Articolo 22 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 21Articolo 23
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1 gennaio 1998
Art. 22. (Soggetti esenti dall'IRPEG). 1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dopo le parole: "i comuni," sono inserite le seguenti: "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi,".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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