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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2024
Oggi 19 maggio 2025, alle ore 10.53, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. GIUSEPPE LA ROCCA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
IMMACOLATA INTAGLIATA la quale, preliminarmente, chiede ammettersi la memoria conclusiva telematicamente depositata, nulla opponendo al deposito della memoria conclusiva della convenuta;
quindi discute la causa come da atti e CP_1 verbali, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, instando per l'accoglimento della domanda;
- per l'avv. MARZIO Controparte_2
SALVI oggi sostituito dall'avv. LUCIA ROBERTA ARONA la quale eccepisce l'inammissibilità della memoria conclusiva depositata da controparte;
in caso di ritenuta ammissibilità della memoria conclusiva di parte ricorrente, insiste anche nella propria memoria conclusiva;
quindi, insiste in atti, evidenziando che controparte non ha dato prova alcuna sulle domande formulate e che, al contrario, risulta provata sia la legittimità del recesso ex art. 1580 c.c., che il diritto alla restituzione della caparra;
- per l'avv. DANIELA NOCILLA la quale si riporta alla Parte_2 propria comparsa di risposta, rilevando che l'avv. era solo garante;
Parte_2
quindi, in caso di accoglimento della domanda (la quale, beninteso, si reputa infondata e indimostrata), ritiene che la condanna debba essere eseguita solo nei confronti della debitrice principale;
Pag. 1 di 13 L'avv. Intagliata rileva che il rapporto locativo non poteva essere risolto anticipatamente senza preavviso e che il recesso è stato esercitato senza giusta causa e non libera la conduttrice dalle obbligazioni di pagamento contrattualmente assunte;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ex art. 429
c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 13 N. R.G. 840/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 840/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe La Rocca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Marzio Salvi, giusta procura in atti;
C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._3
Daniela Nocilla, giusta procura in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Pag. 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 29.02.2024, ha agito nei confronti di Parte_1
e dell'Avv. , al fine di Controparte_2 Parte_2
ottenere il pagamento dei canoni residui derivanti dal contratto di locazione ad uso abitativo transitorio, stipulato il 31.01.2023 per la durata di diciotto mesi
(dall'1.02.2023 al 31.07.2024), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
06.02.2023.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del recesso comunicato dalla conduttrice in data 29.06.2023, ritenuto privo di giusta causa, e ha allegato che quest'ultima ha rilasciato l'immobile senza corrispondere il canone residuo, maturato sino alla naturale scadenza contrattuale. Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni arrecati all'immobile e agli arredi, nonché la condanna del garante per le medesime obbligazioni, in caso di inadempimento della conduttrice. Ha infine dedotto di aver trattenuto la somma di € 1.200,00 versata dalla conduttrice a titolo di cauzione.
2. - Costituitasi in giudizio, la ha eccepito la legittimità del recesso anticipato, CP_1
deducendo la presenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 1580 c.c., rappresentati da infiltrazioni di umidità e muffa ritenute pregiudizievoli per la salute sua e dei familiari conviventi. Ha, altresì, contestato l'esistenza e l'entità dei danni denunciati dal locatore, riconoscendo unicamente, in via residuale, un'abatjour rotta e la necessità di imbiancatura di una parete decorata, per un importo complessivo di € 200,00. In via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione della somma residua di € 1.000,00 versata a titolo di cauzione, detratta la parte già riconosciuta per danni. Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente al rilascio dell'immobile, insistendo sulla fondatezza del recesso anticipato.
3. - L'Avv. si è costituito in giudizio eccependo, in primo luogo, la Parte_2
propria estraneità rispetto ai fatti di causa, avendo assunto l'impegno di garanzia esclusivamente per agevolare l'accesso all'immobile da parte della ex coniuge, senza partecipare alla conduzione del rapporto locatizio. Ha inoltre sostenuto la propria posizione di garante sussidiario, affermando che l'eventuale obbligo di pagamento a suo carico sarebbe subordinato all'infruttuosa escussione della debitrice principale. Ha
Pag. 4 di 13 infine chiesto l'accertamento effettivo dei danni allegati da parte ricorrente e il rigetto della domanda in mancanza di una previa valutazione tecnica.
4. - Con decreto emesso in data 17.09.2024, il Tribunale ha disposto il rinvio della prima udienza originariamente fissata, ordinando a parte resistente la notifica della comparsa contenente la domanda riconvenzionale alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., fissando nuova udienza di comparizione per il contraddittorio sul punto.
5. - All'udienza del 30.10.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze di prova e il Tribunale, con ordinanza emessa in pari data, ha rigettato tutte le richieste di istruttoria orale, ritenendole irrilevanti, generiche o valutative, e ha quindi trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19.05.2025.
