CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3116/2021
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LARUSSA ADOLFO avv. Marino in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CUFARI BARBARA presente
***
È presente per la pratica forense la dott.ssa Tonti Valentina tessera nr P79751 ordine avvocati di
Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Marino insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3116 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 dott. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Larussa (C.F.: Parte_2 P.IVA_1
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 Email_1 il suo studio in Catanzaro, Via Pugliese, 30, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cufari del Foro di Roma (C.F.: Controparte_2
– PEC: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 in Roma, Via Muzio Clementi n. 70, giusta procura in atti;
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 17/05/2021 Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 16406/2020, pubblicata in data 19/11/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 81658/2017, promosso da e . Controparte_1 Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da con atto di Controparte_1 citazione del 29.11.2017 avverso il decreto ingiuntivo n. 23828/2017 emesso in favore di
[...]
per l'importo di € 66.970,46 oltre accessori. Ha esposto a sostegno Parte_1
l'opponente tra l'altro: che veniva richiesto dall'opposta decreto ingiuntivo per il pagamento di tre fatture nonché delle somme di € 1.220,19 ed € 26.036,39 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture;
che a seguito di osservazioni del giudice delegato alla emissione l'opposta modificava la causale indicando tale ultima somma come richiesta a titolo di capitale residuo ex art. 1194 cod. civ. chiedendo il pagamento complessivo previa detrazione della nota di credito 727/P per
€ 32.362,97; che era inammissibile il mutamento della domanda;
che il decreto era nullo per mancata corretta indicazione delle parti e del codice fiscale nonché per inesistenza della procura alle liti;
che era infondata la domanda di pagamento di interessi moratori a distanza di dieci anni dal pagamento delle fatture ed inoltre nella misura di cui al Dlsg 231/2012 per fatture pagate anteriormente;
che non spettavano gli interessi richiesti;
che l'opposta era incorsa in plurimi e protratti inadempimenti.
Ha chiesto revocare il decreto opposto e in via riconvenzionale accertare gli inadempimenti e condannare l'opposta al risarcimento dei danni quantificati quantomeno in € 31.442,29. Si è costituita deducendo tra l'altro: che non si era verificato Parte_1 mutamento della domanda;
che si erano verificati ritardi nei pagamenti;
che le eccepite nullità del decreto erano state sanate dalla costituzione;
che la procura alle liti era stata depositata anche se con pagine 2 e 3 invertite e che ridepositava unitamente alla costituzione;
che la somma di €
26.036,39 doveva considerarsi richiesta ex art. 1194 cod. civ.; che nessun inadempimento si era verificato. Ha chiesto respingere l'opposizione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 23828/2017; 2) In accoglimento della domanda di pagamento somma avanzata con lo stesso decreto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 39.713,88 oltre interessi legali dalla domanda. 3) respinge la
[...] domanda riconvenzionale di parte opponente. 4) Dichiara compensate le spese del giudizio per metà
e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
[...] della restante parte che liquida nell'importo complessivo di € 3.850,00 oltre spese generali IVA
[...]
e CPA come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, per tutte le motivazioni addotte, contrariis reiectis, ed in parziale riforma della sentenza gravata, così provvedere: • riformare in parte qua la sentenza n. 16406/2020 del 19.11.2021 resa dal Tribunale Civile di Roma
e, per l'effetto: • condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di euro 26.036,39 a titolo di capitale residuo ex art. 1194 cod. civ.; • condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento di euro 1.220,19 a titolo di interessi moratori ex Dlgs nella misura di euro 1.220,19 ex
D.Lgs 192/12; In ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 24/09/2021, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, per i motivi tutti esposti in narrativa: IN VIA PRINCIPALE: − respingere, anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 16406/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI, Giudice Dott.
[...]
Giovanni De Petra, nella causa sub R.G. n. 81658/2017, resa e pubblicata in data 19 novembre 2020, in quanto inammissibile, manifestamente infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 16406/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, nella causa sub R.G. n. 81658/2017, resa e pubblicata in data 19 novembre 2020, accogliere l'appello incidentale interposto da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso detta pronuncia, e per l'effetto: annullare e/o comunque
[...] riformare in parte la sentenza n. 16406/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, laddove ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, per tutte le ragioni ed i motivi esposti nell'appello incidentale;
conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado sub Controparte_1
R.G. n. 81658/2017: IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO accertare e dichiarare in capo a gli illeciti, gli inadempimenti e le responsabilità, anche ex artt. Parte_1
1218, 1228, 2043 e 2049 c.c., tutti meglio descritti in narrativa, in relazione alle commesse denominate “Euronics Tufano promo 10/11 – comm. 2129”, “Euronics Tufano promo 24/11 – ord.
2239”, “ n. 25 – ord. 2223” del novembre e dicembre 2016, per tutte le ragioni Controparte_3 esposte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiunto introduttivo del procedimento sub R.G. n. 81658/2017; e conseguentemente, condannare Pt_1 [...] alla refusione di tutte le spese ed i costi sostenuti da ed al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni da questa patiti e patiendi, quantificabili quantomeno in Euro 31.442,49, o nella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che la Corte d'Appello riterrà equo liquidare anche ex art. 1226 e 2056 c.c.; somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno, dal sorgere del relativo credito per ciascuna delle predette voci sino al saldo. ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione ex art. 633 c.p.c. sub R.G.n. 58738/17, promossa da in persona del Parte_1
l.r.p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., e, conseguentemente, condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. a Parte_1 risarcire in persona del l.r.p.t., del danno conseguentemente dalla stessa Controparte_1 patito”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello principale si articola in due motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo è rubricato: “QUANTO ALLA MODIFICA DELLA DOMANDA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ciò premesso in relazione alle predette domande ed accezioni, uniche ritualmente proposte, va considerato: che la costituzione della opponente che si è difesa nel merito delle pretese economiche avanzate, risulta sanante in relazione alle irregolarità lamentate;
che risulta prodotta in giudizio la procura alle liti di parte opposta;
che come riconosciuto dalla stessa opponente nell'atto introduttivo il decreto ingiuntivo è stato richiesto tra l'altro per il pagamento della fattura 1448/P 2016 di € 26.045,78 della fattura 1589/2016 di €
26.949,35 della fattura 131/P 2017 per l'importo di € 19.081,72 per un totale di € 72.076,85; che nessuna specifica contestazione risulta proposta nell'atto introduttivo in relazione all'effettuazione delle prestazioni analiticamente descritte nelle predette fatture;
che peraltro nel ricorso per decreto ingiuntivo risultano richieste le ulteriori somme di € 1.220,19 ed € 26.036,39 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture;
che a seguito di osservazioni e chiarimenti del giudice delegato alla emissione del decreto, l'opposta ha modificato la causale di dette richieste indicandole quali richieste a titolo di capitale residuo ex art. 1194 cod. civ.; che tenuto conto delle specifiche contestazioni avanzate dalla opposta e della modifica effettuata dalla opposta devesi ritenere da un lato non dovuta alcuna somma a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture, rilevandosi per inciso comunque l'assenza di alcuna specifica pattuizione intercorsa originante tali voci, dall'altro devesi rilevare che l'avvenuta modifica della causale suindicata non può ritenersi quale emendatio libelli, trattandosi di modifica sostanziale della domanda che riveste distinta qualificazione ed onere della prova e che, pur considerata contabilmente nella somma del decreto emesso, attese le specifiche contestazioni avanzate nella presente sede di opposizione, risulta sfornita di adeguata formulazione, allegazione e prova”.
Deduce l'appellante che: “Prima di entrare nel merito della censura, è il caso di evidenziare come nelle more del giudizio monitorio e nella fase di emissione dell'ingiunzione di pagamento, il
Tribunale di Roma abbia richiesto ex art. 640 cpc integrazioni e produzioni documentali ulteriori.
In quella sede, veniva evidenziato come il ricorso per decreto ingiuntivo recasse un'erronea dicitura, e in particolare alla pagina 3 punto C) laddove si indicava la somma di euro 26.036,39 quali “interessi moratori”, invece che “capitale residuo ai sensi dell'art. 1194 cc”, alla quale aggiungere la somma di euro 479,35 a titolo di interessi moratori residui alla data del 02.08.2017, per complessivi euro 26.515,74 (Cfr. nota di chiarimento 1° grado).
A seguito di detta integrazione, lo stesso Tribunale di Roma, emetteva l'ingiunzione poi opposta con esclusione della sola somma richiesta a titolo di interessi sulle fatture già pagate (pari ad euro 479,35) al momento del deposito del ricorso.
Il Giudice dell'opposizione, tuttavia, ha ritenuto (ma erroneamente) di considerare tale integrazione, anziché come, al più, mera emendatio libelli, ossia modifica e precisazione del credito vantato, una modifica sostanziale della domanda, e per tal via, ne ha escluso la sussistenza anche perché sfornita di adeguata formulazione, allegazione e prova”.
Il motivo è infondato.
Con il decreto ingiuntivo opposto veniva intimato alla il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 66.970,46 “per le causali di cui al ricorso” oltre “gli interessi come da domanda”.
Nella “nota di precisazione del credito” veniva chiesto che “l'adito Sig. Giudice voglia emettere, alla luce della precisazione del credito, il richiesto provvedimento di ingiunzione per complessivi euro 67.449,81, somma questa di seguito meglio ed analiticamente distinta:
A) - FATTURE IMPAGATE
1) Fattura n. 1448/P del 30.11.2016 euro 26.045,78
2) Fattura n. 1589/p del 31.12.2016 euro 26.949,35
3) Fattura n. 131/P del 31.01.2017 euro 19.081,72
4) Interessi moratori al 02.08.2017 euro 1.220,19
Tot. euro 73.297,04
B) NOTA DI CREDITO
1) Nota di credito n. 727/P del 22.06.2017 Tot. euro 32.362,97 -
C) SORTE CAPITALE RESIDUA ex art. 1194 cc euro 26.036,39 D) Interessi moratori su fatture pagate in ritardo alla data del 02.08.2017 euro 479,35
Parte_3
1) Capitale fatture non pagate di cui al capo A) euro 72.076,85
2) Capitale residuo fatture di cui al capo c) euro 26.036,39
3) A detrarre nota credito euro 32.362,97
TOTALE SOLO CAPITALE euro 65.750,27
4) Interessi complessivi maturati di cui al capo a) e d) euro 1.699,54
TOTALE complessivo capitale ed interessi euro 67.449,81
SOMMA INGIUNTA
A) - B) + C) + D) = 73.297,04 – 32.362,97 + 26.036,39 + 479,35= TOT. euro 67.449,81”.
Nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo la somma di € 26.036,39 veniva richiesta a titolo di “C) INTERESSI MORATORI Al 02.08.2017”.
Correttamente, quindi il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, il mutamento della domanda originaria in quanto la somma originariamente richiesta a titolo di interessi moratori veniva quindi domandata a titolo di capitale.
Vi era stato quindi un mutamento della causa petendi.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che a seguito di mutamento della domanda non era possibile stabilire come era stato determinato tale importo indicato genericamente come “C) SORTE
CAPITALE RESIDUA ex art. 1194 cc”.
Sarebbe stato invece necessario un conteggio analitico di tale somma che non vi è stato neppure in questo grado.
Infatti, nella nota “ReMida interessi” si legge che “Il saldo complessivo a titolo di interessi moratori sulle sole fatture pagate in ritardo e residua sorte capitale alla data del 02-08-2017 è pari a €. 26.515,74”.
Non si comprende pertanto come la sola sorte capitale residua possa ammontare ad €
26.036,39.
