel Pt_1 giudizio di primo grado, e per tale ragione ritenuta dal Tribunale tardiva, inammissibile e in ogni caso non provata.
Oggi l'appellante la ripropone come unico motivo d'appello, prestando sostanzialmente acquiescenza alle ulteriori statuizioni contenute in sentenza sulla validità della delibera consortile impugnata.
Secondo il non esisterebbe affatto un , legittimato alla gestione dei Pt_1 Controparte_1 beni e servizi del comprensorio, poiché il diverso ente del quale il pretende di essere la CP_1 continuazione - il – si sarebbe estinto inesorabilmente nel 1996 Controparte_42 con decorrenza dal 1993. Dunque, il “sedicente” altro non sarebbe che Controparte_1 un'autogestione di proprietari, priva di regolamento, di statuto, di organi deputati alla gestione dei beni e dei servizi e soprattutto priva di poteri per pretendere il pagamento di oneri consortili.
Ebbene, tali deduzioni hanno palesemente introdotto nel processo, ben oltre il maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie, nuovi fatti costitutivi di una domanda, diversa per causa petendi
e pertanto tardiva, volta ad accertare l'inesistenza del . Controparte_1
La causa petendi della domanda originariamente proposta in giudizio dall'ing. – appunto Pt_1
l'invalidità della delibera assembleare del 20/3/2021 – oltre a presupporre l'esistenza di un
Consorzio del quale l'attore spendeva sia la sua posizione di consorziato, in quanto proprietario di immobili posti nel comprensorio, sia l'esistenza di un organo assembleare deliberativo, era costituita da singoli e ben specifici motivi d'invalidità della delibera, analiticamente affrontati e rigettati uno per uno dal Tribunale, con statuizioni peraltro neppure impugnate dal Pt_1
Dedurre oggi addirittura l'inesistenza del , ossia di quello stesso soggetto evocato in CP_1 giudizio dall'attore ed indicato come legittimato passivo rispetto alla domanda di impugnazione della delibera consortile, introduce, camuffandolo sotto le false spoglie di un vizio processuale
(difetto di legittimazione attiva e passiva), un nuovo e diverso motivo d'invalidità della delibera, non solo mai allegato prima, ma addirittura implicitamente rinnegato dalla stessa impugnazione della delibera consortile. L'eccezione introduce fatti nuovi - sul momento genetico di costituzione del Controparte_1
, sull'esistenza di beni e servizi del comprensorio Cala del Faro diversi da quelli gestiti dai
[...] singoli condominii che ne fanno parte e dal più ampio Consorzio della Costa Smeralda, sul comportamento concludente del di effettiva partecipazione alle spese consortili per svariati Pt_1 anni sino ai più recenti avvenimenti - costitutivi di un diverso rapporto sostanziale, il cui accertamento negativo non potrebbe che avvenire in via principale nel contraddittorio con tutti i proprietari di immobili inseriti nel comprensorio, certamente non del e dei suoi organi CP_1 rappresentativi di cui si nega persino l'esistenza.
Si vede dunque che l'eccezione ha in realtà introdotto tardivamente nel processo una domanda nuova, di accertamento negativo di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, perdipiù nei confronti di un soggetto - il – sicuramente non legittimato passivamente. Controparte_1
Laddove poi l'appellante abbia invece inteso eccepire l'inesistenza dell'ente come ulteriore vizio d'invalidità della delibera adottata, diverso da quelli allegati con l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, si tratterebbe comunque di una nuova causa petendi, introdotta soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo giudizio, ben oltre i termini del 183 c.p.c., sulla quale non si è svolto in necessario contraddittorio delle parti.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità “La richiesta, nel giudizio di appello, della declaratoria di nullità di una delibera dell'assemblea dei condomini per un motivo diverso da quello dedotto nel giudizio di primo grado, costituisce, atteso il mutamento dell'iniziale
"causa petendi", una domanda nuova, vietata dall'art. 345 cod.proc.civ.” (Cass. n. 1378/1999)
In ogni caso, anche ammettendo che l'eccezione sull'esistenza del integri Controparte_1 una mera difesa, sarebbe svincolata dalle preclusioni assertive ma non da quelle istruttorie.
Al riguardo, la Suprema Corte a S.U. con la pronuncia n. 2951/2016, peraltro richiamata dallo stesso appellante, ha chiarito che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. anche Cass. n. 10435/25) ed ha altresì precisato (cfr. Cass. n. 16814/2024) che “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”. Alla luce di tali principi di diritto, l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva e ad agire” sollevata dall'appellante per la prima volta nell'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al
Tribunale, benché in astratto ammissibile per le ragioni indicate, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, posto che dalle produzioni in atti non risulta alcun documento – validamente e tempestivamente prodotto - dal quale inferire l'eccepita carenza di titolarità attiva del
[...]
. CP_1
La documentazione allegata tardivamente non era, infatti, ammissibile in primo grado ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., non avendo parte appellante dimostrato di non averla potuta produrre tempestivamente e non trattandosi di documentazione sopravvenuta.
Ciò vale a maggior ragione per il documento proveniente dal Comune di Arzachena su presunti abusi commessi dal , con il quale il vorrebbe introdurre per la prima volta in CP_1 Pt_1 appello un inedito profilo d'illegittimità dell'operato del . CP_1
Infine, è appena il caso di rilevare che - conformemente a quanto già deciso in altre controversie tra le medesime parti (da ultimo con sentenza dell'intestata Corte d'appello n. 354/2025 depositata soltanto in data 10.10.2025) - quand'anche detta documentazione fosse stata tempestivamente e ritualmente allegata, la prova documentale del mutamento del codice fiscale del , in CP_1 assenza di altri univoci elementi di giudizio, non dimostrerebbe affatto l'estinzione del soggetto giuridico interessato.
Forse inutile anche aggiungere la tardività e inammissibilità di ogni ulteriore produzione fatta dall'appellante con le note conclusionali.
Per tali ragioni, l'appello va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione non avendo l'appellante censurato il merito della decisione assunta dal primo giudice sulla validità della delibera impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed in difetto di qualsiasi attività istruttoria. Non si ravvisano invece i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, posto che la condotta processuale dell'appellante non si connota per profili di mala fede o colpa grave, tenuto conto che, come sopra evidenziato, la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, qualora la si consideri una mera difesa, sarebbe in astratto proponibile a prescindere dalle decadenze processuali, salva ovviamente ogni diversa valutazione nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 126/2025, pubblicata il Parte_1
26.2.2025, del Tribunale di Tempio Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e degli intervenuti in adesione al CP_1
, che liquida in complessivi euro 4.996,00 in favore di ciascuna parte, oltre 15% spese CP_1 generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 21.11.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois
Il Presidente
Dott. AR NI