6. - Giova preliminarmente evidenziare che, all'odierna udienza di discussione, i procuratori delle parti non hanno insistito, tantomeno specificamente, nelle istanze istruttorie non ammesse con la citata ordinanza del 30.10.2024, con la conseguenza che le stesse debbono reputarsi definitivamente abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n. 10767/2022; Cass. n.
15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; C. App.
Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App. Catania, Sez. II, n. 499/2023).
7. - Ciò posto, la domanda principale proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento dei canoni locatizi non corrisposti, è fondata e va accolta.
Al riguardo, va osservato che la resistente ha esercitato un recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso abitativo transitorio stipulato in data 31.01.2023, con effetto immediato dal 29.06.2023, all'uopo deducendo, ai fini di cui all'art. 1580 c.c., la sussistenza di condizioni di insalubrità dell'immobile, dovute alla presenza di umidità e di muffa.
L'eccezione è infondata.
Occorre sul punto rilevare che l'art. 9 del contratto di locazione stipulato in data
31.01.2023 prevede espressamente che il recesso del conduttore per gravi motivi debba
Pag. 5 di 13 essere esercitato con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R. La stessa clausola contrattuale stabilisce inoltre che, in caso di rilascio anticipato, il canone è comunque dovuto per l'intero periodo di preavviso.
Nel caso di specie, la resistente ha comunicato il proprio recesso con effetto immediato, omettendo integralmente il rispetto del termine di preavviso e fondando la propria decisione sull'asserita sussistenza di gravi motivi, richiamando in particolare l'art. 1580
c.c.
Al riguardo, va ricordato che, a norma del citato art. 1580 c.c., “Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”.
La disposizione ha natura eccezionale e prevede, quale unico rimedio, la risoluzione del contratto, subordinata alla sussistenza di gravi vizi strutturali dell'immobile locato o di una parte rilevante di esso, tali da porre concretamente a rischio la salute del conduttore o dei suoi conviventi. A tal fine, è necessario che il vizio sia tale da pregiudicare il godimento della cosa in misura significativa, e che sia dimostrata l'idoneità oggettiva del vizio a causare un pericolo serio per la salute, non essendo sufficiente una semplice inadeguatezza o un generico disagio abitativo.
Nel caso di specie, la parte resistente non ha chiesto la risoluzione del contratto, ma ha esercitato un recesso unilaterale privo di preavviso, invocando l'applicazione dell'art. 1580 c.c. a fondamento della legittimità di tale forma di recesso.
Tale impostazione risulta doppiamente erronea:
da un lato, l'art. 1580 c.c. non legittima il recesso, ma esclusivamente la risoluzione giudiziale;
dall'altro, non ricorrono in concreto i presupposti della norma, mancando una prova adeguata della pericolosità dei vizi lamentati, né della loro incidenza su una parte notevole dell'immobile.
Pag. 6 di 13 Le fotografie depositate e le allegazioni della parte attrice evidenziano macchie di condensa localizzate in un solo ambiente, riconducibili a fenomeni di umidità interna e non a infiltrazioni strutturali. L'asserita patologia della figlia minore (asma) non è supportata da alcuna documentazione medica, e la relativa prova testimoniale risulta inammissibile in quanto valutativa. In ogni caso, non vi è prova che l'immobile fosse, nella sua totalità o in parte rilevante, in condizioni tali da generare un serio pericolo per la salute dei conviventi, come richiesto dall'art. 1580 c.c.
A conforto di tale impostazione si richiama, tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 3636/1998, secondo cui l'art. 1580 c.c. attribuisce al conduttore, la cui salute sia minacciata da vizi della cosa a lui noti al momento della conclusione del contratto, il solo potere di chiedere la risoluzione. La norma, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile nelle ipotesi in cui il locatore si sia reso inadempiente all'obbligo di mantenere la cosa in stato di servire all'uso convenuto, ipotesi, questa, in cui trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c.
Tali principi, pienamente condivisi dal Tribunale, conducono al rigetto dell'eccezione di legittimità del recesso e all'accoglimento della domanda attorea per il pagamento dei canoni dovuti sino alla naturale scadenza del contratto.
La resistente va, dunque, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.800,00, pari ai canoni locativi maturati e - pacificamente - non corrisposti nel periodo da luglio 2023 a luglio 2024.
Su tale somma spettano al ricorrente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, comma 2, c.c.
8. - Deve essere rigettata la domanda proposta da parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla resistente all'immobile locato e ai beni mobili che lo arredavano, per un importo complessivo indicato in € 5.000,00.
La pretesa attorea si fonda su generiche allegazioni circa il deterioramento di alcuni arredi (divano, poltrone, materasso) e sull'asserita mancanza di alcuni beni (tra cui un piumone e un abatjour), ma difetta di prova rigorosa e documentata.
Pag. 7 di 13 In primo luogo, la parte ricorrente non ha prodotto in atti alcuna documentazione fotografica o relazione tecnica idonea a suffragare le deduzioni svolte. Le prove orali articolate a sostegno della domanda sono state ritenute irrilevanti, generiche o valutative e, pertanto, non ammesse con ordinanza del 30.10.2024. In particolare, le richieste di prova richiamavano documenti (fotografie e perizia) non ritualmente depositati, con conseguente decadenza istruttoria.
In secondo luogo, le difese della resistente sono state puntuali e coerenti: la stessa ha riconosciuto soltanto due elementi di responsabilità, consistenti:
nella rottura accidentale di un'abatjour del valore dichiarato di € 20,00;
nella necessità di tinteggiare una parete della cameretta, decorata con un disegno, per un costo stimato in € 180,00.
Tutti gli ulteriori danni dedotti da parte attrice sono stati specificamente contestati e non risultano provati nemmeno in via presuntiva.
In assenza di elementi certi circa l'effettiva sussistenza e l'entità dei danni, la domanda risarcitoria deve essere respinta per difetto di prova.
9. - La resistente ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della somma di € 1.000,00, quale parte residua della cauzione di € 1.200,00 versata alla stipula del contratto, dedotti € 200,00 relativi ai danni da essa stessa riconosciuti.
La domanda riconvenzionale deve trovare accoglimento nei limiti della somma effettivamente trattenibile da parte locatrice a titolo di risarcimento danni.
Come già esposto nel paragrafo precedente, il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dei danni lamentati, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. L'unico pregiudizio arrecato all'immobile o agli arredi è stato espressamente ammesso dalla resistente, nei seguenti limiti:
rottura accidentale di un'abatjour del valore di € 20,00;
imbrattamento di una parete della cameretta, da ridipingere per un costo stimato in € 180,00.
Pag. 8 di 13 Dette voci di danno, ammissibili e riconosciute, sono dunque liquidabili in via equitativa in complessivi € 200,00.
Ne consegue che:
la trattenuta operata dal locatore per l'intera somma di € 1.200,00 non è giustificata;
la somma eccedente di € 1.000,00 deve essere restituita alla conduttrice.
La domanda riconvenzionale della resistente deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 1.000,00, corrispondente alla quota di cauzione indebitamente trattenuta.
10. - L'Avv. ha sottoscritto, in calce al contratto di locazione ad uso Parte_2
abitativo del 31.01.2023, una clausola contrattuale di garanzia (art. 12), con cui ha dichiarato di assumersi, “puntualmente e senza condizioni”, tutte le obbligazioni assunte dalla conduttrice, “in particolare per il pagamento del canone di locazione […] nonché per il pagamento di tutti gli oneri accessori, interessi o penalità […] ed eventuale risarcimento dei danni”.
La formulazione ampia e inequivoca della clausola, priva di qualsiasi richiamo alla disciplina della fideiussione, conduce a qualificare l'obbligazione assunta dal Pt_2
non come fideiussione in senso tecnico, ma come coobbligazione solidale ex art. 1292
c.c., con funzione di garanzia.
Il garante, in tal modo, ha assunto la medesima obbligazione della conduttrice, in forza del medesimo contratto, con eadem res debita ed eadem causa obligandi, e può dunque essere considerato coobbligato solidale.
L'identità dell'obbligazione assunta dal coobbligato, con scopo di garanzia, rispetto a quella della conduttrice, comporta che il contratto non possa essere qualificato come
“fideiussione”.
Come, infatti, condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito in materia bancaria, “la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono
Pag. 9 di 13 due rapporti obbligatori autonomi (quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento, verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell'esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. - regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti quindi hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori” (cfr. Corte di
Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del 19.10.2023).
Né potrebbe condivisibile la tesi opposta, variamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il nostro ordinamento giuridico sconoscerebbe la figura del
“coobbligato”, atteso che il suddetto ordinamento contempla negozi - certamente validi tanto sotto il profilo causale (art. 1325, n. 2, c.c.), quanto sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale (art. 1322, co. 2, c.c.), in quanto tipizzati dallo stesso codice civile
- nei quali, come nel caso della espromissione di cui all'art. 1272 c.c., la causa negoziale viene individuata nella pura assunzione del debito altrui, senza identificarsi in quella della fideiussione (cfr. Cass. n. 609/1973, secondo cui il discrimen tra espromissione e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure giuridiche:
Pag. 10 di 13 nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fideiussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito).
In ogni caso ed infine, anche a voler ritenere applicabile la disciplina della fideiussione, andrebbe comunque rilevato che, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., il fideiussore è tenuto a pagare insieme con il debitore principale, salvo che sia stato espressamente pattuito il beneficium excussionis.
Nel caso di specie, tuttavia, una simile previsione non risulta né dalla clausola contrattuale né da altra documentazione allegata in atti. Anzi, l'espressione “senza condizioni” rafforza la volontà delle parti di escludere ogni subordinazione dell'obbligazione del garante.
Ne consegue che, vertendosi in ipotesi di garanzia immediatamente azionabile, l'Avv.
è tenuto al pagamento in via solidale con la conduttrice e deve essere Pt_2 condannato in solido con la medesima al pagamento della somma di € 7.800,00 oltre interessi legali, nei limiti della condanna pronunciata nei confronti della debitrice principale.
11. - Concludendo, la domanda principale proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta nei limiti sopra indicati.
La resistente va condannata al pagamento, Controparte_2 in favore del ricorrente , della somma complessiva di € 7.800,00, a titolo Parte_1
di canoni locatizi maturati e non corrisposti per il periodo da luglio 2023 a luglio 2024, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, comma 2, c.c..
In forza di quanto previsto dall'art. 12 del contratto di locazione stipulato inter partes, tale condanna va estesa in via solidale anche al resistente Avv. , il Parte_2
Pag. 11 di 13 quale ha assunto nei confronti del locatore una obbligazione diretta, immediata e incondizionata, per tutte le obbligazioni assunte dalla conduttrice, ivi compreso il pagamento del canone.
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente è parzialmente fondata e va accolta nei limiti della somma di € 1.000,00, pari alla quota residua della cauzione indebitamente trattenuta dal locatore, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione di tale importo.
Tutte le residue domande ed eccezioni formulate dalle parti, sia principali che riconvenzionali, devono essere rigettate per le ragioni già esposte.
12. - Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, va operata una valutazione complessiva dell'esito della causa.
La domanda principale del ricorrente è risultata fondata nei limiti dell'importo di €
7.800,00, mentre è stata rigettata nella parte eccedente, pari ad € 5.000,00, riferita alla domanda di risarcimento danni. Inoltre, il ricorrente è risultato soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente per la restituzione parziale della cauzione, accolta nella misura di € 1.000,00.
In applicazione del principio di causalità che, congiuntamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese processuali, e tenuto conto che è stata la condotta inadempiente dei resistenti a determinare la necessità di ricorrere al giudice, i resistenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con compensazione parziale nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca parziale.
Tali spese sono liquidate, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, per controversie di valore fino a € 26.000,00, atteso che il valore della domanda principale (€ 12.800,00) e della riconvenzionale (€
1.000,00) non comportano il superamento dello scaglione valoriale di riferimento. La liquidazione viene effettuata, in particolare, per le fasi di studio e introduttiva applicando i valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale applicando i valori minimi, in considerazione della natura documentale del giudizio, dell'assenza di attività
Pag. 12 di 13 istruttoria orale e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di udienza ex art. 429 c.p.c.; con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 840/2024 r.g., così dispone:
1. Condanna e l'Avv. Controparte_2 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente , della
[...] Parte_1 somma di € 7.800,00, oltre interessi legali dalla mora fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna a restituire, in favore di Parte_1 Controparte_2
la somma di € 1.000,00.
[...]
3. Condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 145,50 a titolo di spese vive (di cui €
118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 2.258,00 a titolo di compensi (già operata la compensazione parziale disposta in motivazione), oltre rimborso forfettario del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 19 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 13 di 13
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2024
Oggi 19 maggio 2025, alle ore 10.53, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. GIUSEPPE LA ROCCA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
IMMACOLATA INTAGLIATA la quale, preliminarmente, chiede ammettersi la memoria conclusiva telematicamente depositata, nulla opponendo al deposito della memoria conclusiva della convenuta;
quindi discute la causa come da atti e CP_1 verbali, contestando le avverse eccezioni e deduzioni, instando per l'accoglimento della domanda;
- per l'avv. MARZIO Controparte_2
SALVI oggi sostituito dall'avv. LUCIA ROBERTA ARONA la quale eccepisce l'inammissibilità della memoria conclusiva depositata da controparte;
in caso di ritenuta ammissibilità della memoria conclusiva di parte ricorrente, insiste anche nella propria memoria conclusiva;
quindi, insiste in atti, evidenziando che controparte non ha dato prova alcuna sulle domande formulate e che, al contrario, risulta provata sia la legittimità del recesso ex art. 1580 c.c., che il diritto alla restituzione della caparra;
- per l'avv. DANIELA NOCILLA la quale si riporta alla Parte_2 propria comparsa di risposta, rilevando che l'avv. era solo garante;
Parte_2
quindi, in caso di accoglimento della domanda (la quale, beninteso, si reputa infondata e indimostrata), ritiene che la condanna debba essere eseguita solo nei confronti della debitrice principale;
Pag. 1 di 13 L'avv. Intagliata rileva che il rapporto locativo non poteva essere risolto anticipatamente senza preavviso e che il recesso è stato esercitato senza giusta causa e non libera la conduttrice dalle obbligazioni di pagamento contrattualmente assunte;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza dandone lettura in udienza ex art. 429
c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 13 N. R.G. 840/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 840/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe La Rocca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Marzio Salvi, giusta procura in atti;
C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._3
Daniela Nocilla, giusta procura in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Pag. 3 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 29.02.2024, ha agito nei confronti di Parte_1
e dell'Avv. , al fine di Controparte_2 Parte_2
ottenere il pagamento dei canoni residui derivanti dal contratto di locazione ad uso abitativo transitorio, stipulato il 31.01.2023 per la durata di diciotto mesi
(dall'1.02.2023 al 31.07.2024), registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
06.02.2023.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del recesso comunicato dalla conduttrice in data 29.06.2023, ritenuto privo di giusta causa, e ha allegato che quest'ultima ha rilasciato l'immobile senza corrispondere il canone residuo, maturato sino alla naturale scadenza contrattuale. Ha inoltre richiesto il risarcimento dei danni arrecati all'immobile e agli arredi, nonché la condanna del garante per le medesime obbligazioni, in caso di inadempimento della conduttrice. Ha infine dedotto di aver trattenuto la somma di € 1.200,00 versata dalla conduttrice a titolo di cauzione.
2. - Costituitasi in giudizio, la ha eccepito la legittimità del recesso anticipato, CP_1
deducendo la presenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 1580 c.c., rappresentati da infiltrazioni di umidità e muffa ritenute pregiudizievoli per la salute sua e dei familiari conviventi. Ha, altresì, contestato l'esistenza e l'entità dei danni denunciati dal locatore, riconoscendo unicamente, in via residuale, un'abatjour rotta e la necessità di imbiancatura di una parete decorata, per un importo complessivo di € 200,00. In via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione della somma residua di € 1.000,00 versata a titolo di cauzione, detratta la parte già riconosciuta per danni. Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda di pagamento dei canoni maturati successivamente al rilascio dell'immobile, insistendo sulla fondatezza del recesso anticipato.
3. - L'Avv. si è costituito in giudizio eccependo, in primo luogo, la Parte_2
propria estraneità rispetto ai fatti di causa, avendo assunto l'impegno di garanzia esclusivamente per agevolare l'accesso all'immobile da parte della ex coniuge, senza partecipare alla conduzione del rapporto locatizio. Ha inoltre sostenuto la propria posizione di garante sussidiario, affermando che l'eventuale obbligo di pagamento a suo carico sarebbe subordinato all'infruttuosa escussione della debitrice principale. Ha
Pag. 4 di 13 infine chiesto l'accertamento effettivo dei danni allegati da parte ricorrente e il rigetto della domanda in mancanza di una previa valutazione tecnica.
4. - Con decreto emesso in data 17.09.2024, il Tribunale ha disposto il rinvio della prima udienza originariamente fissata, ordinando a parte resistente la notifica della comparsa contenente la domanda riconvenzionale alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., fissando nuova udienza di comparizione per il contraddittorio sul punto.
5. - All'udienza del 30.10.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze di prova e il Tribunale, con ordinanza emessa in pari data, ha rigettato tutte le richieste di istruttoria orale, ritenendole irrilevanti, generiche o valutative, e ha quindi trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19.05.2025.
6. - Giova preliminarmente evidenziare che, all'odierna udienza di discussione, i procuratori delle parti non hanno insistito, tantomeno specificamente, nelle istanze istruttorie non ammesse con la citata ordinanza del 30.10.2024, con la conseguenza che le stesse debbono reputarsi definitivamente abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale giudizio di impugnazione (cfr. Cass. n. 10767/2022; Cass. n.
15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 16886/2016; C. App.
Catania, Sez. II, n. 13/2022; C. App. Catania, Sez. II, n. 499/2023).
7. - Ciò posto, la domanda principale proposta dal ricorrente, volta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento dei canoni locatizi non corrisposti, è fondata e va accolta.
Al riguardo, va osservato che la resistente ha esercitato un recesso anticipato dal contratto di locazione ad uso abitativo transitorio stipulato in data 31.01.2023, con effetto immediato dal 29.06.2023, all'uopo deducendo, ai fini di cui all'art. 1580 c.c., la sussistenza di condizioni di insalubrità dell'immobile, dovute alla presenza di umidità e di muffa.
L'eccezione è infondata.
Occorre sul punto rilevare che l'art. 9 del contratto di locazione stipulato in data
31.01.2023 prevede espressamente che il recesso del conduttore per gravi motivi debba
Pag. 5 di 13 essere esercitato con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R. La stessa clausola contrattuale stabilisce inoltre che, in caso di rilascio anticipato, il canone è comunque dovuto per l'intero periodo di preavviso.
Nel caso di specie, la resistente ha comunicato il proprio recesso con effetto immediato, omettendo integralmente il rispetto del termine di preavviso e fondando la propria decisione sull'asserita sussistenza di gravi motivi, richiamando in particolare l'art. 1580
c.c.
Al riguardo, va ricordato che, a norma del citato art. 1580 c.c., “Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”.
La disposizione ha natura eccezionale e prevede, quale unico rimedio, la risoluzione del contratto, subordinata alla sussistenza di gravi vizi strutturali dell'immobile locato o di una parte rilevante di esso, tali da porre concretamente a rischio la salute del conduttore o dei suoi conviventi. A tal fine, è necessario che il vizio sia tale da pregiudicare il godimento della cosa in misura significativa, e che sia dimostrata l'idoneità oggettiva del vizio a causare un pericolo serio per la salute, non essendo sufficiente una semplice inadeguatezza o un generico disagio abitativo.
Nel caso di specie, la parte resistente non ha chiesto la risoluzione del contratto, ma ha esercitato un recesso unilaterale privo di preavviso, invocando l'applicazione dell'art. 1580 c.c. a fondamento della legittimità di tale forma di recesso.
Tale impostazione risulta doppiamente erronea:
da un lato, l'art. 1580 c.c. non legittima il recesso, ma esclusivamente la risoluzione giudiziale;
dall'altro, non ricorrono in concreto i presupposti della norma, mancando una prova adeguata della pericolosità dei vizi lamentati, né della loro incidenza su una parte notevole dell'immobile.
Pag. 6 di 13 Le fotografie depositate e le allegazioni della parte attrice evidenziano macchie di condensa localizzate in un solo ambiente, riconducibili a fenomeni di umidità interna e non a infiltrazioni strutturali. L'asserita patologia della figlia minore (asma) non è supportata da alcuna documentazione medica, e la relativa prova testimoniale risulta inammissibile in quanto valutativa. In ogni caso, non vi è prova che l'immobile fosse, nella sua totalità o in parte rilevante, in condizioni tali da generare un serio pericolo per la salute dei conviventi, come richiesto dall'art. 1580 c.c.
A conforto di tale impostazione si richiama, tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 3636/1998, secondo cui l'art. 1580 c.c. attribuisce al conduttore, la cui salute sia minacciata da vizi della cosa a lui noti al momento della conclusione del contratto, il solo potere di chiedere la risoluzione. La norma, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile nelle ipotesi in cui il locatore si sia reso inadempiente all'obbligo di mantenere la cosa in stato di servire all'uso convenuto, ipotesi, questa, in cui trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c.
Tali principi, pienamente condivisi dal Tribunale, conducono al rigetto dell'eccezione di legittimità del recesso e all'accoglimento della domanda attorea per il pagamento dei canoni dovuti sino alla naturale scadenza del contratto.
La resistente va, dunque, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.800,00, pari ai canoni locativi maturati e - pacificamente - non corrisposti nel periodo da luglio 2023 a luglio 2024.
Su tale somma spettano al ricorrente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, comma 2, c.c.
8. - Deve essere rigettata la domanda proposta da parte ricorrente volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla resistente all'immobile locato e ai beni mobili che lo arredavano, per un importo complessivo indicato in € 5.000,00.
La pretesa attorea si fonda su generiche allegazioni circa il deterioramento di alcuni arredi (divano, poltrone, materasso) e sull'asserita mancanza di alcuni beni (tra cui un piumone e un abatjour), ma difetta di prova rigorosa e documentata.
Pag. 7 di 13 In primo luogo, la parte ricorrente non ha prodotto in atti alcuna documentazione fotografica o relazione tecnica idonea a suffragare le deduzioni svolte. Le prove orali articolate a sostegno della domanda sono state ritenute irrilevanti, generiche o valutative e, pertanto, non ammesse con ordinanza del 30.10.2024. In particolare, le richieste di prova richiamavano documenti (fotografie e perizia) non ritualmente depositati, con conseguente decadenza istruttoria.
In secondo luogo, le difese della resistente sono state puntuali e coerenti: la stessa ha riconosciuto soltanto due elementi di responsabilità, consistenti:
nella rottura accidentale di un'abatjour del valore dichiarato di € 20,00;
nella necessità di tinteggiare una parete della cameretta, decorata con un disegno, per un costo stimato in € 180,00.
Tutti gli ulteriori danni dedotti da parte attrice sono stati specificamente contestati e non risultano provati nemmeno in via presuntiva.
In assenza di elementi certi circa l'effettiva sussistenza e l'entità dei danni, la domanda risarcitoria deve essere respinta per difetto di prova.
9. - La resistente ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della somma di € 1.000,00, quale parte residua della cauzione di € 1.200,00 versata alla stipula del contratto, dedotti € 200,00 relativi ai danni da essa stessa riconosciuti.
La domanda riconvenzionale deve trovare accoglimento nei limiti della somma effettivamente trattenibile da parte locatrice a titolo di risarcimento danni.
Come già esposto nel paragrafo precedente, il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dei danni lamentati, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. L'unico pregiudizio arrecato all'immobile o agli arredi è stato espressamente ammesso dalla resistente, nei seguenti limiti:
rottura accidentale di un'abatjour del valore di € 20,00;
imbrattamento di una parete della cameretta, da ridipingere per un costo stimato in € 180,00.
Pag. 8 di 13 Dette voci di danno, ammissibili e riconosciute, sono dunque liquidabili in via equitativa in complessivi € 200,00.
Ne consegue che:
la trattenuta operata dal locatore per l'intera somma di € 1.200,00 non è giustificata;
la somma eccedente di € 1.000,00 deve essere restituita alla conduttrice.
La domanda riconvenzionale della resistente deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 1.000,00, corrispondente alla quota di cauzione indebitamente trattenuta.
10. - L'Avv. ha sottoscritto, in calce al contratto di locazione ad uso Parte_2
abitativo del 31.01.2023, una clausola contrattuale di garanzia (art. 12), con cui ha dichiarato di assumersi, “puntualmente e senza condizioni”, tutte le obbligazioni assunte dalla conduttrice, “in particolare per il pagamento del canone di locazione […] nonché per il pagamento di tutti gli oneri accessori, interessi o penalità […] ed eventuale risarcimento dei danni”.
La formulazione ampia e inequivoca della clausola, priva di qualsiasi richiamo alla disciplina della fideiussione, conduce a qualificare l'obbligazione assunta dal Pt_2
non come fideiussione in senso tecnico, ma come coobbligazione solidale ex art. 1292
c.c., con funzione di garanzia.
Il garante, in tal modo, ha assunto la medesima obbligazione della conduttrice, in forza del medesimo contratto, con eadem res debita ed eadem causa obligandi, e può dunque essere considerato coobbligato solidale.
L'identità dell'obbligazione assunta dal coobbligato, con scopo di garanzia, rispetto a quella della conduttrice, comporta che il contratto non possa essere qualificato come
“fideiussione”.
Come, infatti, condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di merito in materia bancaria, “la solidarietà passiva si caratterizza per l'eadem res debita e eadem causa petendi, come nel caso di specie, a differenza del contratto di fideiussione ove vi sono
Pag. 9 di 13 due rapporti obbligatori autonomi (quello del debitore principale e quello di garanzia), legati solo dal vincolo di accessorietà, e due fonti di obbligazione diverse, con conseguenti diverse discipline per i due rapporti. Il regime della solidarietà passiva, che può essere previsto per legge o per volontà delle parti nell'obbligazione soggettivamente complessa, ben può essere utilizzato dalle parti quale strumento di garanzia per il creditore al fine di agevolare la realizzazione dell'affare, in quanto consente al creditore di poter agire, in caso di inadempimento, verso una molteplicità di debitori tutti nella identica posizione, scopo perseguito anche nel contratto per cui è causa. Nel caso in cui uno dei debitori solidali si assuma il debito pur senza essere tenuto alla prestazione, come avvenuto nel caso di specie, si realizza l'ipotesi in cui più chiaramente viene ad evidenziarsi la funzione di garanzia sottostante all'assunzione da parte sua dell'impegno all'adempimento dell'obbligazione. Questa figura del condebitore solidale che assume l'obbligo nell'esclusivo interesse di altro condebitore è prevista dalla stessa disciplina delle obbligazioni solidali che, nel regolare i rapporti interni, all'art. 1299 c.c. - regresso tra condebitori, prevede che tale condebitore non sia tenuto a sostenere l'obbligazione assunta, con possibilità di ottenere la completa restituzione di quanto corrisposto dal condebitore e che nei suoi confronti non sia esercitabile il regresso. Le parti quindi hanno stipulato un contratto volto a realizzare un interesse economico degno di tutela nel nostro ordinamento, in quanto è stata realizzata una forma di garanzia in favore del creditore mediante il ricorso della figura dell'obbligazione solidale nell'interesse di solo uno dei condebitori” (cfr. Corte di
Appello di Venezia, Sent. n. 2065/2023 del 19.10.2023).
Né potrebbe condivisibile la tesi opposta, variamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il nostro ordinamento giuridico sconoscerebbe la figura del
“coobbligato”, atteso che il suddetto ordinamento contempla negozi - certamente validi tanto sotto il profilo causale (art. 1325, n. 2, c.c.), quanto sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale (art. 1322, co. 2, c.c.), in quanto tipizzati dallo stesso codice civile
- nei quali, come nel caso della espromissione di cui all'art. 1272 c.c., la causa negoziale viene individuata nella pura assunzione del debito altrui, senza identificarsi in quella della fideiussione (cfr. Cass. n. 609/1973, secondo cui il discrimen tra espromissione e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure giuridiche:
Pag. 10 di 13 nell'espromissione, in cui l'attività dell'espromittente si manifesta nei confronti del creditore come del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra terzo e debitore, la causa è costituita unicamente dall'assunzione del debito altrui, mentre la finalità di garantirlo ne rappresenta un mero risultato indiretto;
nella fideiussione, invece, la finalità di garanzia costituisce la causa stessa del negozio e rende ragione dei collegamenti esistenti fra il rapporto originario e quello di garanzia e dell'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella del garantito).
In ogni caso ed infine, anche a voler ritenere applicabile la disciplina della fideiussione, andrebbe comunque rilevato che, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c., il fideiussore è tenuto a pagare insieme con il debitore principale, salvo che sia stato espressamente pattuito il beneficium excussionis.
Nel caso di specie, tuttavia, una simile previsione non risulta né dalla clausola contrattuale né da altra documentazione allegata in atti. Anzi, l'espressione “senza condizioni” rafforza la volontà delle parti di escludere ogni subordinazione dell'obbligazione del garante.
Ne consegue che, vertendosi in ipotesi di garanzia immediatamente azionabile, l'Avv.
è tenuto al pagamento in via solidale con la conduttrice e deve essere Pt_2 condannato in solido con la medesima al pagamento della somma di € 7.800,00 oltre interessi legali, nei limiti della condanna pronunciata nei confronti della debitrice principale.
11. - Concludendo, la domanda principale proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta nei limiti sopra indicati.
La resistente va condannata al pagamento, Controparte_2 in favore del ricorrente , della somma complessiva di € 7.800,00, a titolo Parte_1
di canoni locatizi maturati e non corrisposti per il periodo da luglio 2023 a luglio 2024, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, comma 2, c.c..
In forza di quanto previsto dall'art. 12 del contratto di locazione stipulato inter partes, tale condanna va estesa in via solidale anche al resistente Avv. , il Parte_2
Pag. 11 di 13 quale ha assunto nei confronti del locatore una obbligazione diretta, immediata e incondizionata, per tutte le obbligazioni assunte dalla conduttrice, ivi compreso il pagamento del canone.
La domanda riconvenzionale proposta dalla resistente è parzialmente fondata e va accolta nei limiti della somma di € 1.000,00, pari alla quota residua della cauzione indebitamente trattenuta dal locatore, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione di tale importo.
Tutte le residue domande ed eccezioni formulate dalle parti, sia principali che riconvenzionali, devono essere rigettate per le ragioni già esposte.
12. - Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, va operata una valutazione complessiva dell'esito della causa.
La domanda principale del ricorrente è risultata fondata nei limiti dell'importo di €
7.800,00, mentre è stata rigettata nella parte eccedente, pari ad € 5.000,00, riferita alla domanda di risarcimento danni. Inoltre, il ricorrente è risultato soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente per la restituzione parziale della cauzione, accolta nella misura di € 1.000,00.
In applicazione del principio di causalità che, congiuntamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese processuali, e tenuto conto che è stata la condotta inadempiente dei resistenti a determinare la necessità di ricorrere al giudice, i resistenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, con compensazione parziale nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca parziale.
Tali spese sono liquidate, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, per controversie di valore fino a € 26.000,00, atteso che il valore della domanda principale (€ 12.800,00) e della riconvenzionale (€
1.000,00) non comportano il superamento dello scaglione valoriale di riferimento. La liquidazione viene effettuata, in particolare, per le fasi di studio e introduttiva applicando i valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale applicando i valori minimi, in considerazione della natura documentale del giudizio, dell'assenza di attività
Pag. 12 di 13 istruttoria orale e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di udienza ex art. 429 c.p.c.; con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 840/2024 r.g., così dispone:
1. Condanna e l'Avv. Controparte_2 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente , della
[...] Parte_1 somma di € 7.800,00, oltre interessi legali dalla mora fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna a restituire, in favore di Parte_1 Controparte_2
la somma di € 1.000,00.
[...]
3. Condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 145,50 a titolo di spese vive (di cui €
118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 2.258,00 a titolo di compensi (già operata la compensazione parziale disposta in motivazione), oltre rimborso forfettario del 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe La Rocca, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 19 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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