Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
L'appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge "ad hoc", va proposto - secondo la regola generale contenuta nell'art. 342 cod. proc. civ. - con citazione; ne consegue che la tempestività dell'appello, va verificata in base alla data di notifica dell'atto di citazione e non alla data di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice "ad quem".
Commentario • 1
- 1. Impugnazione di delibera condominiale: appello va proposto con atto di citazioneAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8536 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VO AR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUFFONI BARBARA;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA *GRAMSCI 27 35 OZZANO DELL'EMILIA BOLOGNA*, in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. RI ZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FURIA DANTE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14/10/2008 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito l'Avvocato DI FURIA Dante, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA FULVIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in subordine rinvio alle S.U..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.3.1998 AR VO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bologna il Condominio di *Ozzano Emilia*, Via *Gramsci 27-35*, chiedendo la declaratoria di nullità della delibera assembleare del *27.2.1998* di approvazione del bilancio consuntivo del *1997* e di quello preventivo del *1998*. L'attrice al riguardo lamentava che le spese di manutenzione del portiere e dell'androne del civico *27* non erano state poste a carico anche dei condomini del civico *35*, nonostante che alcuni di essi utilizzassero l'ingresso del civico *27* per accedere alle loro cantine ubicate all'interno di detto stabile.
Il Condominio convenuto si costituiva in giudizio eccependo in rito la tardività della impugnazione e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Il Tribunale di Bologna - investito della controversia dopo la soppressione delle Preture - rigettava la domanda. Proposto gravame da parte della VO cui resisteva il Condominio di *Ozzano Emilia*, via *Gramsci 27 - 35*, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 15.1.2004 ha dichiarato improcedibile l'impugnazione poiché, premesso che l'appello era stato proposto con atto di citazione invece che con ricorso, detto appello avrebbe potuto essere convertito nell'atto corretto (ovvero il ricorso) solo se fosse stato rispettato il termine di 30 giorni per il suo deposito decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, mentre nella specie l'appello era stato depositato ben oltre la scadenza del suddetto termine.
Avverso tale sentenza la VO ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui il Condominio di *Ozzano Emilia*, via *Gramsci 27 - 35* ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla esponente perché, pur avendo ritenuto che l'impugnazione di una delibera condominiale può avvenire, oltre che con ricorso, anche con citazione, tuttavia in tal caso, dovendo l'appello proposto con citazione essere convertito nell'atto corretto (ovvero il ricorso), ciò può avvenire solo con il suo deposito in cancelleria nel rispetto del termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato, posto che tale è il termine richiesto per il deposito in cancelleria del ricorso dall'art. 1137 c.c., comma 3. La ricorrente rileva che la Corte territoriale ha reso una interpretazione rigorosamente letterale della menzionata disposizione, senza tener conto che la sua "ratio" è quella di stabilire un termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea condominiale, mentre il contraddittorio che si instaura tra le parti con l'impugnazione della delibera in nulla si diversifica da quello provocato con l'atto di citazione, come è confermato dal rilievo che il codice di rito non prevede alcun specifico procedimento in relazione all'art. 1137 c.c.. La censura è fondata nei limiti che saranno ora chiariti. La Corte territoriale, nel ritenere l'improcedibilità dell'atto di appello proposto dalla VO per non essere stato depositato in cancelleria nel termine di 30 giorni decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, solo così potendo l'appello proposto con atto di citazione essere convertito nell'atto corretto (ovvero il ricorso), ha in proposito fatto applicazione di un indirizzo giurisprudenziale relativo alla diversa problematica attinente alla possibile forma alternativa di impugnazione della delibera assembleare in materia di condominio (ovvero con citazione oltre che con ricorso) ed al momento rilevante ai fini della verifica della tempestività della impugnazione della delibera proposta con atto di citazione (data di deposito di cancelleria dell'atto medesimo oppure data della sua notificazione).
Nella fattispecie, invece, la questione esaminata dal giudice di appello atteneva alla forma di impugnazione della sentenza di primo grado, forma che, in base alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 342 c.p.c., è costituita dalla citazione, salvo l'espressa previsione di una diversa modalità (come ad esempio il ricorso prescritto dall'art. 433 c.p.c. per l'appello avverso le sentenza pronunciate in materia di lavoro). Pertanto, non essendo prevista in materia di impugnazione delle delibere condominiali una forma di impugnazione della sentenza di primo grado diversa dalla citazione, correttamente la VO ha proposto nella specie l'Appello con atto di citazione, appello la cui tempestività avrebbe dovuto essere verificata, onde accertare il rispetto del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, con riferimento alla data di notificazione dell'appello stesso e non già a quella del suo deposito presso la cancelleria del giudice "ad quem".
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art.1123 c.c. e dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 2, nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata perché, pur avendo ritenuto improcedibile l'appello, si è pronunciata anche sui criteri di suddivisione delle spese adottate nell'assemblea condominiale del *27.2.1998* e contestati dall'esponente.
Tale motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009