Inoltre, le motivazioni del Tribunale non sono contraddittorie come ritenuto da parte appellante in quanto la carenza di prova dell'importo dovuto deriva direttamente dal mutamento del fatto costitutivo della domanda che avrebbe comportato diversi oneri di allegazione e di prova che, occorre ribadirlo, non vi sono stati.
§ 7.1. — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “QUANTO AGLI INTERESSI
MORATORI”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “tenuto conto delle specifiche contestazioni avanzate dalla opposta e della modifica effettuata dalla opposta devesi ritenere da un lato non dovuta alcuna somma a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture, rilevandosi per inciso comunque l'assenza di alcuna specifica pattuizione intercorsa originante tali voci, dall'altro devesi rilevare che l'avvenuta modifica della causale suindicata non può ritenersi quale emendatio libelli, trattandosi di modifica sostanziale della domanda che riveste distinta qualificazione ed onere della prova e che, pur considerata contabilmente nella somma del decreto emesso, attese le specifiche contestazioni avanzate nella presente sede di opposizione, risulta sfornita di adeguata formulazione, allegazione e prova”.
È evidente che tale statuizione riguarda la somma di € 26.036,39 che non è stata riconosciuta.
Aggiunge il Tribunale che “Sulla base di tali elementi, tenuto conto della indicata riconosciuta nota di credito 727/P per € 32.362,97 residua l'importo spettante di € 39.713,88 oltre interessi legali dalla domanda”.
Deduce l'appellante che “nessuna “ specifica pattuizione la avrebbe Parte_1 dovuto provare onde ottenere la condanna della controparte anche al pagamento della somma di euro 1.220,19 per interessi moratori maturati atteso che, in tema di transazioni commerciali, come nel caso che occupa, il mero ritardo nei pagamenti, e più segnatamente quello superiore ai 30 gg., genera ex lege l'obbligo della corresponsione, senza necessità di alcuna prova, ma solo di esplicita domanda in tal senso.
Pertanto, una volta che la concludente ha allegato inconfutabilmente il mancato pagamento di alcune delle fatture (tre in particolare) regolarmente emesse e trasmesse alla , Controparte_1
e ne ha persino specificato il momento di decorrenza (dal 02.08.2017) nonché l'ammontare, il
Giudice avrebbe dovuto, sic et simpliciter, accogliere la domanda sul punto e la legittima aspettativa della concludente circa la maturazione anche degli interessi moratori maturati”.
Il motivo è fondato.
Invero, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi relativa prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore (Cass. Sez. 2, 24/01/2025, n. 1747, Rv. 673608 - 01).
Dunque, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, debbono applicarsi gli interessi moratori di cui d.lgs. n. 231 del 2002 da calcolarsi sugli importi delle seguenti fatture insolute:
1) Fattura n. 1448/P del 30.11.2016 euro 26.045,78
2) Fattura n. 1589/p del 31.12.2016 euro 26.949,35 3) Fattura n. 131/P del 31.01.2017 euro 19.081,72 dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 8. — L'appello incidentale è, a sua volta, articolato in quattro motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è rubricato: “NULLITÀ E/O COMUNQUE
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL CAPO IN CUI HA RESPINTO LA
DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DA IN VIA Controparte_1
RICONVENZIONALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. O, COMUNQUE, PER
VIZIO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte opponente va considerato: che la stessa viene basata sull'avvenuto ritardo nell'effettuazione di lavori commissionati all'opposta, ciò che avrebbe comportato costi per essa opponente relativi allo spostamento di carta ed alla consegna dei prodotti nei mesi di ottobre - novembre 2016; che parte opponente non ha fornito esauriente prova a sostegno di detta domanda considerato: che non risulta sufficiente la documentazione prodotta, tra l'altro in parte relativa cronologicamente ad epoche diverse;
che va inoltre confermato il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente, atteso che le circostanze articolate sono in parte generiche, in parte ininfluenti, in parte contrastanti con le medesime risultanze documentali della parte e che l'istanza di esibizione risulta generica e comunque inidonea, attesa la eventuale finalità indicata di documentare eventuali pagamenti, ciò che attiene all'onere probatorio a carico della stessa opponente. Va pertanto respinta la domanda riconvenzionale di parte opponente”.
Deduce l'appellante incidentale che : “nel corso del 2016 secondo una condivisa Pt_1 pianificazione dei lavori, si era impegnata con ad eseguire talune importanti commesse, tra P_ cui, quelle convenzionalmente indicate come “Tufano promo 10/11”; “Conad PAC n. CP_3
25”; “Euronics Tufano Promo 24/11” (cfr. “Timing 2016 Tufano del 05.10.2016” e “Aggiornamento programmazione Superstore fino a fine anno – Abramo Timing 2016 completo Superstore pac 14-
10_Abramo”, sub doc. 4, fascicolo primo grado ”. P_
Il motivo è infondato.
Invero dalla documentazione versata in atti non emerge la prova di “una condivisa pianificazione dei lavori” e, tantomeno, l'assunzione di obblighi puntuali da parte dell'opposta.
Non si è verificato pertanto alcun inadempimento da parte di quest'ultima talché le domande di risarcimento danni per inadempimento sono state correttamente respinte dal Tribunale con una motivazione congrua.
§ 8.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELLÌART. 2697 COD. CIV., LA HA RITENUTO NON PROVATA LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PR P_
. Pt_1
Deduce l'appellante incidentale che: “Nel caso che occupa, era, dunque, tenuta P_ unicamente a dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e di aver patito un danno;
dovendosi esclusivamente limitare all'allegazione del mancato o inesatto adempimento di . Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero difetta già la prova del fatto costitutivo del diritto della e cioè di un accordo tra P_ le parti e del suo contenuto.
In effetti i rapporti tra le parti non erano regolati da un “accordo quadro” ma consistevano in singole commesse.
Tale accordo non può desumersi dal fatto che l'appellata avesse ricevuto “gli affidamenti sempre con le medesime modalità e tempistiche, nell'ambito di una più che consolidata prassi commerciale”.
È evidente che, in difetto di pattuizioni espresse sul punto, non vi era l'obbligo dell'appellante di affidare le commesse all'appellata per gli anni futuri.
Ciò è confermato dal fatto che, se effettivamente l'appellata avesse, in conseguenza di un inadempimento della controparte, subito i gravi danni di cui ha chiesto il risarcimento avrebbe mosso all'appellante precise contestazioni e richieste di ristoro.
Ciò non è avvenuto segno che tali danni non ci sono stati o, comunque, non sono conseguenza di un inadempimento dell'appellante.
§ 8.3. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “ERRONEITÀ E
CONTRARIETÀ A DIRITTO (ART. 96 C.P.C.) DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA
RESPINTO LA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA”.
Deduce l'appellante incidentale: “Si rileva inoltre – sempre in via di appello incidentale, ove occorra – l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta la richiesta ex artt. 96 c.p.c. e
2043 cod. civ. avanzata dall'esponente, con atto di citazione in opposizione, in ragione della temerarietà dell'azione monitoria avversaria, stante il contegno processuale tenuto da controparte per aver agito temerariamente – non solo proponendo una tanto inammissibile, quanto infondata, quanto strumentale domanda ex art. 1194 cod. civ., ma altresì – per aver domandato il pagamento delle fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017 e per la prima volta in sede monitoria. Tanto, dunque, in spregio: - ai preesistenti accordi inter partes in base ai quali, per sopperire ai danni cagionati ad dagli inadempimenti di questa non P_ Pt_1 avrebbe richiesto il pagamento delle somme portate dalle predette tre fatture;
- alle previsioni di cui all'art. 1219 cod. civ., oltreché ad un generale dovere di correttezza e buona fede cui le parti contraenti e processuali debbono informare il proprio comportamento, per non aver, in ogni caso, mai richiesto stragiudizialmente il pagamento delle fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017, neppure con le diffide di poco antecedenti al deposito del ricorso monitorio (tramite cui l'appellante principale aveva domandato il pagamento di importi appena divenuti esigibili e, peraltro, immediatamente saldati da dopo il ricevimento della P_ richiesta;
cfr. doc. 29, fascicolo primo grado;
all. 10, fascicolo monitorio ”. P_ Pt_1
Il motivo è infondato.
La domanda dell'opposta è stata in parte accolta mentre quella riconvenzionale dell'opponente è stata disattesa cosicché difettano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 cpc.
Invero la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (cfr. Cass. Sez. 1, 30/05/2024, n. 15232, Rv. 671471 - 01)
§ 8.4. — Con il quarto motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “ERRONEITÀ E
CONTRARIETÀ A DIRITTO (ARTT. 91, 92 E 96 C.P.C.) DELLA SENTENZA NELLAPARTE
IN CUI HA CONDANNATO UNION AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, NELLA
MISURA DELLA METÀ”.
Deduce l'appellante incidentale: “Da ultimo ed anche alla luce del contegno processuale avversario, tenuto conto anche delle ragioni espresse al precedente § III., si rileva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di lite, che il Giudice di prime cure ha dichiarato compensate per metà, condannando “alla rifusione in favore di P_ Parte_1
della restante parte che liquida nell'importo complessivo di € 3.850,00 oltre spese
[...] generali IVA e CPA come per legge”. Detta statuizione risulta, invero, ingiusta ed erronea sol che – esaminando le reciproche richieste formulate dalle parti in giudizio - si consideri che la sola domanda rispetto alla quale è risultata vittoriosa attiene al pagamento delle fatture n. Pt_1
1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017 (detratto l'importo di cui alla nota di credito n. 727/P), che come detto controparte si era impegnata a non esigere e che, comunque, non era mai stato domandato stragiudizialmente ad tramite formale messa in mora. P_
Tant'è che (come pure rilevato al precedente § III.), nella diffida trasmessa in data 02/03/2017,
l'opposta, tramite il proprio legale, aveva formulato per la prima volta all'indirizzo di una P_ richiesta di pagamento relativa a fatture appena divenute esigibili, senza, tuttavia, avanzare alcuna richiesta in ordine alle diverse e precedenti fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del
31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017, poi inopinatamente avanzate in sede monitoria. Peraltro, a detta diffida dd. 02.03.2017 faceva immediato seguito il pagamento da parte di di quanto P_ richiesto. Allo stesso modo, all'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (avente giustappunto ad oggetto il pagamento degli importi portati dalle fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017, al netto della nota di credito 727/P) faceva seguito il pagamento immediato e spontaneo da parte di La condanna dell'esponente alla refusione di P_ metà delle spese di lite non trova, dunque, ragione, specie avuto riguardo al contegno ante causa e processuale tenuto da . Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero, le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza (a. 91 cpc).
Proprio tenendo conto delle osservazioni dell'opponente il Tribunale le ha ridotte della metà.
§ 9. — In conclusione, l'appello incidentale deve essere respinto.
§ 10. — La soccombenza reciproca (tenuto conto che l'appello è stato accolto per una somma contenuta) consente l'integrale compensazione delle spese del grado.
§ 11. — L' appellante incidentale è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e quello incidentale proposto da avverso la sentenza definitiva
[...] Controparte_1
n. 16406/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, condanna a rifondere alla gli Controparte_1 Parte_1 interessi moratori di cui d.lgs. n. 231 del 2002 sugli importi di cui alle seguenti fatture insolute:
1) Fattura n. 1448/P del 30.11.2016 euro 26.045,78
2) Fattura n. 1589/p del 31.12.2016 euro 26.949,35
3) Fattura n. 131/P del 31.01.2017 euro 19.081,72 dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. spese del grado compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della Controparte_1
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3116/2021
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LARUSSA ADOLFO avv. Marino in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CUFARI BARBARA presente
***
È presente per la pratica forense la dott.ssa Tonti Valentina tessera nr P79751 ordine avvocati di
Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Marino insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3116 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 dott. (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Larussa (C.F.: Parte_2 P.IVA_1
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 Email_1 il suo studio in Catanzaro, Via Pugliese, 30, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Cufari del Foro di Roma (C.F.: Controparte_2
– PEC: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 in Roma, Via Muzio Clementi n. 70, giusta procura in atti;
- APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 17/05/2021 Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 16406/2020, pubblicata in data 19/11/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 81658/2017, promosso da e . Controparte_1 Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da con atto di Controparte_1 citazione del 29.11.2017 avverso il decreto ingiuntivo n. 23828/2017 emesso in favore di
[...]
per l'importo di € 66.970,46 oltre accessori. Ha esposto a sostegno Parte_1
l'opponente tra l'altro: che veniva richiesto dall'opposta decreto ingiuntivo per il pagamento di tre fatture nonché delle somme di € 1.220,19 ed € 26.036,39 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture;
che a seguito di osservazioni del giudice delegato alla emissione l'opposta modificava la causale indicando tale ultima somma come richiesta a titolo di capitale residuo ex art. 1194 cod. civ. chiedendo il pagamento complessivo previa detrazione della nota di credito 727/P per
€ 32.362,97; che era inammissibile il mutamento della domanda;
che il decreto era nullo per mancata corretta indicazione delle parti e del codice fiscale nonché per inesistenza della procura alle liti;
che era infondata la domanda di pagamento di interessi moratori a distanza di dieci anni dal pagamento delle fatture ed inoltre nella misura di cui al Dlsg 231/2012 per fatture pagate anteriormente;
che non spettavano gli interessi richiesti;
che l'opposta era incorsa in plurimi e protratti inadempimenti.
Ha chiesto revocare il decreto opposto e in via riconvenzionale accertare gli inadempimenti e condannare l'opposta al risarcimento dei danni quantificati quantomeno in € 31.442,29. Si è costituita deducendo tra l'altro: che non si era verificato Parte_1 mutamento della domanda;
che si erano verificati ritardi nei pagamenti;
che le eccepite nullità del decreto erano state sanate dalla costituzione;
che la procura alle liti era stata depositata anche se con pagine 2 e 3 invertite e che ridepositava unitamente alla costituzione;
che la somma di €
26.036,39 doveva considerarsi richiesta ex art. 1194 cod. civ.; che nessun inadempimento si era verificato. Ha chiesto respingere l'opposizione”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 23828/2017; 2) In accoglimento della domanda di pagamento somma avanzata con lo stesso decreto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 39.713,88 oltre interessi legali dalla domanda. 3) respinge la
[...] domanda riconvenzionale di parte opponente. 4) Dichiara compensate le spese del giudizio per metà
e condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
[...] della restante parte che liquida nell'importo complessivo di € 3.850,00 oltre spese generali IVA
[...]
e CPA come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, per tutte le motivazioni addotte, contrariis reiectis, ed in parziale riforma della sentenza gravata, così provvedere: • riformare in parte qua la sentenza n. 16406/2020 del 19.11.2021 resa dal Tribunale Civile di Roma
e, per l'effetto: • condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di euro 26.036,39 a titolo di capitale residuo ex art. 1194 cod. civ.; • condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento di euro 1.220,19 a titolo di interessi moratori ex Dlgs nella misura di euro 1.220,19 ex
D.Lgs 192/12; In ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 24/09/2021, ha spiegato appello incidentale ed ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza, per i motivi tutti esposti in narrativa: IN VIA PRINCIPALE: − respingere, anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 16406/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI, Giudice Dott.
[...]
Giovanni De Petra, nella causa sub R.G. n. 81658/2017, resa e pubblicata in data 19 novembre 2020, in quanto inammissibile, manifestamente infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 16406/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, nella causa sub R.G. n. 81658/2017, resa e pubblicata in data 19 novembre 2020, accogliere l'appello incidentale interposto da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., avverso detta pronuncia, e per l'effetto: annullare e/o comunque
[...] riformare in parte la sentenza n. 16406/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, laddove ha respinto la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, per tutte le ragioni ed i motivi esposti nell'appello incidentale;
conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da nel giudizio di primo grado sub Controparte_1
R.G. n. 81658/2017: IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO accertare e dichiarare in capo a gli illeciti, gli inadempimenti e le responsabilità, anche ex artt. Parte_1
1218, 1228, 2043 e 2049 c.c., tutti meglio descritti in narrativa, in relazione alle commesse denominate “Euronics Tufano promo 10/11 – comm. 2129”, “Euronics Tufano promo 24/11 – ord.
2239”, “ n. 25 – ord. 2223” del novembre e dicembre 2016, per tutte le ragioni Controparte_3 esposte nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiunto introduttivo del procedimento sub R.G. n. 81658/2017; e conseguentemente, condannare Pt_1 [...] alla refusione di tutte le spese ed i costi sostenuti da ed al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni da questa patiti e patiendi, quantificabili quantomeno in Euro 31.442,49, o nella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che la Corte d'Appello riterrà equo liquidare anche ex art. 1226 e 2056 c.c.; somma comunque maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno, dal sorgere del relativo credito per ciascuna delle predette voci sino al saldo. ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione ex art. 633 c.p.c. sub R.G.n. 58738/17, promossa da in persona del Parte_1
l.r.p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., e, conseguentemente, condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., anche ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. a Parte_1 risarcire in persona del l.r.p.t., del danno conseguentemente dalla stessa Controparte_1 patito”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello principale si articola in due motivi.
§ 7.1 — Il primo motivo è rubricato: “QUANTO ALLA MODIFICA DELLA DOMANDA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ciò premesso in relazione alle predette domande ed accezioni, uniche ritualmente proposte, va considerato: che la costituzione della opponente che si è difesa nel merito delle pretese economiche avanzate, risulta sanante in relazione alle irregolarità lamentate;
che risulta prodotta in giudizio la procura alle liti di parte opposta;
che come riconosciuto dalla stessa opponente nell'atto introduttivo il decreto ingiuntivo è stato richiesto tra l'altro per il pagamento della fattura 1448/P 2016 di € 26.045,78 della fattura 1589/2016 di €
26.949,35 della fattura 131/P 2017 per l'importo di € 19.081,72 per un totale di € 72.076,85; che nessuna specifica contestazione risulta proposta nell'atto introduttivo in relazione all'effettuazione delle prestazioni analiticamente descritte nelle predette fatture;
che peraltro nel ricorso per decreto ingiuntivo risultano richieste le ulteriori somme di € 1.220,19 ed € 26.036,39 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture;
che a seguito di osservazioni e chiarimenti del giudice delegato alla emissione del decreto, l'opposta ha modificato la causale di dette richieste indicandole quali richieste a titolo di capitale residuo ex art. 1194 cod. civ.; che tenuto conto delle specifiche contestazioni avanzate dalla opposta e della modifica effettuata dalla opposta devesi ritenere da un lato non dovuta alcuna somma a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture, rilevandosi per inciso comunque l'assenza di alcuna specifica pattuizione intercorsa originante tali voci, dall'altro devesi rilevare che l'avvenuta modifica della causale suindicata non può ritenersi quale emendatio libelli, trattandosi di modifica sostanziale della domanda che riveste distinta qualificazione ed onere della prova e che, pur considerata contabilmente nella somma del decreto emesso, attese le specifiche contestazioni avanzate nella presente sede di opposizione, risulta sfornita di adeguata formulazione, allegazione e prova”.
Deduce l'appellante che: “Prima di entrare nel merito della censura, è il caso di evidenziare come nelle more del giudizio monitorio e nella fase di emissione dell'ingiunzione di pagamento, il
Tribunale di Roma abbia richiesto ex art. 640 cpc integrazioni e produzioni documentali ulteriori.
In quella sede, veniva evidenziato come il ricorso per decreto ingiuntivo recasse un'erronea dicitura, e in particolare alla pagina 3 punto C) laddove si indicava la somma di euro 26.036,39 quali “interessi moratori”, invece che “capitale residuo ai sensi dell'art. 1194 cc”, alla quale aggiungere la somma di euro 479,35 a titolo di interessi moratori residui alla data del 02.08.2017, per complessivi euro 26.515,74 (Cfr. nota di chiarimento 1° grado).
A seguito di detta integrazione, lo stesso Tribunale di Roma, emetteva l'ingiunzione poi opposta con esclusione della sola somma richiesta a titolo di interessi sulle fatture già pagate (pari ad euro 479,35) al momento del deposito del ricorso.
Il Giudice dell'opposizione, tuttavia, ha ritenuto (ma erroneamente) di considerare tale integrazione, anziché come, al più, mera emendatio libelli, ossia modifica e precisazione del credito vantato, una modifica sostanziale della domanda, e per tal via, ne ha escluso la sussistenza anche perché sfornita di adeguata formulazione, allegazione e prova”.
Il motivo è infondato.
Con il decreto ingiuntivo opposto veniva intimato alla il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 66.970,46 “per le causali di cui al ricorso” oltre “gli interessi come da domanda”.
Nella “nota di precisazione del credito” veniva chiesto che “l'adito Sig. Giudice voglia emettere, alla luce della precisazione del credito, il richiesto provvedimento di ingiunzione per complessivi euro 67.449,81, somma questa di seguito meglio ed analiticamente distinta:
A) - FATTURE IMPAGATE
1) Fattura n. 1448/P del 30.11.2016 euro 26.045,78
2) Fattura n. 1589/p del 31.12.2016 euro 26.949,35
3) Fattura n. 131/P del 31.01.2017 euro 19.081,72
4) Interessi moratori al 02.08.2017 euro 1.220,19
Tot. euro 73.297,04
B) NOTA DI CREDITO
1) Nota di credito n. 727/P del 22.06.2017 Tot. euro 32.362,97 -
C) SORTE CAPITALE RESIDUA ex art. 1194 cc euro 26.036,39 D) Interessi moratori su fatture pagate in ritardo alla data del 02.08.2017 euro 479,35
Parte_3
1) Capitale fatture non pagate di cui al capo A) euro 72.076,85
2) Capitale residuo fatture di cui al capo c) euro 26.036,39
3) A detrarre nota credito euro 32.362,97
TOTALE SOLO CAPITALE euro 65.750,27
4) Interessi complessivi maturati di cui al capo a) e d) euro 1.699,54
TOTALE complessivo capitale ed interessi euro 67.449,81
SOMMA INGIUNTA
A) - B) + C) + D) = 73.297,04 – 32.362,97 + 26.036,39 + 479,35= TOT. euro 67.449,81”.
Nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo la somma di € 26.036,39 veniva richiesta a titolo di “C) INTERESSI MORATORI Al 02.08.2017”.
Correttamente, quindi il Tribunale ha rilevato, innanzitutto, il mutamento della domanda originaria in quanto la somma originariamente richiesta a titolo di interessi moratori veniva quindi domandata a titolo di capitale.
Vi era stato quindi un mutamento della causa petendi.
Il Tribunale ha quindi evidenziato che a seguito di mutamento della domanda non era possibile stabilire come era stato determinato tale importo indicato genericamente come “C) SORTE
CAPITALE RESIDUA ex art. 1194 cc”.
Sarebbe stato invece necessario un conteggio analitico di tale somma che non vi è stato neppure in questo grado.
Infatti, nella nota “ReMida interessi” si legge che “Il saldo complessivo a titolo di interessi moratori sulle sole fatture pagate in ritardo e residua sorte capitale alla data del 02-08-2017 è pari a €. 26.515,74”.
Non si comprende pertanto come la sola sorte capitale residua possa ammontare ad €
26.036,39.
Inoltre, le motivazioni del Tribunale non sono contraddittorie come ritenuto da parte appellante in quanto la carenza di prova dell'importo dovuto deriva direttamente dal mutamento del fatto costitutivo della domanda che avrebbe comportato diversi oneri di allegazione e di prova che, occorre ribadirlo, non vi sono stati.
§ 7.1. — Il secondo motivo dell'appello principale è rubricato: “QUANTO AGLI INTERESSI
MORATORI”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “tenuto conto delle specifiche contestazioni avanzate dalla opposta e della modifica effettuata dalla opposta devesi ritenere da un lato non dovuta alcuna somma a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento fatture, rilevandosi per inciso comunque l'assenza di alcuna specifica pattuizione intercorsa originante tali voci, dall'altro devesi rilevare che l'avvenuta modifica della causale suindicata non può ritenersi quale emendatio libelli, trattandosi di modifica sostanziale della domanda che riveste distinta qualificazione ed onere della prova e che, pur considerata contabilmente nella somma del decreto emesso, attese le specifiche contestazioni avanzate nella presente sede di opposizione, risulta sfornita di adeguata formulazione, allegazione e prova”.
È evidente che tale statuizione riguarda la somma di € 26.036,39 che non è stata riconosciuta.
Aggiunge il Tribunale che “Sulla base di tali elementi, tenuto conto della indicata riconosciuta nota di credito 727/P per € 32.362,97 residua l'importo spettante di € 39.713,88 oltre interessi legali dalla domanda”.
Deduce l'appellante che “nessuna “ specifica pattuizione la avrebbe Parte_1 dovuto provare onde ottenere la condanna della controparte anche al pagamento della somma di euro 1.220,19 per interessi moratori maturati atteso che, in tema di transazioni commerciali, come nel caso che occupa, il mero ritardo nei pagamenti, e più segnatamente quello superiore ai 30 gg., genera ex lege l'obbligo della corresponsione, senza necessità di alcuna prova, ma solo di esplicita domanda in tal senso.
Pertanto, una volta che la concludente ha allegato inconfutabilmente il mancato pagamento di alcune delle fatture (tre in particolare) regolarmente emesse e trasmesse alla , Controparte_1
e ne ha persino specificato il momento di decorrenza (dal 02.08.2017) nonché l'ammontare, il
Giudice avrebbe dovuto, sic et simpliciter, accogliere la domanda sul punto e la legittima aspettativa della concludente circa la maturazione anche degli interessi moratori maturati”.
Il motivo è fondato.
Invero, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi relativa prevede la decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore (Cass. Sez. 2, 24/01/2025, n. 1747, Rv. 673608 - 01).
Dunque, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, debbono applicarsi gli interessi moratori di cui d.lgs. n. 231 del 2002 da calcolarsi sugli importi delle seguenti fatture insolute:
1) Fattura n. 1448/P del 30.11.2016 euro 26.045,78
2) Fattura n. 1589/p del 31.12.2016 euro 26.949,35 3) Fattura n. 131/P del 31.01.2017 euro 19.081,72 dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 8. — L'appello incidentale è, a sua volta, articolato in quattro motivi.
§ 8.1. — Il primo motivo dell'appello incidentale è rubricato: “NULLITÀ E/O COMUNQUE
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL CAPO IN CUI HA RESPINTO LA
DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DA IN VIA Controparte_1
RICONVENZIONALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. O, COMUNQUE, PER
VIZIO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte opponente va considerato: che la stessa viene basata sull'avvenuto ritardo nell'effettuazione di lavori commissionati all'opposta, ciò che avrebbe comportato costi per essa opponente relativi allo spostamento di carta ed alla consegna dei prodotti nei mesi di ottobre - novembre 2016; che parte opponente non ha fornito esauriente prova a sostegno di detta domanda considerato: che non risulta sufficiente la documentazione prodotta, tra l'altro in parte relativa cronologicamente ad epoche diverse;
che va inoltre confermato il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente, atteso che le circostanze articolate sono in parte generiche, in parte ininfluenti, in parte contrastanti con le medesime risultanze documentali della parte e che l'istanza di esibizione risulta generica e comunque inidonea, attesa la eventuale finalità indicata di documentare eventuali pagamenti, ciò che attiene all'onere probatorio a carico della stessa opponente. Va pertanto respinta la domanda riconvenzionale di parte opponente”.
Deduce l'appellante incidentale che : “nel corso del 2016 secondo una condivisa Pt_1 pianificazione dei lavori, si era impegnata con ad eseguire talune importanti commesse, tra P_ cui, quelle convenzionalmente indicate come “Tufano promo 10/11”; “Conad PAC n. CP_3
25”; “Euronics Tufano Promo 24/11” (cfr. “Timing 2016 Tufano del 05.10.2016” e “Aggiornamento programmazione Superstore fino a fine anno – Abramo Timing 2016 completo Superstore pac 14-
10_Abramo”, sub doc. 4, fascicolo primo grado ”. P_
Il motivo è infondato.
Invero dalla documentazione versata in atti non emerge la prova di “una condivisa pianificazione dei lavori” e, tantomeno, l'assunzione di obblighi puntuali da parte dell'opposta.
Non si è verificato pertanto alcun inadempimento da parte di quest'ultima talché le domande di risarcimento danni per inadempimento sono state correttamente respinte dal Tribunale con una motivazione congrua.
§ 8.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELLÌART. 2697 COD. CIV., LA HA RITENUTO NON PROVATA LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI PR P_
. Pt_1
Deduce l'appellante incidentale che: “Nel caso che occupa, era, dunque, tenuta P_ unicamente a dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e di aver patito un danno;
dovendosi esclusivamente limitare all'allegazione del mancato o inesatto adempimento di . Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero difetta già la prova del fatto costitutivo del diritto della e cioè di un accordo tra P_ le parti e del suo contenuto.
In effetti i rapporti tra le parti non erano regolati da un “accordo quadro” ma consistevano in singole commesse.
Tale accordo non può desumersi dal fatto che l'appellata avesse ricevuto “gli affidamenti sempre con le medesime modalità e tempistiche, nell'ambito di una più che consolidata prassi commerciale”.
È evidente che, in difetto di pattuizioni espresse sul punto, non vi era l'obbligo dell'appellante di affidare le commesse all'appellata per gli anni futuri.
Ciò è confermato dal fatto che, se effettivamente l'appellata avesse, in conseguenza di un inadempimento della controparte, subito i gravi danni di cui ha chiesto il risarcimento avrebbe mosso all'appellante precise contestazioni e richieste di ristoro.
Ciò non è avvenuto segno che tali danni non ci sono stati o, comunque, non sono conseguenza di un inadempimento dell'appellante.
§ 8.3. — Con il terzo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “ERRONEITÀ E
CONTRARIETÀ A DIRITTO (ART. 96 C.P.C.) DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA
RESPINTO LA DOMANDA DI RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA”.
Deduce l'appellante incidentale: “Si rileva inoltre – sempre in via di appello incidentale, ove occorra – l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta la richiesta ex artt. 96 c.p.c. e
2043 cod. civ. avanzata dall'esponente, con atto di citazione in opposizione, in ragione della temerarietà dell'azione monitoria avversaria, stante il contegno processuale tenuto da controparte per aver agito temerariamente – non solo proponendo una tanto inammissibile, quanto infondata, quanto strumentale domanda ex art. 1194 cod. civ., ma altresì – per aver domandato il pagamento delle fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017 e per la prima volta in sede monitoria. Tanto, dunque, in spregio: - ai preesistenti accordi inter partes in base ai quali, per sopperire ai danni cagionati ad dagli inadempimenti di questa non P_ Pt_1 avrebbe richiesto il pagamento delle somme portate dalle predette tre fatture;
- alle previsioni di cui all'art. 1219 cod. civ., oltreché ad un generale dovere di correttezza e buona fede cui le parti contraenti e processuali debbono informare il proprio comportamento, per non aver, in ogni caso, mai richiesto stragiudizialmente il pagamento delle fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017, neppure con le diffide di poco antecedenti al deposito del ricorso monitorio (tramite cui l'appellante principale aveva domandato il pagamento di importi appena divenuti esigibili e, peraltro, immediatamente saldati da dopo il ricevimento della P_ richiesta;
cfr. doc. 29, fascicolo primo grado;
all. 10, fascicolo monitorio ”. P_ Pt_1
Il motivo è infondato.
La domanda dell'opposta è stata in parte accolta mentre quella riconvenzionale dell'opponente è stata disattesa cosicché difettano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 cpc.
Invero la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (cfr. Cass. Sez. 1, 30/05/2024, n. 15232, Rv. 671471 - 01)
§ 8.4. — Con il quarto motivo dell'appello incidentale viene dedotta la: “ERRONEITÀ E
CONTRARIETÀ A DIRITTO (ARTT. 91, 92 E 96 C.P.C.) DELLA SENTENZA NELLAPARTE
IN CUI HA CONDANNATO UNION AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, NELLA
MISURA DELLA METÀ”.
Deduce l'appellante incidentale: “Da ultimo ed anche alla luce del contegno processuale avversario, tenuto conto anche delle ragioni espresse al precedente § III., si rileva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese di lite, che il Giudice di prime cure ha dichiarato compensate per metà, condannando “alla rifusione in favore di P_ Parte_1
della restante parte che liquida nell'importo complessivo di € 3.850,00 oltre spese
[...] generali IVA e CPA come per legge”. Detta statuizione risulta, invero, ingiusta ed erronea sol che – esaminando le reciproche richieste formulate dalle parti in giudizio - si consideri che la sola domanda rispetto alla quale è risultata vittoriosa attiene al pagamento delle fatture n. Pt_1
1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017 (detratto l'importo di cui alla nota di credito n. 727/P), che come detto controparte si era impegnata a non esigere e che, comunque, non era mai stato domandato stragiudizialmente ad tramite formale messa in mora. P_
Tant'è che (come pure rilevato al precedente § III.), nella diffida trasmessa in data 02/03/2017,
l'opposta, tramite il proprio legale, aveva formulato per la prima volta all'indirizzo di una P_ richiesta di pagamento relativa a fatture appena divenute esigibili, senza, tuttavia, avanzare alcuna richiesta in ordine alle diverse e precedenti fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del
31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017, poi inopinatamente avanzate in sede monitoria. Peraltro, a detta diffida dd. 02.03.2017 faceva immediato seguito il pagamento da parte di di quanto P_ richiesto. Allo stesso modo, all'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (avente giustappunto ad oggetto il pagamento degli importi portati dalle fatture n. 1448/P del 30.11.2016, n. 1589/2016 del 31.12.2016 e n. 131/P del 31.01.2017, al netto della nota di credito 727/P) faceva seguito il pagamento immediato e spontaneo da parte di La condanna dell'esponente alla refusione di P_ metà delle spese di lite non trova, dunque, ragione, specie avuto riguardo al contegno ante causa e processuale tenuto da . Pt_1
Il motivo è infondato.
Invero, le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza (a. 91 cpc).
Proprio tenendo conto delle osservazioni dell'opponente il Tribunale le ha ridotte della metà.
§ 9. — In conclusione, l'appello incidentale deve essere respinto.
§ 10. — La soccombenza reciproca (tenuto conto che l'appello è stato accolto per una somma contenuta) consente l'integrale compensazione delle spese del grado.
§ 11. — L' appellante incidentale è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e quello incidentale proposto da avverso la sentenza definitiva
[...] Controparte_1
n. 16406/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, condanna a rifondere alla gli Controparte_1 Parte_1 interessi moratori di cui d.lgs. n. 231 del 2002 sugli importi di cui alle seguenti fatture insolute:
1) Fattura n. 1448/P del 30.11.2016 euro 26.045,78
2) Fattura n. 1589/p del 31.12.2016 euro 26.949,35
3) Fattura n. 131/P del 31.01.2017 euro 19.081,72 dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. spese del grado compensate;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico della Controparte_1
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli