Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12213/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12213/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Ciro Gagliardi Parte_1
ATTORE
E
P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rapp.to e difeso come in atti dagli avvocati Maurizio Massimo
Marsico e Nicoletta Urciuolo
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto notificato in data 9/05/2022, conveniva in giudizio Parte_1 la esponendo: di essere proprietario dell'intero Controparte_3 corpo di fabbrica sito in alla Via San Sebastiano, 49 - confinante con CP_1
l'immobile occupato per l'intera struttura edilizia dal Liceo Ginnasio Vittorio
Emanuele II che ha accesso dal civico 51 - iscritto al catasto alla partita 53347 nella quale risultano iscritti anche i cespiti indicati al foglio 1 particella 5 cat. A/4 sub4, sub5, sub6; che detti immobili trovano accesso dal civico 49 che è adiacente al civico 51 di via San Sebastiano, che coincide con l'ingresso della struttura edile adibita a sede del liceo Ginnasio Vittorio Emanuele;
che assentatosi per lungo tempo dalla proprietà, ha poi constatato che la porta di accesso dal civico 49 dell'appartamento di cui al subalterno 5 sarebbe stata murata e l'immobile illegittimamente accorpato ad altro immobile avente accesso dal civico 51, ossia dal Liceo Vittorio Emanuele e, precisamente, dal cortile che ha ingresso dal civico 51 di Via San Sebastiano attraverso un portoncino ed una scala che porta al piano superiore;
che, di conseguenza, il quartino di proprietà attorea sia stato oggetto di indebita e abusiva invasione o accorpamento da parte degli operatori della o comunque di coloro che Controparte_1 nella sua gestione l'hanno preceduta.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la porzione immobiliare di cui in premessa, di proprietà dell'attore sig. è stata oggetto di illegittima occupazione ed appropriazione da parte Parte_1 della ed, in funzione di tanto, condannare la P.A. convenuta Controparte_1 alla restituzione della detta porzione immobiliare al suo legittimo proprietario mediante il ripristino dello stato dei luoghi a cura onere e rischio della convenuta. Condannare essa convenuta al risarcimento del danno da lucro cessante o ad una correlativa indennità di occupazione decorrente quanto meno dall'anno 2014. Il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento”.
Si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza della domanda di cui ne chiedeva il rigetto.
In particolare deduceva: che nell'atto per Notar , rep. 5598, Persona_1 racc. 2067 del 29 luglio 2003, la palazzina di via San Sebastiano 49 viene individuata come composta da un piano terra e da quattro piani e cioè a) Piano terra: Locale avente accesso dal cortile del civico 49 piano terra : folio 1 particella
105 sub. 5; b) Primo Piano: un Appartamento identificato con folio 1 particella
- 2 -
105 sub. 4; c) Piano secondo: due Appartamenti identificati con folio 1 particella
105 sub. 6 e con folio 1 particella 105 sub. 7; d) Piano Terzo: un appartamento identificato con folio 1 particella 105 sub. 8; e) Quarto piano: un appartamento identificato con folio 1 particella 105 sub. 9; che i beni di cui si discute in realtà, sebbene confinanti con il Liceo Vittorio Emanuele II, non hanno mai fatto parte del palazzo di Via San Sebastiano, 49 nella consistenza pervenuta al per Pt_1 lascito testamentario.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., disposta una CTU, veniva conferito incarico all'arch. affinchè descrivesse anche con ausilio Persona_2 di grafici e fotografie la proprietà della parte istante, come indicata in citazione e confrontasse la consistenza del fabbricato (piani e appartamenti) come indicata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 6 co. n. 2 cpc (ordinanza del
16.5.2023).
L'ausiliario in data 19/6/2023 depositava relazione preliminare nella quale evidenziava una incongruenza tra i dati catastali relativi all'immobile oggetto di causa indicati in citazione e quelli rilevati dalle visure catastali, precisando che nell'atto di citazione l'immobile in questione veniva identificato: Comune di foglio 1, particella 105, sub 5, via San Sebastiano,51, primo piano, per chi CP_1 sale le scale, mentre, dalle visure catastali, il predetto sub 5 risulta ubicato al piano terra dello stabile e in una zona del fabbricato diversa da quella descritta nell'atto di citazione;
che in sede di primo accesso, l'attore mostrava, quale immobile oggetto di causa un bivani non corrispondente né alla descrizione fatta nell'atto di citazione né ai dati catastali ivi riportati;
con PEC del 13 giugno 2023, il C.T.P. attoreo, Ing. , comunicava al CTU di non aver ancora appurato Per_3 quali fossero gli effettivi dati catastali dell'immobile né la sua reale ubicazione;
che pertanto, il CTU sospendeva le operazioni peritali.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, non essendo stata svolta attività istruttoria, mutato nelle more il giudicante, la causa veniva poi riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
L'attore agisce in giudizio al fine di sentir accertare che la porzione immobiliare
- 3 -
di cui in citazione sia di proprietà di esso e ed oggetto di Parte_1 illegittima occupazione ed appropriazione da parte della Controparte_1 con conseguente condanna della P.A. convenuta alla restituzione della
[...] detta porzione immobiliare ed al il ripristino dello stato dei luoghi.
La domanda è infondata e non può essere accolta, non avendo l'attore, qualificatosi proprietario dell'intero corpo di fabbrica sito in alla Via San CP_1
Sebastiano, 49, fornito la prova del suo diritto. Dalle risultanze della relazione peritale redata dal CTU arch. emerge chiaramente l'esistenza della Persona_2 incongruenza tra i dati catastali indicati in citazione dall'attore e quelli rilevati dalle visure catastali, avendo, inoltre, il CTU precisato che nell'atto di citazione l'immobile in questione veniva identificato: Comune di foglio 1, CP_1 particella 105, sub 5, via San Sebastiano,51, primo piano, per chi sale le scale, mentre, dalle visure catastali, il predetto sub 5 risulta ubicato al piano terra dello stabile e in una zona del fabbricato diversa da quella descritta nell'atto di citazione.
Tali incongruenze, non sanate da idonea documentazione, non possono che condurre al rigetto della domanda facendo applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. che gravava sull'attore, in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore e si liquidano in dispositivo ex D.M. 147/2022 in considerazione del valore della causa e delle questioni trattate.
PQM
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 12213/2022, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge.
- 4 -
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Rita Nissim
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
- 5 -