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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5277 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Giudice Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Lucia Carillo
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2017 conveniva Parte_1
in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 04.03.2016, alle ore 19:30 circa, in , in Controparte_1
prossimità di via della Rinascita, con direzione via Ugo Foscolo.
L'attore esponeva che, nel camminare sul marciapiede di detta strada, “…a causa del dislivello creatosi sul manto stradale, per l'assenza di una congiuntura laterale a un tombino sul marciapiede inciampava cadendo bruscamente al suolo…”.
, per l'effetto, lamentava lesioni quantificate in € 8.907,10 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi di legge con vittoria di spese e competenze legali.
In data 23.12.2017 si costituiva l'ente convenuto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, il contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medico- legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 17.10.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
La domanda è innanzitutto procedibile in quanto parte attorea ha documentato l'adempimento delle formalità previste dalla legge n. 162/2014 in materia di negoziazione assistita. Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento. L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, e, nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La fattispecie concreta del presente procedimento va qualificata in termini di responsabilità da cose in custodia, quale ipotesi di illecito aquiliano disciplinato dall'art. 2051 c.c..
La norma richiamata si incentra sulla nozione di “custodia”: custode della cosa
è chi ha l'effettivo potere materiale su di essa;
quindi, custode non è solo il proprietario della cosa ma anche il possessore e il detentore della stessa.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato il carattere oggettivo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2051 c.c. precisando che non occorre la prova della colpa del custode, quale requisito costitutivo della fattispecie, essendo sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso, nesso causale fra cosa ed evento).
Ai fini della configurabilità dell'illecito ex art. 2051 c.c. la relativa responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito riconducibile ad un elemento esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato).
Alla luce dell'istruttoria orale e della documentazione versata in atti deve ritenersi che la responsabilità dell'evento per cui è causa sia imputabile a parte convenuta ex art.2051 c.c. e, pertanto, la domanda attorea va accolta nei termini che di seguito vanno specificati.
In merito alla dinamica del sinistro, infatti, si evidenzia che dai rilievi fotografici prodotti nonché dalla prova orale espletata è emerso con chiarezza che il tratto di marciapiede ove l'attore è caduto costituiva un'insidia e dunque un pericolo non prevedibile ed evitabile.
E ciò a maggior ragione considerando l'ora buia, la scarsa illuminazione pubblica e l'ulteriore restringimento del marciapiede dovuto alla mancanza di una congiuntura metallica laterale rispetto al tombino.
Ne consegue pertanto la sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attore atteso che la caduta di quest'ultimo è imputabile ad un difetto del marciapiede ed in particolare del tombino ivi presente.
Sul punto si rimanda alle dichiarazioni dei testi da ritenersi attendibili in quanto scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità nonché rese da un punto che consentiva di visionare la dinamica.
Né parte convenuta ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Inoltre, dalla prova espletata e dalle foto versate in atti non sono emersi elementi utili a dimostrare un eventuale concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro che avrebbe in ogni caso potuto assumere rilevanza ai soli fini della riduzione del risarcimento.
Venendo al quantum debeatur, il ctu nominato in corso di giudizio, le cui argomentazioni e conclusioni sono condivisibili sotto l'aspetto logico e tecnico, ha ritenuto soddisfatti i comuni criteri utili in tema di nesso di causalità. Ha inoltre valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica nella misura del 3 % di IP, oltre gg. 10 di ITP al 75 % e gg. 33 di ITP al 50 %, verificando positivamente spese mediche documentate e pertinenti per euro
56,00.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano, in relazione all'età dell'attore alla data del sinistro (anni 46), il danno biologico nella misura del 3% (valore di punto base euro 963,40) è valutabile in euro 2843,96; l'ITP gg. 10 al 75% (euro 115,00 quotidie) in euro 421,35, l'ITP gg 33 al 50% in euro 926,97.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro
4192,28 a cui vanno aggiunti euro 56,00 di spese mediche documentate.
Il danno risarcibile omnicomprensivo, escluse le voci non provate, va dunque liquidato in euro 4.248,28 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.248,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. sent. n. 1712/1995.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 08/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 5277 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Giudice Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Lucia Carillo
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2017 conveniva Parte_1
in giudizio il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 04.03.2016, alle ore 19:30 circa, in , in Controparte_1
prossimità di via della Rinascita, con direzione via Ugo Foscolo.
L'attore esponeva che, nel camminare sul marciapiede di detta strada, “…a causa del dislivello creatosi sul manto stradale, per l'assenza di una congiuntura laterale a un tombino sul marciapiede inciampava cadendo bruscamente al suolo…”.
, per l'effetto, lamentava lesioni quantificate in € 8.907,10 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi di legge con vittoria di spese e competenze legali.
In data 23.12.2017 si costituiva l'ente convenuto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, il contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medico- legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 17.10.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
La domanda è innanzitutto procedibile in quanto parte attorea ha documentato l'adempimento delle formalità previste dalla legge n. 162/2014 in materia di negoziazione assistita. Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento. L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, e, nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La fattispecie concreta del presente procedimento va qualificata in termini di responsabilità da cose in custodia, quale ipotesi di illecito aquiliano disciplinato dall'art. 2051 c.c..
La norma richiamata si incentra sulla nozione di “custodia”: custode della cosa
è chi ha l'effettivo potere materiale su di essa;
quindi, custode non è solo il proprietario della cosa ma anche il possessore e il detentore della stessa.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato il carattere oggettivo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2051 c.c. precisando che non occorre la prova della colpa del custode, quale requisito costitutivo della fattispecie, essendo sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso, nesso causale fra cosa ed evento).
Ai fini della configurabilità dell'illecito ex art. 2051 c.c. la relativa responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito riconducibile ad un elemento esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato).
Alla luce dell'istruttoria orale e della documentazione versata in atti deve ritenersi che la responsabilità dell'evento per cui è causa sia imputabile a parte convenuta ex art.2051 c.c. e, pertanto, la domanda attorea va accolta nei termini che di seguito vanno specificati.
In merito alla dinamica del sinistro, infatti, si evidenzia che dai rilievi fotografici prodotti nonché dalla prova orale espletata è emerso con chiarezza che il tratto di marciapiede ove l'attore è caduto costituiva un'insidia e dunque un pericolo non prevedibile ed evitabile.
E ciò a maggior ragione considerando l'ora buia, la scarsa illuminazione pubblica e l'ulteriore restringimento del marciapiede dovuto alla mancanza di una congiuntura metallica laterale rispetto al tombino.
Ne consegue pertanto la sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attore atteso che la caduta di quest'ultimo è imputabile ad un difetto del marciapiede ed in particolare del tombino ivi presente.
Sul punto si rimanda alle dichiarazioni dei testi da ritenersi attendibili in quanto scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità nonché rese da un punto che consentiva di visionare la dinamica.
Né parte convenuta ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Inoltre, dalla prova espletata e dalle foto versate in atti non sono emersi elementi utili a dimostrare un eventuale concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro che avrebbe in ogni caso potuto assumere rilevanza ai soli fini della riduzione del risarcimento.
Venendo al quantum debeatur, il ctu nominato in corso di giudizio, le cui argomentazioni e conclusioni sono condivisibili sotto l'aspetto logico e tecnico, ha ritenuto soddisfatti i comuni criteri utili in tema di nesso di causalità. Ha inoltre valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica nella misura del 3 % di IP, oltre gg. 10 di ITP al 75 % e gg. 33 di ITP al 50 %, verificando positivamente spese mediche documentate e pertinenti per euro
56,00.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano, in relazione all'età dell'attore alla data del sinistro (anni 46), il danno biologico nella misura del 3% (valore di punto base euro 963,40) è valutabile in euro 2843,96; l'ITP gg. 10 al 75% (euro 115,00 quotidie) in euro 421,35, l'ITP gg 33 al 50% in euro 926,97.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro
4192,28 a cui vanno aggiunti euro 56,00 di spese mediche documentate.
Il danno risarcibile omnicomprensivo, escluse le voci non provate, va dunque liquidato in euro 4.248,28 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5201,00 ed euro 26000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 4.248,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. sent. n. 1712/1995.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 08/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo