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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, in persona dei magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 196/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
GE. (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.p.t. sig. con sede in 31044 Montebelluna (TV), Via Parte_1
Pontin n. 5 ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla piazza della
Costituzione Italiana n. 42, presso lo studio degli avv.ti Umberto Saracco
(C.F. ) e EM AN (C.F.: C.F._1
) che la rappresentano e difendono in virtù di C.F._2
mandato rilasciato all'interno del fascicolo telematico da considerarsi in calce all'atto di appello;
appellante
E
IN SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO S.R.L. (C.F.
), in persona del legale rapp.p.t. Dott. con P.IVA_2 Controparte_2
sede in Santa Marina (SA), Frazione Policastro Bussentino, Località Hangar ed elettivamente domiciliata in San Giovanni a Piro (SA), Via Pornia n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Centrangolo (C.F.: C.F._3
~ 1 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto ai sensi dell'art. 83 co. 1 c.p.c. appellata
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 280/2014
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_3
innanzi al Tribunale Civile di Lagonegro, chiedendo di dichiarare nullo, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
280/14.
A sostegno della domanda, deduceva:
- che per l'esecuzione di alcune paratie di pali trivellati di cui al contratto di appalto, aveva stipulato con la un contratto per CP_3
un valore finale di euro 453.982,45;
- che, a seguito di difficoltà riscontrante dalla , si era CP_3
proceduto ad una rideterminazione degli accordi, mediante la stipula di un subappalto “per l'accesso ai luoghi” per un valore di euro 97.000,00, previa richiesta di autorizzazione;
- che si era proceduto alla stipula di un contratto di nolo a freddo, per la durata di due mesi, di una trivella;
- che la aveva emesso le fatture n. 43 del 2013 e la n. 73 del CP_3
2013 senza alcuna autorizzazione. Parte Per tali motivi, la eccepiva: Controparte_4
- di aver pagato, in relazione al contratto di subappalto ed al S.A.L.
n.7, la somma di euro 93.119,00 a fronte di un corrispettivo maturato pari ad euro 106.153,14, restando essa debitrice della somma peri ad euro 13.034,14;
~ 2 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
- che, in ogni caso, quanto al contratto di nolo, lo stesso era stato fatturato per la durata di tre mesi, quando invece nel contratto era stata concordata la durata di due mesi.
2. Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto CP_3
dell'opposizione, deducendo di aver ricevuto un pagamento parziale per l'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto e di non aver ottenuto il corrispettivo per il contratto di nolo.
Con sentenza pubblicata il 3.03.2020 il Tribunale di Lagonegro:
- quanto al credito vantato dalla opposta, per euro 33.625,65 (fattura n.
43/2013), ha accolto l'opposizione in considerazione del titolo posto a fondamento della pretesa, costituito da un contratto di subappalto di opere pubbliche;
- quanto al credito vantato dalla opposta, per euro 40.992,00 (fattura n.
73/2013), non ha accolto l'opposizione essendo stato provato nel corso del procedimento il perfezionamento dell'accordo contrattuale per un periodo superiore ai due mesi.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, la Parte_3
proponeva tempestivo appello, lamentando:
- l'errata valutazione del giudice di prime cure che ha riconosciuto la somma pari ad euro 40.992,00, prevedendo anche la debenza dell'iva, seppure l'importo fosse stato già ivato, e che ha fondato la propria Parte decisione sull'interrogatorio formale deferito al l.r. di o, non comparso, omettendo di considerare e valutare le altre prove offerte;
- la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice ha deciso il capo relativo alle spese in virtù del riconoscimento della somma pari ad euro 40.992,00 (fattura n. 73/2013), senza tenere conto della statuizione sulla non debenza della somma pari ad euro 33.626,85 (fattura n.
43/2013).
~ 3 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
Si costituiva in giudizio la con Controparte_3
comparsa di risposta, depositata il 06.07.2020, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio. Parte Con ricorso ex art.283 e 351 c.p.c., la formulava Controparte_1
istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che la Corte accoglieva limitatamente al pagamento dell'Iva, oltre euro
40.992,00, con decreto depositato in data 28.07.2020.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.06.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ne consegue che è necessaria e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le
~ 4 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dalla sia rispondente ai requisiti che Parte_3
consentono di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
5. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in ordine al riconoscimento della somma pari ad euro 40.992,00 (fattura n. 73/2013), prevedendo anche la debenza dell'iva, seppure l'importo fosse già ivato, e ha fondato la propria Parte decisione sull'interrogatorio formale deferito al l.r. di o, non comparso, omettendo di considerare e valutare le altre prove offerte.
Il motivo di appello è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che l'oggetto del giudizio è la fattura n.
73/2013, considerato che la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla fattura n. 43/2013 non è oggetto di appello incidentale.
Dunque, merita di essere esaminata la statuizione del Tribunale di
Lagonegro in ordine al riconoscimento della fattura n. 73/2013, oggetto del presente appello. Parte Merita accoglimento la censura relativa all'errata condanna della
[...]
al pagamento, in favore della Nel Controparte_4 CP_3
~ 5 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA
[...]
della somma pari ad euro 40.992,00, oltre IVA, ed Parte_4
interessi fino al soddisfo.
Parte appellante sostiene che l'importo di euro 40.992,00, riportato nella fattura n. 73/2013, è un importo finale e già comprensivo di IVA.
Tanto può desumersi in maniera chiara dall'esame della fattura n.73/2013, depositata da parte appellata nel giudizio monitorio, dalla quale si evince che l'importo finale di euro 40.992,00 è il frutto della somma di euro 33.600,00 e dell'IVA al 22%, pari ad euro 7.392,00 (cfr. doc. 9 fascicolo parte appallata).
Ha altresì pregio la censura relativa alla valutazione da parte del giudice di prime cure, il quale ha erroneamente considerato ammessi i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 co. VI, vista l'assenza ingiustificata del l.r. all'interrogatorio formale, omettendo di considerare la documentazione non contestata prodotta dalla Pt_3
Parte Occorre prima di tutto evidenziare che la o e la Controparte_1 [...]
stipulavano un contratto di nolo a freddo Controparte_3
per la durata di due mesi, diversamente da quanto indicato nella fattura n.
73/2013, in cui la ha indicato unilateralmente la durata Controparte_3
di mesi 3 per un corrispettivo pari ad euro 40.992,00.
Può invece ricavarsi l'effettiva durata del nolo della trivella dalla CP_5
Parte documentazione prodotta dalla o nel giudizio di primo grado, non oggetto di contestazione (cfr. da doc. 18 e doc. 23), la quale attesta che la
è stata utilizzata dal 27.08.2013 al 20.09.2013 e dal 22.10.2023 al Pt_5
15.11.2013, per un totale di 47 giorni.
A differenza di quanto sostenuto da parte appellata, il contratto di nolo ha cessato i suoi effetti proprio in data 15.11.2013, quando si è rotta la
Solimec, e non il 20.11.2013, data in cui la lo ha Pt_5 Pt_3
comunicato alla Insud, considerato che già dal 15.11.2013 non è stato più
~ 6 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
possibile utilizzarla (cfr. allegato K produzione di parte – CP_3
opposizione a d.i.).
La parte appellata, a fronte dell'effettiva durata del nolo dedotta dall'appellante, non ha fornito né elementi di prova atti a dimostrare il contrario, né ulteriori elementi di prova sufficienti per ritenere ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio formale, come previsto dall'art. 232 c.p.c.
È necessario evidenziare peraltro come la mancata comparizione del legale rappresentante all'interrogatorio formale, fissato in data
15.02.2016, sia stata giustificata dall'impedimento fisico a presenziare all'udienza, documentato dal certificato medico allegato. Infatti, con atto dell'11.02.2016, l'interrogando aveva dedotto quanto segue: “la vita di cantiere e le circostanze quotidiane che capitano al suo interno mi sono estranee e le conosco solo per come mi vengono rappresentate dai miei collaboratori. Quindi, francamente, non saprei come rispondere alle domande che mi fossero poste e, comunque, affrontare una trasferta onerosa in termini fisici all'unico scopo di presenziare per il verbale, senza poter rispondere nulla di utile, è per me faticoso” (cfr. doc. in atti).
Alla luce di ciò, deve pertanto procedersi alla riduzione del quantum dovuto dalla in favore della Parte_3 Controparte_3
tenuto conto della effettiva durata del contratto di nolo,
[...]
pari a 47 giorni.
Sicché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va condannata la rideterminandosi in tale senso la impugnata Controparte_6
statuizione di condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, al pagamento, in favore della appellata Controparte_3
della minor somma di euro 20.496,00, iva compresa,
[...]
corrispondente alla durata effettiva del contratto di nolo della trivella
Solimec (giorni 47).
~ 7 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
6. Segue la condanna dell'appellante sostanziale Parte_3
soccombente, alla rifusione delle spese del doppio grado, stante l'effetto espansivo interno conseguente alla rideterminazione del quantum, in favore della liquidate in dispositivo Controparte_3
con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. 174/2022, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché allo scaglione fino a €
26.000,00.
Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_3
la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica,
141/2020, pubblicata il 03-03-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza ridetermina la statuizione di condanna dell'appellante in favore dell'appellata
[...]
in € 20.496,00, iva compresa, oltre Controparte_3
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la Parte_3
alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellata
[...]
liquidate per il primo grado in € Controparte_3
2.540,00 per compenso professionale e per il secondo grado in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso il 4-11-2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
~ 8 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, in persona dei magistrati:
- Dott. Pasquale Cristiano Presidente rel.
- Dott. Michele Videtta Consigliere
- Dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 196/2020 R.G. riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
GE. (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.p.t. sig. con sede in 31044 Montebelluna (TV), Via Parte_1
Pontin n. 5 ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla piazza della
Costituzione Italiana n. 42, presso lo studio degli avv.ti Umberto Saracco
(C.F. ) e EM AN (C.F.: C.F._1
) che la rappresentano e difendono in virtù di C.F._2
mandato rilasciato all'interno del fascicolo telematico da considerarsi in calce all'atto di appello;
appellante
E
IN SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO S.R.L. (C.F.
), in persona del legale rapp.p.t. Dott. con P.IVA_2 Controparte_2
sede in Santa Marina (SA), Frazione Policastro Bussentino, Località Hangar ed elettivamente domiciliata in San Giovanni a Piro (SA), Via Pornia n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Centrangolo (C.F.: C.F._3
~ 1 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto ai sensi dell'art. 83 co. 1 c.p.c. appellata
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 280/2014
CONCLUSIONI: in narrativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_3
innanzi al Tribunale Civile di Lagonegro, chiedendo di dichiarare nullo, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
280/14.
A sostegno della domanda, deduceva:
- che per l'esecuzione di alcune paratie di pali trivellati di cui al contratto di appalto, aveva stipulato con la un contratto per CP_3
un valore finale di euro 453.982,45;
- che, a seguito di difficoltà riscontrante dalla , si era CP_3
proceduto ad una rideterminazione degli accordi, mediante la stipula di un subappalto “per l'accesso ai luoghi” per un valore di euro 97.000,00, previa richiesta di autorizzazione;
- che si era proceduto alla stipula di un contratto di nolo a freddo, per la durata di due mesi, di una trivella;
- che la aveva emesso le fatture n. 43 del 2013 e la n. 73 del CP_3
2013 senza alcuna autorizzazione. Parte Per tali motivi, la eccepiva: Controparte_4
- di aver pagato, in relazione al contratto di subappalto ed al S.A.L.
n.7, la somma di euro 93.119,00 a fronte di un corrispettivo maturato pari ad euro 106.153,14, restando essa debitrice della somma peri ad euro 13.034,14;
~ 2 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
- che, in ogni caso, quanto al contratto di nolo, lo stesso era stato fatturato per la durata di tre mesi, quando invece nel contratto era stata concordata la durata di due mesi.
2. Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto CP_3
dell'opposizione, deducendo di aver ricevuto un pagamento parziale per l'esecuzione delle opere di cui al contratto di subappalto e di non aver ottenuto il corrispettivo per il contratto di nolo.
Con sentenza pubblicata il 3.03.2020 il Tribunale di Lagonegro:
- quanto al credito vantato dalla opposta, per euro 33.625,65 (fattura n.
43/2013), ha accolto l'opposizione in considerazione del titolo posto a fondamento della pretesa, costituito da un contratto di subappalto di opere pubbliche;
- quanto al credito vantato dalla opposta, per euro 40.992,00 (fattura n.
73/2013), non ha accolto l'opposizione essendo stato provato nel corso del procedimento il perfezionamento dell'accordo contrattuale per un periodo superiore ai due mesi.
3. Con atto di appello regolarmente notificato, la Parte_3
proponeva tempestivo appello, lamentando:
- l'errata valutazione del giudice di prime cure che ha riconosciuto la somma pari ad euro 40.992,00, prevedendo anche la debenza dell'iva, seppure l'importo fosse stato già ivato, e che ha fondato la propria Parte decisione sull'interrogatorio formale deferito al l.r. di o, non comparso, omettendo di considerare e valutare le altre prove offerte;
- la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice ha deciso il capo relativo alle spese in virtù del riconoscimento della somma pari ad euro 40.992,00 (fattura n. 73/2013), senza tenere conto della statuizione sulla non debenza della somma pari ad euro 33.626,85 (fattura n.
43/2013).
~ 3 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
Si costituiva in giudizio la con Controparte_3
comparsa di risposta, depositata il 06.07.2020, nella quale chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio. Parte Con ricorso ex art.283 e 351 c.p.c., la formulava Controparte_1
istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che la Corte accoglieva limitatamente al pagamento dell'Iva, oltre euro
40.992,00, con decreto depositato in data 28.07.2020.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.06.2025, con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Invero, la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ne consegue che è necessaria e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le
~ 4 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate, e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore. In altri termini, è pacifico che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico giuridico.
Alla stregua dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l'appello proposto dalla sia rispondente ai requisiti che Parte_3
consentono di considerare ammissibile l'impugnazione in esame.
5. Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente statuito in ordine al riconoscimento della somma pari ad euro 40.992,00 (fattura n. 73/2013), prevedendo anche la debenza dell'iva, seppure l'importo fosse già ivato, e ha fondato la propria Parte decisione sull'interrogatorio formale deferito al l.r. di o, non comparso, omettendo di considerare e valutare le altre prove offerte.
Il motivo di appello è fondato.
Occorre preliminarmente rilevare che l'oggetto del giudizio è la fattura n.
73/2013, considerato che la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla fattura n. 43/2013 non è oggetto di appello incidentale.
Dunque, merita di essere esaminata la statuizione del Tribunale di
Lagonegro in ordine al riconoscimento della fattura n. 73/2013, oggetto del presente appello. Parte Merita accoglimento la censura relativa all'errata condanna della
[...]
al pagamento, in favore della Nel Controparte_4 CP_3
~ 5 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA
[...]
della somma pari ad euro 40.992,00, oltre IVA, ed Parte_4
interessi fino al soddisfo.
Parte appellante sostiene che l'importo di euro 40.992,00, riportato nella fattura n. 73/2013, è un importo finale e già comprensivo di IVA.
Tanto può desumersi in maniera chiara dall'esame della fattura n.73/2013, depositata da parte appellata nel giudizio monitorio, dalla quale si evince che l'importo finale di euro 40.992,00 è il frutto della somma di euro 33.600,00 e dell'IVA al 22%, pari ad euro 7.392,00 (cfr. doc. 9 fascicolo parte appallata).
Ha altresì pregio la censura relativa alla valutazione da parte del giudice di prime cure, il quale ha erroneamente considerato ammessi i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 co. VI, vista l'assenza ingiustificata del l.r. all'interrogatorio formale, omettendo di considerare la documentazione non contestata prodotta dalla Pt_3
Parte Occorre prima di tutto evidenziare che la o e la Controparte_1 [...]
stipulavano un contratto di nolo a freddo Controparte_3
per la durata di due mesi, diversamente da quanto indicato nella fattura n.
73/2013, in cui la ha indicato unilateralmente la durata Controparte_3
di mesi 3 per un corrispettivo pari ad euro 40.992,00.
Può invece ricavarsi l'effettiva durata del nolo della trivella dalla CP_5
Parte documentazione prodotta dalla o nel giudizio di primo grado, non oggetto di contestazione (cfr. da doc. 18 e doc. 23), la quale attesta che la
è stata utilizzata dal 27.08.2013 al 20.09.2013 e dal 22.10.2023 al Pt_5
15.11.2013, per un totale di 47 giorni.
A differenza di quanto sostenuto da parte appellata, il contratto di nolo ha cessato i suoi effetti proprio in data 15.11.2013, quando si è rotta la
Solimec, e non il 20.11.2013, data in cui la lo ha Pt_5 Pt_3
comunicato alla Insud, considerato che già dal 15.11.2013 non è stato più
~ 6 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
possibile utilizzarla (cfr. allegato K produzione di parte – CP_3
opposizione a d.i.).
La parte appellata, a fronte dell'effettiva durata del nolo dedotta dall'appellante, non ha fornito né elementi di prova atti a dimostrare il contrario, né ulteriori elementi di prova sufficienti per ritenere ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio formale, come previsto dall'art. 232 c.p.c.
È necessario evidenziare peraltro come la mancata comparizione del legale rappresentante all'interrogatorio formale, fissato in data
15.02.2016, sia stata giustificata dall'impedimento fisico a presenziare all'udienza, documentato dal certificato medico allegato. Infatti, con atto dell'11.02.2016, l'interrogando aveva dedotto quanto segue: “la vita di cantiere e le circostanze quotidiane che capitano al suo interno mi sono estranee e le conosco solo per come mi vengono rappresentate dai miei collaboratori. Quindi, francamente, non saprei come rispondere alle domande che mi fossero poste e, comunque, affrontare una trasferta onerosa in termini fisici all'unico scopo di presenziare per il verbale, senza poter rispondere nulla di utile, è per me faticoso” (cfr. doc. in atti).
Alla luce di ciò, deve pertanto procedersi alla riduzione del quantum dovuto dalla in favore della Parte_3 Controparte_3
tenuto conto della effettiva durata del contratto di nolo,
[...]
pari a 47 giorni.
Sicché, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va condannata la rideterminandosi in tale senso la impugnata Controparte_6
statuizione di condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, al pagamento, in favore della appellata Controparte_3
della minor somma di euro 20.496,00, iva compresa,
[...]
corrispondente alla durata effettiva del contratto di nolo della trivella
Solimec (giorni 47).
~ 7 ~ RG 196/2020 sez. civ. CdA PZ
6. Segue la condanna dell'appellante sostanziale Parte_3
soccombente, alla rifusione delle spese del doppio grado, stante l'effetto espansivo interno conseguente alla rideterminazione del quantum, in favore della liquidate in dispositivo Controparte_3
con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. 174/2022, attesa la non complessità delle questioni trattate, nonché allo scaglione fino a €
26.000,00.
Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_3
la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica,
141/2020, pubblicata il 03-03-2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza ridetermina la statuizione di condanna dell'appellante in favore dell'appellata
[...]
in € 20.496,00, iva compresa, oltre Controparte_3
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna la Parte_3
alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellata
[...]
liquidate per il primo grado in € Controparte_3
2.540,00 per compenso professionale e per il secondo grado in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso il 4-11-2025
Il Presidente relatore dott. Pasquale Cristiano
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