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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1077 R.G.A.C. per l'anno 2021 TRA
(GIA' Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Rocco presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Latina alla via Aprilia ang. via Priverno, giusta procura alle liti in atti Parte appellante CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso nel giudizio di primo CP_1 C.F._1 grado dall'Avv. Armando Sereno presso il cui studio è elettivamente domiciliato Parte appellata-contumace OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 52/2021 depositata in data 14.01.2021 e non notificata Conclusioni: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_3 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
09780202000009289000, notificato in data 26.02.2020, per mancato pagamento di n. 3 cartelle di pagamento di cui due (cartelle n. 09720120281277324000 e n. 09720160058351089000) relative a sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada e una (cartella n. 09720180050393891000) relativa a tassa automobilistica, con condanna alle spese di lite. In particolare, parte appellante ha premesso che ha proposto opposizione CP_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo deducendo l'illegittimità dello stesso perché disposto su un bene mobile strumentale alla propria attività professionale e per l'omessa preventiva notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/73, oltre che per insussistenza del titolo esecutivo in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09720120281277324000 e n. 09720160058351089000, già annullate con la sentenza n. 1502/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, a definizione del procedimento iscritto al n. 2143/2019 RG. Tanto premesso, parte appellante censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace annullato integralmente il preavviso di fermo amministrativo, anche rispetto alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000,
1 nonostante la stessa non abbia formato oggetto di specifico motivo di opposizione nel giudizio di primo grado. Con riferimento a tale ultima cartella di pagamento, avuto riguardo alla natura tributaria del credito, parte appellante censura altresì la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, dalla medesima formulata. Parte appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000 limitatamente alle sole cartelle di pagamento n. 09720120281277324000 e n. 09720160058351089000 e, in subordine, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000. Con vittoria di spese relative al doppio grado di giurisdizione e con condanna dell'appellato alla restituzione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Dichiarata la contumacia dell'appellato e acquisito il fascicolo di primo CP_1 grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza alla data odierna, viste le note scritte tempestivamente depositate da parte appellante, la causa è decisa nei termini seguenti.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente deve essere respinto il motivo di impugnazione fondato sulla dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. Infatti, dal tenore complessivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge chiaramente come l'opponente abbia inteso contestare integralmente il preavviso di fermo amministrativo, deducendone l'illegittimità o nullità per essere stato disposto su un bene strumentale all'attività professionale dell'esponente e per violazione dell'articolo 26 del d.p.r. 602 del 1973, per omessa comunicazione dell'avviso relativo all'intimazione ad adempiere. L'opponente ha poi contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo per insussistenza del titolo esecutivo in relazione al credito di cui alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, risultando già accertata giudizialmente la relativa prescrizione, con sentenza n. 1502/2019 precedentemente emessa dal giudice di pace di Lamezia Terme. In relazione al credito di cui alle cartelle relative alle sanzioni amministrative, l'opponente ha comunque ulteriormente eccepito la violazione degli artt. 209 del Codice della Strada e 28 della legge n. 689 del 1981 e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, oltre che, in subordine, l'erroneità delle somme richieste. L'opponente ha infine contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancata indicazione della data di consegna del ruolo, necessaria ai fini della verifica della correttezza dell'iter procedurale sottostante alla notifica delle cartelle indicate nell'atto impugnato, con violazione del diritto di difesa. Dunque, diversamente da quanto contestato dall'appellante, non risulta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio ha riguardato integralmente l'atto impugnato, ossia il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000.
2 E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000 emessa per mancato versamento di Tassa automobilistica relativa all'anno 2013, per l'importo complessivo di euro 887,82. Deve evidenziarsi che il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato per difetto di titolo esecutivo sotteso al preavviso di fermo amministrativo e ciò per essere stati i crediti di cui alle cartelle esattoriali richiamate nel preavviso di fermo dichiarati estinti per prescrizione con la precedente sentenza n. 1502/2018 emessa nel procedimento n. 2143/ 2019 RG. Il giudice di pace, pur avendo fondato la propria decisione sul pregresso accertamento giudiziale dell'intervenuta prescrizione dei crediti che, secondo quanto evincibile dagli atti di causa, ha riguardato i soli crediti di cui alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative applicate per violazione di norme del codice della strada, ha comunque, erroneamente, annullato integralmente il provvedimento impugnato, ossia il preavviso di fermo amministrativo. Come sopra evidenziato, in relazione alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, emessa per mancato pagamento di Tassa automobilistica relativa all'anno 2013, richiamata nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, deve invece essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di credito avente natura tributaria. Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass. SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08; 17943/09). Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura, relativa all'espropriazione forzata, fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento dell'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo. Ed infatti, come correttamente evidenziato da parte appellante, sebbene il giudice di pace abbia qualificato l'azione come opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c., secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo deve essere correttamente qualificata in termini di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo. Si è infatti evidenziato come l'ipoteca e il fermo sono atti estranei all'esecuzione forzata, in quanto atti di una procedura alternativa a quest'ultima. In particolare, il fermo amministrativo, ha funzione di garanzia, oltre che afflittiva, pur se non in senso tecnico-giuridico (Cass. 24234/2015; Cass. sez. un., 7 maggio 2010 n. 11087). Di conseguenza, la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e non in
3 un'opposizione esecutiva, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. Civ. Sez. U, Ord. n. 15354/2015). Per tali motivi, il preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001 (Cass. Civ. Ord. n. 27601/2018). Nel caso di specie, come evidenziato, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000 anche in relazione alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, relativa ad un credito di natura tributaria. Ne consegue che l'accertamento della legittimità dell'atto impugnato, così come l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, dovendo essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, richiamata nel Preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000, sussistendo in relazione tale credito, di natura tributaria, la giurisdizione del giudice tributario.
4. Deve infine essere accolta la domanda di restituzione delle eventuali somme corrisposte dall'appellante in esecuzione dell'impugnata sentenza, tempestivamente formulata nell'atto di appello, pur in difetto di prova del pagamento. Infatti, all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza di primo grado, consegue l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla parte appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento. La restituzione dovrà includere anche gli accessori, come le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restituito in integrum e di ripristino della situazione precedente (vedi Cass. civ. n. 11491/2012). Trattandosi poi, di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n. 21699/2011).
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass. n. 23226/2013). Ciò premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, quanto al giudizio di primo grado, della fondatezza dell'opposizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento emesse in relazione
4 alle sanzioni amministrative applicate per la violazione del codice della strada e, quanto al presente giudizio di appello, della non uniformità di orientamenti della giurisprudenza sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, richiamata nel preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente);
2) condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Lamezia Terme, 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
5
(GIA' Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Rocco presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Latina alla via Aprilia ang. via Priverno, giusta procura alle liti in atti Parte appellante CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso nel giudizio di primo CP_1 C.F._1 grado dall'Avv. Armando Sereno presso il cui studio è elettivamente domiciliato Parte appellata-contumace OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 52/2021 depositata in data 14.01.2021 e non notificata Conclusioni: come in atti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_3 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
09780202000009289000, notificato in data 26.02.2020, per mancato pagamento di n. 3 cartelle di pagamento di cui due (cartelle n. 09720120281277324000 e n. 09720160058351089000) relative a sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada e una (cartella n. 09720180050393891000) relativa a tassa automobilistica, con condanna alle spese di lite. In particolare, parte appellante ha premesso che ha proposto opposizione CP_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo deducendo l'illegittimità dello stesso perché disposto su un bene mobile strumentale alla propria attività professionale e per l'omessa preventiva notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/73, oltre che per insussistenza del titolo esecutivo in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 09720120281277324000 e n. 09720160058351089000, già annullate con la sentenza n. 1502/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, a definizione del procedimento iscritto al n. 2143/2019 RG. Tanto premesso, parte appellante censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace annullato integralmente il preavviso di fermo amministrativo, anche rispetto alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000,
1 nonostante la stessa non abbia formato oggetto di specifico motivo di opposizione nel giudizio di primo grado. Con riferimento a tale ultima cartella di pagamento, avuto riguardo alla natura tributaria del credito, parte appellante censura altresì la sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, dalla medesima formulata. Parte appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000 limitatamente alle sole cartelle di pagamento n. 09720120281277324000 e n. 09720160058351089000 e, in subordine, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000. Con vittoria di spese relative al doppio grado di giurisdizione e con condanna dell'appellato alla restituzione delle eventuali somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Dichiarata la contumacia dell'appellato e acquisito il fascicolo di primo CP_1 grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza alla data odierna, viste le note scritte tempestivamente depositate da parte appellante, la causa è decisa nei termini seguenti.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente deve essere respinto il motivo di impugnazione fondato sulla dedotta violazione dell'articolo 112 c.p.c. Infatti, dal tenore complessivo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado emerge chiaramente come l'opponente abbia inteso contestare integralmente il preavviso di fermo amministrativo, deducendone l'illegittimità o nullità per essere stato disposto su un bene strumentale all'attività professionale dell'esponente e per violazione dell'articolo 26 del d.p.r. 602 del 1973, per omessa comunicazione dell'avviso relativo all'intimazione ad adempiere. L'opponente ha poi contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo per insussistenza del titolo esecutivo in relazione al credito di cui alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, risultando già accertata giudizialmente la relativa prescrizione, con sentenza n. 1502/2019 precedentemente emessa dal giudice di pace di Lamezia Terme. In relazione al credito di cui alle cartelle relative alle sanzioni amministrative, l'opponente ha comunque ulteriormente eccepito la violazione degli artt. 209 del Codice della Strada e 28 della legge n. 689 del 1981 e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, oltre che, in subordine, l'erroneità delle somme richieste. L'opponente ha infine contestato la legittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancata indicazione della data di consegna del ruolo, necessaria ai fini della verifica della correttezza dell'iter procedurale sottostante alla notifica delle cartelle indicate nell'atto impugnato, con violazione del diritto di difesa. Dunque, diversamente da quanto contestato dall'appellante, non risulta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio ha riguardato integralmente l'atto impugnato, ossia il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000.
2 E' invece fondato il secondo motivo di impugnazione concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000 emessa per mancato versamento di Tassa automobilistica relativa all'anno 2013, per l'importo complessivo di euro 887,82. Deve evidenziarsi che il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato per difetto di titolo esecutivo sotteso al preavviso di fermo amministrativo e ciò per essere stati i crediti di cui alle cartelle esattoriali richiamate nel preavviso di fermo dichiarati estinti per prescrizione con la precedente sentenza n. 1502/2018 emessa nel procedimento n. 2143/ 2019 RG. Il giudice di pace, pur avendo fondato la propria decisione sul pregresso accertamento giudiziale dell'intervenuta prescrizione dei crediti che, secondo quanto evincibile dagli atti di causa, ha riguardato i soli crediti di cui alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative applicate per violazione di norme del codice della strada, ha comunque, erroneamente, annullato integralmente il provvedimento impugnato, ossia il preavviso di fermo amministrativo. Come sopra evidenziato, in relazione alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, emessa per mancato pagamento di Tassa automobilistica relativa all'anno 2013, richiamata nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, deve invece essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di credito avente natura tributaria. Come noto, è attribuita alle Commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, la quale è estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento (cfr. Cass. SU. n. 14667 del 5.7.2011; Cass. n. 11077 del 15.5.2007). La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è quindi esclusa soltanto qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08; 17943/09). Nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura, relativa all'espropriazione forzata, fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale, tendente all'accertamento dell'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo. Ed infatti, come correttamente evidenziato da parte appellante, sebbene il giudice di pace abbia qualificato l'azione come opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c., secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo deve essere correttamente qualificata in termini di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo. Si è infatti evidenziato come l'ipoteca e il fermo sono atti estranei all'esecuzione forzata, in quanto atti di una procedura alternativa a quest'ultima. In particolare, il fermo amministrativo, ha funzione di garanzia, oltre che afflittiva, pur se non in senso tecnico-giuridico (Cass. 24234/2015; Cass. sez. un., 7 maggio 2010 n. 11087). Di conseguenza, la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e non in
3 un'opposizione esecutiva, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. Civ. Sez. U, Ord. n. 15354/2015). Per tali motivi, il preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001 (Cass. Civ. Ord. n. 27601/2018). Nel caso di specie, come evidenziato, nel primo grado di giudizio, parte appellata ha formulato opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000 anche in relazione alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, relativa ad un credito di natura tributaria. Ne consegue che l'accertamento della legittimità dell'atto impugnato, così come l'accertamento della spettanza e fondatezza del credito introduce, sul piano della cognizione, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, dovendo essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, richiamata nel Preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000, sussistendo in relazione tale credito, di natura tributaria, la giurisdizione del giudice tributario.
4. Deve infine essere accolta la domanda di restituzione delle eventuali somme corrisposte dall'appellante in esecuzione dell'impugnata sentenza, tempestivamente formulata nell'atto di appello, pur in difetto di prova del pagamento. Infatti, all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza di primo grado, consegue l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado di restituire alla parte appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza, essendo venuto meno il titolo del pagamento. La restituzione dovrà includere anche gli accessori, come le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restituito in integrum e di ripristino della situazione precedente (vedi Cass. civ. n. 11491/2012). Trattandosi poi, di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (Cass. civ. n. 21699/2011).
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass. n. 23226/2013). Ciò premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, quanto al giudizio di primo grado, della fondatezza dell'opposizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento emesse in relazione
4 alle sanzioni amministrative applicate per la violazione del codice della strada e, quanto al presente giudizio di appello, della non uniformità di orientamenti della giurisprudenza sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720180050393891000, richiamata nel preavviso di fermo amministrativo n. 09780202000009289000, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente);
2) condanna parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Lamezia Terme, 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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